§ 12.1.153 - Regolamento 18 dicembre 2008, n. 1342.
Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:18/12/2008
Numero:1342


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Definizioni delle zone geografiche
Art. 4.  Calcolo dello sforzo di pesca
Art. 5.  Obiettivo del piano
Art. 6.  Livelli minimi e di precauzione
Art. 7.  Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda
Art. 8.  Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale
Art. 9.  Procedimento per la fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi
Art. 10.  Adeguamento delle misure
Art. 11.  Regime di gestione dello sforzo di pesca
Art. 12.  Assegnazioni dello sforzo di pesca
Art. 13.  Assegnazione di uno sforzo di pesca supplementare per gli attrezzi altamente selettivi e le bordate di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco
Art. 14.  Obblighi degli Stati membri
Art. 15.  Regolamentazione dello sforzo di pesca
Art. 16.  Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra Stati membri e ricostituzione dello sforzo
Art. 17.  Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra gruppi di sforzo
Art. 18.  Relazione con il regolamento (CEE) n. 2847/93
Art. 19.  Controllo dei giornali di bordo
Art. 20.  Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta
Art. 21.  Parametri in materia di ispezione
Art. 22.  Divieto di trasbordo
Art. 23.  Programmi nazionali di controllo
Art. 24.  Notifica preliminare
Art. 25.  Porti designati
Art. 26.  Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo
Art. 27.  Stivaggio separato del merluzzo bianco
Art. 28.  Trasporto del merluzzo bianco
Art. 29.  Programmi di controllo specifici
Art. 30.  Procedura decisionale
Art. 31.  Modifiche dell’allegato I
Art. 32.  Modalità di applicazione
Art. 33.  Assistenza a titolo del Fondo europeo per la pesca
Art. 34.  Revisione
Art. 35.  Abrogazione
Art. 36.  Entrata in vigore


§ 12.1.153 - Regolamento 18 dicembre 2008, n. 1342.

Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004

(G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [2], è volto ad assicurare che, entro un arco di tempo di cinque-dieci anni, gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda siano riportati ai livelli di precauzione consigliati dagli esperti scientifici.

 

(2) I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca, incluso il monitoraggio e il controllo per prevenire la cattura e lo sbarco di merluzzo bianco proveniente dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero, sebbene gli stock nel Mare del Nord stiano dando segnali di miglioramento.

 

(3) Appare necessario rafforzare il regime ed introdurre un piano a lungo termine al fine di pervenire ad uno sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco sulla base del rendimento massimo sostenibile.

 

(4) Recenti lavori scientifici, riguardanti in particolare le tendenze degli ecosistemi marini a lungo termine, indicano che non è possibile fissare con precisione i livelli di biomassa auspicabili a lungo termine. È quindi opportuno che l’obiettivo del piano a lungo termine sia fissato, anziché in termini di biomassa, in termini di mortalità per pesca, e che tale obiettivo sia applicato anche ai livelli autorizzati dello sforzo di pesca.

 

(5) Lo stock di merluzzo bianco del Mare del Nord è condiviso con la Norvegia ed è gestito congiuntamente. Le misure previste nel presente regolamento dovrebbero tenere debitamente conto delle consultazioni con la Norvegia in virtù dell’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia [3].

 

(6) Nel caso in cui il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere su un TAC, è opportuno prevedere disposizioni volte a garantire la possibilità di fissare un TAC in modo coerente anche in mancanza di dati esaustivi.

 

(7) Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi in termini di mortalità per pesca e contribuire a ridurre i rigetti, è altresì necessario fissare le possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca a livelli compatibili con la strategia pluriennale. Per quanto possibile, è opportuno che tali possibilità di pesca siano definite in funzione dei tipi di attrezzi sulla base delle pratiche di pesca attuali. È opportuno prevedere un riesame periodico dell’efficacia del sistema di gestione e garantire in particolare che il sistema di regolamentazione dello sforzo di pesca sia riesaminato quando gli stock di merluzzo bianco avranno raggiunto livelli che consentono uno sfruttamento conforme al rendimento massimo sostenibile.

 

(8) È opportuno predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco. Tali programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti avranno maggiori probabilità di riuscita se elaborati in collaborazione con l’industria della pesca. Tali programmi elaborati con gli Stati membri dovrebbero pertanto essere considerati un mezzo efficace per promuovere la sostenibilità e dovrebbero essere incoraggiati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre esercitare le rispettive competenze nell’assegnare l’accesso alla pesca degli stock di merluzzo bianco in modo da incoraggiare i pescatori a pescare con tecniche di pesca più selettive e meno dannose per l’ambiente.

