§ 98.1.4433 - D.M. 20 gennaio 1997, n. 102 .
Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e delle relative funzioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/01/1997
Numero:102


Sommario
Art. 1. Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero       1. Le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero sono ripartite nel modo specificato negli articoli seguenti
Art. 2. Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese       1. La Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese è strutturata nelle divisioni di cui al presente articolo
Art. 3. Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi       1. La Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi è strutturata nelle divisionidi cui al presente articolo
Art. 4. Servizio di studi, ricerca, documentazione e analisi statistiche       1. Il Servizio studi, ricerca, documentazione e analisi statistiche è strutturato nelle divisioni di cui al presente articolo
Art. 5. Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico       1. Il Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico è strutturato nelle divisioni di cui al presente articolo
Art. 6.       1. Il Ministro ha la facoltà di attribuire, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, [...]


§ 98.1.4433 - D.M. 20 gennaio 1997, n. 102 .

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e delle relative funzioni.

(G.U. 21 aprile 1997, n. 92)

 

 

     IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

     Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, istitutivo del Ministero del commercio con l'estero;

     Visti il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, l'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, la legge 1° luglio 1955, n. 556, il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

     Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente la costituzione presso il Ministero dell'Osservatorio economico;

     Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto, in particolare, l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 che attribuisce ad un regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;

     Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 15 luglio 1994 concernente l'attribuzione di funzioni ai dirigenti generali, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994;

     Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 ottobre 1994, n. 600, concernente disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

     Vista la proposta, elaborata congiuntamente dai dirigenti generali competenti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302;

     Vista la nota n. 10902/95/7.519/GM/ms dell'11 marzo 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

     Vista la nota n. 104197 del 20 aprile 1995 del Ministero del tesoro;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

     Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero

     1. Le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero sono ripartite nel modo specificato negli articoli seguenti.

 

          Art. 2. Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese

     1. La Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese è strutturata nelle divisioni di cui al presente articolo.

     2. La divisione prima (questioni di carattere generale) ha le seguenti competenze:

     a) problemi organizzativi concernenti la struttura della Direzione; informatizzazione degli uffici; gestione del personale; rapporti e coordinamento con le altre direzioni e servizi;

     b) problemi generali concernenti l'attività della Direzione ed il bilancio del Ministero relativamente ai pertinenti capitoli di spesa;

     c) strategie promozionali e predisposizione delle linee direttrici dell'attività promozionale tenendo conto dell'andamento dei settori produttivi nazionali, della situazione dei mercatiesteri, dei rapporti con le associazioni di categoria e delle politiche promozionali dei Paesi esteri;

     d) redazione del programma promozionale annuale ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71;

     e) coordinamento dell'attività promozionale dell'ICE realizzata anche con finanziamento a carico di altre amministrazioni (agro-alimentare, artigianato);

     f) rapporti con le regioni, con i centri esteri regionali (compreso il coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno a detti organismi) e con le camere di commercio italiane;

     g) trattazione dei problemi connessi alla costituzione ed al funzionamento dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1990;

     h) raccolta e valutazione dei risultati d'insieme dell'attività promozionale;

     i) studio e trattazione delle questioni concernenti le iniziative legislative, in collaborazione con le altre divisioni per le materie di rispettiva competenza, con l'ufficio legislativo e con gli altri uffici del Ministero;

     l) questioni non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni;

     m) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione dei problemi in sede bilaterale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) rapporti e vigilanza sull'ICE;

     3) interrogazioni parlamentari;

     4) contenzioso.

