§ 3.1.160 - L.R. 14 novembre 2008, n. 20.
Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:14/11/2008
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 2.  Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 7.  Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 8.  Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 9.  Modifica dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 10.  Modifica dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come introdotto dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 4 [...]
Art. 11.  Modifica dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 12.  Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 13.  Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 14.  Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 15.  Modifica dell’allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 16.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.1.160 - L.R. 14 novembre 2008, n. 20.

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni

(B.U. 18 novembre 2008, n. 95)

 

     Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. La lettera c) del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituita dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituita:

“c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) 1698/2005;”.

 

     Art. 2. Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è così sostituito:

“2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all’ammodernamento e all’innovazione tecnologica delle strutture e delle dotazioni:

-per la produzione primaria;

-per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali;

mediante:

a) ammodernamento strutturale;

b) ammodernamento tecnologico;

c) ammodernamento organizzativo-strategico.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è così sostituito:

“3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

a) gli investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o limitazioni stabilite dalle organizzazioni comuni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

b) gli aiuti limitati a specifici prodotti agricoli;

c) i drenaggi, gli impianti e le opere per l’irrigazione che non permettano di ridurre di almeno il venticinque per cento il precedente consumo d’acqua;

d) le spese per l’acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;

e) le spese per l’acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;

f) i semplici investimenti di sostituzione;

g) gli impianti e le attrezzature usate.”.

3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, da ultimo abrogato dal comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

3 quater. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. L’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e sostituito dall’articolo 19 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è così sostituito:

“Art. 17 bis - Investimenti aziendali specifici.

1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

a)all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico;

b)alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo aziendale;

c)all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. All’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, le parole: “e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite dalle parole: “e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.”.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. All’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, successivamente modificato dai commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 e da ultimo sostituito dall’articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare i limiti previsti dal regolamento (CE) 1857/2006, articolo 4, paragrafo 9.”.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.

 

     Art. 7. Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo le parole: “e commercializzazione diretti” sono inserite le parole: “a migliorare il rendimento globale dell’impresa,”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituto:

“4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l’acquisto di macchine e attrezzature usate.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “la garanzia del trasferimento” sono sostituite dalle parole: “la priorità del trasferimento”.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Al comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite con le parole: “del regolamento (CE) n. 1698/2005”.

 

     Art. 9. Modifica dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Al comma 5 dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite con le parole: “del regolamento (CE) n. 1698/2005”.

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come introdotto dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.

1. Al comma 3 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “quaranta per cento” sono sostituite dalla parole: “sessanta per cento”.

2. Il comma 4 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“4. Qualora l’aiuto all’ investimento realizzato utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI, l’intensità dell’aiuto è aumentata di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.”

3. Il comma 5 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“5. L’intensità dell’aiuto può raggiungere il cento per cento del costo dell’investimento ammissibile qualora l’aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01).”.

4. Al comma 7 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di stata per la tutela ambientale di cui all’informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008”.

5. Al comma 8 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5” sono soppresse.

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Al comma 3 dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.

 

     Art. 12. Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. L’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dall’articolo 43 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è abrogato.

 

     Art. 13. Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. All’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, successivamente modificato dall’articolo 13, comma 2 e dall’articolo 14, comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e da ultimo sostituito dall’articolo 44 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, dopo il numero “57” aggiungere le parole: “comma 2, lettere b) e c)”.

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. All’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come inserito dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, le parole: “ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006” sono sostituite dalle parole: “ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008”.

 

     Art. 15. Modifica dell’allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Alla lettera d), punto 1) dell’allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “del reg. (CE) n. 1257/1999, e nei limiti posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C della Commissione del 28 febbraio 2000” sono sostituite dalle parole: “del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007”.

 

     Art. 16. Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.