§ 98.1.27003 - Legge 27 ottobre 1995, n. 437.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/10/1995
Numero:437


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica [...]


§ 98.1.27003 - Legge 27 ottobre 1995, n. 437.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 144, e 28 giugno 1995, n. 260.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, e dell'art. 16 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'art. 27 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, dell'art. 27 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'art. 27 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, nonchè quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361

     All'articolo 1:

     al comma 1, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata ed integrata dall'art. 2, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, emanato ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 537 del 1993, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996. Ai fini dell'applicazione del procedimento previsto dalle predette norme, è comunque necessario acquisire l'assenso del Ministero del tesoro. E' altresì autorizzato, sino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche già avviate ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67";

     al comma 1, il quinto periodo è soppresso;

     il comma 10 è soppresso.

     All'articolo 2:

     il comma 1 è soppresso;

     il comma 3 è sostituito dai seguenti:

     "3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordino degli organi collegiali della scuola e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Analogamente, e con le stesse modalità, la durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata fino al 31 maggio 1996. La durata in carica dei consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, è prorogata fino al 1° giugno 1997.

     3-bis. All'articolo. 31 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

     "3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione".

     3-ter. All'articolo. 33, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     "e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione"".

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. All'articolo. 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994". All'articolo. 492, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le parole: "è, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994"";

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo. 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, dovrà essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997. Al comma 8 dell'articolo. 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: ", fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria".

     All'articolo 3, il comma 5 è soppresso.

     All'articolo 4:

     al comma 3, le parole da: "così come" fino a: "successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "individuati dallo stesso Ministro dell'interno"; e le parole da: "Entro lo stesso termine" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi".

     All'articolo 5:

     dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

     "8-bis. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "uno o più servizi" sono inserite le seguenti: "è l'esercizio di funzioni".

     8-ter. All'articolo 25, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "In particolare la convenzione deve" sono inserite le seguenti: "disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e"; e dopo le parole: "atti fondamentali del consorzio" sono inserite le seguenti: ", lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili".";

     dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     "9-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali."";

     al comma 10 le parole: "il 30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 giugno 1996";

     al comma 11, all'alinea, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";

     al comma 11, al capoverso 1-bis:

     al secondo periodo, dopo le parole: "tutti gli enti aderenti" sono inserite le seguenti: "o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale"; e la parola: "commissario" è sostituita dalle seguenti: "commissario o il collegio commissariale";

     dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il prefetto può attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente";

     al terzo periodo, le parole: "Il commissario resta" sono sostituite dalle seguenti: "Il commissario o il collegio commissariale restano";

     al comma 11, dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:

     "1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il trattamento della acque reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "11-bis. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'articolo. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le disposizioni previste dall'articolo. 23 della medesima legge e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

     11-ter. Il commissario o il collegio commissariale provvedono, entro sei mesi dallo scioglimento del consorzio, alle operazioni di acquisizione di ogni residua attività e liquidazione di tutte le passività, alla ripartizione ed attribuzione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati ed alla resa dei conti della liquidazione, ed a tutti gli atti soggetti ad approvazione delle giunte degli enti consorziati. Il commissario o il collegio commissariale decidono in merito ad eventuali controversie fra gli enti consorziati relative alle assegnazioni del personale. Ai componenti del collegio spettano le indennità ed i permessi retribuiti previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni, per l'organo del consorzio del quale facevano parte.

     11-quater. L'organo preposto alla liquidazione del consorzio del quale è stata deliberata la soppressione determina, sulla base di accordi con le amministrazioni degli enti interessati, la destinazione del personale e del patrimonio del consorzio.

     11-quinquies. All'articolo. 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente"".