     3. La divisione seconda (questioni finanziarie e valutarie; finanziamento e assicurazione dei crediti all'esportazione) ha le seguenti competenze:

     a) problemi valutari ed economici concernenti i rapporti finanziari con l'estero, i movimenti dei capitali e le transazioni invisibili correnti, ivi compreso il ricorso a clausole di salvaguardia:

     b) elaborazione delle misure legislative e regolamentari riguardanti tali problemi;

     c) concorso nella predisposizione, negoziazione ed applicazione di accordi concernenti le materie di competenza (servizi finanziari, emigrazione, navigazione, turismo);

     d) questioni ed operazioni connesse con lo Stato Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e Campione d'Italia;

     e) commercio dell'oro;

     f) rapporti con l'Ufficio italiano cambi;

     g) emanazione dei provvedimenti valutari, atti interlocutori e comunicazioni;

     h) trattazione dei problemi relativi al sostegno pubblico all'esportazione in Italia e all'estero e all'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e in transizione;

     i) trattazione delle questioni relative all'applicazione della legge 25 maggio 1977, n. 227, modificata con le leggi 27 luglio 1978, n. 393; 29 luglio 1981, n. 394; 2 maggio 1983, n. 138 e 26 febbraio 1987, n. 49;

     l) problemi connessi alle intese internazionali nelle materie di competenza, con particolare riferimento alla gestione dell'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("Consensus");

     m) problemi connessi alla partecipazione al Club di Parigi;

     n) rapporti con la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e con Mediocredito centrale;

     o) coordinamento delle divisioni geografiche in materia di negoziazione e stipula di accordi finanziari bilaterali;

     p) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) interrogazioni parlamentari;

     3) contenzioso.

     4. La divisione terza (direttive e vigilanza amministrativa e contabile sull'ICE) ha le seguenti competenze:

     a) formulazione delle direttive di funzionamento ed esercizio della vigilanza amministrativa e contabile sull'ICE ai sensi della normativa vigente;

     b) analisi dei problemi riguardanti l'organizzazione della rete commerciale italiana all'estero e della rete degli uffici ICE in Italia e all'estero, in collaborazione con le altre divisioni per le zone di rispettiva competenza;

     c) approvazione delle delibere degli organi dell'ICE ai sensi della normativa vigente;

     d) trattazione delle questioni concernenti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'ICE;

     e) erogazione dei contributi per le spese di funzionamento dell'ICE e conseguenti adempimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa;

     f) per le materie di competenza della divisione:

     1) interrogazioni parlamentari;

     2) contenzioso.

     5. La divisione quarta (investimenti e azioni volte ad agevolare la penetrazione commerciale all'estero) ha le seguenti competenze:

     a) normativa concernente gli investimenti italiani all'estero ed esteri in Italia;

     b) promozione e protezione degli investimenti italiani all'estero; rapporti con la Multilateral Investment Guaranty Agency (MIGA);

     c) coordinamento delle divisioni geografiche in materia di negoziazione e stipula di accordi bilaterali per la protezione e promozione degli investimenti;

     d) esercizio delle funzioni previste dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di rapporti con la Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST);

     e) esercizio delle funzioni previste dall'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in materia di rapporti con Mediocredito centrale;

     f) esercizio delle funzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, e relativa legge regionale di attuazione 22 agosto 1991, n. 34, in materia di rapporti con la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo (FINEST) e con il centro di servizi finanziari assicurativi previsto nell'ambito dei punti franchi di Trieste (centro "off shore" di Trieste);

     g) esercizio delle funzioni previste dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di costituzione di joint-ventures con i Paesi in via di sviluppo (PVS);

     h) promozione degli investimenti esteri in Italia;

     i) esercizio delle funzioni previste dalla legge 20 maggio 1993, n. 156, e dalle relative modalità applicative di cui ai decreti ministeriali 23 dicembre 1993 e 16 marzo 1994;

     l) istruttoria delle pratiche di finanziamento agevolato per le iniziative di penetrazione commerciale sui mercati extracomunitari, di cui alla legge 21 luglio 1981, n. 394;

     m) istruttoria delle pratiche di finanziamento agevolato per la partecipazione a gare internazionali, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

     n) segreteria del Comitato interministeriale di cui alla legge 21 luglio 1981, n. 394;

     o) istruttoria delle pratiche di concessione di contributi in favore di progetti-pilota per la commercializzazione integrata dei prodotti agro-alimentari, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, e relative norme applicative; predisposizione ed emanazione dei relativi provvedimenti concessivi;

     p) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) rapporti e vigilanza sull'ICE, ivi comprese formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

     3) interrogazioni parlamentari;

     4) contenzioso.

