§ 2.1.16 - Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1.
Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/01/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Attività di governo.
Art. 3.  Funzionamento degli organi di governo.
Art. 4.  Compiti e responsabilità di gestione.
Art. 5.  Criteri di organizzazione.
Art. 6.  Ordinamento delle strutture regionali.
Art. 7.  Organizzazione amministrativa della Giunta regionale.
Art. 8.  Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.
Art. 9.  Compiti del Segretario generale della programmazione.
Art. 10.  Compiti dei Segretari regionali.
Art. 11.  Nomina dei Segretari, del Segretario della Giunta regionale e del Dirigente del Gabinetto del Presidente.
Art. 12.  Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni dei Segretari regionali.
Art. 13.  Direzioni regionali.
Art. 14.  Costituzione delle direzioni regionali.
Art. 15.  I servizi.
Art. 16.  Gli uffici.
Art. 17.  Unità di progetto.
Art. 18.  Commissari straordinari della Giunta regionale.
Art. 19.  Segreterie dei componenti della Giunta regionale.
Art. 20.  Dirigenza.
Art. 21.  Incarichi dirigenziali.
Art. 22.  Incarico di dirigente regionale.
Art. 23.  Compiti dei dirigenti regionali.
Art. 24.  Compiti dei dirigenti.
Art. 25.  Verifica e valutazione dell'attività di gestione.
Art. 26.  Comitato di valutazione.
Art. 26 bis.  Mobilità del personale con qualifica dirigenziale.
Art. 27.  Sfera di applicazione.
Art. 28.  Responsabilità del procedimento.
Art. 29.  Partecipazione al procedimento.
Art. 30.  Disciplina del procedimento amministrativo degli organi elettivi regionali.
Art. 31.  Dotazione organica.
Art. 32.  Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
Art. 33.  Enti strumentali.
Art. 33 bis.  Società a partecipazione regionale.
Art. 34.  Disposizioni organizzative transitorie.
Art. 35.  Norma finanziaria.
Art. 36.  Abrogazioni.
Art. 37.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.16 - Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione.

(B.U. n. 4 del 14 gennaio 1997).

 

TITOLO I

Principi Generali

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. [1]

     1. La presente legge disciplina le funzioni degli organi di governo e l'organizzazione delle strutture della Regione, lo svolgimento dell'attività amministrativa e l'assetto della dirigenza secondo i principi fondamentali espressi dallo Statuto e dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

     2. Nell'azione regionale si distinguono le funzioni di governo, di indirizzo politico-amministrativo e di controllo da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

     3. I rapporti di lavoro dei dirigenti, come quelli del restante personale regionale, sono regolati dalle disposizioni del Capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nella impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 29/1993 e con le disposizioni della presente legge.

 

TITOLO II

Organizzazione e attività di governo

 

     Art. 2. Attività di governo. [2]

     1. Nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa e funzione.

     2. La Giunta regionale in particolare delibera:

     a) sugli obiettivi, sui programmi, sui piani, sui progetti per l'attuazione degli indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal Consiglio regionale;

     b) sulle direttive e sui criteri generali per la formazione e adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e per la regolamentazione dei relativi procedimenti allo scopo di assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa regionale;

     c) sugli indirizzi, sulle direttive e sui criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti, nonché delle agenzie e aziende regionali, anche con riferimento all'esercizio dei poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

     d) sulle disposizioni generali per l'organizzazione, il funzionamento, la vigilanza dei servizi e degli uffici regionali allo scopo di assicurarne l'efficienza e l'economicità;

     e) sui procedimenti e sulle modalità di attuazione delle verifiche, della vigilanza e dei controlli sull'attività dell'amministrazione regionale e su quella degli enti, aziende, agenzie e organismi regionali, nonché sui procedimenti di verifica e controllo in ordine alla rispondenza dei risultati della gestione regionale e di quella dei predetti enti, aziende, agenzie ed organismi regionali alle direttive degli organi di governo regionale;

     f) sugli atti di organizzazione generale, ivi compresi i provvedimenti concernenti l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie e il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;

     g) sulla costituzione a tempo determinato di strutture straordinarie per la realizzazione di specifici obiettivi, determinati in relazione agli indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal Consiglio regionale, e in relazione al disbrigo di affari di particolare complessità.

     3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento il Presidente promuove e coordina l'attività dei membri di Giunta in ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.

 

     Art. 3. Funzionamento degli organi di governo. [3]

     1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni e può affidare a singoli o più membri il compito di provvedere permanentemente all'istruzione di affari, piani, programmi per materie determinate e per gruppi di materie affini e di stabilire i criteri per la loro realizzazione ed esecuzione.

