Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 22/06/2023 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale |
Art. 1 bis. Disposizioni di interpretazione autentica |
Art. 1 ter. Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali |
Art. 1 quater. Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise |
Art. 2. Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili |
Art. 3. Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro |
Art. 3 bis. Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare |
Art. 3 ter. Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy |
Art. 4. Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa |
Art. 4 bis. Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa |
Art. 4 ter. Corsi di formazione professionale del personale militare |
Art. 5. Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei |
Art. 5 bis. Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica |
Art. 6. Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute |
Art. 6 bis. Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica |
Art. 7. Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa |
Art. 8. Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori |
Art. 8 bis. Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale |
Art. 8 ter. Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi |
Art. 9. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Art. 9 bis. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze |
Art. 10. Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali |
Art. 11. Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione |
Art. 12. Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura |
Art. 12 bis. Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia |
Art. 12 ter. Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale [...] |
Art. 13. Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche [...] |
Art. 13 bis. Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia |
Art. 14. Amministrazione penitenziaria |
Art. 15. Disposizioni in materia di accesso in magistratura |
Art. 15 bis. Disposizioni riguardanti i magistrati onorari |
Art. 16. Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura |
Art. 16 bis. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 |
Art. 17. Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione |
Art. 18. Misure in materia di giustizia tributaria |
Art. 18 bis. Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa |
Art. 19. Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
Art. 19 bis. Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali |
Art. 19 ter. Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo [...] |
Art. 19 quater. Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC |
Art. 20. Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR |
Art. 21. Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito |
Art. 22. Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno |
Art. 22 bis. Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze |
Art. 23. Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza |
Art. 24. Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nonchè disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori [...] |
Art. 25. Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la [...] |
Art. 26. Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 27. Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata |
Art. 27 bis. Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività [...] |
Art. 28. Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche |
Art. 28 bis. Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo |
Art. 28 ter. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
Art. 28 quater. Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli |
Art. 28 quinquies. Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico |
Art. 28 sexies. Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna |
Art. 28 septies. Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le [...] |
Art. 29. Misure per il contrasto della peste suina africana |
Art. 30. Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura |
Art. 31. Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico |
Art. 32. Completamento della carta dell'uso dei suoli |
Art. 32 bis. Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre |
Art. 33. Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze |
Art. 34. Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi |
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi |
Art. 36. Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche |
Art. 36 bis. Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica |
Art. 37. Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo |
Art. 38. Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» |
Art. 39. Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» |
Art. 39 bis. Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonchè delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive [...] |
Art. 40. Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali |
Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo |
Art. 42. Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga |
Art. 43. Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 |
Art. 44. Entrata in vigore |
§ 80.4.558 - D.L. 22 giugno 2023, n. 75. [1]
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
(G.U. 22 giugno 2023, n. 144)
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Art. 1. Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale [2]
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del
1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del
1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del
2. All'articolo 1 del
«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del
3. All'articolo 1 della
«801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797 possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del
4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della
4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
5. All'articolo 13 del
5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
5-ter. All'articolo 1 della
a) al comma 334, le parole: «e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;
b) al comma 336, le parole: «e i fondi» sono sostituite dalle seguenti: «, i fondi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro»;
c) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù» [10].
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della
Art. 1 bis. Disposizioni di interpretazione autentica [12]
1. L'articolo 1, comma 2, del
Art. 1 ter. Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali [13]
1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonchè al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:
a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonchè l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;
c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.
2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:
a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al
b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;
c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;
d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al
e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.
3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del
4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al
5. [Al
a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 5 bis. (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari) - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del
b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: «nell'ambito degli stanziamenti» fino a: «lo svolgimento dei corsi» sono soppresse;
c) l'articolo 41 è abrogato] [14].
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.
Art. 1 quater. Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise [15]
1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti.
Art. 2. Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili
1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della
2. (Omissis) [17].
2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di due ulteriori anni i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 [18].
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023» [20].
Art. 3. Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) . Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del
3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL, ed è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze [24].
4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il
5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.
6. Al
a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Art. 46 - (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione europea o a questo complementari.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.» [25].
6-bis. All'articolo 1, comma 4, del
«b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla
6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali [27].
7. A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL, determinata ai sensi del comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite alla società ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società [28].
8. La società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [29].
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
10. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, compreso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [31].
11. La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.
12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.
13. Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. All'articolo 46, comma 4, del
15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo provvedimento.