     6. La divisione quinta (formazione, promozione interna, consorzi all'esportazione, camere di commercio italiane all'estero, camere miste in Italia) ha le seguenti competenze:

     a) coordinamento dell'attività promozionale, realizzata dall'ICE e da altri organismi italiani, nel settore della formazione professionale, manageriale e tecnica;

     b) regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;

     c) rapporti con le camere di commercio italo-straniere in Italia di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e disciplina dell'albo previsto all'articolo 22 della predetta legge;

     d) rapporti con gli enti fieristici italiani e le associazioni di categoria;

     e) segreteria del Comitato tecnico consultivo per l'esame delle richieste di contributo provenienti da istituti, enti ed associazioni per la realizzazione di iniziative promozionali, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1083, e successive modificazioni, e relative norme applicative;

     f) concessione di contributi ai consorzi per il commercio estero ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e successive modificazioni, e relative norme applicative; istruttoria delle pratiche e segreteria del Comitato interministeriale;

     g) concessione di contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e relative norme applicative;

     h) istruttoria delle pratiche di richieste di contributi ai sensi della citata legge n. 1083 del 1954 per la realizzazionedi iniziative promozionali che si svolgono all'interno del Paese, predisposizione dei relativi decreti di concessione, assunzione degli impegni di spesa, esame delle documentazioni contabili ed emissione degli ordini di pagamento a fronte delle liquidazioni, nonché per l'eventuale erogazione di anticipi;

     i) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) rapporti e vigilanza sull'ICE, ivi comprese formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

     3) interrogazioni parlamentari;

     4) contenzioso.

     7. La divisione sesta (attività promozionali nei Paesi OCSE,nei Paesi dell'Europa centrale e orientale e nella Comunità degli Stati indipendenti) ha le seguenti competenze:

     a) interventi ed azioni volti ad assicurare il mantenimento della presenza italiana e ad individuare nuove possibilità di penetrazione commerciale;

     b)

     analisi ed approfondimenti per orientare la scelta delle varie formule promozionali da attuare: partecipazione a fiere e mostre estere, mostre autonome italiane, manifestazioni presso grandi magazzini, missioni di operatori economici, propaganda a mezzo stampa, radio, televisione;

     c) formulazione delle proposte e concorso con la divisione prima nella valutazione dei programmi di iniziative promozionali, finanziati dal Ministero sulla base delle leggi vigenti;

     d) istruttoria delle pratiche di richieste di contributi ai sensi della legge n. 1083 del 1954 per la realizzazione di iniziative promozionali che si svolgono nei Paesi di competenza, predisposizione dei relativi decreti di concessione, assunzione degli impegni di spesa, esame delle documentazioni contabili ed emissione degli ordini di pagamento a fronte delle liquidazioni, nonché per l'eventuale erogazione di anticipi;

     e) concorso nella gestione in sede comunitaria e nazionale delle azioni autonome dell'Unione europea a sostegno dello sviluppo economico dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e della C.S.I., in particolare, del Programma di assistenza tecnico-finanziaria per i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare) e dell'Assistenza tecnica per la Comunità degli Stati indipendenti (TACIS);

     f) esercizio delle funzioni previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e dalle relative modalità applicative;

     g) valutazione delle modalità di attuazione delle varie iniziative promozionali e dei relativi risultati, anche ai fini della impostazione dei successivi programmi promozionali;

     h) partecipazione alle trattative riguardanti gli accordi di collaborazione economica, industriale e tecnica; realizzazione di iniziative promozionali in connessione con tali accordi;

     i) negoziazione e conclusione di accordi finanziari bilaterali;

     l) negoziazione e conclusione di accordi per la protezione e la promozione degli investimenti;

     m) problematiche concernenti le compensazioni e le operazioni di conversione del debito in capitale ("debt equity swap");

     n) esame dei problemi valutari ed emanazione dei relativi provvedimenti;

     o) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) rapporti e vigilanza sull'ICE, ivi comprese formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

     3) interrogazioni parlamentari;

     4) contenzioso.

