§ 2.2.37 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 35.
Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:05/09/1997
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Azienda.
Art. 2.  Funzioni dell'Azienda.
Art. 2 bis.  Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura.
Art. 3.  Organi dell'Azienda.
Art. 4.  Amministratore unico.
Art. 5.  Compiti dell'amministratore unico.
Art. 6.  Commissione tecnico-scientifica.
Art. 7.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8.  Direttore generale.
Art. 9.  Sezioni.
Art. 10.  Patrimonio.
Art. 11.  Attività di gestione.
Art. 12.  Esercizio finanziario e bilancio.
Art. 13.  Programmi di attività.
Art. 14.  Personale.
Art. 15.  Amministrazione straordinaria.
Art. 16.  Modifica di denominazione.
Art. 17.  Disposizioni attuative.
Art. 18.  Abrogazioni.
Art. 19.  Norma finanziaria.
Art. 20.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.37 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 35. [1]

Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura".

(B.U. n. 73 del 9 settembre 1997).

 

TITOLO I

Istituzione dell'Azienda

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Istituzione dell'Azienda.

     1. Con la presente legge, la Regione riordina le funzioni attribuite agli enti regionali che operano nei settori agricolo, forestale e agroalimentare, per migliorare lo sviluppo tecnico ed economico.

     2. E' istituita l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare, denominata Veneto Agricoltura.

     3. L'Azienda è ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza.

     4. Sono soppressi l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, l'Azienda regionale delle foreste e l'Istituto lattiero caseario e per le biotecnologie agroalimentari di Thiene, istituiti rispettivamente con le leggi regionali 9 marzo 1977, n. 27, 9 giugno 1975, n. 67, 16 maggio 1980, n. 58, e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Funzioni dell'Azienda.

     1. L'Azienda promuove e realizza interventi per l'ammodernamento delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato.

     2. L'Azienda in particolare:

     a) eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale anche attraverso l'animazione rurale e la divulgazione agricola, nonché per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti;

     b) promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione, l'organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole singole ed associate;

     c) gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali regionali;

     d) realizza programmi nei settori di competenza;

     e) svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori;

     f) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia;

     g) svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

     h) promuove e organizza l'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

     h bis)gestisce l’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria [2].

     3. L'Azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati.

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Azienda può promuovere la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi e società.

 

          Art. 2 bis. Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura. [3]

     1. All’Azienda è riconosciuta la funzione di osservatorio socio-economico della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominato Osservatorio della Pesca.

     2. Le attività di Osservatorio della Pesca si svolgono presso la struttura con sede in Chioggia (Venezia).

     3. L’Osservatorio della Pesca, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, provvede in particolare a:

a) raccogliere, elaborare ed organizzare i dati relativi agli aspetti economici e sociali delle filiere e dei comparti ittici;

b) effettuare, anche avvalendosi di consulenze esterne, studi, analisi e ricerche attinenti alle materie di competenza;

c) relazionarsi e collaborare con i soggetti deputati al trattamento dei dati statistici al fine di standardizzare ed omologare le informazioni in uscita;

d) organizzare la trasmissione e la divulgazione delle informazioni raccolte.

     4. Su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati possono essere attribuiti all’Osservatorio della Pesca compiti operativi in materia di pesca e di acquacoltura, anche in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali nonché di progetti di cooperazione transfrontaliera o transnazionale.

     5. L’Amministratore unico provvede alla definizione dell’assetto dell’Osservatorio della Pesca e alla relativa dotazione organica sulla base di specifiche direttive stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

 

CAPO II

Organi dell'Azienda

 

     Art. 3. Organi dell'Azienda.

     1. Sono organi dell'Azienda:

     a) l'Amministratore unico;

     b) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Amministratore unico.

     1. L'amministratore unico è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la durata di tre anni, e alla scadenza può essere confermato nella carica fino alla fine della legislatura. Non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

     2. La Giunta regionale verifica annualmente i risultati conseguiti dall'Amministratore unico e può proporre con provvedimento motivato al Consiglio regionale, la revoca anticipata della nomina. In tal caso i poteri sono attribuiti ad un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale per un periodo di sei mesi entro i quali deve essere nominato un nuovo amministratore.

