§ 3.1.92 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 40.
Nuove norme per gli interventi in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:12/12/2003
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Metodo della programmazione.
Art. 4.  Atti e strumenti della programmazione.
Art. 5.  Concertazione.
Art. 6.  Monitoraggio e valutazione.
Art. 7.  Distretti rurali.
Art. 8.  Distretti agroalimentari di qualità.
Art. 9.  Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.
Art. 10.  Sistema informativo del settore primario.
Art. 11.  Costituzione e articolazione del SISP.
Art. 12.  Accesso al SISP.
Art. 13.  Disposizioni attuative.
Art. 14.  Modifiche dell’allegato A.
Art. 15.  Vincolo di destinazione.
Art. 16.  Revoca dei benefici e sanzioni.
Art. 17.  Investimenti ammissibili e loro finalità.
Art. 17 bis.  Investimenti aziendali specifici.
Art. 18.  Beneficiari.
Art. 19.  Limiti di aiuto.
Art. 20.  Priorità.
Art. 21.  Investimenti ammissibili e finalità.
Art. 22.  Beneficiari.
Art. 23.  Disposizioni attuative.
Art. 24.  Investimenti ammissibili e finalità.
Art. 25.  Beneficiari.
Art. 26.  Limiti di aiuto.
Art. 26 bis.  Limiti di aiuto alle imprese intermedie.
Art. 27.  Priorità.
Art. 28.  Accordi di filiera.
Art. 29.  Diversificazione delle attività agricole.
Art. 30.  Premio all’insediamento dei giovani agricoltori.
Art. 31.  Interventi di ricomposizione fondiaria.
Art. 32.  Interventi di ampliamento delle superfici aziendali.
Art. 33.  Interventi cofinanziati dall’ISMEA.
Art. 34.  Ricomposizione fondiaria a mezzo affitto.
Art. 35.  Interventi nel settore agro-ambientale.
Art. 36.  Fondo per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.
Art. 37.  Disposizioni comuni.
Art. 38.  Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico - archeologico.
Art. 39.  Recupero del patrimonio edilizio rurale.
Art. 40.  Tipologia delle iniziative.
Art. 41.  Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna.
Art. 42.  Tipologia delle iniziative.
Art. 43.  Contratti di collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
Art. 44.  Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP)
Art. 45.  Elenchi regionali delle organizzazioni di produttori (OP)
Art. 45 bis.  Contributi alle organizzazioni di produttori (OP)
Art. 46.  Controlli e revoca del riconoscimento.
Art. 47.  Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute.
Art. 47 bis.  Associazioni dei produttori agricoli.
Art. 48.  Aiuti di avviamento e limiti di aiuto.
Art. 49.  Aiuti alle organizzazioni di produttori.
Art. 50.  Sostegno alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità.
Art. 51.  Promozione dei sistemi di rintracciabilità.
Art. 52.  Convenzione con le banche.
Art. 53.  Credito agrario a breve.
Art. 54.  Finanziamento di programma.
Art. 55.  Consorzi di garanzia collettiva fidi.
Art. 56.  Interventi regionali.
Art. 57.  Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..
Art. 58.  Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica.
Art. 58 bis.  Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica.
Art. 58 ter.  Fondo di rotazione per le agrienergie.
Art. 59.  Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.
Art. 60.  Piani operativi regionali.
Art. 61.  Interventi di profilassi fitosanitaria.
Art. 62.  Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie.
Art. 63.  Gestione del rischio del settore agricolo e dell’allevamento.
Art. 64.  Fondi rischio di mutualità.
Art. 65.  Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali.
Art. 65 bis.  Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico.
Art. 66.  Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva animale attuati da Veneto Agricoltura.
Art. 67.  Interventi attuati dai singoli allevatori per la promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale.
Art. 68.  Premio per le fattrici equine.
Art. 69.  Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
Art. 70.  Norma finanziaria.
Art. 71.  Adeguamento dei livelli di aiuto e delle condizioni di intervento alla normativa comunitaria.
Art. 71 bis.  Termini di attuazione.
Art. 72.  Parere comunitario di compatibilità.
Art. 72 bis.  Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria.
Art. 73.  Parere comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi.


§ 3.1.92 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 40.

Nuove norme per gli interventi in agricoltura.

(B.U. 16 dicembre 2003, n. 117).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

CAPO I

Finalità e definizioni

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a:

     a) promuovere l’ammodernamento delle imprese e l’innovazione tecnologica del settore agricolo;

     b) favorire il ricambio generazionale del settore agricolo;

     c) sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole;

     d) riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività dell’impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie;

     e) sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompatibili, anche mediante l’introduzione di sistemi di gestione della qualità e la certificazione dei sistemi di produzione e di trasformazione;

     f) favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente e del consumatore;

     g) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale per la sicurezza alimentare, tramite l’introduzione e l’attivazione di adeguate procedure;

     h) promuovere la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l’accorpamento;

     i) promuovere e sostenere il miglioramento dell’organizzazione economica e della posizione contrattuale dei produttori agricoli anche attraverso l’associazionismo e la cooperazione.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) imprenditore agricolo: l’imprenditore che esercita le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

     b) imprenditore agricolo professionale:

1) per le persone fisiche, l’imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);

3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento [1];

     c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [2];

     d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l’impresa che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, purché il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all’allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca [3];

     e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:

     e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

     e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;

     e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera;

     e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

     f) zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto [4];

     g) banca: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa”.

     2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [5].

     3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s’intendono:

     a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG) [6];

     b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;

     c) [quelle realizzate con metodi di produzione integrata] [7];

     d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”;

     e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria [8].

 

TITOLO II

Programmazione regionale

 

CAPO I

Metodo della programmazione e procedure di valutazione

 

     Art. 3. Metodo della programmazione.

     1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto regionale e dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, assume la programmazione come metodo di intervento, determinandone gli obiettivi generali in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi comunitari e nazionali, individua gli atti e gli strumenti della programmazione in materia di agricoltura e detta la disciplina generale dei procedimenti amministrativi per la concessione degli aiuti.

 

     Art. 4. Atti e strumenti della programmazione.

     1. In armonia con le linee fondamentali e le strategie di sviluppo definite dal Programma regionale di sviluppo (PRS), di cui all’articolo 8 e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione del PRS, adotta il "Piano del settore agricolo" (PSAGR) e lo presenta al Consiglio per l’approvazione con deliberazione amministrativa e per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

     2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi specifici e gli strumenti da adottare, nonché i fabbisogni di risorse, raccordandosi con la programmazione nazionale e comunitaria ed è attuato attraverso il Piano di attuazione e spesa (PAS) che, previa ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per le relative azioni.

     3. Il PSAGR rappresenta il documento di riferimento per la predisposizione e approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nonché di sviluppo rurale previsto dall’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale” e della programmazione negoziata di cui all’articolo 2, commi 203 – 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

     4. Nelle more dell’approvazione del programma e dei piani di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 5. Concertazione.

     1. La Regione attua la concertazione nel settore agricolo con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

     2. La concertazione con le parti economiche e sociali è attuata mediante la consultazione del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” e successive modificazioni.

     3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua forme e procedure per la concertazione con gli enti locali e le autonomie funzionali.

 

     Art. 6. Monitoraggio e valutazione.

     1. La Giunta regionale garantisce il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione della presente legge, definendo con proprio provvedimento specifici contenuti, modalità e procedure, in conformità agli articoli dal 27 al 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

     2. Le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione, attuato ai sensi del comma 1, vengono trasmesse al Consiglio regionale e al comitato di concertazione in agricoltura previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32.

 

TITOLO III

Distretti rurali e agroalimentari di qualità

 

CAPO I

Definizione ed ambiti di operatività

 

     Art. 7. Distretti rurali.

     1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto.

 

     Art. 8. Distretti agroalimentari di qualità.

     1. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

 

     Art. 9. Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

     1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri per l’individuazione e procedure per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

     2. L’atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.

     3. La Regione promuove l’avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari, che concorrono alla produzione di alimenti derivati da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto.

     4. I distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui al comma 1 costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.

