| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.4 organizzazione |
| Data: | 07/08/2026 |
| Numero: | 144 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione |
| Art. 2. Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonchè in materia di [...] |
| Art. 3. Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati |
| Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica |
| Art. 5. Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica |
| Art. 6. Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca |
| Art. 7. Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale |
| Art. 8. Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura |
| Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di disabilità |
| Art. 10. Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR |
| Art. 11. Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale |
| Art. 12. Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 |
| Art. 13. Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 |
| Art. 14. Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026 |
| Art. 15. Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026 |
| Art. 16. Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile |
| Art. 17. Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti [...] |
| Art. 18. Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia |
| Art. 19. Primo cratere |
| Art. 20. Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 |
| Art. 21. Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016 |
| Art. 22. Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma |
| Art. 23. Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali |
| Art. 24. Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee |
| Art. 25. Misure in materia di riscossione locale |
| Art. 26. Entrata in vigore |
§ 80.4.619 - D.L. 7 agosto 2026, n. 144.
Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile.
(G.U. 7 agosto 2026, n. 182)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
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Visto il
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Vista la
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego, nonchè la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie e gli enti strumentali, ed in particolare degli enti locali e del sistema sanitario regionale;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, mediante il tempestivo avvio delle attività attuative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento delle attività di protezione civile, non suscettibili di formare oggetto di rientro in ordinario, in capo al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonchè lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di per assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali
Art. 1. Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione
1. All'articolo 5, comma 8, del
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonchè quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del
5. All'articolo 12, comma 5, della
6. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della
7. All'articolo 3, comma 5, del
8. L'articolo 8 della
«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1. È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453,
10. Al fine di consentire agli organismi di cui al
11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato è altresì autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del
12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
13. Alla
a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della
b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della
c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della
d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla
14. All'articolo 1 della
a) al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;
b) al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027».
15. All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della
Art. 2. Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonchè in materia di segretari comunali e di province
1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33, del
2. All'articolo 10-bis, comma 1, del
3. All'articolo 1 della
a) al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;
b) al comma 33, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026» e il quinto periodo è soppresso;
c) dopo il comma 33 è inserito il seguente:
«33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;
d) al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027».
4. All'articolo 1, comma 139-ter, della
5. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», può organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al
6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al
7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.
9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del
10. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali.
11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della
b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del
e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del
Art. 3. Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;
b) all'articolo 249 le parole: «dei mutui previsti dall'articolo 255 e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facoltà dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalità previste dall'articolo 194.»;
c) all'articolo 255:
1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.
5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.»;
2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del
d) all'articolo 259:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».
Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica
1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito «Commissario», è individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.
3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al
4. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del
5. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attività svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.
6. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
7. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:
a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della
b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della
c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
d) 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della
9. All'articolo 2 del
a) al comma 1, le parole: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 5, quarto periodo, le parole: «all'Organismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia di cui all'articolo 5, del
e) al comma 6, le parole: «l'Organismo» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «il Ministro della salute».
10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2, del
a) monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della
c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;
d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al
Art. 5. Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica
1. All'articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della
2. All'articolo 13, comma 5, del
3. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024».
b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
Art. 6. Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca
1. All'articolo 11 della
2. All'articolo 2, della
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonchè di perfezionamento,» sono sostituite dalle seguenti: «lauree e lauree magistrali, nonchè diplomi di perfezionamento,»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del
Art. 7. Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale
1. Al
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «del lavoro,» è inserita la seguente: «ecclesiastico,» e, dopo la parola: «internazionale», sono inserite le seguenti: «privato e processuale»;
b) all'articolo 2, il comma 5 è soppresso;
c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). - 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal capo II del presente decreto siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al
4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al
5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del
6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del
7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del
9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.
10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del
11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:
a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
2. All'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.»;
c) i commi 3, 3.01 e 3.02 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il
3. Al
a) all'articolo 5, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.»;
b) all'articolo 6, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.».