16-bis. All'articolo 19, comma 1, del
Art. 3 bis. Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare [34]
[1. All'articolo 58-bis del
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare»;
2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;
3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;
b) al comma 5, le parole: «Per il funzionamento del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza».
2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.]
Art. 3 ter. Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy [35]
1. All'articolo 29, comma 1, del
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 4. Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle» e le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata»;
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;
2) all'articolo 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;
2.2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Art. 40 - (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti) - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;
3) all'articolo 41:
3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2) al comma 1:
3.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2.2) alla lettera b), le parole: «e tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nonchè delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;
3.2.3) la lettera c) è abrogata;
3.2.4) alla lettera d), le parole: «nell'area tecnico-amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.3) al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 42:
4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2) al comma 1:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;
4.2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del
4.2.4) alla lettera c) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;
d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:
1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 43:
2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze della Direzione nazionale degli armamenti»;
2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'innovazione e la ricerca tecnologica» [36];
2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;
3) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;
e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:
«SEZIONE II-bis
SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA
Art. 44 bis. (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa) - 1.Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44 ter. (Organi di supporto del Segretario generale della difesa) - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.» [37];
f) al libro primo, titolo III, capo V:
1) all'articolo 47:
1.1) al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;
g) al libro primo, titolo III, capo VI:
1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
h) al libro secondo:
1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 306:
2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;
2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;
5) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;
i) al libro terzo:
1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;
l) al libro quarto:
1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;
2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 1041:
4.1) al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;
4.2) al comma 2:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
4.2.2) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
5) all'articolo 1094:
5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;
5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;
6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;»;
7) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;
8) all'articolo 1473, comma 1:
8.1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»;
8.2) alla lettera f), le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;
m) al libro nono:
1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;
2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 2259-ter:
3.1) al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;
3.2) al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,».
2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [38].
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [39].
Art. 4 bis. Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa [40]
1. All'articolo 238-bis del
a) al comma 1:
1) le parole: «mondo accademico nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema universitario nazionale e quello della»;
2) le parole: «ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza»;
b) al comma 2:
1) le parole: «8 febbraio 2013, n. 45» sono sostituite dalle seguenti: «14 dicembre 2021, n. 226»;
2) le parole «bandi annuali per corsi di dottorato» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca»;
3) la parola: «frequentatori» è sostituita dalla seguente: «partecipanti»;
c) al comma 5, dopo le parole: «regolamenti interni» sono aggiunte le seguenti: «, la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».
2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonchè di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente».
Art. 4 ter. Corsi di formazione professionale del personale militare [41]
1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonchè di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«Art. 1013 bis. (Corsi di formazione professionale) - 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.
2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del
3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del
«4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 5. Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei
1. All'articolo 1, comma 297, della
«b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».
Art. 5 bis. Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica [42]
1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del
3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziate per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della
Art. 6. Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute
1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, è incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [43].
Art. 6 bis. Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica [44]
1. All'articolo 8 della
«7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale».
Art. 7. Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa
1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) è estinta ed è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, all'ESACRI [45].
2. Le attività e le passività trasferite all'ESACRI devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1 [46].
3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l'ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi [47].
Art. 8. Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori
1. All'articolo 4, comma 9-ter, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «di monitoraggio delle azioni poste in essere» sono aggiunte le seguenti: «, secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente» [48];
a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)» [49];
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria nonchè alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.» [50].
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della
2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [51].
Art. 8 bis. Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale [52]
1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Il comma 687 dell'articolo 1 della
Art. 8 ter. Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi [53]
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:
a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;
b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al
3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.
4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.
Art. 9. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al
1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:
a) predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al
b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater [55].
1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024 [56].
1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [57].
1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente [58].
1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del
Art. 9 bis. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze [60]
1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [63].
Art. 11. Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione [64]
1. All'articolo 26 del
a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.»;
b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione».
2. Alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura
1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del
2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [68].
Art. 12 bis. Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia [69]
1. Al
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «sono adottati» sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere del comitato scientifico,»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «nel campo della cinematografia» sono inserite le seguenti: «e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «il direttore generale,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «, e il direttore generale,» sono soppresse;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della
4) al comma 4, le parole: «, nonchè i compiti del direttore generale» sono soppresse;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «tre dal Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera d) è abrogata;
2.2) alla lettera f), dopo le parole: «su proposta del presidente,» sono inserite le seguenti: «sentito il comitato scientifico,»;
2.3) alla lettera g), le parole: «sentito il preside» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il comitato scientifico e il preside»;
2.4) alla lettera h), le parole: «determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura» e le parole: «le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «concernente i compensi»;
e) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive»;
2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonchè dei docenti della Scuola nazionale di cinema»;
f) all'articolo 12, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento».