     2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell'ambito delle funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri stabiliti e determinati dalla Giunta:

     a) esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;

     b) partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;

     c) propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;

     d) sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente, tutti gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;

     e) assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per l'esercizio delle loro competenze nelle materie loro affidate, concorrendo in particolare alla formazione delle relative deliberazioni della Giunta;

     f) informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro attività.

     3. La Giunta regionale in qualsiasi momento può revocare, con le stesse modalità dell'attribuzione prevista dall'articolo 33 dello Statuto, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero procedendo a una loro diversa assegnazione.

     4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate, in quanto sia necessario per la materia trattata, dal parere di regolarità tecnico- amministrativa espresso dal dirigente della struttura competente e, qualora comportino spese, dal parere di regolarità contabile del dirigente della struttura competente.

 

TITOLO III

Organizzazione e attività di gestione

 

     Art. 4. Compiti e responsabilità di gestione. [4]

     1. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai dirigenti, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della correttezza della gestione amministrativa, nonché del buon andamento e dell'efficienza degli uffici e dei servizi e delle strutture regionali ai quali sono preposti e dell'osservanza delle forme, delle modalità e dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza.

     2. Essi rispondono dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 5. Criteri di organizzazione. [5]

     1. L'azione regionale è ispirata ai principi di imparzialità, di efficacia e di economicità.

     2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti criteri:

     a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni strumentali;

     b) integrazione e coordinamento tra l'attività delle diverse strutture e posizioni;

     c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

     d) trasparenza attraverso l'utilizzazione degli uffici per l'informazione ai cittadini istituiti a norma dell'articolo 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni, quali sportelli per le relazioni con il pubblico da attivarsi d'intesa con gli enti locali;

     e) attribuzione, con provvedimento della Giunta regionale, ad un'unica struttura della responsabilità complessiva di ciascun procedimento, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     f) snellimento e speditezza delle procedure attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

     g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

     h) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato;

     i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato dell'attività lavorativa;

     l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della Regione nonché tra la stessa Regione, gli Enti locali e gli Enti regionali non economici.

 

     Art. 6. Ordinamento delle strutture regionali. [6]

     1. L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in:

     A.1. Segreteria generale della Programmazione;

     A.2. Segreteria generale del Consiglio regionale;

     B. Segreterie regionali;

     C. direzioni regionali;

     D. servizi, posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;

     E. uffici ed altre unità operative.

 

     Art. 7. Organizzazione amministrativa della Giunta regionale. [7]

     1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento, sentita la competente Commissione consiliare, individua non più di undici Segreterie regionali. A ciascuna Segreteria corrisponde un'area di coordinamento.

     2. La Giunta regionale nello stesso termine di sessanta giorni dall'insediamento istituisce:

     a) la Segreteria della Giunta regionale;

     b) il Gabinetto del Presidente della Regione.

     3. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali, attesta l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta e cura i rapporti con la Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale.

     4. Il Gabinetto del Presidente riferisce a quest'ultimo, a cui assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni e si avvale di una segreteria quale unità di supporto diretto dell'attività dello stesso [8].

     5. La Giunta regionale attiva altresì le unità di progetto, nonché le posizioni dirigenziali di supporto, individuando fra l'altro, la collocazione dell'unità di progetto e delle posizioni dirigenziali di supporto in modo da garantire il loro collegamento alle strutture competenti per materia.

     6. Sono istituite, altresì, le Segreterie del Presidente e dei membri della Giunta regionale quali unità di supporto diretto all'attività degli stessi.

     7. E' istituito l'Ufficio stampa della Giunta regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.

     8. La Giunta regionale nomina inoltre Commissari straordinari per l'adempimento di compiti speciali e comunque temporanei delimitandone gli obiettivi, i poteri e la durata.

 

     Art. 8. Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.

     1. [L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:

     a) Segreteria generale;

     b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;

     c) direzioni regionali;

     c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;

     d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;

     e) uffici] [9].

     1 bis. [E' istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale] [10].

     2. [La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza] [11].

     2 bis. [L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato] [12].

     2 ter. [La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12] [13].

     3. [Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali] [14].

     3 bis. [Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni] [15].

     4. [L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e attivati dal dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative] [16].

     4 bis. [L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti] [17].

     4 ter. [Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all’interno dell’amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione D1. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 19] [18].

     5. [Sono istituite le Segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali] [19].

     6. [Ai responsabili delle Segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza] [20].

     6 bis. [Nell'ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16] [21].

     7. [Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19] [22].

     8. [L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28] [23].

     9. [E' istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine] [24].

     10. [Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio] [25].

     10 bis. [Nei Gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri] [26].

     10 ter. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. [Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico] [27].

