§ 98.1.29281- D.L. 8 agosto 1996, n. 440 .
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1996
Numero:440


Sommario
Art. 1.  Interventi nel campo della ricerca
Art. 2.  Interventi nel settore agricolo
Art. 3.  Interventi nei settori produttivi
Art. 4.  Interventi in materia sanitaria
Art. 5.  Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati
Art. 6.  Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari e degli sfollati dalla ex Jugoslavia
Art. 7.  Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale
Art. 8.  Editoria speciale periodica per i non vedenti
Art. 9.  Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna
Art. 10.  Proroga di termini di entrata in vigore
Art. 11.  Regime comunitario di produzione lattiera
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 98.1.29281- D.L. 8 agosto 1996, n. 440 [1].

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(G.U. 26 agosto 1996, n. 199)

 

     Art. 1. Interventi nel campo della ricerca

     1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

     2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

 

          Art. 2. Interventi nel settore agricolo

     1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

     3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996.

     4. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

     5. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

          Art. 3. Interventi nei settori produttivi

     1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

     2. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto». Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.

     3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

     4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonché il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.

     5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

     6. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, già prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1996.

 

          Art. 4. Interventi in materia sanitaria

     1. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: «variazioni ed assestamento», le seguenti: «ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile».

     2. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994».

     3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994.»; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

     4. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffficiale».

     5. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 ottobre 1996.

     6. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzaione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;».

     7. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.

     8. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     9. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

     10. Al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 9 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1995; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.»;

     b) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.»;

     c) il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

     11. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.

 

          Art. 5. Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati

     1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

 

          Art. 6. Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari e degli sfollati dalla ex Jugoslavia

     1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Ordini di accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

     2. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con dette somme sono realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui al precitato articolo 11. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 7. Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale

     1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

     2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 

          Art. 8. Editoria speciale periodica per i non vedenti

     1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 9. Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna

     1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

     2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea è sostituito dal seguente:

     «1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunità:»;

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;».

 

          Art. 10. Proroga di termini di entrata in vigore

     1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

     «Art. 73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.».

     2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

     «Art. 74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.».

 

          Art. 11. Regime comunitario di produzione lattiera

     1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

     2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

     3. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

 

          Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 649, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.