§ 1.6.M91 - Regolamento 22 giugno 2001, n. 1233.
Regolamento (CE) n. 1233/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/06/2001
Numero:1233


Sommario
Art. 1.      All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 442/2001, la data del "30 giugno 2001" è sostituita da quella del "20 luglio 2001".
Art. 2.      II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M91 - Regolamento 22 giugno 2001, n. 1233.

Regolamento (CE) n. 1233/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Portogallo

(G.U.C.E. 23 giugno 2001, n. L 168)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare gli articoli 30 e 33,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione ha aperto la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 450000 ettolitri di vini da tavola bianchi in Portogallo.

     (2) Secondo le informazioni ricevute dalle autorità portoghesi, i distillatori avranno delle difficoltà a rispettare la data del 30 giugno 2001 per la consegna di tutti i vini in distilleria a motivo delle insufficienti capacità di ammasso di tali vini prima della distillazione.

     (3) Dato che un rinvio di tale data non influisce affatto sul completamento dei lavori di distillazione, nell'interesse di un corretto funzionamento del sistema è opportuno prorogare tale data fino al 20 luglio 2001.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 442/2001, la data del "30 giugno 2001" è sostituita da quella del "20 luglio 2001".

 

          Art. 2.

     II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.