     3. All'amministratore unico è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai direttori generali delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

     3 bis. All’amministratore unico proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma 3 non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo [4].

 

     Art. 5. Compiti dell'amministratore unico.

     1. L'amministratore unico ha la legale rappresentanza dell'Azienda e tutti i poteri di amministrazione della stessa.

     2. Sono di competenza dell'amministratore unico in particolare:

     a) l'adozione del bilancio di previsione e del preventivo economico;

     b) l'adozione del bilancio consuntivo ed il conto economico;

     c) la relazione sull'andamento della gestione dell'Azienda da presentare alla Giunta regionale ogni sei mesi;

     d) i programmi e piani di attività;

     e) l'organizzazione generale e la dotazione organica;

     f) le convenzioni con gli istituti di credito;

     g) gli atti e contratti di acquisto e alienazione di beni immobili;

     h) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;

     i) la legittimazione processuale attiva e passiva e la facoltà di transazione;

     l) la accettazione di crediti, donazioni e legati disposti a favore dell'Azienda;

     m) provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta in volta assegnati dalla Giunta regionale;

     n) la nomina del direttore generale e dei direttori delle sezioni.

 

     Art. 6. Commissione tecnico-scientifica.

     1. E' istituita presso l'Azienda, quale strumento consultivo per la gestione della stessa, una commissione tecnico-scientifica composta da:

     a) un docente dell'Università degli studi di Padova designato dalla facoltà di agraria;

     b) un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;

     c) tre rappresentanti designati in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. La commissione è presieduta dall'amministratore unico il quale provvede alla convocazione delle riunioni ed alla organizzazione dell'attività.

 

     Art. 7. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Il Consiglio nomina altresì due membri supplenti.

     2. Il Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti.

     3. I revisori dei conti durano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.

     4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Azienda, e a tal fine presenta all'amministratore unico ogni sei mesi o su richiesta dello stesso una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Azienda.

     5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

 

CAPO III

Struttura organizzativa

 

     Art. 8. Direttore generale.

     1. All'Azienda è preposto un direttore generale, nominato dall'amministratore unico il quale ha anche la facoltà di revocarlo. Al direttore spetta il trattamento economico dei dirigenti delle Segreterie regionali ed il rapporto di lavoro è disciplinato da contratto di diritto privato.

     2. L'incarico di direzione può essere conferito a persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione per lo svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regione, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.

     3. Il direttore generale svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei dirigenti delle sezioni; sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici dell'Azienda; cura l'attività di esecuzione degli atti dell'amministratore unico ed esercita tutte le altre funzioni a lui delegate dallo stesso. Sostituisce l'amministratore unico nei casi di assenza o di impedimento su delega dello stesso.

     4. Il direttore rimane in carica quanto l'amministratore che l'ha nominato e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla nomina del nuovo amministratore unico.

     5. In relazione alle funzioni di cui al comma 3, il direttore generale risponde all'amministratore unico del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnate.

 

     Art. 9. Sezioni.

     1. L'Azienda è articolata in sezioni equiparate alle direzioni regionali di cui all'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

     2. Il numero delle sezioni ed i compiti alle stesse attribuiti sono individuati dall'amministratore unico, in relazione agli obiettivi programmatici della Giunta regionale, in sede di definizione dell'assetto strutturale e della relativa dotazione organica dell'Azienda.

 

     Art. 10. Patrimonio.

     1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili provenienti dagli enti soppressi e individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

     2. L'Azienda subentra nelle obbligazioni attive e passive degli enti soppressi e ne acquisisce i relativi diritti, in conformità alle determinazioni assunte a norma dell'articolo 15, comma 4.

 

     Art. 11. Attività di gestione.

     1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'azienda avviene sulla scorta della normativa contabile regionale in quanto compatibile. Le operazioni di natura commerciale sono contabilizzate in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile [5].

     2. Alle spese di funzionamento per l'attività dell'Azienda si provvede con:

     a) il fondo di dotazione iniziale;

     b) il contributo annuale della Regione determinato in sede di legge di bilancio;

     c) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;

     d) i proventi da attività e servizi svolti;

     e) le rendite patrimoniali.