 

(9) Stabilire e ripartire i limiti di cattura, fissare i livelli minimi e di precauzione degli stock e dei tassi di mortalità per pesca, nonché lo sforzo di pesca massimo ammissibile per ciascun gruppo di sforzo e per ogni Stato membro e l’esclusione di taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo sono misure di primaria importanza nell’ambito della politica comune della pesca. È opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le sue competenze di esecuzione per quanto riguarda tali questioni specifiche.

 

(10) Le misure necessarie per l’attuazione di alcune disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle relative agli adeguamenti dei limiti dello sforzo di pesca nel quadro dello sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito dal Consiglio dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

 

(11) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno introdurre misure di controllo, ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [5].

 

(12) È opportuno stabilire norme per qualificare il piano a lungo termine di cui al presente regolamento che tenga conto della situazione degli stock interessati come piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [6], e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca [7] o, alternativamente, come piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

 

(13) Il regolamento (CE) n. 423/2004 dovrebbe essere quindi abrogato e sostituito dal presente regolamento,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

 

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano per quattro stock di merluzzo bianco corrispondenti alle seguenti zone geografiche:

 

a) Kattegat;

 

b) Mare del Nord, Skagerrak e Manica orientale;

 

c) acque della Scozia occidentale;

 

d) Mare d’Irlanda.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

 

a) "gruppo di sforzo": un’unità di gestione di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito; esso è caratterizzato da un raggruppamento di attrezzi e una zona definiti nell’allegato I;

 

b) "gruppo di sforzo aggregato": la combinazione di tutti i gruppi di sforzo aventi il medesimo gruppo di attrezzi e la medesima zona;

 

c) "catture per unità di sforzo" (CPUE): la quantità di merluzzo bianco catturata, espressa in peso vivo, per unità di sforzo di pesca, espressa in kW/giorni, nel corso di un anno;

 

d) "classi di età appropriate": le classi di età 3, 4 e 5 per il merluzzo bianco nel Kattegat, le classi di età 2, 3 e 4 per il merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, e le classi di età 2, 3, 4 e 5 per il merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale, o altre classi di età eventualmente segnalate dallo CSTEP.

 

     Art. 3. Definizioni delle zone geografiche

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "Kattegat": la parte della divisione IIIa, quale definita dal CIEM limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da capo Hasenore a capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

 

b) "Mare del Nord": la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nello Skagerrak e nel Kattegat, nonché la parte della divisione CIEM IIa che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

 

c) "Skagerrak": la parte della divisione CIEM IIIa limitata, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

 

d) "Manica orientale": la divisione CIEM VIId;

 

e) "Mare d’Irlanda": la divisione CIEM VIIa;

 

f) "Scozia occidentale": la divisione CIEM VIa e la parte della divisione CIEM Vb che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri.

 

     Art. 4. Calcolo dello sforzo di pesca

Ai fini del presente regolamento, lo sforzo di pesca esercitato da un gruppo di navi è dato dalla somma dei prodotti delle potenze in chilowatt di ciascuna nave per il numero di giorni di presenza di ciascuna nave nella zona di cui all’allegato I. Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all’interno della zona ed è fuori dal porto.

 

     Art. 5. Obiettivo del piano

1. Il piano di cui all’articolo 1 assicura lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco sulla base del rendimento massimo sostenibile.

 

2. L’obiettivo definito al paragrafo 1 è conseguito mantenendo il seguente tasso di mortalità per pesca del merluzzo bianco per le classi di età appropriate:

 

Stock

Tasso di mortalità per pesca |

 

 

Merluzzo bianco nel Kattegat

0,4 |

 

 

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale

0,4 |

 

 

Merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda

0,4 |

 

3. Per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, l’obiettivo definito al paragrafo 1 è conseguito mantenendo il tasso di mortalità per pesca del merluzzo bianco per le classi di età appropriate di cui all’articolo 8.

