§ 6.2.130 - L.R. 25 luglio 2008, n. 9.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:25/07/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
Art. 6.  Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ”.
Art. 7.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.
Art. 8.  Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.
Art. 9.  Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” e disposizioni transitorie.
Art. 10.  Modifica dell’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
Art. 11.  Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
Art. 12.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
Art. 13.  - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
Art. 14.  Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
Art. 15.  Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
Art. 16.  Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 17.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 18.  Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 19.  Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 20.  Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 21.  Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 22.  Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 23.  Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 24.  Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 25.  Modifiche dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 26.  Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 27.  Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 28.  Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 29.  Modifiche dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 30.  Modifiche dell’articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 31.  Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 32.  Abrogazione dell’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 33.  Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 34.  Inserimento dell’articolo 47 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 35.  Modifiche dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 36.  Modifiche dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 37.  Modifica dell’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 38.  Modifiche dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 39.  Modifica dell’articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 40.  Modifiche dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 41.  Modifica dell’articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 42.  Inserimento dell’articolo 65 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 2006, [...]
Art. 43.  Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 44.  Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 45.  Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 46.  Modifiche all’articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 47.  Modifica del titolo e dell’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo [...]
Art. 48.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
Art. 49.  Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Veneto: equiparazione delle regole a imprenditore agricolo professionale.
Art. 50.  Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole”.
Art. 51.  Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali.
Art. 52.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 53.  Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 54.  Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura".
Art. 55.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 56.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 57.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 58.  Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 59.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura".
Art. 60.  Competenza ad applicare sanzioni in materia di riproduzione animale.
Art. 61.  Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 62.  Modifiche al titolo e all’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.
Art. 63.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.
Art. 64.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.
Art. 65.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.
Art. 66.  Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle [...]
Art. 67.  Riconoscimento delle enoteche regionali.
Art. 68.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 6.2.130 - L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca

(B.U. 29 luglio 2008, n. 62)

 

CAPO I - Disposizioni in materia di foreste e di usi civici

 

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

     1. Al primo trattino del primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “il Consiglio regionale approva i programmi di intervento predisposti dalla Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi d’intervento predisposti,”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come da ultimo sostituito dall’articolo 52 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 dopo le parole: “un fondo di rotazione per la concessione” sono inserite le seguenti: “di contributi in conto capitale e”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

     1. L’articolo 31 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è così sostituito:

“Art. 31

     1. La Giunta regionale, al fine di qualificare le maestranze forestali, provvede alla formazione professionale dei lavoratori forestali della Regione impiegati nei lavori di cui alla presente legge eseguiti in amministrazione diretta.”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

     1. Al secondo comma dell’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole “Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,”.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

     1. L’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è così sostituito:

“Art. 35

     1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Giunta regionale promuove e attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale nonché l’elaborazione delle statistiche e delle cartografie forestali.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e gestione forestale e alla difesa idrogeologica.”.

 

SEZIONE II - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ”

 

     Art. 6. Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ”.

     1. La legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ” è abrogata.

 

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è inserito il seguente:

     “1 bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 5, il contratto di vendita non è richiesto in presenza di colture legnose specializzate per le quali sia previsto un turno di utilizzo maggiore di cinque anni.”.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.

     1. L’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è così sostituito:

“Art. 16 - Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria.

     1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nell’ambito delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.”.

 

     Art. 9. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” e disposizioni transitorie.

     1. L’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è così sostituito:

“Art. 18 - Abrogazioni.

     1. La legge regionale 3 maggio 2003, n. 14 “Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse” è abrogata e ai procedimenti amministrativi in corso continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.”.

 

SEZIONE IV - Modifiche della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico.”.

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “e imprenditori agricoli a titolo principale” sono sostituite dalle seguenti: “, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli”.

 

SEZIONE V - Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

 

     Art. 12. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.”.

 

     Art. 13. - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.”.

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

     1. L’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è così sostituito:

“Art. 13 - Sanzioni amministrative.

     1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 26,00 a euro 52,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza aver conseguito la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

b) da euro 26,00 a euro 52,00 per chi esercita la raccolta di funghi senza aver ottenuto il permesso previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), o in giornate nelle quali la raccolta non è comunque consentita;

c) da euro 26,00 a euro 52,00 per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1;

d) da euro 26,00 a euro 52,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;

e) da euro 26,00 a euro 52,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, e 5;

f) da euro 26,00 a euro 52,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all’articolo 5, commi 1, 1 bis, 2, e 3;

     2. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

     3. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, l’autorizzazione alla raccolta dei funghi viene immediatamente revocata e può essere successivamente rilasciata solo dopo cinque anni dalla revoca.