 

TITOLO IV

Sistema informativo del settore primario

 

CAPO I

Disciplina del sistema informativo

 

     Art. 10. Sistema informativo del settore primario.

     1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno dell’agricoltura” e con il Registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all’attività amministrativa di settore, nell’ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV).

 

     Art. 11. Costituzione e articolazione del SISP.

     1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti dall'attuazione della presente legge concorrono alla costituzione del sistema informativo del settore primario quale strumento di organizzazione e snellimento dell’azione amministrativa, assicurando la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

     2. Il SISP è costituito attraverso la riorganizzazione e l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti, ivi compresa quella realizzata a seguito dell’attuazione della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 “Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali”.

     3. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta e aggiornamento del SISP anche utilizzando i dati relativi ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, attività di trasformazione e commercializzazione e attività di pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con l’amministrazione regionale e con i soggetti titolari di funzioni attribuite ai sensi della presente legge.

     4. Nell’ambito del SISP, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta dell’agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per la istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole; la formazione del fascicolo aziendale esime dalla presentazione di ulteriore documentazione nel caso non siano intervenute modifiche.

 

     Art. 12. Accesso al SISP.

     1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso alle informazioni e ai servizi del SISP, da parte dei soggetti interessati o loro delegati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

 

TITOLO V

Procedimenti amministrativi

 

CAPO I

Criteri e modalità per la concessione dei benefici

 

     Art. 13. Disposizioni attuative.

     1. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativa agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione, ivi compresa la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi, dei termini di esecuzione delle opere, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli nonché la individuazione delle tipologie degli aiuti e delle cause di forza maggiore, sono definite nell’allegato A della presente legge.

 

     Art. 14. Modifiche dell’allegato A.

     1. L’allegato A della presente legge può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 15. Vincolo di destinazione.

     1. I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell’amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda [9].

     2. [Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari] [10].

 

     Art. 16. Revoca dei benefici e sanzioni.

     1. Fatte salve le cause di forza maggiore, si procede alla revoca dei benefici quando:

     a) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti;

     b) i beni e le opere oggetto d’intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione dell’amministrazione erogante;

     c) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, la revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite, con l’interesse calcolato al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data di restituzione. La revoca comporta altresì l’esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

     3. Nel caso di aiuti concessi per unità di superficie o per animale allevato, la riduzione del premio è determinata secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell’11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.

 

TITOLO VI

Aiuti agli investimenti

 

CAPO I

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

 

     Art. 17. Investimenti ammissibili e loro finalità.

     1. Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell’agricoltura sostenibile e la tutela dell’ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all’ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

     2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento delle condizioni di igiene o del benessere degli animali purché l’intervento vada oltre le vigenti norme dell’Unione europea; c) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati [11].

     3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto, piante annuali e loro messa a dimora;

b) acquisto di animali a eccezione degli aiuti concessi per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

e) acquisto di terreni;

f) investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni previsti nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli;

g) investimenti irrigui che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 14, comma 6, lettera f) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

h) investimenti per la produzione di biocarburanti, energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, che non soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e per i quali la capacità produttiva supera il consumo medio annuo di carburanti o quello combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda;

i) i semplici investimenti di sostituzione [12].

     3 bis. [Nel caso di prodotti che trovano sbocchi normali di mercato gli investimenti non possono comportare un aumento della capacità di produzione superiore al venti per cento] [13].

     3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014 [14].

     3 quater. [Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali] [15].

 

     Art. 17 bis. Investimenti aziendali specifici. [16]

     1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

a) all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico;

b) alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo aziendale;

c) all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.

 

     Art. 18. Beneficiari.

     1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti. I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio [17].

 

     Art. 19. Limiti di aiuto. [18]

     1. Il limite massimo di aiuto per gli investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile [19].

     2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento, i limiti di cui al comma 1 possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone montane di cui al medesimo comma, al sessanta per cento [20].

     3. L’aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

     4. Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al quaranta per cento.

     4 bis. L’importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo progetto non può superare i limiti previsti dall’articolo 4, comma 1 lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014 [21].

 

     Art. 20. Priorità.

     1. Nella concessione dei benefici di cui all’articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori [22].

     2. Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre priorità quali:

     a) le produzioni di qualità;

     b) il risparmio energetico [23];

     b bis) la difesa dell’ambiente [24];

     c) la natura e grado di innovazione degli investimenti.

     3. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013, viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale [25].

     3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge [26].

 

CAPO II

Aiuti per la formazione e l’aggiornamento professionale in materia di sicurezza alimentare

 

     Art. 21. Investimenti ammissibili e finalità.

     1. La Giunta regionale, al fine di determinare le condizioni per consentire l’applicazione delle disposizioni comunitarie dettate dal regolamento (CE) 178/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, concede contributi per iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli addetti al settore agricolo.

     2. Sono ammissibili agli aiuti le spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

 

     Art. 22. Beneficiari.

     1. Possono partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 21 gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i dipendenti di imprese agricole.

 

     Art. 23. Disposizioni attuative.

     1. L’attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al presente capo viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, recante norme in materia di ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro e della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”.

 

CAPO III

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione

e della commercializzazione dei prodotti agricoli

 

     Art. 24. Investimenti ammissibili e finalità.

     1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali [27].

     2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a:

     a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione;

     b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

     c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto;

     d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di lavorazione;

     e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza;

     f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto di terreni;

     g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti;

     h) adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti.

     2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali [28].

     2 ter. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche alle grandi imprese esclusivamente in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, secondo le modalità previste nell’articolo 57 della presente legge [29].

     3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale.

     4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l’acquisto di macchine e attrezzature usate [30].

     5. Al fine della concessione degli aiuti, la priorità del trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l’utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati [31].

     6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione della condizione prevista al comma 5.

 

     Art. 25. Beneficiari.

     1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 24 le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale che sostengono l’onere finanziario degli investimenti [32].

     1 bis. L’aiuto è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 [33].

     1 ter. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 [34].

 

     Art. 26. Limiti di aiuto.

     1. Il limite massimo di aiuto che può essere accordato per gli investimenti di cui all’articolo 24 è pari al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile [35].

     1 bis. Il limite massimo di cui al comma 1 è aumentato al quaranta per cento per le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree [36].

     2. Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici per un periodo massimo di tre anni non può essere superiore a 2.500.000,00 euro, salvo che per i progetti di particolare rilevanza economica per il territorio regionale, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro [37].

 

     Art. 26 bis. Limiti di aiuto alle imprese intermedie. [38]

     [1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all’articolo 24 anche le imprese intermedie, previste dal regolamento (CE) 1698/05, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

     2. Il limite massimo dell’aiuto che può essere accordato alle imprese intermedie per gli investimenti previsti dall’articolo 24 non può essere superiore al venti per cento della spesa ritenuta ammissibile.]

 

     Art. 27. Priorità.

     1. Nella concessione dei benefici di cui all’articolo 24 sono riconosciute, secondo l’ordine successivo indicato, le seguenti priorità:

     0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione [39];

     a) iniziative realizzate nell’ambito di operazioni di fusione o di incorporazione tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, con sede operativa nel territorio regionale;

     b) più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale [40];

     c) imprese che utilizzano prevalentemente prodotti derivanti da accordi di filiera, di cui all'articolo 28;

     d) realizzazione degli investimenti nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto [41];

     e) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità;

     f) più elevato numero di imprenditori agricoli con i quali l'impresa stipula accordi di conferimento del prodotto;

     g) produzioni di qualità;

     h) tipologia e innovazione degli investimenti.

     2. Le priorità di cui al comma 1 sono accordate in riferimento ai settori produttivi e alla natura degli interventi.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori produttivi e la natura degli interventi.

 

     Art. 28. Accordi di filiera.

     1. Ai fini della presente legge si definisce accordo di filiera l’insieme di regole e operazioni di coltivazione, conferimento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni oggetto degli investimenti, concordate tra le parti e che concorrono alla formazione e al trasferimento di un prodotto agricolo allo stato finale di utilizzazione.

