§ 12.1.73 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 811.
Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:21/04/2004
Numero:811


Sommario
Art.  1. Oggetto del regolamento.
Art.  2. Obiettivo del piano di ricostituzione.
Art.  3. Conseguimento dei livelli.
Art.  4. Fissazione dei TAC.
Art.  5. Procedura della fissazione dei TAC.
Art.  6. Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali.
Art.  7. Registrazione e computo del tempo trascorso nelle zone.
Art.  8. Notifica preliminare.
Art.  9. Porti designati.
Art.  10. Margine di tolleranza.
Art.  11. Stivaggio separato.
Art.  12. Trasporto.
Art.  13. Programma di controllo specifico.
Art.  14. Entrata in vigore.


§ 12.1.73 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 811. [1]

Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 150).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di nasello settentrionale delle acque comunitarie ha subito, a seguito dei livelli di mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter comprometterne la ricostituzione mediante la riproduzione. Esso rischia quindi l'esaurimento.

     (2) Lo stock di cui trattasi è localizzato nel Kattegat, nello Skagerrak, nel Mare del Nord, nella Manica, nelle acque della Scozia occidentale e intorno all'Irlanda e nel golfo di Biscaglia.

     (3) È necessario adottare provvedimenti per l'attuazione di un piano pluriennale finalizzato alla ricostituzione di questo stock.

     (4) Si prevede che per la ricostituzione di questo stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni.

     (5) Si considera che l'obiettivo del piano è conseguito per questo stock quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.

     (6) Per poter conseguire questo obiettivo, il tasso di mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare.

     (7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) dello stock in questione.

     (8) Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, il Consiglio dovrebbe decidere le misure da attuare successivamente, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

     (9) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto del regolamento.

     Il presente regolamento istituisce un piano di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale situato nelle divisioni CIEM III a, sottozona CIEM IV, divisioni CIEM V b (acque comunitarie), VI a (acque comunitarie), sottozona CIEM VII e divisioni CIEM VIII a, b, d ed e («lo stock di nasello settentrionale»).

 

     Art. 2. Obiettivo del piano di ricostituzione.

     L'obiettivo del piano di ricostituzione di cui all'articolo 1 è portare i quantitativi di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale a valori pari o superiori a 140 000 tonnellate.

 

     Art. 3. Conseguimento dei livelli.

     Qualora la Commissione constati, in base al parere del CIEM e in seguito all'accordo su tale parere in seno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per lo stock di nasello settentrionale è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire il piano di ricostituzione con un piano di gestione dello stock, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) 2371/2002.

 

     Art. 4. Fissazione dei TAC.

     Un TAC per lo stock di nasello settentrionale è fissato a norma dell'articolo 5 qualora il CSTEP ritenga, in base alla relazione più recente del CIEM, che i quantitativi di pesci adulti siano pari o superiori a 100 000 tonnellate.

 

     Art. 5. Procedura della fissazione dei TAC.

     1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per l'anno successivo relativamente allo stock di nasello settentrionale.

     2. Per il 2004 il TAC è fissato a un livello corrispondente a una mortalità per pesca pari a 0,25, ossia il 4 % in meno della mortalità per pesca dello status quo. Per gli anni successivi del piano di ricostituzione il TAC non supera un livello di catture che, secondo valutazioni scientifiche del CSTEP in base alle relazioni più recenti del CIEM, corrisponderà ad una mortalità per pesca pari a 0,25.

     3. Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa condurre nell'anno di applicazione a una diminuzione della biomassa degli stock di riproduzione.

     4. Ove si preveda che la fissazione del TAC per un determinato anno a norma del paragrafo 2 dia come risultato, alla fine di quell'anno, un quantitativo di pesci adulti superiore al livello da conseguire indicato nell'articolo 2, la Commissione effettuerà una revisione del piano di ricostituzione e proporrà gli adeguamenti necessari sulla base delle più recenti valutazioni scientifiche. Siffatta revisione sarà in ogni caso effettuata entro tre anni dall'adozione del presente regolamento al fine di assicurare che siano conseguiti gli obiettivi del piano di ricostituzione.

     5. Ad eccezione del primo anno di applicazione del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:

     a) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % il TAC di quell'anno; o

     b) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % al TAC di quell'anno.

 

     Art. 6. Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali.

     Se il quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore a 100 000 tonnellate, si applicano le seguenti norme:

     a) si applica l'articolo 5 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale tale da raggiungere o superare il quantitativo di 100 000 tonnellate;

     b) qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 5 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale tale da raggiungere o superare il quantitativo di 100 000 tonnellate, il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata su proposta della Commissione in merito a un TAC per l'anno successivo che sia inferiore al TAC derivante dall'applicazione del metodo descritto nell'articolo 5.

 

     Art. 7. Registrazione e computo del tempo trascorso nelle zone.

     A prescindere dall'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 sexies e 19 undecies di detto regolamento si applicano ai pescherecci operanti nella zona geografica di cui all'articolo 1.

 

     Art. 8. Notifica preliminare.

     1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre due tonnellate di nasello settentrionale a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:

     a) il nome del porto o luogo di sbarco;

     b) l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;

     c) i quantitativi in chilogrammi di peso vivo delle specie regolamentate di cui più di 50 chilogrammi sono detenuti a bordo.

     2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a due tonnellate di nasello settentrionale possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

     3. Il comandante di un peschereccio comunitario, o il suo rappresentante, che intende trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 1 con un preavviso di almeno 24 ore.

 

     Art. 9. Porti designati.

     1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di nasello settentrionale nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

     2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di nasello settentrionale superiori a due tonnellate.

     3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 giugno 2004, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza per detti porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di nasello settentrionale di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

 

     Art. 10. Margine di tolleranza.

     In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, il margine di tolleranza consentito nella stima dei quantitativi di nasello settentrionale detenuti a bordo ed espressi in chilogrammi è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Nel caso in cui la normativa comunitaria non stabilisca un fattore di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera.

 

     Art. 11. Stivaggio separato.

     È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di nasello settentrionale mescolati con altre specie di organismi marini in recipienti. I recipienti contenenti nasello settentrionale vengono opportunamente contrassegnati a fini di identificazione o stivati separatamente dagli altri recipienti.

 

     Art. 12. Trasporto.

     1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello settentrionale pescati nella zona geografica definita nell'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati in presenza di ispettori prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di nasello settentrionale sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell'articolo 9, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati in presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 20 giugno 2004, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

     2. In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di nasello settentrionale superiori a 50 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia della dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento citato, indicante i quantitativi trasportati di nasello settentrionale.

 

     Art. 13. Programma di controllo specifico.

     In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per lo stock di nasello settentrionale può avere una durata superiore a due anni dalla data di entrata in vigore.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Il testo del presente regolamento è stato complessivamente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 185.