     4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili; non sono cumulabili le sanzioni previste al comma 1 lettera a) con quelle previste al comma 1, lettera b).

     5. Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l’introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e loro successive modificazioni.”.

 

     Art. 15. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per violazioni accertate sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, per la parte eccedente i costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, sono destinati al miglioramento dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio delle regole e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.”.

 

CAPO II - Disposizioni in materia di agricoltura

 

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”e successive modificazioni.

 

     Art. 16. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. La lettera b) del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituita:

“b) imprenditore agricolo professionale:

1) per le persone fisiche, l’imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);

3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento.”.

     2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificata dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 le parole: “agroindustriale o agroalimentari” sono soppresse e le parole: “prodotti del suolo e dell’allevamento” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti agricoli”.

     3. La lettera f) del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificata dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituita:

“f) zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;”.

     4. Alla lettera a) del comma 3, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 dopo le parole: “indicazione di origine” sono aggiunte, in fine, le parole: “(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG)”.
     5. La lettera e) del comma 3, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituita dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituita:

“e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria.”.

 

     Art. 17. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda”.

 

     Art. 18. Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 è così sostituito:

     “2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento e all’innovazione tecnologica delle strutture dell’attività agricola aziendale mediante:

a) ammodernamento strutturale;

b) ammodernamento tecnologico;

c) ammodernamento organizzativo-strategico.”.

     2. Il comma 3 bis dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è abrogato.

 

     Art. 19. Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. L’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:

“Art. 17 bis - Investimenti aziendali specifici.

     1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

a) all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.”.

 

     Art. 20. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. L’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo modificato dall’articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 è così sostituito:

“Art. 19 - Limiti di aiuto.

     1. Il limite massimo di aiuto è pari al trenta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al quarantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al quaranta per cento e, per le zone montane di cui al comma 1, al cinquantacinque per cento.

     3. L’aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

     4. Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al quaranta per cento.”.

 

     Art. 21. Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1, dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale” sono sostituite dalle parole “imprese condotte da imprenditori agricoli professionali”.

     2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituita:

“b) il risparmio energetico;”.

     3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituita dal comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente:

“b bis) la difesa dell’ambiente;”.

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è aggiunto il seguente:

     “3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge.”.

 

     Art. 22. Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole “, comprovano la redditività dell’impresa e dimostrano che l’azienda soddisfa i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali” sono soppresse.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, sono aggiunti i seguenti:

     “1 bis. L’aiuto è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

     1 ter. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02.”.

 

     Art. 23. Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “quaranta per cento” sono sostituite dalle parole “trenta per cento”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 del presente articolo è aggiunto il seguente:

     “1 bis. Il limite massimo di cui al comma 1 è aumentato al quaranta per cento per le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree.”.

 

     Art. 24. Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis - Limiti di aiuto alle imprese intermedie.

     1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all’articolo 24 anche le imprese intermedie, previste dal regolamento (CE) 1698/05, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

     2. Il limite massimo dell’aiuto che può essere accordato alle imprese intermedie per gli investimenti previsti dall’articolo 24 non può essere superiore al venti per cento della spesa ritenuta ammissibile.”.

 

     Art. 25. Modifiche dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserita la seguente:

“0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione;”.

     2. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale” sono sostituite dalle parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale”.

     3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite dalle seguenti: “zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto”.

 

     Art. 26. Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. L’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come modificato da ultimo dalla legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:

“Art. 30 - Premio all’insediamento dei giovani agricoltori.

     1. Al fine di favorire il ricambio generazionale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio massimo di 30.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori.

     2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 i giovani che:

a) hanno età inferiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda;

b) si sono insediati, da meno di diciotto mesi prima della data in cui sia adottata la singola decisione di concedere il sostegno, come titolari dell’impresa agricola;

c) presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

     3. Entro tre anni dall’insediamento, i beneficiari devono:

a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b) acquisire conoscenze e competenze professionali adeguate.

     4. L’erogazione del premio è subordinata alla realizzazione del piano aziendale ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa il premio può essere erogato in via anticipata previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

     5. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono superare i massimali fissati nell’allegato al citato regolamento, per la stessa tipologia di intervento.”.

 

     Art. 27. Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1, dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale” sono sostituite dalle parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali”.

 

     Art. 28. Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1, dell’articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo principale” sono sostituite dalle parole “al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale”.

 

     Art. 29. Modifiche dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “imprese agricole ubicate nei comuni montani” sono aggiunte le parole “come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente”;

b) le parole: “25.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle seguenti: “50.000,00 euro per anno”.