     2. L’accordo di filiera viene stipulato fra imprese agricole e imprese di trasformazione e commercializzazione e contiene:

     a) l’impegno reciproco delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni e degli allevamenti;

     b) la definizione di obiettivi e standard produttivi, metodologie organizzative e procedure comuni;

     c) i disciplinari di produzione, raccolta e cessione del prodotto dall'impresa agricola all'impresa di trasformazione e commercializzazione;

     d) l’impegno dei contraenti per almeno un triennio.

     3. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione gestite direttamente dai produttori agricoli, lo specifico rapporto associativo equivale all’accordo di filiera, purché lo statuto della società preveda regole che assicurino il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

 

CAPO IV

Aiuti agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole

 

     Art. 29. Diversificazione delle attività agricole.

     1. Al fine di promuovere azioni di diversificazione delle attività economiche e produttive delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale concernenti spese per la realizzazione, l'acquisizione o l’adeguamento di beni immobili, l'acquisto di macchine ed attrezzature e di strumenti e programmi informatici.

     2. Gli investimenti di cui al presente articolo non concernono la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli, compresi nell'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, ma sono destinati allo sviluppo di attività diverse, quali in particolare le attività artigianali o di didattica rurale.

     3. Ai benefici di cui al presente capo non sono ammesse le attività di agriturismo, così come definite dall’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.

     4. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10.

 

TITOLO VII

Aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori

 

CAPO I

Interventi per l’insediamento dei giovani agricoltori

 

     Art. 30. Premio all’insediamento dei giovani agricoltori. [42]

     1. Al fine di favorire il ricambio generazionale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio massimo di 30.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori.

     2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 i giovani che:

a) hanno età inferiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda;

b) si sono insediati, da meno di diciotto mesi prima della data in cui sia adottata la singola decisione di concedere il sostegno, come titolari dell’impresa agricola;

c) presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

     3. Entro tre anni dall’insediamento, i beneficiari devono:

a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b) acquisire conoscenze e competenze professionali adeguate.

     4. L’erogazione del premio è subordinata alla realizzazione del piano aziendale ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa il premio può essere erogato in via anticipata previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

     5. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono superare i massimali fissati nell’allegato al citato regolamento, per la stessa tipologia di intervento.

 

TITOLO VIII

Aiuti per la ricomposizione fondiaria e l’acquisto di terreni agricoli

 

CAPO I

Tipologie di intervento

 

     Art. 31. Interventi di ricomposizione fondiaria.

     1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di superamento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà fondiaria e contribuire allo sviluppo delle relative aree, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di ricomposizione fondiaria.

     2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile:

     a) la pianificazione e la gestione di piani di ricomposizione fondiaria realizzati da enti pubblici o da consorzi di bonifica;

     b) le spese tecniche, notarili, amministrative e di registrazione relative alla permuta di particelle catastali sostenute dalle imprese agricole in sede di attuazione dei piani di cui alla lettera a).

 

     Art. 32. Interventi di ampliamento delle superfici aziendali.

     1. Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali che acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o di arrotondamento della proprietà coltivatrice [43].

     2. Gli aiuti sono accordati sotto forma di contributi in conto interessi, anche in forma attualizzata, su mutui per operazioni di credito fondiario previste dal decreto legislativo n. 385 del 1993; il limite massimo è fissato nella misura del sessanta per cento, e comunque non superiore a cinque punti percentuali, del tasso EURIBOR trimestrale in vigore all’atto della stipula del contratto e l’equivalente sovvenzione in conto capitale non può eccedere i limiti di aiuto e i volumi di spesa stabiliti all’articolo 19.

     3. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 il prezzo di compravendita del terreno, le spese notarili, le tasse e le spese di registrazione.

     4. Alla concessione degli aiuti di cui al presente articolo consegue un vincolo di indivisibilità ragguagliato alla durata del mutuo di cui al comma 2 che può essere revocato o trasferito nei seguenti casi:

     a) i terreni siano inclusi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un piano regolatore approvato;

     b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto;

     c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, semprechè la permuta stessa riguardi una parte del terreno dell’azienda e sia necessaria a migliorare l’accorpamento, la struttura e l’organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria e permangano i requisiti di idoneità.

 

     Art. 33. Interventi cofinanziati dall’ISMEA.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 “ Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

     2. La convenzione regola i rapporti fra la Regione e l’ISMEA e stabilisce fra l’altro:

     a) l’istituzione presso l’ISMEA di un fondo di rotazione per le operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina poste in essere dalle imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale;

     b) le modalità e le procedure per la dotazione finanziaria del fondo;

     c) le procedure per la definizione del programma regionale di intervento in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità operative o territoriali determinate dalla Regione;

     d) le attività e le gestioni tecniche, finanziarie e amministrative di competenza rispettivamente della Regione e dell’ISMEA nonché i procedimenti di attuazione degli interventi.

     3. Il fondo di rotazione, costituito ai sensi del comma 2, è cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall’ISMEA ed è altresì incrementato dalle somme resesi disponibili dalle quote annue versate da imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale per le operazioni di miglioramento fondiario poste in essere ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”.

 

     Art. 34. Ricomposizione fondiaria a mezzo affitto.

     1. Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale che in questo modo amplia la propria base fondiaria, la Giunta regionale può concedere un aiuto annuo per tutta la durata del contratto, determinato nella misura massima del cinquanta per cento del reddito dominicale del terreno affittato [44].

     2. Il contratto deve avere la forma scritta, data certa e una durata non inferiore a nove anni.

     3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare definisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo, dando priorità ai proprietari che affittano a giovani imprenditori agricoli.

 

TITOLO IX

Aiuti nel settore ambientale e per la conservazione

del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale

 

CAPO I

Aiuti nel settore ambientale

 

     Art. 35. Interventi nel settore agro-ambientale.

     1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell’ambito del Piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l’introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.

     2. Il programma di cui al comma 1 può comprendere una o più delle seguenti azioni:

     a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa comunitaria;

     b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39;

     c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;

     d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da quella di cui all’articolo 69;

     e) l’impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande boscate e boschetti;

     f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all’allevamento di bovine [45];

     f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare [46].

     3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 [47].

     3 bis. L’intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta regionale , sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche [48].

     4. Nelle more dell’approvazione del PSAGR, la Giunta regionale, anche sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco, definisce dei progetti pilota, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 36. Fondo per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.

     1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente, anche prevenendo l’insorgere di emergenze idrogeologiche e idrauliche, la Regione del Veneto riconosce e incentiva il ruolo di presidio che può essere svolto dalle attività produttive operanti sul territorio regionale, in quanto aderenti a principi di compensazione ambientale.

     2. La Regione del Veneto riconosce in particolare il ruolo delle imprese agricole nella tutela del territorio, nella salvaguardia del suo equilibrio ambientale, attesa la loro radicata presenza e diffusione sul territorio regionale e il carattere sistematico e permanente dell’azione di compensazione ambientale che ne può derivare.

     3. Ai fini di cui al comma 1 e 2 è istituito il fondo regionale per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.

 

     Art. 37. Disposizioni comuni.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce procedure, modalità, criteri e livelli di aiuto per finanziare le azioni del programma di interventi nel settore agroambientale di cui all’articolo 35 e per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 36 che prevedono l’introduzione di pratiche o metodologie di lavorazione aventi valenza di compensazione ambientale.

     2. Nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 36 è accordata priorità a quelli a carattere intersettoriale.

 

CAPO II

Aiuti per la conservazione e la valorizzazione

del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale

 

     Art. 38. Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico - archeologico.

     1. Al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di conservazione di elementi non produttivi delle imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o archeologico o tradizionali aspetti del paesaggio agrario.

     2. Possono accedere agli aiuti previsti al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2.

     3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; tale spesa può comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto dall’imprenditore agricolo, dai suoi familiari o dai lavoratori dipendenti, con un massimale annuo di 10.000,00 euro.

 

     Art. 39. Recupero del patrimonio edilizio rurale.

     1. Al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per il recupero di fabbricati rurali tradizionali [49].

     2. Possono accedere agli aiuti di cui al comma 1:

     a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2, per interventi su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell’impresa agricola, purché l’intervento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’impresa;

     b) ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente a interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del beneficiario.

