§ 12.1.123 - Regolamento 3 agosto 2005, n. 1300.
Regolamento (CE) n. 1300/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:03/08/2005
Numero:1300


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.123 - Regolamento 3 agosto 2005, n. 1300.

Regolamento (CE) n. 1300/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i sugarelli, le sogliole e le navi che praticano attività di pesca illegali.

(G.U.U.E. 10 agosto 2005, n. L 207).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 20,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in acque dove sono imposti limiti di cattura.

      (2) Nel settembre 2004, la commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha adottato una raccomandazione in cui propone di aumentare per il 2004 le possibilità di pesca dell’aringa di 10 000 tonnellate nell’unità di gestione 3 per assegnare alla Finlandia ulteriori possibilità di pesca dell’aringa pari a 8 199 tonnellate. La raccomandazione non è stata recepita nella legislazione comunitaria. Di conseguenza, la Finlandia ha superato di 7 856 il contingente assegnatole nel 2004, non essendole state assegnate le tonnellate supplementari. Nel regolamento (CE) n. 776/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, il contingente di aringhe della Finlandia per il 2005 è stato ridotto di 7 856 tonnellate a causa di uno sfruttamento eccessivo. Il contingente finlandese per le aringhe nelle sottodivisioni 30-31 dovrebbe pertanto essere aumentato di 7 856 tonnellate, in quanto la riduzione è intervenuta per il mancato recepimento nella legislazione comunitaria della raccomandazione dell’IBSFC. Questa modifica non aumenterà la quota di aringhe che la Finlandia è autorizzata a pescare nel 2005.

      (3) Il totale ammissibile di catture (TAC) adottato per lo sgombro nelle zone di gestione IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb, al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione.

      (4) Il TAC adottato per il sugarello nelle zone di gestione Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb, al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione.

      (5) Alla luce dei nuovi pareri scientifici, il TAC per la sogliola può essere aumentato a 900 tonnellate nelle zone di gestione IIIa, IIIb, c, d (acque CE). Il TAC dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

      (6) Per consentire la pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli dopo il trasporto dal porto di sbarco, nel 2005 dovrebbero essere adottati provvedimenti complementari.

      (7) In base al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2005, le parti possono pescare 50 000 tonnellate delle loro rispettive quote di aringhe del Mare del Nord nelle acque delle altre parti delle divisioni IVa e IVb. Tali quantitativi possono essere aumentati, se richiesto, fino a 10 000 tonnellate. Con lettere del 29 giugno 2005, la Norvegia ha chiesto tale aumento. Il 20 luglio 2005, la Comunità ha presentato una richiesta analoga. È opportuno pertanto attuare tali cambiamenti nella normativa comunitaria.

      (8) Nel maggio 2005, la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione che invita a inserire un certo numero di pescherecci nell’elenco dei pescherecci di cui è certo che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Nel febbraio 2004, è stata adottata una raccomandazione sui provvedimenti da prendere nei confronti di tali pescherecci. È opportuno far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell’ordinamento giuridico della Comunità.

      (9) Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

      (10) Il regolamento (CE) n. 27/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:

     1) Nell’allegato IA:

     La voce relativa alla specie Aringa nella sottodivisione 30-31 è sostituita dalla seguente:

 

«Specie: Aringa

Clupea harengus

 

Zona: Sottodivisioni 30-31

HER/3D30; HER/3D31

Finlandia

60 327

 

Svezia

11 529

 

CE

71 856

 

TAC

71 856

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

 

     2) Nell’allegato IB:

     a) La voce relativa alla specie Aringa nella zona IV a nord di 53° 30′ N è sostituita dalla seguente:

 

«Specie: Aringa (1)

Clupea harengus

 

Zona: IV a nord di 53° 30′ N

HER/4AB.

Danimarca

95 211

 

Germania

57 215

 

Francia

20 548

 

Paesi Bassi

56 745

 

Svezia

5 443

 

Regno Unito

70 395

 

CE

305 557

 

Norvegia

60 000 (2)

 

TAC

535 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 

(1) Sbarcato in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).