     2. Al comma 5 dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “150.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle seguenti: “300.000,00 euro per anno”.

 

     Art. 30. Modifiche dell’articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “25.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle seguenti: “50.000,00 euro per anno” e le parole: “150.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle seguenti: “300.000,00 euro per anno”.

 

     Art. 31. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. L’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come da ultimo modificato dall’articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è così sostituito:

“Art. 44 - Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP).

     1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, riconosce le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti ivi stabiliti.

     2. Per poter essere riconosciute, le organizzazioni di produttori devono dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati e un volume minimo di produzione, conferita dai soci, commercializzata, espressa in percentuale rispetto alla produzione lorda vendibile regionale determinata dalla Giunta regionale o in valori assoluti in euro, definiti per ogni settore, come stabilito dal decreto del ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali n. 85 del 12 febbraio 2007, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

     3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, va considerato il valore, minimo fra quello percentuale o assoluto stabiliti per ogni settore o prodotto.

     4. La Giunta regionale, ridetermina i valori delle produzioni lorde vendibili regionali con cadenza almeno biennale.

     5. Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo comporta la loro iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 45.

     6. Ai fini dell’articolo 3, comma 2, punto 3 del decreto legislativo n. 102/2005 i soci produttori rendono disponibile almeno il settantacinque per cento della produzione per cui aderiscono all’OP secondo le seguenti modalità:

a) conferimento all’OP;

b) vendita diretta del socio, con espresso riferimento nelle fatture all’attività di negoziazione contrattuale svolta dall’OP.

     7. Ai fini della verifica del rispetto dell’ obbligo di cui al comma 6 viene escluso dal calcolo del settantacinque per cento il prodotto autoconsumato o reimpiegato nelle attività dell’azienda del socio produttore.

     8. Il prodotto venduto direttamente dal socio nell’ambito dell’attività di negoziazione contrattuale svolta dall’OP non concorre alla determinazione della produzione commercializzata dall’OP.”.

 

     Art. 32. Abrogazione dell’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. L’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.

 

     Art. 33. Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Il comma 1 bis dell’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è abrogato.

 

     Art. 34. Inserimento dell’articolo 47 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Dopo l’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente:

“Art. 47 bis - Associazioni dei produttori agricoli.

     1. Le associazioni dei produttori agricoli di cui al comma 1 dell’articolo 47 che non abbiano richiesto il riconoscimento ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle organizzazioni di produttori e che si sono trasformate entro i termini previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” mantengono l’iscrizione all’albo tenuto presso la Giunta regionale già previsto dalla legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli”, abrogata dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme regionali del settore primario”, i cui effetti permangono ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della medesima legge regionale 13 agosto 2004, n. 18.”.

 

     Art. 35. Modifiche dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “i costi per il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili e amministrative” sono sostituite dalle seguenti: “le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

     “3. Gli aiuti di avviamento sono concessi alle condizioni e secondo i criteri previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006.”.

     3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 dopo la parola: “settore,” sono inserite le seguenti: “o di altri settori,” e le parole: “metodo di produzione o distretto, ovvero di più prodotti nel caso dei settori zootecnico e altri settori, così come individuati all’allegato B della presente legge” sono soppresse.

     4. Alla lettera b) del comma 4, dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 la parola: “fatturata” è sostituita dalle seguenti: “commercializzata, conferita dagli associati”.

     5. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 introdotto dal comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 è inserito il seguente:

     “5 ter. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono essere concessi alle organizzazioni di produttori che hanno già beneficiato, in qualità di associazioni dei produttori, dei contributi di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli.”.

 

     Art. 36. Modifiche dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “programmi annuali di attività” sono sostituite dalla seguente: “programmi operativi” e le parole: “all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005”.

     2. Al comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005” e le parole: “produzione fatturata” sono sostituite dalle seguenti: “produzione commercializzata, conferita dagli associati”.

     3. Al comma 4 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “metodo di produzione o distretto di cui all’allegato B della presente legge” sono soppresse.

     4. Al comma 5 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 la parola: “fatturato” è sostituita dalle seguenti: “valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati”.

 

     Art. 37. Modifica dell’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 3 dell’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “delle priorità di cui all’articolo 20 e” sono soppresse.

 

     Art. 38. Modifiche dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è così sostituito:

     “2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.”.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 introdotto dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 15 è inserito il seguente:

     “2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silvicolturale o agroindustriale.”.

 

     Art. 39. Modifica dell’articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. L’articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“Art. 59 - Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

     1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza dell’azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

     2. Ai fini della presente legge per le definizioni di impresa agricola o impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà, aiuto di salvataggio e aiuto di ristrutturazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 1° ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE del 1° ottobre 2004, n. C 244/02.”.