 

     Art. 9. Compiti del Segretario generale della programmazione. [28]

     1. Il Segretario generale della programmazione regge la Segreteria generale della programmazione ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi generali fissati dagli organi di governo, ai quali fornisce l'assistenza nell'esercizio delle loro funzioni.

     2. In particolare il Segretario generale della programmazione:

     a) svolge attività di supporto all'azione degli organi di governo per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge, nonché per la definizione dei progetti di cui all'articolo 17. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;

     b) assicura la realizzazione dei piani dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dagli organi di governo;

     c) predispone la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma della Giunta regionale, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione del programma di governo;

     d) predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento assicurando unità di indirizzo;

     e) promuove riunioni di servizio con i dirigenti quando la natura e la complessità degli interessi pubblici coinvolti in un determinato affare lo renda opportuno;

     f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;

     g) il Segretario generale della programmazione può avocare in via d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza degli altri dirigenti regionali ai fini del coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa.

 

     Art. 10. Compiti dei Segretari regionali. [29]

     1. I Segretari regionali, scelti ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, sono quei dirigenti regionali che svolgono compiti di coordinamento ai fini della realizzazione degli obiettivi

dell'amministrazione regionale. A tale scopo:

     a) svolgono, nell'ambito del coordinamento esercitato dal Segretario generale della programmazione e per l'area di rispettiva competenza, l'attività di assistenza e supporto all'azione degli organi di governo elaborando proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando per quanto di competenza lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi ed esercitando anche il controllo di gestione;

     b) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Giunta regionale le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti ed operando, anche per l'individuazione di risorse aggiuntive eventualmente necessarie;

     c) sono responsabili nei confronti della Giunta regionale della realizzazione degli obiettivi generali connessi alle funzioni ad essi conferiti.

     2. I Segretari regionali collaborano nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione. Essi si riuniscono in collegio periodicamente allo scopo di assicurare uno sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

     3. I Segretari regionali avocano in via d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza degli altri dirigenti regionali dell'area di pertinenza ai fini del suo coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa. Nell'ipotesi di persistente inerzia degli altri dirigenti regionali nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo o nel compimento di atti vincolati e/o indifferibili possono esercitare il potere sostitutivo.

 

     Art. 11. Nomina dei Segretari, del Segretario della Giunta regionale e del Dirigente del Gabinetto del Presidente. [30]

     1. Gli incarichi di Segretario generale della programmazione e di Segretario generale del Consiglio regionale e dei Segretari regionali sono conferiti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a trenta mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 52 dello Statuto [31].

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti esclusivamente a persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione per lo svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regione, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.

     3. I requisiti di cui al comma 2 sono comprovati dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, in allegato al provvedimento di nomina.

     4. L'incarico di Dirigente la Segreteria della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, a persona in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

     5. L'incarico di Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente è conferito dal Presidente, a persona in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

     6. I Segretari generali, i Segretari regionali, il Segretario della Giunta regionale e il Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente, assumono, se esterni, all'atto del conferimento dell'incarico lo stato giuridico dei dirigenti regionali a tempo determinato e non possono partecipare, durante l'incarico, a concorsi per l'accesso a ruolo regionale.

     7. La disciplina normativa dei Segretari generali, dei Segretari regionali, del Segretario della Giunta e del Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente, per quanto non espressamente previsto nel conferimento di incarico e nel contratto individuale, è determinato in conformità alle disposizioni che regolano lo stato giuridico del personale regionale in quanto compatibili con la natura del rapporto.

     8. Il conferimento dell'incarico dei Segretari generali, dei Segretari regionali, del Segretario della Giunta e del Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto ai sensi del comma 10 [32].

     9. I Segretari generali, i Segretari regionali, il Segretario della Giunta e il Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici ed avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

     10. Gli elementi essenziali del contratto individuale relativo ai Segretari generali, ai Segretari regionali, al Segretario della Giunta ed al Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento della Giunta regionale. n trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

 

     Art. 12. Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni dei Segretari regionali. [33]

     1. Ove il Segretario generale della programmazione o un Segretario regionale siano assenti o temporaneamente impediti ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte rispettivamente da un Segretario regionale indicato dalla Giunta regionale o da altro Segretario regionale scelto dal Segretario generale della programmazione. Qualora siano assenti o temporaneamente impediti ad esercitare l'incarico il Segretario generale del Consiglio regionale o il Segretario regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi, le relative funzioni sono rispettivamente svolte dal Segretario regionale o da altro dirigente regionale indicato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale.

     2. Un dirigente regionale o un dirigente indicato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale [34].

     3. Un dirigente regionale indicato dal Presidente della Regione sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente.

     4. Le dimissioni dei Segretari generali e dei Segretari regionali devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi.

     5. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, o ove trattasi del Segretario generale del Consiglio regionale o del Segretario regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può esonerare dall'obbligo del preavviso.