(2) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

 

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/*04N-)

CE

60 000»

 

b) La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, è sostituita dalla seguente:

 

«Specie: Sgombro

Scomber scombrus

 

Zona: IIa (acque non CE), Vb (acque CE e internazionali), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV

MAC/2CX14-

Germania

13 845

 

Spagna

20

 

Estonia

115

 

Francia

9 231

 

Irlanda

46 149

 

Lettonia

85

 

Lituania

85

 

Paesi Bassi

20 190

 

Polonia

844

 

Regno Unito

126 913

 

CE

217 477

 

Norvegia

8 500 (1)

 

Isole Færøer

3 322 (2)

 

TAC

420 000 (3)

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, VIa (a nord di 56° 30′ N), Iva, VIId, e, f, h.

(2) Di cui 1 002 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 2 763 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56° 30′ N) nel corso di tutto l’anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe, f, h, e/o nella divisione CIEM IVa.

(3) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

 

 

IVa (acque CE)

MAC/*04A-C

Germania

4 175

Spagna

0

Francia

2 784

Irlanda

13 918

Paesi Bassi

6 089

Regno Unito

38 274

CE

65 240

Norvegia

8 500

Isole Færøer

1 002 (1)

 

(1) A nord di 59° N (zona CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.»

 

     c) La voce relativa alla specie Sogliola nella zone IIIa, IIIb, c, d, (acque CE) è sostituita dalla seguente:

 

«Specie: Sogliola

Solea solea

 

Zona: IIIa, IIIbcd (acque CE)

SOL/3A/BCD

Danimarca

755

 

Germania

44

 

Paesi Bassi

73

 

Svezia

28

 

CE

900

 

TAC

900

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

 

     d) La voce relativa alla specie Sugarello nelle zone Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, è sostituita dalla seguente:

 

«Specie: Sugarello

Trachurus spp.

 

Zona: Vb (acque CE e internazionali), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV

JAX/578/14

Danimarca

12 088

 

Germania

9 662

 

Spagna

13 195

 

Francia

6 384

 

Irlanda

31 454

 

Paesi Bassi

46 096

 

Portogallo

1 277

 

Regno Unito

13 067

 

CE

133 223

 

Isole Færøer

4 955 (1) (2)

 

TAC

137 000

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 

(1) Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.

(2) Nell’ambito di un contingente totale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.»

 

     3) Nell’allegato III:

     a) Il punto 9 è sostituito dal seguente:

     «9. Procedure di sbarco e pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

     9.1. Campo d’applicazione

     9.1.1. Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

     a) per le aringhe, nelle sottozone CIEM I, II, IV, VI e VII e nelle divisioni IIIa e Vb;

     b) per gli sgombri e i sugarelli, nelle sottozone CIEM III, IV, VI e VII e nella divisione IIa.

     9.2. Porti designati

     9.2.1. Gli sbarchi di cui al punto 9.1 sono consentiti solo nei porti designati.

     9.2.2. Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione le modifiche all’elenco dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 9.1.1 nell’ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l’elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

     9.3. Ingresso nel porto

     9.3.1. Il comandante di una nave di cui al punto 9.1.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:

     a) il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione;

     b) l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto;

     c) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

     d) la zona di gestione, conformemente all’allegato I del presente regolamento, in cui è stata effettuata la cattura.

     9.4. Sbarco

     9.4.1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l’autorizzazione.

     9.5. Giornale di bordo

     9.5.1. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall’autorità competente presso il porto di sbarco.

     I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 9.3.1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.

     In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo e espressa in kg, è pari all’8 %.

     9.6. Pesatura del pesce fresco

     9.6.1. Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

     9.6.2. Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

     9.7. Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto

     9.7.1. In deroga al punto 9.6.1, gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 60 chilometri dal porto di sbarco e a condizione che:

     a) sulla nave in cui è trasportato il pesce sia presente un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato; oppure

     b) le autorità competenti del porto di sbarco autorizzino il trasporto del pesce, fatte salve le seguenti disposizioni:

     i) immediatamente prima che la nave lasci il porto di sbarco, l’acquirente o un suo rappresentante forniscono alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui devono essere sbarcate, il numero unico di identificazione della nave e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce e sull’ora di arrivo stimata della nave nel porto di destinazione;

     ii) una copia della dichiarazione di cui al punto i) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.