     3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato [50].

 

TITOLO X

Disposizioni per la promozione della pluriattività

 

CAPO I

Sviluppo della pluriattività nei comuni montani

 

     Art. 40. Tipologia delle iniziative.

     1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate nei comuni montani come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno [51].

     2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1 consistono:

     a) nell’ordinaria manutenzione delle opere idraulico-forestali, ivi compresa la pulizia degli alvei dalla vegetazione ai fini di garantire la sicurezza dei deflussi;

     b) nel ripristino e nella riqualificazione dei corsi d'acqua ai fini della tutela e valorizzazione della fauna ittica;

     c) nel rimboschimento di terreni cespugliati, nel coniferamento di cedui e, in generale, in lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati;

     d) in cure colturali economicamente non remunerative negli stadi iniziali di sviluppo dei soprassuoli boscati, come gli sfollamenti e i diradamenti e in altre cure di varia natura intese al miglioramento dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione dei cedui in alto fusto;

     e) nell’ordinaria manutenzione di strade interpoderali e di strade classificate forestali;

     f) in miglioramenti ambientali e realizzazione di colture agricole a perdere per fini faunistici;

     g) nella conservazione e nel ripristino di aree agricole e pascolive a fini paesaggistici;

     h) nella infrastrutturazione delle aree agro-silvo-pastorali per agevolarne l'uso sociale e ricreativo e nella relativa manutenzione;

     i) nei lavori agricoli e forestali tra cui la raccolta dei prodotti agricoli e il taglio del bosco.

     3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h), sono realizzate esclusivamente con riferimento ad aree agro-silvo-pastorali di proprietà di enti pubblici e possono riguardare anche aree di proprietà privata solo nella misura necessaria ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'intervento programmato.

     4. Ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano e ai soggetti di cui al comma 1 che conducono imprese ubicate nei comuni montani si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 1 bis e 1 ter, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”.

     5. Le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli nonché le associazioni, anche non riconosciute, che hanno come prevalente finalità statutaria lo svolgimento di attività di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 300.000,00 euro per anno [52].

 

     Art. 41. Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna.

     1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con denominazione di origine o indicazione geografica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 ed iscritti all'albo dei prodotti di montagna istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 27 maggio 1998, in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva “prodotto nella montagna” seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.

     2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

     3. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Legge finanziaria 2003” e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

     4. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l’incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni montani, singoli e associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

     5. Ai fini di cui all’articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Legge comunitaria 1999", nel territorio dei comuni montani gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le strutture ricettive con servizio di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

 

CAPO II

Sviluppo della pluriattività nelle altre zone del territorio regionale

 

     Art. 42. Tipologia delle iniziative.

     1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al Capo I del presente Titolo possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori per il miglioramento del territorio agroforestale per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori individuali e di 300.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori in forma associata [53].

 

CAPO III

Promozione della pluriattività nel territorio regionale

 

     Art. 43. Contratti di collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, cofinanzia i programmi predisposti dagli enti locali finalizzati all’utilizzo da parte dei medesimi enti dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole come definite agli articoli 40 e 42 e sulla base di specifici contratti di collaborazione e convenzioni stipulati ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

 

TITOLO XI

Organizzazioni di produttori

 

CAPO I

Disciplina del riconoscimento e tipologie di intervento

 

     Art. 44. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP) [54]

     1. La Giunta regionale, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché dall’articolo 6, comma 2, lettera f-septies) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, provvede al riconoscimento delle OP.

     2. Per poter essere riconosciute le OP devono:

a) dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati;

b) rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata espressa in euro; nel caso delle OP che hanno tra gli obiettivi la negoziazione e la sottoscrizione, a nome degli agricoltori aderenti, di contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore, il volume minimo è espresso in tonnellate di produzione negoziata.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, per ogni settore o prodotto, i parametri minimi di cui al comma 2.

     4. Ai fini dell’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo n. 102/2005, i produttori non ortofrutticoli hanno l’obbligo di far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall’OP a cui aderiscono. Le OP del settore lattiero caseario che negoziano e sottoscrivono contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore dimostrano preventivamente di avere un mandato espressamente conferito da ciascuno dei propri aderenti ove è precisata la quantità di latte per la quale è conferito il mandato e tale quantità non deve essere inferiore al 75 per cento della media aritmetica delle quantità di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore.

     5. Ai fini dell’articolo 125 bis, comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori ortofrutticoli hanno l’obbligo di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’OP a cui aderiscono, salvo le deroghe previste dal medesimo articolo, comma 2, lettere a), b) e c).

 

     Art. 45. Elenchi regionali delle organizzazioni di produttori (OP) [55]

     1. Sono istituiti gli elenchi regionali delle OP riconosciute, suddivisi per settori produttivi e prodotti, in cui sono iscritte le OP riconosciute ai sensi dell’articolo 44.

     2. L’iscrizione negli elenchi regionali di cui al comma 1 costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

     3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1.

 

     Art. 45 bis. Contributi alle organizzazioni di produttori (OP) [56]

     1. La Giunta regionale può concedere alle OP iscritte negli elenchi regionali di cui all’articolo 45, che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell’ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato (OCM), contributi per la realizzazione di programmi operativi che prevedano uno o più obiettivi o azioni di cui al decreto legislativo 102/2005 o al regolamento (CE) 1234/2007 e loro successive modifiche e integrazioni nonché aiuti di avviamento.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, in funzione dei settori o prodotti di intervento.

 

     Art. 46. Controlli e revoca del riconoscimento. [57]

     [1. La Giunta regionale definisce le modalità per il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni di produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

     2. Il riconoscimento delle organizzazioni è revocato in uno dei seguenti casi:

     a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento di cui all’articolo 44;

     b) mancato svolgimento per due anni consecutivi delle attività statutarie.

     3. La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 45.]

 

     Art. 47. Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute. [58]

     1. Le associazioni dei produttori agricoli già riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981 n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli”, ai fini del riconoscimento e dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 45, devono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

     a) adottare i provvedimenti necessari per la trasformazione in una delle forme giuridiche previste all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001;

     b) adottare le modifiche statutarie di cui all’articolo 26, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato [59];

     c) adeguarsi ai requisiti minimi previsti dall’articolo 44, commi 2, 3 e 4.

     1 bis. [Le associazioni di cui al comma 1 non hanno titolo agli aiuti di cui all’articolo 48, comma 1] [60].

 

     Art. 47 bis. Associazioni dei produttori agricoli. [61]

     1. Le associazioni dei produttori agricoli di cui al comma 1 dell’articolo 47 che non abbiano richiesto il riconoscimento ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle organizzazioni di produttori e che si sono trasformate entro i termini previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” mantengono l’iscrizione all’albo tenuto presso la Giunta regionale già previsto dalla legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli”, abrogata dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme regionali del settore primario”, i cui effetti permangono ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della medesima legge regionale 13 agosto 2004, n. 18.

 

     Art. 48. Aiuti di avviamento e limiti di aiuto. [62]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la costituzione e l’avviamento delle organizzazioni di produttori nei settori per i quali non sono previste forme analoghe di sostegno nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato.

     2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 le spese per l’affitto dei locali, per l’acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e programmi informatici, le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi [63].

     3. Gli aiuti di avviamento sono concessi alle condizioni e secondo i criteri previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006 [64].

     4. Le organizzazioni dei produttori agricoli sono ammesse a nuovi aiuti di avviamento di cui al comma 2 qualora soddisfino le seguenti condizioni:

     a) ampliamento della propria base associativa mediante processi di fusione per incorporazione di organizzazioni di produttori dello stesso settore, o di altri settori [65];

     b) incremento di almeno il trenta per cento del valore di produzione fatturata, calcolato sulla media del valore di produzione commercializzata, conferita dagli associati nel triennio antecedente l’incorporazione [66].

     5. In relazione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive, i nuovi aiuti di avviamento sono concessi con le medesime modalità di cui al comma 3 [67].

     5 bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro [68].

     5 ter. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono essere concessi alle organizzazioni di produttori che hanno già beneficiato, in qualità di associazioni dei produttori, dei contributi di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli [69].