 

CAPITOLO II

 

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

 

     Art. 6. Livelli minimi e di precauzione

Il livello minimo e il livello di precauzione della biomassa riproduttiva per ciascuno degli stock di merluzzo bianco sono fissati come segue:

 

Stock

Livello minimo della biomassa riproduttiva (in tonnellate)

Livello di precauzione della biomassa riproduttiva (in tonnellate) |

 

 

 

Merluzzo bianco nel Kattegat

6400

10500 |

 

 

 

Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale

70000

150000 |

 

 

 

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale

14000

22000 |

 

 

 

Merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda

6000

10000 |

 

     Art. 7. Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda

1. Ogni anno il Consiglio decide in merito ai TAC per l’anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda. Il TAC è calcolato detraendo i quantitativi di seguito indicati dai prelievi totali di merluzzo bianco che corrispondono, in base alle stime dello CSTEP, ai tassi di mortalità per pesca di cui ai paragrafi 2 e 3:

 

a) un quantitativo di pesce pari ai rigetti previsti di merluzzo bianco per lo stock considerato;

 

b) ove del caso, un quantitativo corrispondente ad altre fonti di mortalità per pesca del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione.

 

2. Sulla base del parere dello CSTEP, i TAC soddisfano i seguenti requisiti:

 

a) se la taglia dello stock al 1 gennaio dell’anno di applicazione del TAC è, in base alle stime dello CSTEP, inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva stabilito all’articolo 6, il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 25 % nell’anno di applicazione del TAC rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente;

 

b) se la taglia dello stock al 1 gennaio dell’anno di applicazione del TAC è, in base alle stime dello CSTEP, inferiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva stabilito all’articolo 6 e superiore o pari al livello minimo di biomassa riproduttiva stabilito nello stesso articolo, il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 15 % nell’anno di applicazione del TAC rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente; e

 

c) se la taglia dello stock al 1 gennaio dell’anno di applicazione del TAC è, in base alle stime dello CSTEP, superiore o pari al livello di precauzione della biomassa riproduttiva stabilito all’articolo 6, il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 10 % nell’anno di applicazione del TAC rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente.

 

3. Se lo CSTEP ritiene che l’applicazione del paragrafo 2, lettere b) e c), dia luogo a un tasso di mortalità per pesca inferiore al tasso di mortalità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il Consiglio fissa il TAC a un livello che produca un tasso di mortalità pari a quello specificato in detto articolo.

 

4. Nel formulare il proprio parere in conformità dei paragrafi 2 e 3, lo CSTEP parte dal presupposto che, nell’anno precedente l’anno di applicazione del TAC, lo sfruttamento dello stock abbia registrato una variazione della mortalità per pesca pari alla riduzione dello sforzo di pesca massimo ammissibile applicabile nell’anno in questione.

 

5. Fatti salvi il paragrafo 2, lettere a), b) e c), e il paragrafo 3, il TAC fissato dal Consiglio non è inferiore o superiore di oltre il 20 % al TAC stabilito nell’anno precedente.

 

     Art. 8. Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale

1. Ogni anno il Consiglio decide in merito ai TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale. I TAC sono calcolati applicando le regole di riduzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b).

 

2. I TAC sono calcolati inizialmente ai sensi dei paragrafi 3 e 5. A partire dall’anno in cui i TAC risultanti dall’applicazione dei paragrafi 3 e 5 saranno inferiori ai TAC risultanti dall’applicazione dei paragrafi 4 e 5, i TAC saranno calcolati in base ai paragrafi 4 e 5.

 

3. Inizialmente i TAC non superano un livello corrispondente ad una mortalità per pesca pari ad una frazione della stima del tasso di mortalità per pesca per le classi di età appropriate nel 2008 come segue: 75 % per i TAC nel 2009, 65 % per i TAC nel 2010, e percentuali decrescenti del 10 % per gli anni successivi.

 

4. Successivamente se la taglia dello stock al 1 gennaio dell’anno precedente all’anno di applicazione dei TAC è:

 

a) superiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva, i TAC corrispondono a un tasso di mortalità per pesca dello 0,4 % per le classi di età appropriate;

 

b) compresa tra il livello minimo di biomassa riproduttiva ed il livello di precauzione della biomassa riproduttiva, i TAC non superano il livello che corrisponde a un tasso di mortalità per pesca per le classi di età appropriate corrispondente alla seguente formula:

 

0,4 — [0,2 * (livello di precauzione della biomassa riproduttiva — biomassa riproduttiva)/(livello di precauzione della biomassa riproduttiva — livello minimo di biomassa riproduttiva)];

 

c) pari o inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva, i TAC non superano il livello che corrisponde a un tasso di mortalità per pesca dello 0,2 % per le classi di età appropriate.