 

     Art. 13. Direzioni regionali. [35]

     1. Le direzioni regionali sono strutture organizzative coincidenti ciascuna con un settore omogeneo costituito da più servizi competenti su funzioni generali di grande rilevanza o su uno o più settori tra loro interconnessi, nonché da funzioni, programmi e progetti complessi aventi carattere interdisciplinare e richiedenti l'apporto organizzativo di strutture diverse.

     2. Le direzioni regionali sono destinatarie delle funzioni regionali i cui procedimenti vengono predeterminati dalle leggi regionali, dalle disposizioni e dagli atti di indirizzo impartiti dagli organi elettivi regionali.

     3. Le direzioni regionali sono costituite dalla Giunta regionale, svolte le opportune indagini conoscitive, entro sessanta giorni dall'insediamento.

     4. Ogni direzione regionale è articolata in servizi e uffici attivati dalla Giunta regionale.

     5. [36].

     6. Alle direzioni regionali sono preposti i dirigenti cui è attribuita per la durata dell'incarico la posizione funzionale di dirigente regionale.

 

     Art. 14. Costituzione delle direzioni regionali. [37]

     1. Le direzioni regionali sono costituite per gruppi di materie e possono essere modificate per esigenze individuate dalla Giunta regionale.

     2. Con la costituzione delle direzioni regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale individua anche il loro inserimento nell'area assegnata al coordinamento di ciascuna Segreteria regionale.

     3. La Giunta regionale, svolte le opportune indagini conoscitive, individua le strutture organizzative, le competenze, il relativo personale e le altre risorse strumentali e finanziarie.

     4. Al fine di adeguare le funzioni regionali alle istanze della comunità amministrata, alle deleghe e al decentramento amministrativo, contestualmente ai disegni di legge collegati rispettivamente al bilancio annuale di previsione e all'assestamento del bilancio, la Giunta regionale può:

     a) confermare o modificare, sentita la competente Commissione consiliare, il numero e la tipologia delle strutture dirigenziali occorrenti per assicurare lo svolgimento delle competenze e dei programmi da attuare;

     b) individuare le procedure da semplificare o da abrogare.

 

     Art. 15. I servizi. [38]

     1. I servizi sono le strutture organizzative direzionali di base, individuate per ambiti di funzioni e attività settoriali, alle quali competono la gestione di funzioni riferibili a un ambito omogeneo per materia, l'attuazione di programmi e progetti relativi ad attività continuative, tecniche o amministrative, anche complesse o connesse a più procedimenti o procedure e lo svolgimento di attività di intervento esterno o di supporto interno.

     2. La Giunta regionale provvede all'attivazione dei servizi nell'ambito di ciascuna direzione regionale su proposta del dirigente regionale competente, sentito il relativo Segretario regionale.

     3. Ai servizi sono preposti i dirigenti cui è attribuita, per la durata dell'incarico, la posizione funzionale di dirigente di servizio.

 

     Art. 16. Gli uffici. [39]

     1. Gli uffici sono strutture organizzative indirizzate all'esercizio di attività amministrative oggettivamente definite. Sono attivati su proposta dei dirigenti regionali delle strutture di relativa competenza, sulla base di criteri di omogeneità e con riguardo a finalità specifiche in funzione del raggiungimento degli obiettivi propri del servizio o della direzione regionale cui appartengono.

     2. Sono assimilate agli uffici le unità operative costituite per periodi determinati quali strutture organizzative di supporto alle direzioni regionali o ai servizi in relazione a particolari obiettivi o attività amministrative.

     3. Agli uffici e alle unità operative ad essi assimilate è preposto personale in possesso della qualifica di quadro.

     3 bis. Sono istituite posizioni organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

     a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

     b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;

     c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza [40].

     3 ter. Le posizioni di lavoro di cui al comma 3 bis possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla disciplina prevista dall'articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni-Autonomie Locali [41].

     3 quater. In via di prima individuazione delle posizioni organizzative di cui al comma 3 bis, il fondo previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, è integrato di lire 1.300 milioni (capitolo n. 5012) [42].

 

     Art. 17. Unità di progetto. [43]

     1. Con provvedimento della Giunta regionale, sentiti i Segretari regionali competenti, possono essere istituite unità di progetto per l'attuazione di programmi a termine, di complessità e rilevanza strategica in relazione agli obiettivi individuati dagli strumenti della programmazione regionale con individuazione della relativa struttura di supporto.

     2. Le unità sono dirette da un dirigente regionale responsabile del progetto.

     3. Il responsabile del progetto assicura la sua attuazione e dispone a tal fine, secondo i criteri, i limiti e le procedure indicati nel provvedimento della Giunta regionale, degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa necessari per la sua attuazione assumendo gli impegni di spesa.

