§ 1.6.F38 - Regolamento 12 dicembre 2001, n. 2429.
Regolamento (CE) n. 2429/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/12/2001
Numero:2429


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000, è aggiunto il comma seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F38 - Regolamento 12 dicembre 2001, n. 2429.

Regolamento (CE) n. 2429/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato e recante modifica del regolamento(CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per taluni vini in Portogallo.

(G.U.C.E. 13 dicembre 2001, n. L 328).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 33,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito dell'apertura della distillazione di crisi in Portogallo nel corso della campagna vitivinicola 2000/01 si è venuto a creare un fabbisogno di locali pubblici per il magazzinaggio dell'alcole da consegnare all'organismo di intervento. Questo ha richiesto ingenti opere di predisposizione dei locali, che non è stato possibile portare a termine. Questa situazione impedisce ai distillatori di rispettare il termine di consegna dell'alcole, che scade il 30 novembre 2001. È quindi opportuno rinviare di un mese tale termine e disporre che tale modifica acquisti efficacia dal 1° dicembre 2001.

     (2) A norma dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001, tale termine riguarda le prestazioni viniche. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2001, tale termine riguarda invece l'alcole ottenuto dalla distillazione.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000, è aggiunto il comma seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 442/2001, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001.