 

5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, i TAC fissati dal Consiglio per il 2010 e gli anni successivi non sono inferiori o superiori di oltre il 20 % ai TAC stabiliti nell’anno precedente.

 

6. Qualora gli stock di merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 abbiano fatto registrare un tasso di mortalità per pesca prossimo allo 0,4 % nel corso di tre anni consecutivi, la Commissione valuta l’attuazione di questo articolo, e, se del caso, propone misure pertinenti per modificarlo al fine di assicurare uno sfruttamento conforme al rendimento massimo sostenibile.

 

     Art. 9. Procedimento per la fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi

Qualora lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere che consenta al Consiglio di fissare il TAC in conformità dell’articolo 7 o 8, la decisione del Consiglio è adottata secondo le seguenti modalità:

 

a) se lo CSTEP raccomanda di ridurre le catture di merluzzo bianco al livello più basso possibile, il TAC è fissato applicando una riduzione del 25 % rispetto al TAC dell’anno precedente;

 

b) in tutti gli altri casi il TAC è fissato applicando una riduzione del 15 % rispetto al TAC dell’anno precedente, a meno che lo CSTEP non ritenga inappropriata tale riduzione.

 

     Art. 10. Adeguamento delle misure

1. Quando è stato raggiunto il tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o se da un parere dello CSTEP risulta che tale obiettivo o i livelli minimi e di precauzione della biomassa riproduttiva di cui all’articolo 6 o i tassi di mortalità per pesca di cui all’articolo 7, paragrafo 2, non sono più atti a garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento massimo sostenibile, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori.

 

2. Se da un parere dello CSTEP risulta che la ricostituzione di uno qualsiasi degli stock di merluzzo bianco non procede in modo adeguato, il Consiglio adotta una decisione che:

 

a) fissa, per lo stock considerato, un TAC inferiore a quello previsto agli articoli 7, 8 e 9;

 

b) fissa lo sforzo di pesca massimo ammissibile a un livello inferiore a quello previsto all’articolo 12;

 

c) fissa eventuali condizioni associate.

 

CAPITOLO III

 

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

 

     Art. 11. Regime di gestione dello sforzo di pesca

1. I TAC definiti agli articoli 7, 8 e 9 sono integrati da un regime di gestione dello sforzo di pesca che prevede l’assegnazione agli Stati membri, su base annuale, di possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca.

 

2. Il Consiglio può, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere forniti dallo CSTEP di cui al paragrafo 3, escludere taluni gruppi di navi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo a condizione che:

 

a) siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco per consentire allo CSTEP di valutare la percentuale di catture di merluzzo bianco effettuate da ciascun gruppo di navi interessato;

 

b) la percentuale di catture di merluzzo bianco valutata dallo CSTEP non sia superiore all’1,5 % delle catture totali per ciascun gruppo di navi interessato; e

 

c) l’inclusione di tali gruppi di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al loro impatto globale sugli stock di merluzzo bianco.

 

Se lo CSTEP non è in grado di valutare se tali condizioni sono soddisfatte, il Consiglio include ciascun gruppo di navi interessato nel regime di gestione dello sforzo.

 

3. Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione e allo CSTEP informazioni appropriate per stabilire se le suddette condizioni sono e restano soddisfatte in conformità delle modalità di applicazione adottate dalla Commissione.

 

     Art. 12. Assegnazioni dello sforzo di pesca

1. Ogni anno il Consiglio fissa lo sforzo di pesca massimo ammissibile per ciascun gruppo di sforzo e per ogni Stato membro.

 

2. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato per mezzo di un valore di riferimento stabilito come segue:

 

a) per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento per ciascun gruppo di sforzo è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2004-2006 o 2005-2007, a scelta dello Stato membro interessato, quale risulta dal parere dello CSTEP;

 

b) per gli anni successivi di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento corrisponde allo sforzo di pesca massimo ammissibile dell’anno precedente.