Art. 12 ter. Modifica all'articolo 2 del
1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del
Art. 13. Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa
1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [71].
7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del
Art. 13 bis. Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia [73]
1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.
2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al
Art. 14. Amministrazione penitenziaria
1. A decorrere dal 1° settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del
a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;
b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;
c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;
d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.
2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020 [74].
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.
5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 nonchè per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8 è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento [75].
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033 [76].
10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [77].
11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al
Art. 15. Disposizioni in materia di accesso in magistratura
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, la parola: «nei» è sostituita dalla seguente: «almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito» è inserita la seguente: «almeno»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitrè magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.»
d) al comma 2, dopo le parole: «componenti della commissione» sono inserite le seguenti: «o di supplenti»;
e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite le seguenti: «nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.» e le parole «i criteri per la valutazione delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti «I criteri per la valutazione delle prove orali»;
f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti» sono inserite le seguenti: «, effettivi o supplenti,»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.».
2. All'articolo 6 del
a) al comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
c) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva nella quale sono riportati il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonchè il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»;
d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 risulti che non sono state rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter, che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.» [78].
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15 bis. Disposizioni riguardanti i magistrati onorari [79]
1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del
Art. 16. Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura
1. All'articolo 1, comma 7, del
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [82].
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della
Art. 16 bis. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della
1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della
Art. 17. Modifica all'articolo 94 del
1. All'articolo 94 del
«2. Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
Art. 18. Misure in materia di giustizia tributaria [86]
1. All'articolo 1, comma 10, della
2. Nel
a) all'articolo 4:
1) al comma 3 le parole: «di diritto processuale tributario» sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria»;
2) al comma 4:
2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» è aggiunta la seguente: «tributario»;
2.2 nella lettera e) le parole: «e fallimentare» sono soppresse;
2.3 la lettera g) è abrogata;
b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.»;
c) all'articolo 4-quater:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonchè da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;
3) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni, se istituite, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del
d) all'articolo 4-quinquies:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio del magistrato tributario»;
2) prima del comma 1 è inserito il seguente:
«01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.» [87].
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 18 bis. Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa [89]
1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della
2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.
3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.
4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.
6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI - Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
Art. 19. Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [90]
1. All'articolo 4 del
a) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) al secondo periodo, le parole: «di ISPRA,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonchè dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,» [91];
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno dall'Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.» [92];
c) al comma 12:
1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) il secondo periodo è soppresso.
1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del
1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 19 bis. Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali [95]
1. All'articolo 9, comma 11, della
2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della
Art. 19 ter. Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile [96]
1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:
a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del
b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonchè del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19 quater. Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC [97]
1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonchè a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 20. Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR
1. All'articolo 59 del
a) al comma 10:
1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonchè sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonchè le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi a concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali»;
4) la lettera d-bis) è abrogata;
b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o più università» sono inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonchè al Formez PA» e il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 10-ter è abrogato [98].
2. All'articolo 47, comma 11, del
3. Al
a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: «senza che, in generale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1.»;
b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
d) all'articolo 18-bis:
01) al comma 2, le parole: «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalità stabilite»;
1) al comma 4:
1.1 al primo periodo, le parole: «completano il», sono sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del»;
1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo.»;
1.3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.» [102];
e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2024».
3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del
3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
3-quater. All'articolo 1 della
a) al comma 4-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del
5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
6. All'articolo 1-bis, del
a) al comma 1, le parole: «del 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».
6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al
6-ter. All'articolo 5 del
a) al comma 11-quinquies:
1) alla lettera a), le parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato» sono soppresse;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato»;
b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:
«11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.
11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011» [108].
6-quater. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della
6-quinquies. All'articolo 6 del
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto»;
b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso» [110].
Art. 21. Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito
1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento [112].
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [113].
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del
4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 15 aprile 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto [116].
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al
4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [120].
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del
4-novies All'articolo 1, comma 125, della
Art. 22. Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno
1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 22 bis. Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze [124]
1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del
2. All'articolo 12, comma 1-bis, del
Art. 23. Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza
1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonchè al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno, è istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente [125].
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai compiti indicati al medesimo comma 1 [126].