 

     Art. 49. Aiuti alle organizzazioni di produttori. [70]

     1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute sono concessi aiuti per lo svolgimento di programmi operativi che prevedono una o più delle azioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005, ovvero aiuti per programmi di sviluppo che prevedono anche la partecipazione societaria in imprese di distribuzione alimentare [71].

     2. In deroga ai requisiti previsti dal presente titolo, i soli aiuti per i programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle altre imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

     3. Gli aiuti, destinati ad alimentare il fondo di esercizio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005, non possono superare l’importo dei contributi annuali versati dai soci e sono concessi nella misura massima del cinque per cento del valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati nell’anno precedente alla concessione [72].

     4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli importi massimi per beneficiario, in funzione del settore, prodotto [73].

     5. Nella concessione dei finanziamenti è accordata priorità alle organizzazioni di produttori in cui risulta più elevato il rapporto tra fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati dell’organizzazione di produttori stessa [74].

 

TITOLO XII

Aiuti per promuovere la produzione e la

commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

 

CAPO I

Tipologie di intervento

 

     Art. 50. Sostegno alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per l’introduzione e la certificazione di sistemi per la gestione e l’assicurazione della qualità, di sistemi di gestione per l’autocontrollo igienico basati sull’analisi dei rischi e dei punti critici e di controllo del processo di produzione e trasformazione nonché di sistemi per la certificazione ambientale.

     2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato, all’ideazione e alla progettazione del prodotto, all’introduzione di norme di assicurazione della qualità o di sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per:

     a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale;

     b) software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale;

     c) applicazione di sistemi di controlli effettuati da o per conto di terzi finalizzati all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità e di controllo aziendale [75];

     d) [mancati redditi conseguenti all’adozione di innovative tecniche di produzione] [76];

     e) certificazione presso organismi terzi accreditati secondo la vigente normativa.

     3. Possono accedere ai benefici:

     a) le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione;

     b) i consorzi di tutela di prodotti a denominazione d’origine o tipici riconosciuti;

     c) i distretti rurali e agroalimentari di qualità.

     4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso [77].

     5. L'aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi [78].

     5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli [79].

     6. Nella concessione dei contributi è riservata priorità alle imprese che operano nell’ambito della certificazione di prodotto ottenuta secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali.

     7. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli è assicurata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 5.

 

     Art. 51. Promozione dei sistemi di rintracciabilità.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la progettazione, l’applicazione e la certificazione di sistemi di rintracciabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, dalle norme UNI 10939:2001 “Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI 11020:2002 “Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari: principi e requisiti per l’attuazione” e successive modificazioni.

     2. Possono essere ammesse agli aiuti di cui al comma 1 le spese per:

     a) consulenze, servizi e ricerche di mercato;

     b) [acquisto di hardware e software e di altri beni strumentali, finalizzati a prove e controlli di processo] [80];

     c) formazione del personale;

     d) controlli effettuati da organismi di certificazione e di controllo accreditati ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti;

     e) investimenti funzionali all’ammodernamento dei sistemi di produzione finalizzati allo sviluppo del processo di rintracciabilità.

     3. Possono fruire degli aiuti previsti dal comma 1 i seguenti soggetti, secondo il seguente ordine successivo di priorità:

     a) le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;

     b) le imprese di trasformazione e commercializzazione;

     c) le imprese agricole, non integrate con i soggetti di cui alla lettere a) e b).

     4. Per fruire degli aiuti i soggetti di cui al comma 3, lettera b) devono soddisfare le condizioni previste dall’articolo 24, comma 5.

     5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma 1 [81].

     5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli [82].

     6. Nell’ambito delle priorità di cui al comma 3, lettera a), è data precedenza ai progetti che presentano il coinvolgimento di un maggior numero di operatori e di un più elevato quantitativo di produzione tracciata.

     6 bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 [83].

 

TITOLO XIII

Credito agrario

 

CAPO I

Condizioni e tipologie di intervento

 

     Art. 52. Convenzione con le banche.

     1. Le banche che intendono svolgere operazioni di credito agrario anche di soccorso assistite dal concorso regionale negli interessi debbono sottoscrivere apposita convenzione con la Giunta regionale, secondo lo schema approvato dalla stessa.

     2. Nel caso di calamità naturali di carattere eccezionale, la convenzione di cui al comma 1 può prevedere l’autorizzazione alla banca a instaurare operazioni di credito agrario anche antecedentemente alla ammissibilità agli aiuti delle imprese danneggiate.

 

     Art. 53. Credito agrario a breve.

     1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole, sulle operazioni di credito agrario a breve effettuate dalle banche a favore delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede il concorso negli interessi commisurato alla differenza fra il tasso di interesse applicato alle imprese del settore agricolo e quello, per analoghe operazioni della stessa durata, applicato alle imprese degli altri settori dell’economia.

     2. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e concernono:

     a) prestiti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;

     b) prestiti per anticipi ai soci conferenti prodotti agricoli contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;

     c) prestiti per l’acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali, da destinare alle aziende dei soci, contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

     3. La Giunta regionale determina annualmente il differenziale del saggio di interesse di cui al comma 1 mediante la verifica della media dei tassi correnti applicati per le operazioni a breve termine nel settore agricolo e la media dei tassi praticati negli altri settori dell’economia.

     4. L’equivalente sovvenzione in conto capitale del concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario di cui al comma 1 non può eccedere il massimale stabilito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

 

     Art. 54. Finanziamento di programma.

     1. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove linee di credito per le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la partecipazione al finanziamento di programmi posti in essere dalle banche, coerentemente con la programmazione regionale.

     2. I programmi di cui al comma 1 riguardano la provvista di capitali e la messa a disposizione di linee di finanziamento per la realizzazione di investimenti strutturali e dotazionali destinati al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, al miglioramento della qualità, alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al miglioramento dell’igiene e del benessere degli animali nonché interventi per il ripristino delle strutture danneggiate da avversità atmosferiche.

     3. Nell’ambito delle tipologie di investimento di cui al comma 2 i programmi possono individuare uno o più settori produttivi, essere articolati in aree territoriali o concernere determinate categorie di soggetti beneficiari.

     4. L’aiuto è concesso mediante il concorso nel pagamento degli interessi, anche in forma attualizzata, nel rispetto dei limiti, dei vincoli e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria di settore e dalla presente legge.

 

TITOLO XIV

Altri strumenti di intervento finanziario

 

CAPO I

Tipologie di intervento

 

     Art. 55. Consorzi di garanzia collettiva fidi.

     1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese la Regione incentiva la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi, anche sotto forma cooperativa, che operino nel settore primario e abbiano come scopi sociali:

     a) la prestazione di garanzie collettive per la concessione di credito alle imprese consorziate o socie da parte delle banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario;

     b) l’informazione, l’assistenza e la consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese consorziate ed associate.

     2. I consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da imprese agricole, devono:

     a) avere sede operativa nel Veneto;

     b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;

     c) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

     3. All’attività dei consorzi possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati mediante la concessione di contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

     4. Le garanzie prestate dai consorzi sono relative a prestiti di gestione concessi dalle banche alle imprese agricole di durata non superiore a dodici mesi, il cui ammontare non può essere superiore al capitale di anticipazione e rispettare il limite massimo di aiuto, determinato secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla Comunità europea.

     5. Le garanzie concesse per operazioni a medio e lungo termine sono relative ad operazioni di credito agrario poste in essere per il finanziamento di investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale, secondo le tipologie di cui all'articolo 17.

 

     Art. 56. Interventi regionali.

     1. Per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 55, ai consorzi di garanzia collettiva fidi la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale nella misura:

     a) non superiore al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti dai consorziati o soci per la formazione ed integrazione del patrimonio di garanzia e del fondo rischi del consorzio, detratti quelli versati dagli enti pubblici sostenitori;

     b) non superiore al trenta per cento sulle spese sostenute dal consorzio per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale finalizzati a fornire informazione, assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

     2. Relativamente al comma 1, lettera a), si stabilisce che nella concessione delle garanzie il consorzio dovrà prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale, ponendo in essere le opportune procedure per il recupero delle somme garantite, ovvero richiedere l'avvio della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra procedura concorsuale. Il capitale fideiussorio depauperato a seguito dell'inadempienza dei beneficiari non può essere reintegrato con contributi regionali.

