§ 12.1.118 – Regolamento 1 agosto 2005, n. 1262.
Regolamento (CE) n. 1262/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:01/08/2005
Numero:1262


Sommario
Art. 1.      L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 12.1.118 – Regolamento 1 agosto 2005, n. 1262.

Regolamento (CE) n. 1262/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell’aringa nelle zone I e II.

(G.U.U.E. 2 agosto 2005, n. L 201).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2005 consente di aumentare le possibilità di pesca della Comunità per gli stock di melù e di aringhe qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

     (2) La Norvegia ha recentemente aumentato le proprie possibilità di pesca dell’aringa di un quantitativo supplementare del 14 %, senza tener conto della ripartizione delle possibilità di pesca nelle zone I e II applicata dagli Stati costieri interessati dal 1997. Ne consegue pertanto che la Norvegia non si attiene a una gestione responsabile dello stock di aringhe.

     In attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di aringhe, è opportuno che la Comunità aumenti, a titolo provvisorio, il proprio contingente nelle zone I, II (acque CE e acque internazionali) della stessa percentuale del 14 %, portandolo a 89 537 tonnellate. Da un punto di vista scientifico tale provvedimento non dovrebbe produrre effetti negativi irreversibili sulla conservazione dello stock.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 27/2005,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)