§ 22.3.19 - L. 1 luglio 1970, n. 518.
Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:01/07/1970
Numero:518


Sommario
Art. 1.      Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come [...]
Art. 2.      Per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici di cui all'art. 1 debbono dimostrare di avere svolto attività in favore degli scambi [...]
Art. 3.      Lo statuto delle camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:
Art. 4.      Sono organi delle camere di commercio italiane all'estero:
Art. 5.      La scelta del segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri.
Art. 6.      Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:
Art. 7.      Alle riunioni degli organi collegiali delle camere di commercio italiane all'estero debbono essere invitati il capo della rappresentanza diplomatica competente e il titolare dell'ufficio [...]
Art. 8.      La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, [...]
Art. 9.      Il Ministro per il commercio con l'estero può concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono [...]
Art. 10.      Nei confronti delle camere di commercio riconosciute ai sensi dei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, n. 1573, e 20 febbraio 1919, n. 273, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai [...]


§ 22.3.19 - L. 1 luglio 1970, n. 518.

Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero.

(G.U. 21 luglio 1970, n. 182).

 

Art. 1.

     Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero.

 

     Art. 2.

     Per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici di cui all'art. 1 debbono dimostrare di avere svolto attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni.

     Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, quando l'attività della Camera risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

     La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente e deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'elenco dei soci e delle cariche sociali, dai bilanci consuntivi degli ultimi due anni e da una relazione dimostrativa dell'attività svolta.

 

     Art. 3.

     Lo statuto delle camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:

     1) le attività che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia;

     2) le condizioni e le modalità per l'acquisto e la perdita della qualità di socio;

     3) la composizione e le modalità di costituzione degli organi dell'associazione;

     4) le condizioni e le modalità con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;

     5) le modalità di approvazione dei bilanci annuali.

 

     Art. 4.

     Sono organi delle camere di commercio italiane all'estero:

     1) l'assemblea dei soci;

     2) il presidente;

     3) il segretario generale;

     4) il collegio dei revisori.

     Le norme statutarie possono prevedere la costituzione di altri organi.

 

     Art. 5.

     La scelta del segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri.

     Al segretario generale è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del collegio dei revisori.

 

     Art. 6.

     Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:

     a) una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;

     b) una copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;

     c) un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;

     d) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

 

     Art. 7.

     Alle riunioni degli organi collegiali delle camere di commercio italiane all'estero debbono essere invitati il capo della rappresentanza diplomatica competente e il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa.

     Le camere di commercio italiane all'estero possono altresì invitare alle riunioni dei propri organi collegiali il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

     Art. 8.

     La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire all'associazione di uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

     Eventuali deroghe possono essere autorizzate, quando la situazione locale lo renda necessario, previo parere della rappresentanza diplomatica competente, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

 

     Art. 9.

     Il Ministro per il commercio con l'estero può concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere.

     Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero del commercio con l'estero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

 

     Art. 10.

     Nei confronti delle camere di commercio riconosciute ai sensi dei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, n. 1573, e 20 febbraio 1919, n. 273, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti luogotenenziali, fino a quando non sarà stato confermato il riconoscimento delle stesse, secondo le nuove disposizioni; per ottenere tale conferma le Camere dovranno farne richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dimostrando di essersi uniformate alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

     Il decreto di conferma è emanato con le stesse modalità di quello di riconoscimento.