 

3. I gruppi di sforzo ai quali si applica un adeguamento annuale dello sforzo di pesca massimo ammissibile sono decisi sulla base seguente:

 

a) le catture di merluzzo bianco effettuate da navi appartenenti a ciascun gruppo di sforzo sono valutate sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri conformemente agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca [8];

 

b) per ciascuna delle zone definite nell’allegato I del presente regolamento, è elaborato un elenco dei gruppi di sforzo aggregati e delle corrispondenti catture di merluzzo bianco, inclusi i rigetti. L’elenco è predisposto per ordine crescente delle catture di merluzzo bianco di ciascun gruppo di sforzo;

 

c) negli elenchi stabiliti ai sensi della lettera b), le catture complessive di merluzzo bianco sono calcolate nel modo seguente: per ciascun gruppo di sforzo aggregato, si calcola la somma delle catture di merluzzo effettuate dal gruppo di sforzo in causa e delle catture di merluzzo effettuate da tutti i gruppi di sforzo aggregati figuranti nelle rubriche precedenti dell’elenco;

 

d) le catture complessive calcolate ai sensi della lettera c) si calcolano in percentuale delle catture totali di merluzzo bianco effettuate da tutti i gruppi di sforzo aggregati della stessa zona.

 

4. Ai gruppi di sforzo aggregati la cui percentuale di catture complessive, calcolata ai sensi del paragrafo 3, lettera b), è uguale o superiore al 20 %, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:

 

a) nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;

 

b) nei casi in cui si applica l’articolo 9, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento dello sforzo di pesca pari alla riduzione del TAC.

 

5. Per gruppi di sforzo diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è mantenuto al livello del valore di riferimento.

 

     Art. 13. Assegnazione di uno sforzo di pesca supplementare per gli attrezzi altamente selettivi e le bordate di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco

1. Gli Stati membri possono aumentare lo sforzo di pesca massimo ammissibile per i gruppi di sforzo il cui sforzo è stato adeguato conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, e secondo le condizioni enunciate nei paragrafi da 2 a 7.

 

2. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile può essere aumentato per i gruppi di sforzo in cui l’attività di pesca di una o più navi:

 

a) è effettuata avendo a bordo un attrezzo regolamentato che, per le sue caratteristiche tecniche ed in base ad uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, comporta catture con meno dell’1 % di merluzzo bianco (attrezzo altamente selettivo);

 

b) comporta una composizione delle catture con meno del 5 % di merluzzo bianco per bordata di pesca (bordate di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco);

 

c) è condotta conformemente ad un piano inteso ad evitare la cattura di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti che riduce la mortalità per pesca del merluzzo bianco tra le navi partecipanti di una percentuale almeno equivalente all’adeguamento dello sforzo di cui all’articolo 12, paragrafo 4; oppure

 

d) è condotta nelle acque della Scozia occidentale ad ovest di una linea tracciata congiungendo successivamente con lossodromie le coordinate geografiche di cui all’allegato IV misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84, a condizione che le navi partecipanti siano dotate di sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).

 

3. Le navi di cui al paragrafo 2 sono soggette ad aumenti della frequenza di osservazione, in particolare per quanto riguarda:

 

a) l’uso esclusivo degli attrezzi altamente selettivi durante le bordate di pesca interessate, conformemente al paragrafo 2, lettera a);

 

b) la quantità di rigetti, conformemente al paragrafo 2, lettera b);

 

c) la riduzione della mortalità per pesca, conformemente al paragrafo 2, lettera c);

 

d) la quantità di catture e rigetti ad ovest della linea di cui al paragrafo 2, lettera d);

 

nonché la modalità per la trasmissione periodica allo Stato membro di dati relativi al rispetto delle condizioni speciali stabilite in dette lettere.

 

4. L’aumento dello sforzo di pesca di cui al presente articolo è calcolato per ciascuna nave dei gruppi di sforzo interessati che operano secondo le condizioni speciali di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), e non è superiore alla misura necessaria per compensare l’adeguamento dello sforzo di cui all’articolo 12, paragrafo 4, per gli attrezzi utilizzati in tali attività.

 

5 Qualsiasi aumento della ripartizione dello sforzo di pesca da parte degli Stati membri è notificato alla Commissione entro il 30 aprile dell’anno in cui avviene la compensazione dell’adeguamento dello sforzo. La notifica include dati particolareggiati riguardanti le navi che operano secondo le condizioni speciali di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), lo sforzo di pesca per gruppo di sforzo previsto dagli Stati membri per le navi interessate nel corso dell’anno, e le condizioni di monitoraggio dello sforzo delle navi, incluse le modalità di controllo.

 

6. Entro il 1 marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’entità dello sforzo di pesca utilizzata nel quadro delle attività dell’anno precedente.

