§ 2.3.8 - Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26.
Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine .


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 comunità montane
Data:19/08/1996
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Individuazione e finalità.
Art. 2.  Personalità giuridica delle Regole.
Art. 3.  Procedimento per la ricostituzione delle Regole.
Art. 4.  Laudo o statuto.
Art. 5.  Determinazione.
Art. 6.  Regime giuridico.
Art. 7.  Mutamenti di destinazione.
Art. 8.  Mutamenti temporanei di destinazione.
Art. 9.  Procedimenti autorizzativi.
Art. 9 bis.  Deroghe in ordine al patrimonio antico delle regole.
Art. 10.  Disposizioni generali.
Art. 11.  Gestione dei beni agro-silvo-pastorali.
Art. 12.  Forme sostitutive di gestione.
Art. 13.  Pubblicità degli atti.
Art. 14.  Rapporti con gli Enti locali.
Art. 15.  Estensione dei benefici regionali.
Art. 16.  Rinvio alla legislazione statale.
Art. 17.  Contributo regionale ai comitati promotori ed ai Comuni.
Art. 18.  Abrogazioni.
Art. 19.  Norma finanziaria.


§ 2.3.8 - Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26.

Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine [1].

(B.U. 23 agosto 1996, n. 76).

 

CAPO I

Riconoscimento

 

Art. 1. Individuazione e finalità.

     1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo- pastorale.

     2. Sono da considerare Regole, anche unite in comunanze, comunque denominate, le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le Regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104.

     2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresì, da ritenersi applicabili alle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli, e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine [2].

 

     Art. 2. Personalità giuridica delle Regole.

     1. Alle Regole già soggetti di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 nonché alle Regole già disciplinate dalle leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48, 3 maggio 1975, n. 49, 2 settembre 1977, n. 51 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

     2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini del conferimento della personalità giuridica di diritto privato, istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati:

     a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall'assemblea;

     b) l'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico della Regola, come definito dall'articolo 5;

     c) l'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola.

     3. Sull'istanza di ricostituzione provvede la Giunta regionale previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione comunitaria.

     3 bis. Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi [3].

 

     Art. 3. Procedimento per la ricostituzione delle Regole.

     1. Per l'avvio delle procedure per la ricostituzione della Regola si costituisce un comitato promotore che adempie alle seguenti funzioni:

     a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la consistenza, l'origine e la destinazione;

     b) formazione dell'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari;

     c) elaborazione del nuovo laudo o statuto.

     2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune competente per territorio; dell'avvenuto deposito é data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e mediante affissione di manifesti.

     3. Entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo comunale, chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti depositati e formulare osservazioni al comune che provvederà a trasmetterle al Presidente o delegato del comitato promotore. Trascorso detto termine, il Presidente o delegato del comitato promotore è tenuto a convocare, a norma del laudo o statuto proposto, l'assemblea dei fuochi-famiglia o nuclei familiari.

     4. Alla presenza di un notaio verbalizzante, l'assemblea, previa valutazione delle osservazioni di cui al comma 3, approva gli atti depositati ai sensi del comma 2, ed elegge, ai sensi del laudo o statuto, gli organi di gestione.

     5. La Regione favorisce l'assistenza ai comitati promotori per la ricostituzione delle Regole da parte del comune territorialmente competente, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute.

 

     Art. 4. Laudo o statuto.

     1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente ciascuna Regola è retta da un proprio laudo o statuto e dalle proprie consuetudini.

     2. Ferma restando l'autonomia statutaria, le Regole accolgono i principi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni.

 

CAPO II

Patrimonio antico

 

     Art. 5. Determinazione.

     1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni agro-silvo- pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque di sua pertinenza al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne è ancora intestataria nei registri o nei libri fondiari.

     2. Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806, se riconosciuti.

     3. Rientrano comunque nel patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo o della comunanza i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza delle stesse con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle 11 Regole di Cortina d'Ampezzo.

 

     Art. 6. Regime giuridico.

     1. Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. L'indivisibilità dei beni costituenti il patrimonio antico non esclude tuttavia lo scioglimento della promiscuità tra due o più Regole.

     2. Il vincolo di cui al comma 1 è annotato, a cura della Regola, nel registro immobiliare o nel libro fondiario mediante apposizione, rispettivamente nel foglio intestato alla Regola o nel foglio relativo ai singoli beni, della dizione: "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.

     3. Alla prima annotazione si provvede entro novanta giorni dal conferimento della personalità giuridica di cui all'articolo 2, comma 3.

     4. Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano ed aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, ovvero i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previste negli strumenti urbanistici.

 

     Art. 7. Mutamenti di destinazione.

     1. Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni di modesta entità, per consentirne l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali, per coltivazione di cave, o per la realizzazione di opere pubbliche [4].

     2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con la maggioranza prevista dal laudo o statuto, deve indicare la diversa utilizzazione prevista nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

     3. Ove la diversa utilizzazione sia realizzata da terzi, nella deliberazione deve essere previsto l'obbligo di mantenere, almeno per un trentennio, sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione, senza alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione. E' in facoltà della Regola chiedere la restituzione del bene nello stato in cui si trova.

 

     Art. 8. Mutamenti temporanei di destinazione.

     1. Sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono essere consentiti, temporaneamente, usi diversi da quelli agro-silvo- pastorali alle condizioni seguenti:

     a) che la deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo o statuto;

     b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ad anni venti;

     c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione originaria;

     d) che la scelta delle aree da utilizzare rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli.