     4. Analoghe attribuzioni competono ai dirigenti membri dei gruppi di lavoro, per l'attuazione di sottoprogetti ad essi assegnati dal responsabile del progetto stesso.

 

     Art. 18. Commissari straordinari della Giunta regionale. [44]

     1. Per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo degli uffici regionali o tra gli uffici regionali e le amministrazioni provinciali e comunali, la Giunta regionale può procedere alla nomina di commissari straordinari della Giunta, ferme restando le attribuzioni proprie della Giunta stessa.

     2. L'incarico è conferito per il tempo indicato nell'atto di nomina, salvo proroga o revoca e con lo stesso atto sono determinati i compiti del commissario straordinario, con le relative deleghe, le dotazioni di mezzi e di personale.

     3. Il Commissario straordinario è nominato tra i Segretari regionali o i dirigenti, o anche tra soggetti esterni all'amministrazione, e riferisce alla Giunta regionale.

     4. Della nomina e dei compiti del Commissario straordinario il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale.

 

     Art. 19. Segreterie dei componenti della Giunta regionale. [45]

     1. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta regionale, il Gabinetto del Presidente, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie [46].

     2. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, assunto con contratto a tempo determinato, nominato dalla Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri membri della Giunta.

     3. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico previsto per il dirigente preposto alla direzione di un servizio. Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico [47].

     3 bis. Nell'ambito delle Segreterie di cui al comma 1, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di cui al comma 2 cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 [48].

     3 ter. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 [49].

     4. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

 

     Art. 20. Dirigenza. [50]

     1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle abilitazioni professionali prescritte dalla legge.

     2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

     a) per concorso per titoli ed esami.

     b) per corso-concorso.

     3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da ricoprire.

     4. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni caso richiedere:

     a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

     b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

     5. L'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione.

     6. Per il conferimento di incarichi di dirigente regionale di cui all'articolo 22, la Giunta regionale può avvalersi di organismi privati di selezione del personale, particolarmente qualificati per la predisposizione delle procedure per la valutazione dei candidati, sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione e delle capacità professionali riferite alle posizioni da ricoprire.

     7. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di dirigente.

     7 bis. Al personale appartenente all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole [51].

     7 ter. Al termine del periodo di comando presso l'amministrazione regionale, il personale di cui al comma 7 bis rientra in servizio presso l'azienda di provenienza per la prosecuzione dell'incarico di funzione dirigenziale ricevuto, sino a compimento dello stesso. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro, il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 7 bis è stato assegnato trasmette all'azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato [52].

 

     Art. 21. Incarichi dirigenziali. [53]

     1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

     a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;

     b) risultati conseguiti e professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;

     c) attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.

     2. Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La durata dell’incarico nella medesima posizione di norma non deve superare i cinque anni [54].

     3. Al personale in possesso della qualifica di dirigente possono essere conferiti incarichi tecnico-professionali per lo svolgimento di attività di elaborazione, studio e ricerca ovvero di verifica, controllo e vigilanza di programmi e progetti, nonché per lo svolgimento di attività ispettive.

 

     Art. 22. Incarico di dirigente regionale. [55]

     1. L'incarico di dirigente regionale è conferito anche a persone esterne alla amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il contratto è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

     2. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

     3. Il conferimento dell'incarico di dirigente regionale a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto [56].

     3 bis. Per i dirigenti del servizio sanitario nazionale il contratto di diritto privato di cui al comma 1 deve garantire un compenso non inferiore al trattamento economico globale già in godimento [57].

 

     Art. 23. Compiti dei dirigenti regionali. [58]

     1. I dirigenti cui è attribuita la funzione di dirigente regionale sono sovraordinati ai dirigenti dei servizi rientranti nelle direzioni regionali cui sono preposti, nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

     2. Ai dirigenti cui è attribuita la funzione di dirigente regionale spetta:

     a) formulare alla Giunta regionale, sentito il Segretario regionale competente, proposte in ordine agli obiettivi della direzione regionale cui sono preposti e delle strutture appartenenti alla stessa e alle conseguenti necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;

     b) pianificare, di concerto con i dirigenti dei servizi, l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza dei servizi all'interno dell'area;

     c) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, ivi compresi quelli relativi a progetti interessanti l'attività di ogni servizio della direzione regionale;

     d) verificare l'attività dei dirigenti preposti alle strutture dipendenti ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata degli stessi;

     e) definire, sentiti i dirigenti di servizio, secondo i principi di legge e nel rispetto dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le OO.SS. di cui all'articolo 45, comma 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

     f) individuare, d'intesa con i dirigenti di servizio, le modalità di organizzazione interna delle strutture facenti capo alla direzione regionale e adottare gli atti per la mobilità tra strutture appartenenti alla medesima, nonché provvedere direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura di diretta competenza, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale;

     g) attribuire i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;

     h) coordinare nella direzione regionale l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione interna e i processi di formazione;

     i) proporre nei confronti dei dirigenti l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;

     l) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

     l bis) stipulare i contratti [59];

     l ter) adottare i provvedimenti inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente [60];

     m) di proporre, di concerto con la struttura competente, alla Giunta regionale, di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere.