 

     Art. 40. Modifiche dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “i piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione” sono sostituite dalle seguenti: “i piani di ristrutturazione”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole “Il piano operativo per il salvataggio” sono sostitute dalle seguenti: “Il piano di ristrutturazione” e dopo le parole: “le prospettive di soluzione” sono inserite le seguenti: “al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa”.

     3. Il comma 3 dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

     “3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02.”.

     4. Il comma 4 dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.

 

     Art. 41. Modifica dell’articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 4, dell’articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale” sono sostituite dalle parole “priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali”.

 

     Art. 42. Inserimento dell’articolo 65 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

     1. Dopo l’articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:

“Art. 65 bis - Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico.

     1. Al fine di conseguire più elevati standard di assistenza tecnica per il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e delle sue produzioni, nonché il benessere degli animali, l’adeguamento dei sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici alle nuove norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale e igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all’Associazione Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, aiuti fino all’ottanta percento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica non riguardante la normale attività di gestione aziendale.

     2. Gli interventi dei servizi di assistenza specialistica sono diretti a tutti gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività zootecnica nel territorio regionale, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno all’Associazione Italiana Allevatori.”.

     2. L’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” è abrogato.

 

     Art. 43. Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. L’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“Art. 71 - Adeguamento dei livelli di aiuto e delle condizioni di intervento alla normativa comunitaria.

     1. I livelli di aiuto e le condizioni di intervento previsti dalla presente legge per le varie tipologie di interventi si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.”.

 

     Art. 44. Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. L’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:

“Art. 72 - Parere comunitario di compatibilità.

     1. Gli effetti di cui agli articoli 26 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 53, 54, 55,56, 57, 58 ter, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.

 

     Art. 45. Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. L’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:

“Art. 72 bis - Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria.

     1. Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2006 e ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006, nei termini e alle condizioni dai medesimi rispettivamente previste.”.

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40:

a) le parole “i piani operativi regionali” sono sostituite dalle parole: “il regime di aiuti”;

b) le parole: “all’articolo 59” sono sostituite dalle parole: “agli articoli 59 e 60”;

c) le parole “e i provvedimenti attuativi per la concessione di aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie di cui all’articolo 62” sono soppresse.

 

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” ”

 

     Art. 47. Modifica del titolo e dell’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” ”.

     1. Nel titolo della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” ” la parola “primi” è soppressa.

     2. All’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 le parole “dal primo bando e dal secondo bando” sono sostituite dalle parole “dai bandi”.

 

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”

 

     Art. 48. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.

     1. L’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è così sostituito:

“Art. 9 - Costruzione di serre.

     1. L’imprenditore agricolo, munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia fisse che mobili, con l’obbligo di presentazione della dichiarazione inizio attività (DIA) per le serre fisse, nel rispetto dei limiti di cui al comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”e successive modificazioni.”.

 

SEZIONE IV - Disposizioni in materia di regole

 

     Art. 49. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Veneto: equiparazione delle regole a imprenditore agricolo professionale.

     1. Allo scopo di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali nel territorio e ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto 2007-2013, di cui al regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, le regole, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole”, sono equiparate agli imprenditori agricoli professionali.

 

     Art. 50. Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole”.

     1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - Deroghe in ordine al patrimonio antico delle regole.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 non si applicano per i beni facenti parte del patrimonio antico delle regole, la cui destinazione risulti già modificata in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.”.

 

SEZIONE V - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali

 

     Art. 51. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali.

     1. La Giunta regionale, nell’ambito della disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, provvede, al fine di coordinare la circolazione sul territorio dei mezzi di trasporto, a definire periodi e fasce orarie, diversificate su base stagionale cui devono uniformarsi i regolamenti di polizia rurale degli enti locali.

 

SEZIONE VI - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

 

     Art. 52. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le parole: “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “forme associate di cui all’articolo 2 bis,”.

 

     Art. 53. Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis - Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: un contenitore per api;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;

g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;

i) forme associate:

1) le organizzazione di produttori ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

2) le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori che abbiano almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari;

3) i consorzi di tutela del settore apistico.”.

 

     Art. 54. Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura".

