§ 12.2.366 - Regolamento 18 giugno 2003, n. 1091.
Regolamento (CE) n. 1091/2003 del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:18/06/2003
Numero:1091


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.366 - Regolamento 18 giugno 2003, n. 1091.

Regolamento (CE) n. 1091/2003 del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(G.U.U.E. 26 giugno 2003, n. L 157).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

     (2) Le possibilità di pesca di capelin per la Comunità nelle acque della Groenlandia sono definite dal quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro. La Comunità riceve il 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin decisa in giugno, a disposizione di tutti gli Stati membri. Affinché la campagna di pesca estiva possa cominciare in anticipo rispetto agli anni precedenti, la Commissione dovrebbe essere abilitata a pronunciarsi in merito.

     (3) Conformemente alla procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia, la Comunità ha proceduto a consultazioni con questo paese. Le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di assegnare alla Norvegia una quota di 40 000 tonnellate di cicerello nelle acque comunitarie, mentre quote di 2 500 tonnellate di eglefino e 1 500 tonnellate di passera nel Mare del Nord sono trasferite dalla Norvegia alla Comunità. È stato inoltre convenuto di raccomandare che la Comunità abbia accesso alla pesca di 48 493 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque norvegesi a nord di 62° N e che la Norvegia possa pescare 48 493 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque comunitarie a nord di 62° N. È stato convenuto anche che il contingente della Comunità nell'ambito della quota comune del contingente NEAFC per gli sgombri pescati nelle acque internazionali sia di 7 520 tonnellate. Occorre adottare le misure necessarie affinché la legislazione comunitaria dia attuazione ai risultati delle consultazioni.

     (4) Nel verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia, del 20 dicembre 2002, è stato convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di concedere alla Comunità europea di pescare come cicerello 40 000 tonnellate di busbana norvegese nella zona IV (acque norvegesi).

     (5) Conformemente alla procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dell'altro, la Comunità ha proceduto a consultazioni con il governo locale delle isole Færøer. Le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità che le parti possano pescare 6 022 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque dell'altra parte a nord di 62° N. Occorre adottare le misure necessarie affinché la legislazione comunitaria dia attuazione ai risultati delle consultazioni.

     (6) Nell'attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di melù, è opportuno che la Comunità fissi un contingente di 250 000 tonnellate, a disposizione di tutti gli Stati membri, nelle divisioni CIEM I, II, V, VI, VII, XII e XIV (acque internazionali).

     (7) Nel gennaio 2003, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato per la Comunità un TAC di 13 000 tonnellate per il gamberello boreale nella divisione NAFO 3L. Questa misura dovrebbe pertanto essere applicata dalla Comunità.

     (8) A seguito delle misure d'urgenza prese dalla Comunità riguardo alla chiusura della pesca del merluzzo con reti da traino per tutti i pescherecci comunitari nelle acque del Mar Baltico dal 15 aprile al 31 maggio 2003, l'Estonia ha chiesto di consentirle la pesca con reti da traino nelle acque comunitarie dal 1° settembre al 15 ottobre di quest'anno. Il Consiglio ritiene opportuno apportare le necessarie modifiche all'allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 2341/2002.

     (9) Per motivi eccezionali, la Lituania ha chiesto alla CE la restituzione di 800 tonnellate della quota di aringhe che la Lituania aveva autorizzato la CE a pescare nelle sue acque nel 2003, riducendo così la quota comunitaria corrispondente. In cambio, le autorità della Lituania si sono impegnate ad offrire alla Comunità 800 tonnellate di aringhe delle sue acque da imputare al contingente nazionale lituano, che sarà fissato dall'IBSFC per il 2004. Il Consiglio ritiene opportuno apportare le necessarie modifiche all'allegato IA del regolamento (CE) n. 2341/2002.

     (10) Il regolamento (CE) n. 2341/2002, dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2341/2002 è modificato come segue:

     1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «4. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nella zona V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin, non appena quest'ultimo è adottato. Dopo il trasferimento di 30 000 tonnellate all'Islanda, di 10 000 tonnellate alle isole Færøer e di 6 700 tonnellate alla Norvegia, il quantitativo restante sarà a disposizione di tutti gli Stati membri.»

     2) L'allegato IA è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

     3) L'allegato IB è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

     4) L'allegato IC è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

     5) L'allegato ID è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

     6) L'allegato IE è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento.

     7) L'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     Nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 2341/02, le voci concernenti le specie di aringa nella zona IIId (acque lituane) sono sostituite dalle seguenti:

 

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona: IIId (acque lituane)

Danimarca

477

(1) Disponibile per Danimarca, Germania, Finlandia e Svezia nel limite delle rispettive quote per IIIbcd (acque CE).