     8. La divisione settima (attività promozionali nei Paesi in via di sviluppo) ha le seguenti competenze:

     a) interventi ed azioni volti ad assicurare il mantenimento della presenza italiana e ad individuare nuove possibilità di penetrazione commerciale;

     b) analisi ed approfondimenti per orientare la scelta delle varie formule promozionali da attuare: partecipazione a fiere e mostre estere, mostre autonome italiane, manifestazioni presso grandi magazzini, missioni di operatori economici propaganda a mezzo stampa, radio, televisione;

     c) formulazione delle proposte e concorso con la divisione prima nella valutazione dei programmi di iniziative promozionali, finanziati dal Ministero sulla base delle leggi vigenti;

     d) istruttoria delle pratiche di richieste di contributi ai sensi della legge n. 1083 del 1954 per la realizzazione di iniziative promozionali che si svolgono nei Paesi di competenza, predisposizione dei relativi decreti di concessione, assunzione degli impegni di spesa, esame delle documentazioni contabili ed emissione degli ordini di pagamento a fronte delle liquidazioni, nonché per l'eventuale erogazione di anticipi;

     e) valutazione delle modalità di attuazione delle varie iniziative promozionali e dei relativi risultati, anche ai fini della impostazione dei successivi programmi promozionali;

     f) partecipazione alle trattative riguardanti gli accordi di collaborazione economica, industriale e tecnica; realizzazione di iniziative promozionali in connessione con tali accordi;

     g) negoziazione e conclusione di accordi finanziari bilaterali;

     h) negoziazione e conclusione di accordi per la protezione e la promozione degli investimenti;

     i) problematiche concernenti le compensazioni e le operazioni di conversione del debito in capitale ("debt equity swap");

     l) trattazione dei problemi generali concernenti i provvedimenti di embargo e loro attuazione, per gli aspetti di competenza della direzione;

     m) esame dei problemi valutari ed emanazione dei relativi provvedimenti;

     n) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) rapporti e vigilanza sull'ICE, ivi comprese formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

     3) interrogazioni parlamentari;

     4) contenzioso.

 

          Art. 3. Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

     1. La Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi è strutturata nelle divisionidi cui al presente articolo.

     2. La divisione prima (questioni di carattere generale) ha le seguenti competenze:

     a) problemi organizzativi concernenti la struttura della Direzione; informatizzazione degli uffici; gestione del personale; rapporti e coordinamento con le altre direzioni e servizi;

     b) problemi di carattere generale concernenti la disciplina degli scambi di beni e servizi;

     c) questioni relative ai regimi doganali speciali;

     d) problemi concernenti le interrelazioni tra scambi e concorrenza, tra scambi e investimenti, tra scambi e diritto interno, tra scambi e aspetti sociali, e gli altri aspetti connessi ai seguiti della conferenza di Marrakech;

     e) provvedimenti di embargo, e loro attuazione, per gli aspetti di competenza della direzione;

     f) trattazione delle questioni concernenti le iniziative legislative, in collaborazione con le altre divisioni per la materia di rispettiva competenza, con l'ufficio legislativo e con gli altri uffici del Ministero;

     g) relazioni generali sulle attività della Direzione generale;

     h) problemi che non rientrano nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni:

     i) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) interrogazioni parlamentari;

     3) contenzioso.