 

7. Le Commissione chiede allo CSTEP di confrontare ogni anno la riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco risultante dall’applicazione del paragrafo 2, lettera c), con la riduzione che si sarebbe verificata in seguito all’adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 12, paragrafo 4. Alla luce di tale parere la Commissione può proporre adeguamenti dello sforzo da applicare ai gruppi di attrezzi pertinenti l’anno successivo.

 

     Art. 14. Obblighi degli Stati membri

1. Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile per singole navi o gruppi di navi sulla base di vari criteri, tra cui, ad esempio:

 

a) promozione di buone pratiche di pesca, con particolare riguardo al miglioramento della raccolta dei dati, alla riduzione dei rigetti e alla minimizzazione dell’impatto sui giovanili;

 

b) partecipazione a programmi di cooperazione intesi a evitare le catture accessorie indesiderate di merluzzo bianco;

 

c) basso impatto sull’ambiente, anche in termini di consumo di carburante e di emissioni di gas serra;

 

d) proporzionalità nell’assegnazione delle possibilità di pesca in termini di contingenti di cattura.

 

2. Per ciascuna delle zone definite nell’allegato I del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia permessi di pesca speciali a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [9], per le navi battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata e utilizzano un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di attrezzi indicati nell’allegato I del presente regolamento.

 

3. Per ciascuna delle zone definite nell’allegato I, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del paragrafo 2 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o 2007 con un attrezzo da pesca regolamentato e nella zona geografica considerata.

 

4. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.

 

     Art. 15. Regolamentazione dello sforzo di pesca

Gli Stati membri controllano la capacità e l’attività delle rispettive flotte per gruppi di sforzo e, nel caso in cui lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito a norma dell’articolo 12 stia per essere raggiunto, adottano misure atte a garantire che lo sforzo non superi i limiti fissati.

 

     Art. 16. Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra Stati membri e ricostituzione dello sforzo

1. Gli Stati membri possono adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità dell’articolo 11 in funzione:

 

a) degli scambi di contingenti effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; e

 

b) delle riassegnazioni e/o delle detrazioni effettuate a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 nonché dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

2. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito conformemente all’articolo 12 può essere adeguato da uno Stato membro che sospende lo scambio di contingenti in una qualsiasi delle zone menzionate nell’articolo 3, nella misura in cui detto Stato membro abbia fino ad allora effettuato tali scambi nel corso del periodo di riferimento per determinare i valori di riferimento come specificato all’articolo 12, paragrafo 2, e abbia bisogno, per utilizzare i contingenti recuperati, di esercitare uno sforzo supplementare in uno dei gruppi di sforzo interessati. Tale ricostituzione dello sforzo si accompagna ad una riduzione dello sforzo di pesca totale ammissibile da parte dello Stato membro che rende i contingenti allo Stato membro che li recupera, corrispondente alla diminuzione dei contingenti di merluzzo bianco disponibili per la pesca registrata dai suoi gruppi di sforzo, a meno che lo Stato membro che restituisce il contingente non abbia utilizzato lo sforzo corrispondente per la fissazione dei valori di riferimento summenzionati.

 

3. In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, nel 2009 gli Stati membri possono modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo lo sforzo e la capacità di pesca tra le zone geografiche di cui all’articolo 3, purché detto trasferimento riguardi le attività di pesca di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b). Tali trasferimenti sono notificati alla Commissione. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), è modificato di conseguenza.

 

     Art. 17. Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra gruppi di sforzo

1. Uno Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo la capacità di pesca da un gruppo di sforzo a un altro alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

 

2. Il trasferimento è autorizzato tra gruppi di attrezzi ma non tra zone geografiche, a condizione che lo Stato membro interessato fornisca alla Commissione informazioni sulle catture per unità di sforzo (CPUE), effettuate dal gruppo di attrezzi cedente e ricevente, calcolate come media sugli ultimi tre anni.

 

3. Quando le CPUE effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente, il trasferimento è generalmente effettuato sulla base di 1 kW-giorno per 1 kW-giorno.

 

4. Quando le CPUE effettuate dal gruppo di attrezzi cedente sono inferiori a quelle del gruppo di attrezzi ricevente, lo Stato membro applica un fattore di correzione all’entità dello sforzo del gruppo di attrezzi ricevente in modo da compensare le CPUE più elevate di quest’ultimo.