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: “i tecnici apistici delle associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: “su indicazione delle associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

 

     Art. 55. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: “da attuarsi presso le associazioni di produttori apistici riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “da attuarsi presso le forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

 

     Art. 56. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come sostituito dal comma 2 dell’articolo 6 della legge 4 agosto 2006, n. 15 le parole: “delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

 

     Art. 57. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le parole: “alle associazioni di produttori apistici riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “alle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

 

     Art. 58. Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: “anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “anche tramite le forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

     2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è così sostituito:

     “2. I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle aziende ULSS di destinazione, almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento. Alla comunicazione deve essere allegata copia del certificato sanitario rilasciato, non prima di dieci giorni dell’inizio della transumanza stagionale, dall’azienda ULSS competente riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione devono essere dichiarate le postazioni e la durata presunta della transumanza che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse, modificabile con provvedimento della Giunta regionale, in base alle condizioni climatiche delle diverse aree del territorio regionale. Il certificato rilasciato dall’azienda ULSS e la copia della comunicazione devono essere conservati dall’interessato per tutta la durata dei trasferimenti.”.

 

     Art. 59. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura".

     1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le parole: “delle associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “delle forme associate di cui all'articolo 2 bis”.

 

SEZIONE VII - Disciplina delle sanzioni in materia di riproduzione animale

 

     Art. 60. Competenza ad applicare sanzioni in materia di riproduzione animale.

     1. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina concernente la riproduzione animale previste della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale” e successive modificazioni, spettano al dirigente regionale della struttura competente in materia di riproduzione animale.

 

CAPO III - Disposizioni in materia di prelievo venatorio e allevamento di specie ornitiche

 

SEZIONE I - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

 

     Art. 61. Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

     1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 come modificato dall’articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 dopo le parole: “il controllo delle specie di fauna selvatica” sono inserite le seguenti: “e di fauna domestica inselvatichita”.

 

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività” e successive modificazioni

 

     Art. 62. Modifiche al titolo e all’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

     1. Il titolo della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è così sostituito: “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico”.

     2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole “nati in cattività” sono sostituite dalle parole “nati in ambiente domestico” e le parole “non oggetto di caccia” sono soppresse.

     3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15, come inserito dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 33, è aggiunto il seguente:

     “1 ter. È mera detenzione il possesso di uno o più esemplari a fenotipo ancestrale di unico sesso ovvero di quelli cui la riproduzione venga impedita dalla separazione coatta dei soggetti di sesso diverso. La provenienza dei soggetti detenuti deve risultare legittima e documentata, fermo restando che la mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione.”.

 

     Art. 63. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è inserito il seguente:

     “2 bis. Qualora la normativa presente negli stati esteri non preveda il rilascio di certificazione da parte dell’allevatore circa la provenienza dell’avifauna nata in ambiente domestico, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’acquirente prevista dal comma 2; gli esemplari devono essere muniti di anello chiuso inamovibile, rilasciato da una delle federazioni appartenenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM), riportante i dati dell’allevatore.”.

 

     Art. 64. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM)”.

 

     Art. 65. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

     1. La rubrica dell’articolo 6 “Registro” è sostituita con “Cessioni”.

     2. I commi 1 e 2 dell’articolo 6 legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 sono abrogati.

 

CAPO IV - Disposizioni in materia di pesca

 

     Art. 66. Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 è abrogato.

 

CAPO V - Disposizioni per il riconoscimento delle enoteche regionali

 

     Art. 67. Riconoscimento delle enoteche regionali.

     1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e favorire la valorizzazione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate (VQPRD) e con indicazione geografica, nonché degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e di qualità così come definiti dalla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni, nell’ambito della promozione turistica e culturale del territorio, riconosce, quali enoteche regionali, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.

     2. Le enoteche regionali, ai fini del riconoscimento, svolgono le seguenti attività:

a) la promozione della conoscenza dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso iniziative di degustazione guidata, manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze, organizzazione di visite sul territorio;

b) l’informazione sulle caratteristiche dei vini e degli altri prodotti del territorio, di cui al comma 1, anche attraverso la produzione e la distribuzione di supporti a carattere informativo;

c) le iniziative per la conservazione e documentazione di elementi di cultura rurale veneta e delle attività agricole ed enologiche del passato.

     3. Ai fini del riconoscimento, le enoteche regionali devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico;

b) assumere forma societaria, prevedendo nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

c) disporre di spazi adeguati per l’esposizione dei prodotti, l’accoglienza al pubblico, la degustazione e la vendita;

d) prevedere, nella propria composizione societaria, la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati;

e) dotarsi di un disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle enoteche regionali, sulla base del disciplinare-tipo di cui al comma 4.

     4. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle enoteche regionali, definendo altresì le modalità per il riconoscimento delle stesse.

 

CAPO VI - Norma finale

 

     Art. 68. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.