     2 bis. L'azienda può accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento [6].

     2 ter. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 2 bis, non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo [7].

 

     Art. 12. Esercizio finanziario e bilancio.

     1. L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. Il bilancio preventivo, articolato con riferimento alle sezioni di cui all'articolo 9, è trasmesso per la approvazione alla Giunta regionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

     3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

 

     Art. 13. Programmi di attività.

     1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda opera sulla base di programmi annuali che individuano gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l'attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

     2. Il programma è predisposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed approvato, dalla Giunta regionale che lo trasmette per informazione alla competente commissione consiliare unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente.

 

     Art. 14. Personale.

     1. L'amministratore unico, entro tre mesi dall'insediamento, provvede alla definizione dell'assetto strutturale e della dotazione organica dell'Azienda per l'inquadramento del personale nei ruoli della stessa. La dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale.

     2. Entro trenta giorni dall'approvazione della dotazione organica, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, assegna il personale all'azienda. Il personale degli enti soppressi che risultassero in esubero a seguito della revisione della dotazione organica è trasferito alla Regione o agli altri enti del comparto Regioni-enti locali mediante le procedure previste per la mobilità.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, all'azienda viene temporaneamente assegnato il personale in servizio presso gli enti soppressi, il quale mantiene, fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 lo stato giuridico ed il trattamento economico attribuiti nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. I rapporti tra l'Azienda ed il personale dipendente sono regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale.

     5. Il personale è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza all'INPDAP.

     6. Per gli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore [8].

     7. I direttori degli enti soppressi rimangono in carica per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

Amministrazione straordinaria

 

     Art. 15. Amministrazione straordinaria.

     1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario per l'attività di gestione e di liquidazione degli enti soppressi.

     2. Il provvedimento di nomina determina le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione ed il termine, non superiore a sei mesi dall'incarico, entro il quale esse devono concludersi, nonché il compenso da corrispondere.

     3. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi e redige l'inventario dei relativi beni mobili ed immobili.

     4. La Giunta regionale approva la ricognizione e l'inventario redatti dal commissario straordinario di cui al comma 3 disponendo altresì in ordine ai beni mobili ed immobili ed ai rapporti giuridici attivi e passivi da assegnare all'Azienda.

     5. La Regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal commissario straordinario o non assegnati all'Azienda.

     6. Per gli adempimenti di competenza, il commissario straordinario si avvale del personale degli enti soppressi.

     7. Gli organi degli enti soppressi rimangono in carica fino all'insediamento del commissario straordinario.

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

     Art. 16. Modifica di denominazione.

     1. Le denominazioni contenute in leggi o regolamenti regionali di Ente di sviluppo agricolo del Veneto; Azienda regionale per le foreste; Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene; sono sostituite con quella di Veneto Agricoltura, Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agro-alimentare.

 

     Art. 17. Disposizioni attuative.

     1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32 lettera g) dello Statuto, emana disposizioni attuative della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 18. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 9 giugno 1975, n. 67;

     b) la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27;

     c) la legge regionale 18 maggio 1980, n. 58;

     d) la legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14;

     e) la legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16;

     f) la legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62;

     g) la legge regionale 10 luglio 1986, n. 27;

     h) la legge regionale 1 dicembre 1989, n. 47;

     i) la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8;

     l) la legge regionale 7 maggio 1991, n. 11;

     m) l'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

     n) tutte le norme non compatibili con la presente legge ed in particolare le lettere a), b), d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 15.850 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998 si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 12302, 12146, 13004 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1997-1999, relativamente al 1998, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - Capitolo n. 12040 denominato "Contributi per il funzionamento dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare" con lo stanziamento di lire 12.000 milioni;

     - Capitolo n. 12042 denominato "Spese per la liquidazione per gli enti strumentali di cui al Titolo II della presente legge" con lo stanziamento per competenza e cassa di lire 3.850 milioni.

     3. Per l'anno 1999 e successivi lo stanziamento del capitolo n. 21040 sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche.

 

     Art. 20. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2014, n. 37.

[2] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[3] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2008, n. 23.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[6] Comma inserito dall'art. 45 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[7] Comma inserito dall'art. 45 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.