     3. Relativamente al comma 1, lettera b), si stabilisce che l’aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10.

 

     Art. 57. Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

     1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell’ambito degli scopi di cui all’articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

     a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all’attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;

     b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell’impresa;

     c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".

     3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell’impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentate in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.

     3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo [84].

     4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 e l’equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all’articolo 26, comma 1.

     5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese [85].

 

     Art. 58. Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica.

     1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., in deroga alle limitazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, il fondo di rotazione pluriennale per l’innovazione tecnologica in agricoltura.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e zootecniche.

     3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 3 [86].

     4. Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro sette anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

     5. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

     6. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

 

     Art. 58 bis. Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica. [87]

     1. Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l’accesso al credito delle imprese agricole, la Giunta regionale concede un aiuto integrativo per le operazioni di finanziamento agevolato assistite dal fondo di rotazione di cui all’articolo 58.

     2. L’aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e l’equivalente sovvenzione in conto capitale complessivo dei due interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui all’articolo 19.

     3. L’aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo spa e la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari.

 

     Art. 58 ter. Fondo di rotazione per le agrienergie. [88]

     1. E' istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.

     2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità [89].

     2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silvicolturale o agroindustriale [90].

     3. Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell’aiuto è pari al sessanta per cento della spesa ammissibile [91].

     4. Qualora l’aiuto all’ investimento realizzato utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI, l’intensità dell’aiuto è aumentata di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese [92].

     5. L’intensità dell’aiuto può raggiungere il cento per cento del costo dell’investimento ammissibile qualora l’aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01) [93].

     6. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle industriali.

     7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di stata per la tutela ambientale di cui all’informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008 [94].

     8. Il fondo eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni [95].

     9. La restituzione delle quote finanziate decorre dall’annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

     10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

     11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari.

 

TITOLO XV

Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione

 

CAPO I

Condizioni e tipologie di intervento

 

     Art. 59. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. [96]

     1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza dell’azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

     2. Ai fini della presente legge per le definizioni di impresa agricola o impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà, aiuto di salvataggio e aiuto di ristrutturazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 1° ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE del 1° ottobre 2004, n. C 244/02.

 

     Art. 60. Piani operativi regionali.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i piani di ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà [97].

     2. Il piano di ristrutturazione indica i motivi che hanno determinato le difficoltà dell’impresa, le implicazioni sociali, economiche e occupazionali che tale situazione determina, gli interventi e le misure stabilite, le prospettive di soluzione al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa; prevede interventi di concessione di garanzie per l’accesso al credito e contributi in conto interessi sui prestiti contratti per mantenere l’impresa in attività [98].

     3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 [99].

     4. [Il piano operativo per la ristrutturazione prevede il ripristino dell’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa mediante opere di risanamento interne, di dismissione di attività, di riorganizzazione e attivazione di nuovi processi produttivi] [100].

 

TITOLO XVI

Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola

 

CAPO I

Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie

 

     Art. 61. Interventi di profilassi fitosanitaria.

     1. Al fine di prevenire l’insorgere, di ridurre la diffusione e di eradicare la presenza di fitopatologie a carico di piante fruttifere, floreali, ornamentali e prodotti del vivaismo e altre specie vegetali, definite dalle competenti autorità, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, programmi di intervento che possono comprendere:

     a) il monitoraggio e la verifica di piante suscettibili alla malattia, il controllo sistematico di vivai, centri di moltiplicazione e di importazione;

     b) l’analisi di laboratorio e di campo, la ricerca di condizioni di sensibilità, la sperimentazione di fitofarmaci;

     c) la verifica di condizioni di isolamento fitosanitario e di prevenzione dell’infezione;

     d) la formazione tecnica, l’informazione scientifica, la divulgazione tecnologica di strumenti di controllo e presidio fitosanitario.

 

     Art. 62. Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie.

     1. Al fine di sostenere le imprese interessate da epizoozie o fitopatie, per le quali le competenti autorità hanno disposto misure restrittive dell’attività, la Giunta regionale, anche nell’ambito di piani operativi, interviene per compensare le perdite subite dagli imprenditori agricoli.

     2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi:

     a) per indennizzare l’abbattimento dei capi e la distruzione dei raccolti;

     b) per consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale e il reimpianto di coltivazioni arboree;

     c) per indennizzare i mancati redditi conseguenti all’interruzione forzata dell’ordinaria attività economica e i connessi maggiori oneri sostenuti dall’impresa.

     3. Il limite massimo di aiuto è pari al cento per cento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ed è rapportato all’incidenza che i danni indiretti hanno sul complesso dell’attività economica dell’impresa per gli interventi di cui alla lettera c); tale incidenza non può comunque essere inferiore al venti per cento nelle zone svantaggiate di montagna e al trenta per cento nella restante parte del territorio regionale.

     4. Nella concessione degli aiuti sono riconosciute, nell’ordine successivo indicato, priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali e alle imprese condotte da imprenditori agricoli che hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui all’articolo 63 [101].

     5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le condizioni, le procedure e i criteri, nonché i livelli di aiuto per l’attuazione degli interventi.

 

CAPO II

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

 

     Art. 63. Gestione del rischio del settore agricolo e dell’allevamento.

     1. Al fine di sostenere i livelli di reddito delle imprese agricole esposte al rischio di essere danneggiate da eventi di carattere eccezionale, la Giunta regionale concede aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi multi rischio.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli ambiti territoriali e i settori produttivi beneficiari degli aiuti.

     3. Sono ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, coprano il rischio derivante da altre avversità atmosferiche o epizoozie e fitopatie [102].

     4. Le imprese agricole sono beneficiarie degli aiuti di cui al comma 1 nel limite massimo del cinquanta per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi.

 

     Art. 64. Fondi rischio di mutualità.

     1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di fondi rischio di mutualità, partecipati e gestiti dagli imprenditori agricoli, la cui operatività è finalizzata ad azioni di mutualità e di solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati o di eventi che comunque si riflettono negativamente sul reddito d’impresa.

     2. La Regione può concorrere con appositi contributi alla costituzione e alla capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità riconosciuti.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei fondi rischio di mutualità, nonché le modalità e le condizioni degli interventi di sostegno di cui al comma 2.

 

TITOLO XVII

Miglioramento del patrimonio zootecnico

 

CAPO I

Tipologie di intervento

 

     Art. 65. Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali.

     1. Per l’espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, per l’attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori aderenti all’Associazione italiana allevatori di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale".

     2. Il limite massimo di aiuto è pari a:

     a) cento per cento della spesa per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle specie animali;

     b) settanta per cento della spesa per lo svolgimento dei controlli funzionali e della produttività e per iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico.

 

     Art. 65 bis. Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico. [103]

     1. Al fine di conseguire più elevati standard di assistenza tecnica per il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e delle sue produzioni, nonché il benessere degli animali, l’adeguamento dei sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici alle nuove norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale e igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all’Associazione Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, aiuti fino all’ottanta percento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica non riguardante la normale attività di gestione aziendale.

     2. Gli interventi dei servizi di assistenza specialistica sono diretti a tutti gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività zootecnica nel territorio regionale, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno all’Associazione Italiana Allevatori.

 

     Art. 66. Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva animale attuati da Veneto Agricoltura.