 

5. La Commissione chiede allo CSTEP di elaborare fattori di correzione standard che possano essere utilizzati per facilitare il trasferimento di sforzo tra i gruppi di attrezzi con differenti CPUE.

 

CAPITOLO IV

 

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

 

     Art. 18. Relazione con il regolamento (CEE) n. 2847/93

Le misure di controllo di cui al presente capitolo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

     Art. 19. Controllo dei giornali di bordo

1. Per i pescherecci equipaggiati di SCP, gli Stati membri verificano per mezzo dei dati SCP che le informazioni pervenute ai centri di controllo della pesca corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.

 

2. Ciascuno Stato membro pubblica sul proprio sito Internet ufficiale le coordinate aggiornate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura.

 

     Art. 20. Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta

1. I comandanti dei pescherecci provvedono affinché ogni quantitativo superiore a 300 kg di merluzzo bianco pescato nelle zone di cui all’articolo 3 e sbarcato in un porto comunitario sia pesato a bordo o nel porto di sbarco prima della vendita o prima di essere trasportato altrove. Le bilance usate per la pesatura sono omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura è utilizzata per la dichiarazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la pesatura del merluzzo bianco avvenga in un impianto per le aste ubicato sul proprio territorio, a condizione che lo sbarco sia stato sottoposto a un’ispezione fisica e che il pesce sia stato sigillato prima di essere trasportato direttamente nell’impianto per le aste e resti tale fino alla pesatura. Il documento di trasporto riporta informazioni dettagliate sull’ispezione effettuata allo sbarco.

 

     Art. 21. Parametri in materia di ispezione

Ogni Stato membro le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato II.

 

     Art. 22. Divieto di trasbordo

Nelle zone geografiche indicate all’articolo 3 è vietato il trasbordo in mare di merluzzo bianco.

 

     Art. 23. Programmi nazionali di controllo

1. Gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento elaborano un programma nazionale di controllo in conformità dell’allegato III.

 

2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri interessati dal presente regolamento, nel proprio sito Internet ufficiale, i rispettivi programmi nazionali di controllo unitamente al calendario di attuazione.

 

3. La Commissione convoca almeno una volta all’anno una riunione del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma nazionale di controllo per gli stock di merluzzo bianco interessati dal presente regolamento.

 

     Art. 24. Notifica preliminare

1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:

 

a) il nome del porto o del luogo di sbarco;

 

b) l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco;

 

c) i quantitativi di tutte le specie delle quali più di 50 kg sono detenuti a bordo, in kg di peso vivo.

 

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

 

3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che desideri trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.

 

     Art. 25. Porti designati

1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di merluzzo bianco nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

 

2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.

 

3. Ogni Stato membro pubblica sul proprio sito web l’elenco dei porti designati e comunica le relative procedure di ispezione e sorveglianza per quei porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco.

 

La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

 

     Art. 26. Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri [10], la tolleranza nella stima del quantitativo di merluzzo bianco detenuto a bordo ed espresso in kg è pari a un margine massimo dell’8 % del dato registrato nel giornale di bordo.

 

     Art. 27. Stivaggio separato del merluzzo bianco

È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente. I recipienti contenenti merluzzo bianco devono essere caricati nella stiva in maniera da restare separati da altri recipienti.

 

     Art. 28. Trasporto del merluzzo bianco

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone geografiche di cui all’articolo 3 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per il merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell’articolo 24, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20 % degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

 

2. In deroga alle condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di merluzzo bianco. Non si applica l’esonero di cui all’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento.

 

     Art. 29. Programmi di controllo specifici

In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock di merluzzo bianco possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

 

CAPITOLO V

 

PROCEDURA DECISIONALE E DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 30. Procedura decisionale

Nei casi per i quali il presente regolamento prevede l’adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione.

 

     Art. 31. Modifiche dell’allegato I

La Commissione, sulla scorta del parere dello CSTEP, può modificare l’allegato I del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 in base ai seguenti principi:

 

a) i gruppi di sforzo sono definiti nel modo più omogeneo possibile per quanto riguarda gli stock biologici catturati, la taglia dei pesci prelevati come specie bersaglio o come cattura accessoria e l’impatto ambientale delle attività di pesca associate ai gruppi di sforzo;

 

b) il numero e le dimensioni dei gruppi di sforzo presentano un buon rapporto costi-efficacia in termini di onere di gestione rispetto alle esigenze di conservazione.