     3. La divisione seconda (politica agricola comune) ha le seguenti competenze:

     a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, della politica agricola comune per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, e degli strumenti per la loro gestione;

     b) attuazione di tale normativa comunitaria sul piano nazionale;

     c) rilascio dei titoli di importazione ed esportazione, prefissazione dei prelievi e delle restituzioni e gestione delle relative cauzioni, e conseguenti adempimenti;

     d) gestione dei contingenti quantitativi e tariffari;

     e) concorso nei negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi, nel settore agricolo-alimentare;

     f) questioni concernenti la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione;

     g) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) interrogazioni parlamentari;

     3) contenzioso.

     4. La divisione terza (politiche comuni settoriali tessile, siderurgica ed altre; politica energetica) ha le seguenti competenze:

     a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, di specifiche politiche settoriali in base ai trattati CEE e CECA, per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, nonché degli strumenti per la loro gestione;

     b) attuazione di tali normative comunitarie sul piano nazionale;

     c) rilascio di autorizzazioni di importazione ed esportazione e di documenti di vigilanza, nell'ambito di contingenti quantitativi, tariffari e di quote di autolimitazione;

     d) disciplina degli scambi di prodotti energetici;

     e) concorso nei negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi nelle materie in questione;

     f) disciplina del traffico di perfezionamento attivo e passivo e rilascio delle relative autorizzazioni;

     g) segreteria del Comitato per le temporanee importazioni ed esportazioni;

     h) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) interrogazioni parlamentari;

     3) contenzioso.

     5. La divisione quarta (Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - UOPAT) ha le seguenti competenze:

     a) concorso alla elaborazione, nelle sedi multilaterali, della disciplina dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia; sua trasposizione sul piano interno ed attuazione della relativa normativa;

     b) partecipazione ai lavori che si svolgono nei diversi fori di concertazione internazionale con particolare riguardo alla sicurezza e alla non proliferazione;

     c) elaborazione ed attualizzazione della tabella relativa all'esportazione dei prodotti e delle tecnologie soggetti ad autorizzazione e controllo dello Stato; presidenza e segreteria del Comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222;

     d) istruttoria delle domande di autorizzazione;

     e) partecipazione ai lavori del Comitato consultivo di cui alla citata legge n. 222 del 1992 e tenuta del relativo ufficio di segreteria;

     f) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esportazione (autorizzazioni generali, specifiche, semplificate, di distribuzione);

     g) controllo successivo relativo all'arrivo a destino e rilascio dei certificati internazionali d'importazione; cooperazione con gli organismi di controllo dei Paesi partecipanti al sistema del Certificato internazionale d'importazione e del formulario di verificazione;

     h) attività ispettiva in Italia ed all'estero;

     i) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterali;

     2) interrogazioni parlamentari;

     3) contenzioso.

     6. La divisione quinta (politica commerciale comune) ha le seguenti competenze:

     a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, dei regimi di importazione, esportazione e transito e delle loro modalità di gestione;

     b) trasposizione della relativa normativa sul piano interno;

     c) problemi connessi all'ampliamento dell'Unione europea e conseguenti adempimenti in sede multilaterale (GATT e OMC);

     d) concorso nella elaborazione e nella gestione della politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;

     e) partecipazione alle relative istanze comunitarie (Comitato speciale previsto dall'articolo 113 del Trattato istitutivo della CEE) e multilaterali (Comitato scambi dell'OCSE);

     f) concorso nella elaborazione della posizione comunitaria per la partecipazione a negoziati commerciali multilaterali;

     g) problemi concernenti gli scambi internazionali di servizi, la relativa disciplina ed i negoziati internazionali in materia;

     h) problemi relativi alla politica di tutela ambientale e dalle interrelazioni tra scambi e ambiente;

     i) problemi concernenti la tutela della proprietà intellettuale e la lotta alle contraffazioni;

     l) elaborazione e gestione delle misure comunitarie di difesa commerciale: antidumping, antisovvenzione, nuovo strumento di politica commerciale, clausole di salvaguardia autonome;

     m) istruttoria a livello nazionale e trattazione a livello comunitario e negli altri fori multilaterali competenti (GATT e OMC);

     n) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) interrogazioni parlamentari;

     3) contenzioso.