3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Conseguentemente, alla tabella A del
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 24. Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nonchè disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri [129]
1. All'articolo 5 del
«2-bis. Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».
2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non eccedente il 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo [130].
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa, al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del
5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del
b) al comma 1-ter, le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) e i-bis)» [131].
5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [132].
Art. 25. Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del
Art. 26. Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione degli incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo [134].
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lettera a), numero 1), del
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del
6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27. Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
1. All'articolo 113-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del
b) al comma 2, la parola: «centosettanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «duecento»;
c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse.
2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unità appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del
3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 euro annui a decorrere dal 2024 [137].
4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Agli oneri complessivi di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [138].
5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della
Art. 27 bis. Modifica all'articolo 13 della
1. All'articolo 13, comma 3, della
Art. 28. Disposizioni di modifica del
1. Al
0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale»;
a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di una prova selettiva,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del
a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni»;
b) all'articolo 3-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il reclutamento» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 35 del
2) al comma 2, le parole: «aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia» e dopo le parole: «le modalità di cui al medesimo comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del
b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: «interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «nonchè al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali» [142].
1-bis. Gli enti locali possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del
1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della
2. Al
a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «nonchè del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1,»;
b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il personale proveniente dalle società a controllo pubblico,».
Art. 28 bis. Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo [146]
1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del
Art. 28 ter. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: «i bandi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,»;
b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonchè nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa»;
c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonchè del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del
Art. 28 quater. Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli [148]
1. All'articolo 31, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2020 al 2025»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 28 quinquies. Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico [149]
1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata «Cabina di regia». Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per lo sport e i giovani, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:
a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);
c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 28 sexies. Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna [152]
1. Al comma 790 dell'articolo 1 della
Art. 28 septies. Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero [153]
1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.
2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del
3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonchè a 749.889 euro per l'anno 2024 e 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 29. Misure per il contrasto della peste suina africana [154]
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;
e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonchè le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della
b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);
b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);
c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonchè degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8» [155].
1-bis. All'articolo 11-bis del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «settore suinicolo» sono aggiunte le seguenti: «e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio» [156].
Art. 30. Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura [157]
1. All'articolo 1 del
«1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del
f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del
g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della
2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Al
a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis è abrogata;
c) le parole: «Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.» sono soppresse;
d) l'articolo 16 è abrogato.
4. All'articolo 1, comma 516, della
Art. 31. Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico
1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [158].
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. All'articolo 23 del
a) al comma 5, le parole: «delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe dovute al Ministero della salute» e le parole da: «, tenuto conto» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN»;
c) al comma 6, le parole: «ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5» [159].
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [160].
Art. 32. Completamento della carta dell'uso dei suoli [161]
1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 32 bis. Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre [162]
1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di sport
Art. 33. Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze
1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) al primo periodo, le parole «o a un anno per le società sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni per le società sportive professionistiche,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.».
2. In deroga all'articolo 3 della
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2024 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 34. Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi
1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario provvede all'adeguamento entro sessanta giorni dalla nomina. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [165].
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro [166].
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi [167]
1. All'articolo 5-quaterdecies, comma 1, del
Art. 36. Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche
1. All'articolo 13 del
«10-bis. Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Art. 36 bis. Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica [168]
1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del
Art. 37. Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo
1. All'articolo 9, comma 1, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla
b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonchè per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono inserite le seguenti: «, nonchè a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023».
2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del
3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 38. Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» [172]
1. Al
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
b) all'articolo 3, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del
Art. 39. Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»
1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del
2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche indire procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo [174].
3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della
Art. 39 bis. Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonchè delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche [175]
1. All'articolo 16, comma 2, del
a) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi»;
c) al terzo periodo, le parole: «in numero comunque non superiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore»;
d) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ne riferisce all'autorità vigilante»;
e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo».
2. All'articolo 14 del
a) al comma 2:
1) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono aggiunte le seguenti: «e ne riferisce all'autorità vigilante.»;
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo».
Art. 40. Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali
1. All'articolo 10-quater, comma 1, del
Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo
1. A decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del
Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 42. Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga
1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del
2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Capo V
Disposizioni per il giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali
Art. 43. Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023, che sono assegnati alla Santa Sede.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonchè il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7.630.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della
4. All'articolo 1 della
«427-ter. La società «Giubileo 2025» è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al
4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonchè per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della
b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della
Art. 44. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonchè misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Art. 1. Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del
2. All'articolo 1 del
«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del
3. All'articolo 1 della
«801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del
4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della
5. All'articolo 13 del
Art. 2. Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili
1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Art. 3. Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, di seguito «INAPP». Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
3. Il bilancio di chiusura di ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il
5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.
