§ 6.4.1 – L.R. 28 gennaio 1977, n. 10.
Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.4 sanzioni amministrative
Data:28/01/1977
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis.  Diffida amministrativa
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 6.4.1 – L.R. 28 gennaio 1977, n. 10.

Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(B.U. 2 febbraio 1977, n. 6).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni [1].

     [A decorrere dalla stessa data sono delegate alle Province le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio] [2].

 

     Art. 2.

     Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali in contrasto con la normativa richiamata al I comma.

 

     Art. 2 bis. Diffida amministrativa [3]

     1. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di cui al comma 2, l’istituto della diffida amministrativa, in luogo dell’immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine fissato dal comma 3.

     2. La diffida amministrativa è applicabile nell’ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

     3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L’invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

     4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L’autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

     5. Gli enti competenti individuano, nell’ambito dei settori indicati al comma 2, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Giunta regionale monitora l’applicazione dell’istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.

 

     Art. 3.

     Al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega, gli Enti di cui all'art. 1 introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.

     Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli Enti delegati, sull'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse.

     Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dell'importo delle somme introitate [4].

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale ha facoltà di emanare disposizioni esecutive di attuazione della presente legge, ai sensi della lett. g) dell'art. 32 dello Statuto, nonchè direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate.

     Spetta altresì alla Giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l'adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.

 

     Art. 5.

     Rimangono di competenza degli Organi regionali i processi verbali la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori, anche se non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     A decorrere dall'esercizio 1977 è iscritto nel Bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così denominato: Parte spesa

     «Corrispettivo ai Comuni e Province per l'esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie» (con stanziamento pari al 60 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata).


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 11.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 10 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2019, n. 25, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo così modificato dall'art. unico della L.R. 29 giugno 1981 n. 36.