     7. La divisione sesta (rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, con gli altri Paesi europei e con i Paesi dell'area del Mediterraneo) ha le seguenti competenze:

     a) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia);

     b) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;

     c) Spazio economico europeo (SEE); accordi di associazione; accordi di partenariato;

     d) concorso nella elaborazione della posizione comunitaria e nei negoziati con i Paesi interessati;

     e) concorso nella elaborazione in sede comunitaria e nazionale delle azioni autonome dell'Unione europea a sostegno dello sviluppo economico dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e della C.S.I., in particolare, del Programma di assistenza tecnico-finanziaria per i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare) e dell'Assistenza tecnica per la Comunità degli Stati indipendenti (TACIS);

     f) partecipazione alle iniziative internazionali concernenti i rapporti con tali Paesi (conferenza di Munster e suoi seguiti, conferenze economiche Est-Ovest della O.S.C.E., iniziativa centroeuropea, ecc.);

     g) concorso nella elaborazione della politica mediterranea dell'Unione europea;

     h) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

     i) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

     l) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) interrogazioni parlamentari;

     3) contenzioso.

     8. La divisione settima (rapporti con i Paesi industrializzati extra-europei e con i Paesi dell'Estremo Oriente) ha le seguenti competenze:

     a) rapporti con i Paesi industrializzati extra-europei (USA, Canada, Messico, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa);

     b) rapporti con i Paesi dell'Estremo Oriente;

     c) concorso nell'elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza;

     d) applicazione delle conseguenti misure comunitarie sul piano nazionale;

     e) problemi e controversie concernenti singole questioni attinenti agli scambi di beni e servizi con tali Paesi;

     f) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;

     g) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

     h) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

     i) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) interrogazioni parlamentari;

     3) contenzioso.

     9. La divisione ottava (questioni comunitarie e multilaterali relative ai Paesi in via di sviluppo; rapporti con i Paesi associati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, con i Paesi del Vicino e del Medio Oriente e con i Paesi dell'America Latina) ha le seguenti competenze:

     a) concorso nella definizione del sistema comunitario delle preferenze generalizzate (S.P.G.) e dei suoi meccanismi di gestione;

     b) trasposizione di tali misure nella normativa nazionale e loro gestione, in particolare per quanto riguarda il ripristino dei dazi doganali;

     c) trattazione delle problematiche concernenti i Paesi in via di sviluppo nelle competenti sedi multilaterali (UNCTAD, UNIDO);

     d) concorso nella definizione della posizione comunitaria, partecipazione ai negoziati e ai meccanismi di gestione degli accordi mondiali sui prodotti di base e loro attuazione sul piano interno;

     e) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza (Israele, Libano, Siria e Giordania, Arabia Saudita, Bahrein,Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Yemen, Iraq e Iran);

     f) convenzione di Lomé; concorso nella elaborazione della posizione comunitaria nei relativi rapporti convenzionali;

     g)

     concorso nella gestione dei meccanismi previsti dalla suddetta convenzione e loro applicazione in ambito nazionale;

     h) concorso nella gestione e nell'elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi dell'area del Mediterraneo e dei Paesi del Vicino e Medio Oriente, partecipazione ai negoziati dell'Unione europea con tali Paesi e nella gestione dei relativi meccanismi; loro applicazione in ambito nazionale;

     i) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;

     l) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

     m) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

     n) per le materie di competenza della divisione:

     1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

     2) interrogazioni parlamentari;

     3) contenzioso.

 

          Art. 4. Servizio di studi, ricerca, documentazione e analisi statistiche

     1. Il Servizio studi, ricerca, documentazione e analisi statistiche è strutturato nelle divisioni di cui al presente articolo.