     1. Al fine di favorire il mantenimento e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, la Giunta regionale concede all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, o a enti, consorzi e società da essa costituiti o partecipati, un contributo per le spese sostenute per:

     a) l’attuazione di prove di progenie e di performance per l’individuazione del valore genetico degli animali delle specie più rappresentative della Regione del Veneto; nell’ambito di tale attività in particolare è ammesso a finanziamento l’acquisto dei soggetti di pregio o di embrioni, il mantenimento presso il Centro genetico nazionale, la produzione e distribuzione del materiale seminale necessario per effettuare le prove, il mantenimento dei soggetti durante la fase di attesa dei dati;

     b) attuazione di prove di performance su razze locali minori allo scopo di individuare i migliori riproduttori della razza e garantire alle stesse la possibilità di valorizzarne le caratteristiche peculiari;

     c) ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie della riproduzione animale in grado di accelerare il progresso genetico e offrire all’allevatore strumenti idonei a migliorare le caratteristiche qualitative della propria mandria;

     d) attivazione di un progetto specifico per la produzione di incroci da carne con razze podoliche, mediante uso di seme sessato, su allevamenti di vacche da latte.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del:

     a) settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per le prove di cui alle lettere a) e b) del comma 1;

     b) cento per cento delle spese ritenute ammissibili per le iniziative di cui alle lettere c) e d) del comma 1.

     3. Per poter fruire dei contributi di cui al comma 1, l’Azienda regionale Veneto agricoltura integra il programma annuale di attività di cui all’articolo 13 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, con la previsione di specifiche iniziative.

 

     Art. 67. Interventi attuati dai singoli allevatori per la promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale.

     1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dell’allevamento e il miglioramento genetico della popolazione animale agli allevatori, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle specie zootecniche del territorio della regione.

     2. Gli interventi ammissibili agli aiuti sono in particolare:

     a) il primo acquisto di animali;

     b) l’acquisto di riproduttori;

     c) fatta eccezione per la specie bovina, il sostegno alla partecipazione a programmi regionali di miglioramento genetico predisposti dalle associazioni degli allevatori di cui al comma 1 dell’articolo 65, comprendenti il mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica destinati agli accoppiamenti selettivi e lo svolgimento di prove di progenie e di performance per giovani soggetti.

     3. Gli interventi di cui al comma 2 devono riguardare animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici di cui alla legge n. 30 del 1991 e, per gli interventi di cui alla lettera b), i soggetti maschi devono appartenere a razze presenti, a livello regionale, con nuclei rappresentativi di animali in selezione.

     4. Il limite massimo dell’aiuto è pari:

     a) al limite previsto dall’articolo 19, relativamente alle azioni previste alle lettere a) e b) del comma 2;

     b) al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, relativamente alle azioni previste alla lettera c) del comma 2.

 

     Art. 68. Premio per le fattrici equine.

     1. Al fine di potenziare le politiche di intervento nel settore equino e tenuto conto che tale specie non gode di uno specifico sostegno nell’ambito delle organizzazione comuni di mercato, agli imprenditori agricoli che detengono cavalle nutrici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio annuale di mantenimento nella misura di 200,00 euro per capo.

     2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli che adottano pratiche definite dalla Giunta regionale a basso impatto ambientale.

     3. Ai fini dell’intervento di cui al comma 1, per cavalla nutrice si intende un soggetto, di razza o ceppo considerato agricolo, allevato a fini riproduttivi, appartenente anche a razze autoctone minacciate di estinzione o di erosione genetica, iscritto od iscrivibile ad un libro genealogico o a un registro anagrafico di cui alla legge n. 30 del 1991.

 

     Art. 69. Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. [104]

     1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica.

1 bis. È istituito l’elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico [105].

1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco regionale di cui al comma 1 bis [106].

1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell’elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico [107].

 

TITOLO XVIII

Disposizioni finali

 

CAPO I

Norme finanziaria e finali

 

     Art. 70. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l’esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto all’u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale” e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelevamento in termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 “Interventi per il settore agricolo e agroalimentare” e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 “Interventi per l’associazionismo agricolo”, dell’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”.

     2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene incrementata, in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e 2005 nel seguente modo:

     a) u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale” di euro 6.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 17, 17 bis, 24, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 56 e 58 [108];

     b) u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 21, 30, 48 e 63;

     c) u.p.b. U0048 “Contributi in annualità per gli interventi infrastrutturali” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 32, 54 e 60;

     d) u.p.b. U0111 “Interventi di tutela ambientale” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 35, 36 e 43;

     e) u.p.b. U0033 “Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 62, relativamente alle epizoozie;

     f) u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole” di euro 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 62, relativamente alle fitopatie;

     g) u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 65;

     h) u.p.b. U0035 “Interventi strutturali nel settore zootecnico” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69.

     3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell’istituenda l’u.p.b. “Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013” [109].

 

     Art. 71. Adeguamento dei livelli di aiuto e delle condizioni di intervento alla normativa comunitaria. [110]

     [1. I livelli di aiuto e le condizioni di intervento previsti dalla presente legge per le varie tipologie di interventi si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.]

 

     Art. 71 bis. Termini di attuazione. [111]

     1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

 

     Art. 72. Parere comunitario di compatibilità. [112]

     1. Gli effetti di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45 bis, 52, 53, 54, 55,56, 57 comma 2, lettere b) e c), 58 ter, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

     Art. 72 bis. Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria. [113]

     1. Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentate dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.

 

     Art. 73. Parere comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi.

     1. I programmi degli interventi attuativi nel settore agroambientale previsti dagli articoli 35 e 36, il regime di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione di imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà di cui agli articoli 59 e 60, sono soggetti al preventivo parere comunitario di compatibilità, reso ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE [114].

 

 

ALLEGATO A

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (ARTICOLO 13)

 

a) Principi generali.

     1) Ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli enti competenti si conformano ai principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese" ed emanano specifici bandi per la presentazione delle domande in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

 

b) Domanda di ammissione ai benefici e disponibilità finanziarie.

     1) I soggetti richiedenti hanno diritto alle concessione dei benefici nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'intervento e indicate nel bando.

     2) Le domande non ammesse alle provvidenze per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono respinte e la relativa documentazione è restituita, previa richiesta dell'interessato.

     3) Per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, i soggetti aventi titolo presentano apposita istanza, secondo i criteri e le modalità definiti nei bandi di cui alla lettera a), corredata dalla documentazione generale e specifica indicata nel bando. La documentazione indicata come essenziale per l’espletamento dell’istruttoria va presentata unitamente alla domanda, a pena di esclusione.

     4) La domanda di cui al numero 1) può ricomprendere tutti gli investimenti da realizzarsi in un determinato periodo di tempo.

 

c) Ammissibilità della spesa.

     1) Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di quelli di natura compensativa, sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie indicate nel bando, comprese quelle relative a eventuali lavori di completamento, purché siano state effettuate successivamente alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda ed entro i termini di realizzazione dell’iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanziato o pagato successivamente [115].

     2) Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui all’articolo 19 non può essere superiore, nell’arco di cinque anni, a:

     a) 180.000,00 euro per ULU;

     b) 360.000,00 euro per azienda;

     c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento [116].

     3) I pagamenti di un titolo non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni e non sono ammessi titoli di spesa di importo complessivo imponibile inferiore a 100,00 euro.

     4) Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento possono rientrare i contributi in natura, sebbene non regolati in base a un titolo, le aliquote per spese generali e imprevisti nonché altri oneri effettivamente sostenuti in dipendenza della particolare natura delle opere realizzate, purché ammissibili nell’ambito degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla Comunicazione CE 2000/C 28/02.

     5) Alle spese di cui al numero 1) possono essere aggiunte le spese generali per professionisti e consulenti, studi di fattibilità o per l’acquisizione di brevetti e licenze, nel limite massimo del dodici per cento della somma complessivamente preventivata per le iniziative di miglioramento e adeguamento strutturali e dotazionale ed in relazione alla particolare natura delle opere da realizzare.

     6) Per la valutazione della congruità dei prezzi di progetti di investimento strutturale viene fatto riferimento al prezzario regionale o agli importi risultanti dai titoli di spesa.

 

d) Tipologie degli aiuti.

     1) Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di contributi in conto capitale o del suo equivalente in conto interessi o di una combinazione di queste due forme, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria di settore, in particolare del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007 [117].

     2) Gli aiuti accordati sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi sono concessi sulle operazioni di credito agrario previste dal decreto legislativo n. 385 del 1999. L’erogazione del concorso regionale può avvenire anche in forma attualizzata, e l’equivalente sovvenzione in conto capitale non può comunque eccedere i livelli di aiuto fissati per gli specifici interventi.

 

e) Modalità e termini di erogazione dei contributi.