 

     Art. 9. Procedimenti autorizzativi.

     1. Prima di adottare la deliberazione di cui agli articoli 7 ed 8, la Regola è tenuta ad acquisire il parere del servizio forestale regionale, in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico.

     2. La deliberazione ha effetto solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, da concedersi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

     3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 l'autorizzazione regionale non è richiesta qualora il mutamento temporaneo di destinazione abbia durata inferiore ad anni due rinnovabili per una sola volta. In tal caso la Regola è tenuta a comunicare alla Giunta regionale la deliberazione di cui all'articolo 8 con il prescritto parere del servizio forestale regionale.

     4. Gli estremi della deliberazione della Regola e della autorizzazione regionale, sono annotati nel registro immobiliare o nel libro fondiario. Prima dell'annotazione, è vietato sottrarre, anche solo parzialmente, alla loro destinazione i beni vincolati.

     5. Il presente articolo non si applica qualora si tratti di utilizzazione diretta da parte della Regola per la realizzazione di impianti volti alla trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'articolo 2135 secondo comma del Codice civile.

 

          Art. 9 bis. Deroghe in ordine al patrimonio antico delle regole. [5]

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 non si applicano per i beni facenti parte del patrimonio antico delle regole, la cui destinazione risulti già modificata in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

Amministrazione

 

     Art. 10. Disposizioni generali.

     1. All'amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi previsti dal laudo o statuto.

     2. Le Regole possono associarsi tra loro per la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola ad un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai rispettivi laudi o statuti ovvero, in loro mancanza, secondo le norme concordate fra le Regole interessate.

     3. Le Regole possono, altresì, delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga facoltà può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole.

 

     Art. 11. Gestione dei beni agro-silvo-pastorali.

     1. Le Regole curano la gestione e l'utilizzazione dei beni agro-silvo- pastorali e dei relativi prodotti secondo la consuetudine, le norme statutarie e le modalità dettate per i terreni forestali privati dalle leggi forestali statali e regionali.

 

     Art. 12. Forme sostitutive di gestione.

     1. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della Regola, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, garantisce appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, dei beni in proprietà collettiva, fino a quando la Regola non sarà in grado di riprendere la gestione.

 

CAPO IV

Pubblicità degli atti e rapporti con gli Enti locali

 

     Art. 13. Pubblicità degli atti.

     1. Sono soggetti a pubblicità i seguenti atti delle Regole:

     a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;

     b) la elezione degli organi;

     c) i bilanci;

     d) le deliberazioni di modifica, anche temporanea, della destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico;

     e) gli elenchi e le deliberazioni concernenti i fuochi-famiglia o nuclei familiari.

     2. La pubblicità degli atti di cui al comma 1 si ottiene mediante pubblicazione, per la durata di otto giorni ed entro trenta dalla data in cui la relativa deliberazione è stata adottata, all'albo pretorio del comune sede della Regola. E' fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dal laudo o statuto.

     3. Gli atti di cui al comma 1 sono depositati presso il servizio forestale regionale territorialmente competente, a cura del rappresentante legale delle Regole entro trenta giorni dalla loro adozione e con l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio del comune nella cui circoscrizione la Regola ha la propria sede.

     4. Il servizio forestale regionale ha l'obbligo di ricevere gli atti delle Regole, di custodirli numerandoli progressivamente con numerazione distinta per ciascuna Regola.

     5. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese.

 

     Art. 14. Rapporti con gli Enti locali.

     1. La Regione, i Comuni e le Comunità montane possono affidare in concessione alle Regole la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie.

     2. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo- pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati nell'assumere le deliberazioni finali devono motivare espressamente sul parere acquisito.

     3. La Regola deve emettere il parere di cui al comma 2 non oltre il termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

     4. Il parere si considera acquisito favorevolmente allorché la Regola non abbia comunicato le proprie determinazioni, nel termine di cui al comma 3.

 

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 15. Estensione dei benefici regionali.

     1. Gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle Regole di cui alla presente legge.

     1 bis. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici e, in particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 sono considerati imprenditori agricoli professionali a titolo principale. Considerato l’interesse generale perpetuato nella loro attività, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 hanno, altresì, titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i comuni e gli altri enti pubblici [6].

 

     Art. 16. Rinvio alla legislazione statale.

     1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle norme del Codice civile sulle persone giuridiche.

 

     Art. 17. Contributo regionale ai comitati promotori ed ai Comuni.

     1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle Regole, la Regione contribuisce nelle spese incontrate dal comitato promotore e dal comune interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

     2. La richiesta di contributo è rivolta al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione delle spese sostenute.

     3. Il contributo, nella misura massima del settanta per cento delle spese sostenute, è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

 

     Art. 18. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 3 maggio 1975, n. 48;

     b) la legge regionale 3 maggio 1975, n. 49;

     c) la legge regionale 2 settembre 1977, n. 51;

     d) il regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5.

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 "Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti locali" iscritta al capitolo n. 80210, fondo globale spese correnti, del bilancio per l'anno finanziario 1996 e contestuale istituzione del capitolo n. 3484 denominato "Contributo regionale per la ricostituzione delle Regole" con lo stanziamento di lire 250 milioni per competenza e cassa.

     2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 della vigente legge di contabilità.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[2] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[3] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[5] Articolo inserito dall'art. 50 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[6] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.