§ 1.1.346 - Regolamento 2 marzo 2001, n. 442.
Regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:02/03/2001
Numero:442


Sommario
Art. 1.      È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 450000 hl di vini da tavola in Portogallo.
Art. 2.      Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono anche d'applicazione, per quanto riguarda la misura [...]
Art. 3.      Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 5 marzo 2001 sino al 12 aprile 2001. Il contratto è corredato della prova [...]
Art. 4.      1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati, qualora il volume globale oggetto dei contratti presentati superi quello fissato all'articolo 1.
Art. 5.      Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 1,914 EUR per % vol per ettolitro.
Art. 6.      1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92% vol.
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.346 - Regolamento 2 marzo 2001, n. 442.

Regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per taluni vini in Portogallo

(G.U.C.E. 3 marzo 2001, n. L 63)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare gli articoli 30 e 33,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad alcune categorie di vino e/o a certe zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.

     (2) Il governo portoghese ha chiesto che venga autorizzata un'operazione di distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio.

     (3) La produzione di vini in Portogallo è stata di 6,1 milioni di ettolitri nel 1997/1998 e di 3,8 milioni di ettolitri nel 1998/1999 ed è quindi passata a 7,8 milioni di ettolitri nel 1999/2000 e a 5,6 milioni di ettolitri nel 2000/2001.

     (4) Le giacenze di vini da tavola all'inizio della campagna ammontavano a 3,614 milioni di ettolitri nel 1998 e a 3,437 milioni di ettolitri nel 1999, ma sono scese a 3,026 milioni di ettolitri nel 2000. Nel 2001 esse hanno registrato un aumento considerevole fino a raggiungere 4,039 milioni di ettolitri (+33%). Questa progressione delle giacenze ha inciso negativamente sui prezzi, che sono diminuiti dell'11% circa nella campagna in corso rispetto allo stesso periodo della precedente campagna.

     (5) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 450000 hl di vini da tavola. Questo volume dovrebbe riportare le giacenze di vini da tavola ad un livello adeguato. La misura è aperta per un periodo limitato in modo da garantirne la massima efficacia. Non è opportuno stabilire un quantitativo massimo che ogni produttore può far distillare, poiché le quantità in giacenza possono variare considerevolmente da un produttore all'altro e dipendono piuttosto dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ogni produttore.

     (6) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2786/2000. Oltre agli articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla misura di distillazione prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono d'applicazione altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

     (7) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di rimediare ai problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Non è peraltro opportuno fissare tale prezzo ad un livello che pregiudichi la corretta applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (8) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento allo scopo di non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 450000 hl di vini da tavola in Portogallo.

 

          Art. 2.

     Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono anche d'applicazione, per quanto riguarda la misura oggetto del presente regolamento, le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000:

     - articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

     - articoli 66 e 67 per quanto concerne l'anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

 

          Art. 3.

     Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 5 marzo 2001 sino al 12 aprile 2001. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti di questo tipo non possono essere trasferiti.

 

          Art. 4.

     1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati, qualora il volume globale oggetto dei contratti presentati superi quello fissato all'articolo 1.

     2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 27 aprile 2001, i contratti succitati in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 4 maggio 2001, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.

     3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 20 luglio 2001. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo di intervento entro il 31 dicembre 2001. [1]

     4. La cauzione è svincolata proporzionalmente alle quantità consegnate appena il produttore produce la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

     5. Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini previsti, la cauzione viene incamerata.

     6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

 

          Art. 5.

     Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 1,914 EUR per % vol per ettolitro.

 

          Art. 6.

     1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92% vol.

     2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di 2,2812 EUR per % vol per ettolitro. Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,1222 EUR per % vol per ettolitro. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo.

 

          Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 5 marzo 2001.

 


[1] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1233/2001 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2429/2001.