     1) Nei casi di concessione di contributi può essere erogato un anticipo nella misura massima:

     a) del venti per cento del contributo concesso, elevabile al quaranta per cento qualora la spesa ammessa sia inferiore o pari a un milione di euro, nel caso di iniziative di natura strutturale e dotazionale;

     b) del sessanta per cento del contributo concesso nel caso di iniziative di natura immateriale; per le iniziative pluriennali, detta percentuale si applica per ciascuna annualità del programma d'intervento.

     2) L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria, da parte del beneficiario, secondo il modello definito dalla Giunta regionale.

     3) Per le iniziative di natura strutturale e dotazionale possono essere erogati uno o più acconti, che complessivamente non possono eccedere l’ottanta per cento del contributo concesso, sulla base dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

     4) Il saldo del contributo concesso è disposto sulla base della verifica della regolare esecuzione dei lavori ed effettuazione degli acquisti nonché della documentazione attestante la spesa sostenuta.

     5) Nel caso di iniziative che prevedono l’esclusivo acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature, l'erogazione del contributo è disposta in un’unica soluzione, previa presentazione di fatture quietanzate.

     6) Nei bandi di presentazione delle domande di cui alla lettera a) “Principi generali” sono definiti i termini per l’erogazione degli aiuti.

 

f) Termini di esecuzione delle opere.

     1) I termini per la conclusione delle iniziative finanziate decorrono dal provvedimento di concessione e non possono essere superiori a:

     a) sei mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature;

     b) dodici mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili a diciotto mesi se realizzate in aree svantaggiate;

     c) ventiquattro mesi per la realizzazione di iniziative da parte di amministrazioni pubbliche.

     2) Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini stessi.

 

g) Cause di forza maggiore.

     1) La sussistenza di eventuali cause di forza maggiore può essere riconosciuta sulla base dei principi e dei criteri generali indicati nel regolamento (CE) n. 2429/2001 del 11 dicembre 2001 della Commissione europea che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.

     2) In particolare sono riconosciute cause di forza maggiore:

     a) il decesso dell’imprenditore agricolo;

     b) l'incapacità professionale di lunga durata dell’imprenditore agricolo;

     c) l'espropriazione di una parte rilevante dell’azienda non prevedibile al momento della presentazione della domanda;

     d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti o la superficie agricola dell’azienda;

     e) la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali;

     f) l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo.

     3) La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi.

 

h) Variazioni alle iniziative.

     1) Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, alle iniziative ammesse possono essere apportate variazioni non sostanziali che non ne alterino la natura e le finalità, fermo restando l’importo di contributo concesso.

     2) Le variazioni non sostanziali contenute entro il dieci per cento della spesa ammessa possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione erogante e sono approvate in sede consuntiva.

     3) Le variazioni non sostanziali che superano il dieci per cento della spesa ammessa devono essere preventivamente comunicate all'amministrazione erogante ai fini dell’autorizzazione.

 

i) Modalità di svolgimento della istruttoria e dei controlli.

     1) Le procedure di istruttoria e controllo relative alla concessione di benefici sono così strutturate:

     a) controllo amministrativo sul cento per cento delle domande presentate, mediante la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei benefici, della compatibilità delle iniziative con la normativa di riferimento, della regolarità della documentazione nonché mediante verifiche incrociate in ordine alle superfici e agli animali presenti in azienda ed oggetto di aiuto;

     b) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi prima dell’erogazione dei benefici, per la verifica delle iniziative realizzate o in fase di realizzazione;

     c) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi dopo la liquidazione dei benefici, per la verifica della sussistenza dei requisiti nonché dei vincoli di cui all’articolo 15.

     2) I controlli di cui alle lettere b) e c) del numero 1) sono effettuati su un campione pari almeno al cinque per cento dei soggetti ammessi ai benefici, secondo un programma di estrazione formulato sulla base dell’analisi dei rischi.

 

l) Divieto di cumulo delle provvidenze.

     1) I benefici concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi per gli stessi scopi dalla Comunità europea e dallo Stato, se non in quanto previsto da specifiche norme di legge.

 

 

ALLEGATO B [118]

DEFINIZIONE NUMERI MINIMI DI ASSOCIATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ARTICOLO 44)

 

Settore, prodotto, metodo di produzione o distretto

numero minimo di associati

 

 

A) Apistico

100

B) Avicunicolo

100

C) Cerealicolo-oleaginoso

300

D) Riso

100

E) Florovivaistico

100

F) Olivicolo

100

G) Pataticolo

50

H) Cementiero

100

I) Tabacchicolo

70

L) Vitivinicolo

300

M) Zootecnico

=

M1) Produzioni bovine diverse dal vitello a carne bianca

100

M1 bis) Produzioni bovine del vitello a carne bianca

50

M2) Produzioni ovicaprine

100

M3) Produzioni suine

30

M4) Produzioni lattiero-casearie

200

N) Altri settori

20

O) Metodo di produzione biologica

100

P) Distretto

15% delle imprese agricole del distretto

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[2] Lettera già sostituita dall’art. 1 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8, dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[3] Lettera già modificata dall’art. 1 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8 e così ulteriormente modificata dall'art. 16 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[4] Lettera modificata dall’art. 1 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8 e così sostituita dall'art. 16 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[6] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[7] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[8] Lettera già sostituita dall’art. 1 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8 e così ulteriormente sostituita dall'art. 16 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[10] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[11] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8, già sostituito dall'art. 18 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9, dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[12] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[13] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[16] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8, già sostituito dall'art. 19 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[17] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8, dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[18] Articolo già sostituito dall’art. 5 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8, modificato dall’art. 13 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 e ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[20] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[21] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[22] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[24] Lettera inserita dall'art. 21 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[25] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[26] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[27] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[28] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[29] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[30] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[31] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[32] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[33] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[34] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[35] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[36] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[37] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[38] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[39] Lettera inserita dall'art. 25 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[40] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[41] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[42] Articolo modificato dall’art. 7 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8 e così sostituito dall'art. 26 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[43] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[44] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[45] Lettera così sostituita dall’art. 8 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[46] Lettera aggiunta dall’art. 8 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[47] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[48] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[49] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[50] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[51] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[52] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[53] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[54] Articolo modificato dall’art. 14 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5, dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15, già sostituito dall'art. 31 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2013, n. 26.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2013, n. 26.

[56] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 7 novembre 2013, n. 26.

[57] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[58] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 novembre 2013, n. 26.

[59] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[60] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[61] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 novembre 2013, n. 26.

[62] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 novembre 2013, n. 26.

[63] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[64] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[65] Lettera così modificata dall'art. 35 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[66] Lettera così modificata dall'art. 35 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[67] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[68] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[69] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[70] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 novembre 2013, n. 26.

[71] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[72] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[73] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[74] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[75] Lettera così modificata dall’art. 12 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[76] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[77] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[78] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[79] Comma inserito dall’art. 12 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[80] Lettera abrogata dall’art. 13 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[81] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[82] Comma inserito dall’art. 13 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[83] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[84] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[85] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20, dall'art. 10 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[86] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[87] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[88] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[89] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[90] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[91] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[92] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[93] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[94] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[95] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[96] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[97] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[98] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[99] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[100] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[101] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[102] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[103] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[104] Articolo sostituito dall’art. 15 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[105] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[106] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[107] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[108] Lettera così modificata dall’art. 16 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[109] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[110] Articolo sostituito dall'art. 43 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[111] Articolo inserito dall’art. 17 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[112] Articolo sostituito dall’art. 18 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8, già modificato dagli artt. 13 e 14 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15, sostituito dall'art. 44 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9, modificato dall'art. 13 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20, dall'art. 4 della L.R. 7 novembre 2013, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[113] Articolo inserito dall’art. 19 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8, già sostituito dall'art. 45 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9, modificato dall'art. 14 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 11 maggio 2015, n. 10.

[114] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[115] Numero così modificato dall’art. 20 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[116] Numero così sostituito dall’art. 20 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8.

[117] Punto così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

[118] Allegato così modificato dall’art. 21 della L.R. 9 aprile 2004, n. 8, dall’art. 15 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 e dall'art. 15 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.