     3. Il dirigente regionale individua il dirigente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 24. Compiti dei dirigenti. [61]

     1. I dirigenti a cui è attribuita la funzione di dirigente di servizio sono preposti ai servizi e svolgono le seguenti funzioni:

     a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

     b) provvedono all'organizzazione della struttura di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

     c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

     d) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni che fanno capo alla struttura e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;

     e) attribuiscono i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

     f) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

     g) formulano proposte al dirigente regionale in ordine anche alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

     Provvedono altresì, su incarico della Giunta regionale, a stipulare contratti [62].

 

     Art. 25. Verifica e valutazione dell'attività di gestione. [63]

     1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All'inizio di ogni anno i dirigenti regionali trasmettono al Segretario regionale competente e questi per il tramite del Segretario generale della programmazione alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma operativo per l'anno in corso.

     2. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte della Giunta regionale anche ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

     3. La Giunta regionale su proposta del Presidente o del Segretario generale della programmazione o dei Segretari può disporre in ogni tempo la valutazione del dirigente avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 26.

     4. La eventuale valutazione negativa è contestata al dirigente dal Segretario generale della programmazione e a quest'ultimo dal Presidente. Con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.

     5. La Giunta, accertata la valutazione negativa di un dirigente, dispone l'assegnazione ad altro incarico per il quale esso sia ritenuto idoneo, ovvero il licenziamento nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

     6. Per quanto riguarda i dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 è trasmessa tramite il Segretario generale del Consiglio all'Ufficio di Presidenza. La valutazione e i provvedimenti di cui al presente articolo sono assunti dalla Giunta regionale su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza che si avvale del comitato di cui all'articolo 26.

 

     Art. 26. Comitato di valutazione. [64]

     1. E' istituito un Comitato di valutazione per la verifica dei risultati della gestione amministrativa di cui all'articolo 25 e ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. Il Comitato è costituito con provvedimento della Giunta regionale, è presieduto dal Segretario generale della programmazione ed è composto da dirigenti e/o da esperti esterni in numero non inferiore a tre e non superiore a nove.

     3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni apposite con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.

     4. Il Comitato di valutazione elabora i criteri del processo di valutazione ed assicura la correttezza metodologica dello stesso.

     5. Il Comitato resta in carica per tre anni; i membri interni non sono immediatamente rieleggibili.

 

     Art. 26 bis. Mobilità del personale con qualifica dirigenziale. [65]

     1. Il personale con qualifica dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici, loro associazioni, enti e organismi internazionali o appartenenti alla Unione europea, Stati esteri con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, nonché soggetti privati.

     2. Al fine di disciplinare la mobilità nei confronti di soggetti privati aventi sede in Italia o all’estero, la Giunta regionale individua, in relazione alle funzioni istituzionali interessate, i settori nell’ambito dei quali è attuata tale mobilità, anche sulla base di appositi protocolli di intesa o di singoli progetti di interesse specifico della Regione, elaborati in accordo con i soggetti privati interessati.

     3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

 

TITOLO IV

I procedimenti amministrativi

 

     Art. 27. Sfera di applicazione.

     1. Nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 53 dello Statuto e di quelle richiamate, come fondamentali, dall'articolo 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il procedimento di formazione degli atti amministrativi della Regione al fine del buon andamento, dell'efficacia, dell'economicità, dell'imparzialità, della pubblicità e della semplificazione dell'azione amministrativa è retto dalle disposizioni generali contenute nei Capi I, II, III, IV della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni concernenti i termini per l'inizio e la conclusione del procedimento, la motivazione e la pubblicità degli atti, la responsabilità dell'istruttoria e dei provvedimenti finali, la partecipazione al procedimento.

     2. Tali disposizioni e quelle del presente titolo si applicano all'attività amministrativa svolta dall'organizzazione e dalle strutture regionali e la loro osservanza deve essere prevista e disciplinata dalle leggi di delega delle funzioni alle aziende ed enti locali di cui all'articolo 55 dello Statuto e negli atti costitutivi degli enti e degli organismi pubblici di cui all'articolo 50 dello Statuto stesso.

 

     Art. 28. Responsabilità del procedimento.

     1. [I dirigenti regionali e i dirigenti, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 23 e 24, provvedono ad assegnare a sé o ad altri dipendenti della struttura la responsabilità dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio delle competenze di gestione amministrativa, tecnica o finanziaria] [66].