     9.8. Fattura

     9.8.1. In aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2847/93, l’acquirente o l’impresa di trasformazione dei quantitativi di pesce fresco sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della fattura, o un documento equivalente, come indicato all’articolo 22, paragrafo 3, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

     9.8.2. Tale fattura o documento devono contenere tutte le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2847/93 come pure il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato. La fattura o il documento devono essere presentati su richiesta o entro 12 ore dal completamento della pesatura.

     9.9. Pesatura del pesce surgelato

     9.9.1. Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso di tutti i quantitativi sbarcati.

     9.9.2. In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

     9.10. Sistemi di pesatura

     9.10.1. Qualora siano usati sistemi di pesatura pubblici, i responsabili della pesatura rilasciano all’acquirente una ricevuta indicante la data e l’ora della pesatura e il numero di identificazione della nave. Una copia di tale ricevuta deve essere allegata alla fattura presentata alle autorità competenti, come indicato al punto 9.8.

     9.10.2. Nei casi in cui siano utilizzati sistemi di pesatura privati, tali sistemi devono essere approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti e soggetti alle seguenti disposizioni:

     a) chi effettua la pesatura deve tenere un registro impaginato indicante:

     i) il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato,

     ii) il numero di identificazione della nave nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura,

     iii) le specie di pesce,

     iv) il peso di ciascuno sbarco,

     v) la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura;

     b) se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest’ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. Il totale cumulato è poi riportato nel registro di cui al punto a);

     c) il registro con i dati della pesatura e le dichiarazioni scritte di cui al punto 9.7.1, lettera b), ii) devono essere conservati per tre anni.

     9.11. Accesso da parte delle autorità competenti

     Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura, al registro, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.

     9.12. Controlli incrociati

     9.12.1. Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:

     a) i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco, di cui al punto 9.3.1, e i quantitativi indicati nel giornale di bordo della nave;

     b) i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o la fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8;

     c) i quantitativi per specie registrati nella dichiarazione di sbarco e la fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8.

     9.13. Ispezione completa

     9.13.1. Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un’ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:

     a) controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture, deve essere pesato l’intero carico delle navi selezionate per l’ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori, vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette, al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata, al fine di determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio);

     b) in aggiunta ai controlli incrociati di cui al punto 9.12, verifiche incrociate riguardanti:

     i) i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli riportati nella fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8;

     ii) le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi del punto 9.7.1, lettera b), i), e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce di cui al punto 9.7.1, lettera b), ii);

     iii) i numeri di identificazione delle navi riportati nelle dichiarazioni scritte di cui al punto 9.7.1, lettera b), i) e i registri di pesatura;

     c) se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l’autorizzazione;

     d) la verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco.

     9.13.2. Tutte le attività ispettive di cui al punto 9 devono essere documentate e la documentazione deve essere conservata per tre anni. »

 

     b) È aggiunta la parte I seguente:

     «PARTE I

     ATLANTICO NORDORIENTALE

     Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

     I pescherecci che la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell’elenco dei pescherecci di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU) sono riportati nell’appendice 5. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

     a) i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della NEAFC. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;

     b) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare a attività di trasbordo o a attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati sull’elenco in questione;

     c) nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi;

     d) i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

     e) è proibita l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;

     f) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

     La Commissione modificherà l’elenco conformemente all’elenco NEAFC, non appena quest’ultima adotterà un nuovo elenco.»

 

     c) È aggiunta la seguente appendice 5:

     «Allegato III, appendice 5

     Elenco di pescherecci di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

 

Nome del peschereccio

Stato di bandiera

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Dominica

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Dominica

OLCHAN

Dominica

OSTROE

Dominica

OSTROVETS

Dominica

OYRA

Dominica

OZHERELYE

Dominica»