(2) Di cui 500 tonnellate debbono essere dedotte dalla quota comunitaria del TAC per IIIbcd (acque CE).»

Germania

358

Svezia

165

 

500 (1)

CE

1 500 (2)

TAC

143 349

 

 

ALLEGATO II

 

     Nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 2341/2002, le voci concernenti la specie Cicerello nella zona «IIa, Skagerrak, Kattegat, mare del Nord», la specie Eglefino nella zona «IIa (acque CE), mare del Nord», la specie Passera nella zona «Iia (acque CE), mare del Nord», la specie Busbana norvegese nella zona «IV (acque norvegesi)» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     Nell'allegato IC del regolamento (CE) n. 2341/2002, le voci concernenti le specie Aringa nella zona «I, II (acque CE e acque internazionali)» e Melù nella zona «I, II (zona di regolamentazione della NEAFC)» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

     Nell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2341/2002, le voci concernenti la specie Melù nella zona «V, VI, VII, XII, e XIV(1)» e la specie Sgombro nella zona «IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat, IIIb, c, d (acque CE), mare del Nord» e nella zona «IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

     Nell'allegato IE del regolamento (CE) n. 2341/2002, la voce concernente la specie Gamberello boreale nella zona «NAFO 3L» è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

     Nell'allegato VI, la parte I e la parte II sono sostituite dal testo seguente:

 

«PARTE I

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI

PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI

CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

 

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62°00' N

75

55

Acque estoni

Merluzzo bianco, salmone e spratto

250

70

Acque delle isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer

26

13

 

Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6o30' O

8

4

 

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00'N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

26

 

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9o00' O, nella zona tra 7o00' O e 9o00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7o00' O e 60°00' N, 6o00' O.

70

20

 

Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

70

22

 

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”.

34

20

 

Pesca con il palangaro

10

6

 

Pesca dello sgombro

12

12

 

Pesca dell'aringa a nord di 62°N

21

21

Islanda

Tutte le attività di pesca

18

5

Acque lettoni

Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto

130

38

 

Pesca del salmone

40

15

Acque lituane

Tutte le attività di pesca

300

60

Acque polacche

Tutte le attività di pesca. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW.

 

 

Acque della Federazione russa

Tutte le attività di pesca

pm

pm

 

Pesca del merluzzo bianco

pm

pm

 

Pesca dello spratto

pm

pm

 

PARTE II

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI

PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE

 

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62°00' N

18

18

Estonia

Aringa, salmone, spratto

106

63

 

Merluzzo

30

15 (1)

Isole Færøer

Sgombro, VIa (a nord di 56o30' N), VIIe,f,h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56o 30' N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56o 30' N)

14

14

 

Aringa a nord di 62°00' N

21

21

 

Aringa, IIIa

4

4

 

Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, Via (a nord di 56o 30' N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

15

15

 

Molva e brosmio (2)

20

10

 

Melù, VIa (a nord di 56o 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)

20

20

 

Molva azzurra

16

16

 

Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)

3

3

Lettonia

Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIId

90

45 (3)

 

Salmone, IIId

4

2

Lituania

Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIId

70

40 (4)

 

Aringa, spratto, IIId (navi frigorifere e da trasporto)

5

4

Polonia

Pesca dell'aringa. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW.

60

25

Federazione Russa

Aringa, IIId (acque della Svezia)

pm

pm

 

Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)

pm

pm

Barbados

Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese)

5

pm (6)

 

Lutiani (7) (acque della Guiana francese)

5

pm

Guiana

Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese)

pm

pm (6)

Suriname

Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese)

5

pm (8)

Trinidad e Tobago

Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese)

8

pm (9)

Giappone

Tonno (10) (acque della Guiana francese)

pm

 

Corea

Tonno (10) (acque della Guiana francese)

pm

pm (9)

Venezuela

Lutiani (7) (acque della Guiana francese)

41

pm

 

Squali (7) (acque della Guiana francese)

4

pm

 

(1) Di cui 6 imbarcazioni da pesca con reti da imbrocco e, in aggiunta, 9 imbarcazioni da pesca con reti da traino dal 1° settembre al 15 ottobre.

(2) Le autorità delle isole Færøer inviano il relativo elenco prima del 25 di ogni mese.

(3) Di cui, in qualunque momento, 32 imbarcazioni con reti da imbrocco.

(4) Di cui, 10 battelli che in un dato periodo, pescano il merluzzo con reti da imbrocco.

(5) Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

(6) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

(7) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.

Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

(8) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

(9) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

(10) Da catturarsi esclusivamente con palangari.»