     2. Ferme le attribuzioni e le funzioni degli organi elettivi regionali come previste dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e in particolare dalle disposizioni del Titolo II della presente legge, nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale si intende sostituito alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta il dirigente responsabile, nella struttura organizzativa di competenza, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.

     3. Per tutte le altre fasi dei procedimenti già disciplinati dalla vigente legislazione regionale si applicano dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità all'articolo 27.

     4. Il responsabile del procedimento deve astenersi o può essere ricusato dagli interessati di cui all'articolo 29 quando versi in una delle ipotesi che nel Codice processuale civile determinano l'obbligo dell'astensione del giudice.

     5. Il Presidente della Giunta regionale, cui deve essere comunicata l'astensione ovvero trasmessa l'istanza motivata di ricusazione, assume le conseguenti determinazioni nel termine di giorni quindici dalla comunicazione dell'astensione ovvero dalla trasmissione dell'istanza.

 

     Art. 29. Partecipazione al procedimento.

     1. Si considerano interessati al procedimento amministrativo tutti i soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, organizzazioni o comitati ai quali dall'attività o dal procedimento dell'amministrazione possano derivare un pregiudizio o un vantaggio o comunque effetti immediati e diretti.

 

     Art. 30. Disciplina del procedimento amministrativo degli organi elettivi regionali.

     1. L'attività del Consiglio regionale e quella degli altri organi elettivi regionali, in quanto diretta all'emanazione di atti amministrativi generali, di programmazione, di pianificazione, di organizzazione, di imposizione di oneri generali resta disciplinata dalle particolari disposizioni che ne regolano la funzione.

 

TITOLO V

Norme transitorie ed abrogazioni

 

     Art. 31. Dotazione organica. [67]

     1. La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica ed, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica per categoria in relazione anche ai processi di delega di funzioni agli enti locali, dandone informazione alla Commissione consiliare competente [68].

     2. La Giunta regionale stabilisce i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e la ripartizione in tali profili dei posti di organico assegnati ad ogni qualifica.

     3. La dotazione complessiva dell'organico della qualifica dirigenziale è fissata nel numero massimo di 320 unità.

     4. Sino alla definizione della nuova dotazione organica complessiva da effettuarsi a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture e della loro nuova articolazione è temporaneamente confermata quella vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto stabilito al comma 3.

     5. La Giunta regionale individua l'articolazione delle posizioni funzionali, nel rispetto dei vincoli finanziari posti dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

     6. Per quanto attiene la struttura organizzativa del Consiglio regionale, la Giunta regionale emana i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 5 previa intesa con l'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 32. Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale. [69]

     1. Nella prima applicazione della presente legge o, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, il sessanta per cento dei posti di dirigente è attribuito attraverso concorso per titoli ed esami.

     2. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale, assunti tramite concorso per esami, in possesso del diploma di laurea e cinque anni di anzianità nelle qualifiche funzionali VII e VIII. Sono ammessi altresì a partecipare i dipendenti inquadrati a seguito di concorso per esami e prima dell'entrata in vigore della presente legge, nelle medesime qualifiche e che abbiano un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle stesse.

     3. L'anzianità complessiva di cui al comma precedente deve essere dimostrata alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto del bando emesso per i concorsi da espletare in attuazione del presente articolo.

     4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono stabiliti i profili professionali messi a concorso, i titoli valutabili, la composizione delle Commissioni di concorso nonché le materie oggetto delle prove.

 

     Art. 33. Enti strumentali.

     1. Le norme della presente legge si applicano al personale degli enti pubblici non economici dipendenti o strumentali, tenuto conto della specificità degli ordinamenti dei singoli enti.

     2. Il personale dipendente dalla Regione, qualora assuma funzioni di direttore presso gli enti di cui al comma 1, viene collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico.

 

     Art. 33 bis. Società a partecipazione regionale. [70]

     1. Il personale dipendente della Regione, che riveste le funzioni di Amministratore unico o delegato di società a partecipazione regionale non inferiore al 25 per cento, su domanda è collocato in aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza per l’intera durata dell’incarico.

     2. L’Amministrazione regionale provvede, per l’intera durata dell’aspettativa, ad effettuare il versamento dei relativi contributi dovuti, comprensivi della quota a carico del dipendente, da determinarsi sulla retribuzione percepita all’atto del collocamento in aspettativa di cui al comma 1 ed a richiedere il rimborso di tutto l’onere sostenuto alla società partecipata, con rivalsa della quota a carico del dipendente.

 

     Art. 34. Disposizioni organizzative transitorie. [71]

     1. In fase di prima applicazione della presente legge il Segretario generale del Consiglio e l'Assistente alla Segreteria generale del Consiglio, in carica alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono confermati nelle nuove posizioni rispettivamente di Segretario generale del Consiglio e di Segretario regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8.