     2. La divisione prima (problemi generali; rapporti economico-commerciali, normative e misure dei principali Paesi esteri) ha le seguenti competenze:

     a) problemi organizzativi concernenti la struttura del servizio, ivi compresi i servizi di archivio e di anticamera; gestione del personale; informatizzazione degli uffici; rapporti e coordinamento con le altre direzioni e servizi;

     b) analisi ed elaborazione di studi ed approfondimenti circa la situazione economica, la normativa ed il commercio estero dei vari Paesi: loro interscambio con l'Italia; evoluzione e prospettive;

     c) analisi ed approfondimento delle misure commerciali, ostacoli tariffari e non tariffari, procedure di salvaguardia dei principali Paesi esteri;

     d) studio degli strumenti promozionali e di sostegno alle imprese dei principali Paesi esteri;

     e) elaborazione di schede relative ai singoli Paesi;

     f) questioni non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni.

     3. La divisione seconda (studi economici ed Osservatorio) ha le seguenti competenze:

     a) raccolta, classificazione, aggiornamento delle pubblicazioni, studi, note tecniche, statistiche in materia di commercio estero e di politica economico-commerciale;

     b) studio della congiuntura internazionale e delle previsioni ed elaborazioni economiche delle organizzazioni internazionali (U.E., OCSE, GATT, FMI, Banca Mondiale, ECE, BERS, UNCTAD) e di istituti specializzati italiani ed esteri;

     c) segreteria dell'Osservatorio economico ed elaborazione dei bollettini periodici.

     4. La divisione terza (situazione produttiva italiana e suoi fattori di competitività) ha le seguenti competenze:

     a) il commercio estero nell'economia italiana e per singole regioni italiane; valutazioni e prospettive; incidenza settoriale;

     b) specializzazione dell'offerta italiana, suoi fattori di competitività, aspetti occupazionali;

     c) situazione, evoluzione e prospettive, relativamente a produzione, commercializzazione e penetrazione sui mercati esteri, per i vari settori merceologici;

     d) elaborazione di schede economiche e settoriali;

     e) studi in materia di semplificazione ed unificazione delle procedure e delle documentazioni di commercio estero (Semproitalia); rapporti con le organizzazioni internazionali e nazionali che trattano la materia della certificazione.

     5. La divisione quarta (ufficio statistico) ha le seguenti competenze:

     a) segreteria organizzativa;

     b) rilevazione, elaborazione e coordinamento statistiche;

     c) diffusione dati;

     d) rapporti con il SISTAN.

 

          Art. 5. Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico

     1. Il Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico è strutturato nelle divisioni di cui al presente articolo.

     2. La divisione prima (questioni di carattere generale) ha le seguenti competenze:

     a) problemi organizzativi concernenti la struttura del Servizio, ivi compresi i servizi di archivio e di anticamera; informatizzazione degli uffici, rapporti e coordinamento con le altre direzioni e servizi;

     b) spese per studi, per indagini e per il funzionamento del sistema informativo, comprese quelle relative alle indennità per il personale addetto;

     c) liquidazione dei compensi per traduzioni, delle spese postali e telegrafiche, delle spese casuali, delle spese per litie arbitraggi, delle spese riguardanti l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio degli automezzi, delle spese per la locazione, la manutenzione e l'adattamento dei locali;

     d) corsi di formazione e di perfezionamento del personale;

     e) provvedimenti di delega di firma;

     f) ufficio del consegnatario cassiere e servizi di carattere generale;

     g) controllo contabile;

     h) spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni estere;

     i) archivio e fascicoli personali;

     l) spese di rappresentanza;

     m) provvidenze e servizi a favore del personale, compreso quello in quiescenza, e delle loro famiglie;

     n) interpretariato e traduzione;

     o) segreteria della Commissione di sorveglianza degli archivi;

     p) questioni di competenza del servizio non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni.