4. L'articolo 4, comma 3-bis, del
5. Dopo l'articolo 5 del
«Art. 5-bis (Piante organiche della magistratura ordinaria). - Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.».
6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 25 unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui al comma 5. La tabella B allegata alla
7. All'articolo 15, comma 4, del
8. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 6.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 è autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità, di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.
12. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:
a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14. All'articolo 17 del
«3-bis. Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del
15. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 1477-ter:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»;
2) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) all'articolo 1479-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni.»;
c) all'articolo 1480, al comma 9:
1) al primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) il terzo periodo è soppresso.
17. All'articolo 46, comma 2, del
a) alla lettera a), dopo la parola: «trattamento» è inserita la seguente: «economico»;
b) alla lettera g) dopo la parola: «trattamento» è inserita la seguente: «economico»;
c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9, del
Art. 8. Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, e controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonchè di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, comma 2, del
2. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo istituito con
1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;
3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui al
4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'art. 3
b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli stakeholder di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;
c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;
d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;
e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo;
f) relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui al
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonchè i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di disabilità
1. All'articolo 9, comma 7, del
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del
b) quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della
Art. 10. Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR
1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della
2. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è così integrata:
a) 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
b) 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
c) 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Treni diagnostici»;
d) 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR «Miglioramento delle stazioni ferroviarie».
3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.
Art. 11. Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 29 della
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.
2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».
Capo II
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei
Art. 12. Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026
1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
Art. 13. Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026
1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del
3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato
4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonchè il limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
Art. 14. Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
1. All'articolo 12 del
a) le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè del 21 maggio 2026»;
b) al comma 1, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2026»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonchè del 21 maggio 2026, è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del
4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè del 21 maggio 2026».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-novies del
3. All'articolo 1, comma 695, della
Art. 15. Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
1. All'articolo 9-sexies del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «nonchè, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
2) al secondo periodo, le parole: «nonchè, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè del sisma del 21 maggio 2026», nonchè le parole: «31 dicembre 2026», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
Art. 16. Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile
1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
2. All'articolo 6 del
«1-bis. In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la città metropolitana di Napoli coordina altresì la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3. La città metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 17. Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche
1. All'articolo 9-ter del
a) al comma 2, lettera a), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nei programmi di cui al presente numero possono essere inseriti, altresì, gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei»;
b) al comma 5, le parole: «, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti,» sono soppresse.
2. Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
Capo III
Misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità
Art. 18. Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia
1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del
2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del
3. Alla disciplina del completamento delle attività e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al
4. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo può adottare una o più ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuità e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del
5. Al
a) all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma.»;
b) all'articolo 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.».
6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del
7. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della
9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della
Art. 19. Primo cratere
1. Ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 è costituito, tenuto conto che sono stati i comuni più colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche.
2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.
3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della
4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
Art. 20. Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della
2. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, è approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
3. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento è destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.
4. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della
Art. 21. Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
2. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.
3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile può, con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune.
4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-decies, del
5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. L'articolo 1, comma 750, della
Art. 22. Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma
1. All'articolo 1, comma 617, della
Art. 23. Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali
1. All'articolo 19 del
«9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:
a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d) nonchè, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera.».
Art. 24. Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee
1. All'articolo 7 della
«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 33, comma 1, della
a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale»;
b) al quinto periodo, le parole: «, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,» sono soppresse.
3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del
4. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della
Capo IV
Misure urgenti in materia di riscossione locale
Art. 25. Misure in materia di riscossione locale
1. All'articolo 2 del
«2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della
2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al
a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;
b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.
2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.
2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonchè gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.
2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del
2-septies. La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies. Restano a carico del debitore:
a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della
c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della
d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della
2-octies. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO nè essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies.
2-novies. Per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al
2-decies. La procedura di cui al comma 2-novies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del
2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del
2-terdecies. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies. La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al
2-quaterdecies. Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del
2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla società AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.
2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.
2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del
Capo V
Disposizioni finali
Art. 26. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(art. 7 comma 6)
«Tabella B
(articolo 1, comma 2)
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA