§ 3.1.170 - L.R. 7 novembre 2013, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:07/11/2013
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni
Art. 2.  Modifica dell’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 45 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"
Art. 4.  Modifica all’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni
Art. 5.  Norme transitorie
Art. 6.  Norma finanziaria
Art. 7.  Abrogazioni
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 3.1.170 - L.R. 7 novembre 2013, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modificazioni.

(B.U. 8 novembre 2013, n. 95)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni

1. L’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

 

"Art. 44

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP)

1. La Giunta regionale, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché dall’articolo 6, comma 2, lettera f-septies) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, provvede al riconoscimento delle OP.

2. Per poter essere riconosciute le OP devono:

a) dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati;

b) rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata espressa in euro; nel caso delle OP che hanno tra gli obiettivi la negoziazione e la sottoscrizione, a nome degli agricoltori aderenti, di contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore, il volume minimo è espresso in tonnellate di produzione negoziata.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, per ogni settore o prodotto, i parametri minimi di cui al comma 2.

4. Ai fini dell’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo n. 102/2005, i produttori non ortofrutticoli hanno l’obbligo di far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall’OP a cui aderiscono. Le OP del settore lattiero caseario che negoziano e sottoscrivono contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore dimostrano preventivamente di avere un mandato espressamente conferito da ciascuno dei propri aderenti ove è precisata la quantità di latte per la quale è conferito il mandato e tale quantità non deve essere inferiore al 75 per cento della media aritmetica delle quantità di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore.

5. Ai fini dell’articolo 125 bis, comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori ortofrutticoli hanno l’obbligo di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’OP a cui aderiscono, salvo le deroghe previste dal medesimo articolo, comma 2, lettere a), b) e c).".

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. L’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

 

"Art. 45

Elenchi regionali delle organizzazioni di produttori (OP)

1. Sono istituiti gli elenchi regionali delle OP riconosciute, suddivisi per settori produttivi e prodotti, in cui sono iscritte le OP riconosciute ai sensi dell’articolo 44.

2. L’iscrizione negli elenchi regionali di cui al comma 1 costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1.".

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 45 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Dopo l’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 2, è inserito il seguente:

 

"Art. 45 bis. Contributi alle organizzazioni di produttori (OP)

1. La Giunta regionale può concedere alle OP iscritte negli elenchi regionali di cui all’articolo 45, che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell’ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato (OCM), contributi per la realizzazione di programmi operativi che prevedano uno o più obiettivi o azioni di cui al decreto legislativo 102/2005 o al regolamento (CE) 1234/2007 e loro successive modifiche e integrazioni nonché aiuti di avviamento.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, in funzione dei settori o prodotti di intervento.".

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni

1. All’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo il numero "37" sono aggiunte le parole "45 bis" e il numero "49" è soppresso.

 

     Art. 5. Norme transitorie

1. Le OP già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, sono iscritte d’ufficio negli elenchi regionali di cui all’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.

1 bis. Le Organizzazioni di Produttori (OP) che alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono già riconosciute ai sensi dei provvedimenti amministrativi regionali con cui si è definita la disciplina di riconoscimento e verifica del funzionamento per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, sono iscritte d’ufficio negli elenchi regionali di cui all’articolo 45 della legge reginale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge [1].

2. Entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, le OP già riconosciute dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti.

3. La mancata acquisizione dei requisiti richiesti, entro i termini stabiliti al comma 2, comporta la revoca d’ufficio del riconoscimento già concesso e la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi agli aiuti di avviamento e per le azioni previste dai programmi operativi delle OP derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale", del bilancio di previsione 2013.

 

     Art. 7. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 47, 47 bis, 48 e 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma inserito dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.