6. Al
a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
7. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.
8. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
10. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.
12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.
13. Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. All'articolo 46, comma 4, del
15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6 del
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo provvedimento.
Art. 4. Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle» e le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata»;
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;
2) all'articolo 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;
2.2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Art. 40 (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;
3) all'articolo 41:
3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2) al comma 1:
3.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2.2) alla lettera b), le parole: «e tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nonchè delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;
3.2.3) la lettera c) è abrogata;
3.2.4) alla lettera d), le parole: «nell'area tecnico-amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.3) al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 42:
4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2) al comma 1:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;
4.2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del
4.2.4) alla lettera c) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;
d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:
1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 43:
2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze della Direzione nazionale degli armamenti»;
2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'innovazione e ricerca tecnologica»;
2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;
3) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;
e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:
«Sezione II-bis
Segretario generale della difesa
Art. 44 bis. (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44 ter. (Organi di supporto del Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.»;
f) al libro primo, titolo III, capo V:
1) all'articolo 47:
1.1) al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;
g) al libro primo, titolo III, capo VI:
1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
h) al libro secondo:
1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 306:
2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;
2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;
5) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;
i) al libro terzo:
1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;
l) al libro quarto:
1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;
2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 1041:
4.1) al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;
4.2) al comma 2:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
4.2.2) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
5) all'articolo 1094:
5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;
5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;
6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;»;
7) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;
8) all'articolo 1473, comma 1:
8.1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»;
8.2) alla lettera f), le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;
m) al libro nono:
1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;
2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 2259-ter:
3.1) al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;
3.2) al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,».
2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
Art. 5. Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei
1. All'articolo 1, comma 297, della
«b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».
Art. 6. Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute
1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, è incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa
1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) è estinta ed è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI.
2. Le attività e le passività trasferite a ESACRI devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi.
Art. 8. Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori
1. All'articolo 4, comma 9-ter, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonchè alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della
Art. 9. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al
Art. 10. Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 11. Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali"
1. All'articolo 26 del
a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.»;
b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione».
2. Alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura
1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del
Art. 13. Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa
1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. Amministrazione penitenziaria
1. A decorrere dal primo settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del
a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;
b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;
c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;
d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.
2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.
5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.
10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 euro per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al
Art. 15. Disposizioni in materia di accesso in magistratura
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, la parola: «nei» è sostituita dalla seguente: «almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito» è inserita la seguente: «almeno»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitrè magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.»
d) al comma 2, dopo le parole: «componenti della commissione» sono inserite le seguenti: «o di supplenti»;
e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite le seguenti: «nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.» e le parole «i criteri per la valutazione delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti «I criteri per la valutazione delle prove orali»;
f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti» sono inserite le seguenti: «, effettivi o supplenti,»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.».
2. All'articolo 6 del
a) al comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
c) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonchè il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»;
d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.»
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura
1. All'articolo 1, comma 7, del
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 per l'anno 2023 e a regime cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del
Art. 17. Modifica all'articolo 94 del
1. All'articolo 94, del
Art. 18. Misure in materia di giustizia tributaria
1. All'articolo 1, comma 10, della
2. Nel
a) all'articolo 4:
1) al comma 3 le parole: «di diritto processuale tributario» sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria»;
2) al comma 4:
2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» è aggiunta la seguente: «tributario»;
2.2 nella lettera e) le parole: «e fallimentare» sono soppresse;
2.3 la lettera g) è soppressa;
b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, telematicamente, al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.»;
c) all'articolo 4-quater:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonchè da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;
3) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del
d) all'articolo 4-quinquies:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio del magistrato tributario»;
2) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 19. Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System
1. All'articolo 4 del
a) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «ISPRA,» sono inserite le seguenti: «nonchè di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
c) al comma 12:
1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) il secondo periodo è soppresso.
Art. 20. Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR
1. All'articolo 59 del
a) al comma 10:
1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonchè sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonchè le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi a concorso» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali»;
4) la lettera d-bis) è abrogata;
b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o più università» sono inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonchè al Formez PA» e il secondo periodo è abrogato;
c) il comma 10-ter è abrogato.