     2. In fase di prima applicazione della presente legge il Segretario generale della programmazione, i Dirigenti le Segreterie regionali e gli Assistenti alla Segreteria generale della programmazione ed alla Segreteria regionale per il territorio, in carica alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono confermati nelle nuove posizioni di Segretario generale della programmazione e di Segretario regionale di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 1, per l'area assegnata con provvedimento della Giunta regionale.

     3. In attesa dell'adempimento di cui al comma 1 dell'articolo 14 continuano ad operare i dipartimenti, i servizi e gli uffici individuati nel vigente ordinamento e il personale dirigenziale conserva la rispettiva qualifica e le relative funzioni.

     4. Fino alla costituzione e attivazione delle nuove strutture di cui all'articolo 6, la graduazione delle posizioni dirigenziali fa riferimento all'articolazione delle strutture previste dalla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

     5. Ai dirigenti già collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la retribuzione di posizione, esclusivamente ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, viene determinata facendo riferimento alla posizione precedentemente ricoperta ovvero, in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali, a posizione di pari valenza.

     6. Per quanto riguarda i giornalisti assegnati all'Ufficio stampa del Consiglio regionale e all'Ufficio stampa della Giunta regionale sono comunque fatte salve le posizioni contrattuali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 35. Norma finanziaria. [72]

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, fatta esclusione di quanto indicato nei successivi commi 2 e 3, fanno carico ai capitoli nn. 60 e 5010 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli anni successivi.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, il capitolo n. 5012 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale assume la seguente denominazione "Fondo per il trattamento economico accessorio e per l'indennità di risultato" e al relativo stanziamento si provvede, con legge di bilancio, in accordo con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

     3. All'onere derivante dal funzionamento e dall'attività del Comitato di valutazione di cui all'articolo 26, quantificato in lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5010 del bilancio pluriennale 1996-1998 relativamente ai medesimi esercizi finanziari.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e successivi è istituito il capitolo n. 5008 "Spese per il funzionamento e l'attività del Comitato di valutazione - spesa obbligatoria - con lo stanziamento di lire 100 milioni per ciascun esercizio finanziario 1997 e 1998", da determinarsi con legge di bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

     5. All'onere derivante da quanto disposto dall'articolo 8, comma 10 si fa fronte con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 30 del bilancio 1996 e al corrispondente capitolo del bilancio degli anni successivi.

 

     Art. 36. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare i seguenti articoli della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni: articoli da 2 a 4; articoli da 6 a 15; articoli da 18 a 22; articolo 24; articolo 25; articolo 27; articoli da 29 a 31; articolo 51; articolo 84; articolo 136 bis; articolo 176; articolo 177.

     2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 12/1991 le parole "Dirigente regionale generale" sono sostituite con la parola "Dirigente". La lettera b) del medesimo articolo 23, comma 1 è abrogata.

     3. L'espressione "Dirigente regionale generale" riportata nelle singole disposizioni della legge regionale n. 12/1991 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita con l'espressione "Dirigente".

     4. E' abrogato l'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3.

     5. Le abrogazioni e le modificazioni disposte dai commi 1, 2, 3 e 4 decorrono dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge.

     6. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si applicano ai dipendenti regionali in servizio al 1 dicembre 1996 anche se collocati a riposo in data successiva, tramite riammissione in servizio su richiesta degli interessati. In pari data cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14.

 

     Art. 37. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[9] Comma abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[10] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[11] Comma abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[12] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[13] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[14] Comma abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[15] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[16] Comma abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[17] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[18] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19 e così sostituito dall’art. 67 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[19] Comma abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[20] Comma abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[21] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[22] Comma sostituito dall'art. 28 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19, modificato dall'art. 22 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[23] Comma abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[24] Comma abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[25] Comma abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[26] Comma aggiunto dall'art. 29 dlla L.R. 11 settembre 2000, n. 19, modificato dall'art. 36 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[27] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 2008, n. 3. L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[28] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2010, n. 20.

[32] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.

[33] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[35] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Comma abrogato dall’art. 62 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.

[37] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[40] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[41] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[42] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[43] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[45] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[46] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[47] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 giugno 2008, n. 3.

[48] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19.

[49] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[50] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[51] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.

[52] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.

[53] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[54] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 4.

[55] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.

[57] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 11 settembre 2000, n 19.

[58] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[59] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[60] Lettera aggiunta dall’art. 4 della L.R. 4 aprile 2003, n. 9.

[61] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[62] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[63] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[64] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[65] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.

[66] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 17 maggio 2016, n. 14.

[67] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Comma così sostituito dall'art. 81 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[69] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[70] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[71] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[72] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.