 

     Art. 32. Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 14, 16 e 17 del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

     Art. 33. Assistenza a titolo del Fondo europeo per la pesca

1. Per ciascuno dei quattro stock di merluzzo bianco di cui all’articolo 1, per gli anni in cui lo stock è inferiore al pertinente livello di precauzione della biomassa riproduttiva stabilito all’articolo 6, il piano a lungo termine è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

 

2. Per ciascuno dei quattro stock di merluzzo bianco di cui all’articolo 1, per gli anni diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il piano a lungo termine è considerato un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

 

     Art. 34. Revisione

La Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del competente consiglio consultivo regionale, valuta l’impatto delle misure di gestione sugli stock di merluzzo bianco interessati e sulle relative attività di pesca, al più tardi nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni e, se del caso, propone misure pertinenti per modificarlo.

 

     Art. 35. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 423/2004 è abrogato.

 

     Art. 36. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] Parere del 21ttobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

 

[3] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

 

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[5] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

 

[6] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

 

[7] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

 

[8] GU L 60 del 5.2.2008, pag. 1.

 

[9] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

 

[10] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

I gruppi di sforzo sono definiti da uno dei gruppi di attrezzi di cui al punto 1 e una delle zone geografiche di cui al punto 2.

 

1. Gruppi di attrezzi

 

a) Reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:

 

TR1 pari o superiore a 100 mm

 

TR2 pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm

 

TR3 pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm

 

b) Sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:

 

BT1 pari o superiore a 120 mm

 

BT2 pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm

 

c) Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN)

 

d) Tramagli (GT)

 

e) Palangari (LL)

 

2. Gruppi di zone geografiche

 

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti gruppi di zone geografiche:

 

a) Kattegat;

 

b) i) Skagerrak;

 

ii) la parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;

 

zona CIEM IV e acque CE della zona CIEM IIa;

 

iii) zona CIEM VIId;

 

c) zona CIEM VIIa;

 

d) zona CIEM VIa.

 

 

ALLEGATO II

 

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

 

Obiettivo

 

1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

 

Strategia

 

2. Le operazioni di ispezione e sorveglianza delle attività di pesca sono incentrate sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle operazioni di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

 

Priorità

 

3. Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell’incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

 

Obiettivi di riferimento

 

4. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

 

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

 

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

 

a) Livello di ispezione nei porti

 

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono su un numero pari al 20 % degli sbarchi totali di merluzzo bianco in uno Stato membro.

 

b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

 

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

 

c) Livello di ispezione in mare

 

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

 

d) Livello di sorveglianza aerea

 

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

 

 

ALLEGATO III

 

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO

 

I programmi nazionali di controllo contengono, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

 

1. Mezzi di controllo

 

Risorse umane

 

a) Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

 

Risorse tecniche

 

b) Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

 

Risorse finanziarie

 

c) La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

 

2. Registrazione elettronica e comunicazione delle informazioni connesse alle attività di pesca

 

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza degli articoli 19, 23, 24 e 25.

 

3. Porti designati

 

Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità dell’articolo 25.

 

4. Notifica prima dello sbarco

 

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza dell’articolo 24.

 

5. Controllo degli sbarchi

 

Descrizione delle strutture e/o dei sistemi impiegati per garantire l’osservanza degli articoli 19, 20, 21 e 28.

 

6. Procedure di ispezione

 

I programmi nazionali di controllo precisano le procedure da seguire:

 

a) per le ispezioni in mare e a terra;

 

b) per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri;

 

c) per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.

 

 

ALLEGATO IV

 

Linea di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

 

La linea di cui all’articolo 13 paragrafo 2, lettera d), è definita congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, conformemente al sistema di coordinate WGS84:

 

54 °30′N, 10 °35′O

 

55 °20′N, 9 °50′O

 

55 °30′N, 9 °20′O

 

56 °40′N, 8 °55′O

 

57 °0′N, 9 °0′O

 

57 °20′N, 9 °20′O

 

57 °50′N, 9 °20′O

 

58 °10′N, 9 °0′O

 

58 °40′N, 7 °40′O

 

59 °0′N, 7 °30′O

 

59 °20′N, 6 °30′O

 

59 °40′N, 6 °5′O

 

59 °40′N, 5 °30′O

 

60 °0′N, 4 °50′O

 

60 °15′N, 4 °0′O.