2. All'articolo 47, comma 11, del
3. Al
a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: «senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla» sono soppresse;
b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1.»;
c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
d) all'articolo 18-bis:
1) al comma 4:
1.1 al primo periodo, le parole: «completano il», sono sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del»;
1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo.»;
1.3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.»;
e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2024».
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del
5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
6. All'articolo 1-bis, del
a) al comma 1, le parole: «del 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».
Art. 21. Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito
1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell'istruzione e del merito e, in particolare, alla necessità di garantire l'organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonchè alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22. Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno
1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23. Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza
1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonchè al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno è istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.
3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Conseguentemente, alla tabella A del
5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della
6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 24. Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo
1. All'articolo 5 del
«2-bis. Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».
2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1°settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, e comunque non superiore al 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio provvedimento il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25. Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del
Art. 26. Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 1 del
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del
6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27. Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
1. All'articolo 113-bis del
a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del
b) al comma 2, la parola: «centosettanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «duecento»;
c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse.
2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unità appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del
3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 annui a decorrere dal 2024.
4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Agli oneri complessivi di cui ai comma 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28. Disposizioni di modifica del
1. Al
a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di una prova selettiva,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del
b) all'articolo 3-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il reclutamento» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 35 del
2) al comma 2, dopo le parole: «le modalità di cui al medesimo comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001».
2. Al
a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «nonchè del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1,»;
b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il personale proveniente dalle società a controllo pubblico,».
Capo II
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 29. Misure di contrasto alla peste suina africana
1. All'articolo 2, del
a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;
e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonchè le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della
Art. 30. Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027
1. All'articolo 1 del
«1-bis. Agecontrol S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari:
a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del
f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del
g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1.
3. Al
Art. 31. Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico
1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 32. Implementazione della carta dell'uso dei suoli
1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di sport
Art. 33. Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze
1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al
a) al primo periodo, le parole «o a un anno per le società sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni per le società sportive professionistiche,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.».
2. In deroga all'articolo 3 della
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026, 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 34. Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi
1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In difetto, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario vi provvede entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi
1. All'articolo 5-quaterdecies, comma 1, del
Art. 36. Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche
1. All'articolo 13 del
«10-bis. Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Art. 37. Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo
1. All'articolo 9, comma 1, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla
b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonchè per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono inserite le seguenti: «, nonchè a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023».
2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del
3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 38. Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di «Milano-Cortina 2026»
1. Al
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
b) all'articolo 3, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del
Art. 39. Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»
1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del
2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.
3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della
Art. 40. Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali
1. All'articolo 10-quater, comma 1, del
Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo
1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del
Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 42. Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga
1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del
2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Capo V
Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali
Art. 43. Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonchè il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri determinati dal comma 1, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della
4. All'articolo 1 della
«427-ter. La società «Giubileo 2025» è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del
Art. 44. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma abrogato dall'art. 130 del
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[17] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 7 quater del
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 18 del
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[37] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[38] Comma inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[49] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[50] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[51] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[52] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[61] Comma così sostituito dall'art. 14 del
[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[64] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[68] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[69] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[70] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[73] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[80] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 del
[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Articolo abrogato dall'art. 130 del
[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[89] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[90] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[91] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[92] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[94] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[95] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[96] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[97] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[98] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[100] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[101] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[102] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[103] Comma inserito dalla L. di conversione.
[104] Comma inserito dalla L. di conversione.
[105] Comma inserito dalla L. di conversione.
[106] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[107] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[108] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[109] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[110] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[111] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[113] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[115] Comma inserito dall'art. 10 del
[116] Comma inserito dall'art. 1, comma 326, della
[117] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[119] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[120] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[121] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[122] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[123] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[124] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[125] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[126] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[129] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[130] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[131] Comma inserito dalla L. di conversione.
[132] Comma inserito dalla L. di conversione.
[133] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[135] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[136] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[137] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[138] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[139] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[140] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[141] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[142] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[143] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 11 del
[144] Comma inserito dalla L. di conversione.
[145] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[146] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[147] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[148] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[149] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[150] Comma così modificato dall'art. 1, comma 548, della
[151] Comma così modificato dall'art. 1, comma 548, della
[152] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[153] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[154] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[155] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[156] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[157] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[158] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[159] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[160] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[161] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[162] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[163] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[164] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[165] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[166] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[167] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[168] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[169] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[170] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[171] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[172] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[173] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[174] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[175] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[176] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[177] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[178] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[179] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[180] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[181] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[182] Comma aggiunto dalla L. di conversione.