     3. La divisione seconda (trattamento giuridico ed economico del personale) ha le seguenti competenze:

     a) assunzioni con o senza concorso;

     b) provvedimenti relativi alla progressione in carriera;

     c) pratiche riguardanti le aspettative, i congedi e gli accertamenti sanitari;

     d) liquidazione degli assegni fissi al personale del Ministero;

     e) liquidazione dei compensi per lavoro straordinario ad eccezione di quelli spettanti al personale addetto ad uffici aventi funzione di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

     f) rilevazione delle presenze del personale e disciplina del lavoro straordinario;

     g) questioni disciplinari;

     h) rapporti informativi, ruoli di anzianità e matricola;

     i) pubblicazione degli atti sul bollettino del Ministero;

     l) segreteria del consiglio di amministrazione;

     m) personale comandato e fuori ruolo;

     n) incarichi speciali e relative liquidazioni.

     4. La divisione terza (trattamento di quiescenza e previdenza; riconoscimento cause di servizio) ha le seguenti competenze:

     a) trattazione di problemi di carattere generale concernenti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato;

     b) indennità una tantum;

     c) riconoscimento dei servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza;

     d) riconoscimento di infermità per causa di servizio e liquidazione del relativo indennizzo;

     e) spese per cura, ricoveri e protesi.

     5. La divisione quarta (bilancio del Ministero; acquisto di pubblicazioni biblioteca) ha le seguenti competenze:

     a) trattazione dei problemi di carattere generale concernenti il bilancio del Ministero e formulazione dello schema generale dello stato di previsione della spesa, nonché trattazione dei problemi di carattere generale relativi alle missioni;

     b) variazioni da apportare nel corso dell'esercizio e reiscrizione in bilancio delle somme relative ai residui passivi perenti reclamati dai creditori;

     c) stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato;

     d) assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari;

     e) compensi per lavoro straordinario al personale addetto ad uffici aventi funzione di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

     f) spese riservate;

     g) pratiche riguardanti lo svolgimento delle missioni del personale all'interno ed all'estero e liquidazione delle relative competenze;

     h) indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti;

     i) spese per viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;

     l) indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno ed all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari;

     m) contributi all'Ufficio internazionale per le tariffe doganali in Bruxelles;

     n) funzionamento della biblioteca, trattazione dei problemi e liquidazione delle spese concernenti la biblioteca stessa, in particolare per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni occorrenti per il Gabinetto e le Segreterie particolari, nonché per gli altri servizi del Ministero;

     o) questioni generali concernenti il trattamento economico e normativo del personale dell'ICE ed il relativo contenzioso;

     p) vigilanza ed approvazione delle delibere ICE concernenti le materie di competenza.

     6. La divisione quinta (relazioni con il pubblico e servizi speciali) ha le seguenti competenze:

     a) trattazione dei problemi di carattere generale relativi alle relazioni con il pubblico;

     b) regolamentazione dell'attività di rappresentanza degli operatori economici nei rapporti con il Ministero ed esame delle istanze d'iscrizione nell'apposito registro;

     c) segreteria della commissione per l'esame di dette istanze;

     d) determinazioni riguardanti l'accesso al pubblico nell'area ministeriale, anche su indicazione dei singoli uffici;

     e) esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     f) informazioni all'utenza sugli atti e sullo stato dei procedimenti;

     g) esame, congiuntamente al competente responsabile del procedimento, delle proposte concernenti la semplificazione dell'azione amministrativa, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

     h) attribuzioni dell'ufficio fiscale;

     i) attribuzioni dell'ufficio organizzazione e metodo;

     l) attribuzioni dell'ufficio per i sistemi informativi automatizzati;

     m) verifica dei costi e dei rendimenti dei singoli uffici, della corretta gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

     n) attribuzioni dell'ufficio per le relazioni sindacali;

     o) pubblicità;

     p) pari opportunità.

 

          Art. 6.

     1. Il Ministro ha la facoltà di attribuire, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca a dirigenti appartenenti alle dotazioni organiche del Ministero, da assegnare eventualmente, ove egli ne ravvisi opportunità, alle strutture dirigenziali generali in cui si articola il Ministero.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.