§ 80.9.1214 - D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186.
Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/10/2023
Numero:186


Sommario
Art. 1.  Funzioni del Ministero
Art. 2.  Organizzazione centrale e periferica
Art. 3.  Competenze dei Dipartimenti
Art. 4.  Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto
Art. 5.  Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
Art. 6.  Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Art. 7.  Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione
Art. 8.  I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Art. 9.  Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Art. 10.  Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Art. 11.  Direzioni generali territoriali
Art. 12.  Competenze delle Direzioni generali territoriali
Art. 13.  Organizzazione delle Direzioni generali territoriali
Art. 14.  Funzioni e compiti del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
Art. 15.  Organizzazione marittima
Art. 16.  Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 17.  Altri organismi operanti nel Ministero
Art. 18.  Determinazione posizioni di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero
Art. 19.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 20.  Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni


§ 80.9.1214 - D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186.

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(G.U. 14 dicembre 2023, n. 291)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 1;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, nonchè gli articoli da 41 a 44;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 118;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 37;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, gli articoli 12 e 13;

     Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

     Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 186 e 223;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 9;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti della Struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025;

     Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali del provvedimento di riorganizzazione del Ministero resa nell'incontro del 14 luglio 2023;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;

     Vista la nota prot. 40511 del 2 ottobre 2023, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto;

     Vista la nota prot. 917 del 9 ottobre 2023, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Organizzazione del Ministero

 

Art. 1. Funzioni del Ministero

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero».

 

     Art. 2. Organizzazione centrale e periferica

     1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in quattro Dipartimenti, come di seguito indicati:

     a) Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;

     b) Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;

     c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

     d) Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.

     2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle sedici direzioni generali di cui al Capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. Presso ciascun Dipartimento sono istituiti due uffici di livello dirigenziale non generale, nel limite del contingente previsto dall'articolo 18, comma 2. Uno dei due uffici cura il coordinamento delle attività di rilievo europeo e internazionale e le relazioni con le Istituzioni sovranazionali, in raccordo con il Consigliere diplomatico del Ministro.

     3. Sono strutture decentrate del Ministero sette provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, nonchè quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

     4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'articolo 14, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     5. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi di settore.

     6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

 

Capo II

I Dipartimenti

 

     Art. 3. Competenze dei Dipartimenti

     1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale secondo la seguente ripartizione:

     a) Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto: identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali; pianificazione generale delle infrastrutture; gestione dei programmi d'iniziativa europea di settore; pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale; predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari; vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali; pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario; pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

     b) Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative: identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento alle opere di competenza statale diverse dalle infrastrutture di trasporto; progettazione delle costruzioni civili; realizzazione di programmi speciali; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; repressione dell'abusivismo; programmi di riqualificazione urbana; vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione e costruzioni idriche ed elettriche; pianificazione e programmazione di interventi nel settore idrico; attività consultiva in materia di norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; monitoraggio delle costruzioni, anche per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; sviluppo della progettazione e pianificazione di interventi edilizi; supporto alle amministrazioni pubbliche per la progettazione della manutenzione di edifici pubblici; programmazione e gestione delle risorse statali inerenti i grandi eventi;

     c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli e abilitazione dei conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; programmazione delle risorse statali in materia trasporto pubblico locale; attività di indirizzo e di monitoraggio con riferimento ai piani urbani della mobilità sostenibile; regolazione in materia di autotrasporto di persone e cose; attività di indirizzo ai fini della sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi ad esclusione delle ferrovie; gestione dei trasporti esercitati in regime di concessione; indirizzo in materia di sicurezza stradale, prevenzione incidenti, formazione e informazione dei conducenti; conduzione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale, per l'erogazione dei servizi di infomobilità; gestione applicativa e supporto allo sviluppo del sistema informativo motorizzazione; indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali; attività di indirizzo per la gestione e la disciplina d'uso delle aree demaniali marittime; programmazione e gestione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; disciplina del personale della navigazione marittima e interna, per quanto di competenza;

     d) Dipartimento per gli affari generali, legali e la digitalizzazione: gestione delle risorse umane; coordinamento e supporto alle attività relative al bilancio del Ministero; servizi comuni e forniture; gestione dei sistemi informativi; sicurezza informatica e cibernetica; innovazione e transizione digitale; comunicazione istituzionale, in attuazione delle direttive del Ministro; consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi opere; gestione del contenzioso a supporto delle strutture del Ministero e consulenza legale; attività di controllo analogo sulle società in house del Ministero; rapporti con le competenti strutture amministrative del Ministero dell'economia e delle finanze per gli adempimenti comuni riguardanti l'organizzazione delle società vigilate in attuazione degli indirizzi del Ministro.

     2. A ciascun Dipartimento spetta, nelle materie di competenza, la gestione dei procedimenti in materia di infrastrutture strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in raccordo con la Struttura tecnica di missione.

 

     Art. 4. Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

     1. Il Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto è articolato nelle seguenti direzioni generali:

     a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali;

     b) Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali;

     c) Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale;

     d) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.

     2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali supporta i tre Dipartimenti in materia di programmazione degli investimenti e, anche d'intesa con le competenti direzioni generali degli altri Dipartimenti, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) pianificazione strategica in materia di piani e programmi infrastrutturali e di governo del territorio, previo coordinamento e raccordo con la Struttura tecnica di missione e con gli altri Ministeri competenti e le regioni e le province autonome;

     b) pianificazione dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale;

     c) piani di investimento e analisi economiche relative alle infrastrutture di settore;

     d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure di approvazione;

     e) coordinamento con la programmazione economica nazionale nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

     f) coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali e del relativo programma di finanziamento Connecting Europe Facility (CEF);

     g) piani e programmi di sviluppo e assetto del territorio in ambito urbano e nelle aree interne;

     h) fondi strutturali europei e gestione dei programmi europei di competenza;

     i) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi europei affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

     l) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale.

     3. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete stradale e programmazione della rete ANAS S.p.a.;

     b) predisposizione del contratto di programma con ANAS S.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;

     c) attività di indirizzo, vigilanza amministrativa e controllo operativo su ANAS S.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, ferme restando le competenze della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale e l'attività di vigilanza tecnica di ANSFISA;

     d) attività di predisposizione, gestione e monitoraggio degli atti convenzionali con ANAS S.p.a. ed enti territoriali e società miste regionali;

     e) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie e dei relativi aggiornamenti;

     f) vigilanza sulle modalità di affidamento, sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie;

     g) cura delle relazioni e degli accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario, compresa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore;

     h) approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale, ferme restando le competenze di ANSFISA;

     i) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le competenze di ANSFISA;

     l) sviluppo delle attività concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture stradali;

     m) gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

     n) regolazione dei servizi stradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade;

     o) analisi degli investimenti e vigilanza sull'esecuzione degli stessi da parte di ANAS S.p.a.;

     p) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete stradale di interesse nazionale;

     q) rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, in materia di infrastrutture stradali;

     r) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     s) sviluppo e realizzazione delle ciclovie, in raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale.

     4. La Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete autostradale;

     b) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;

     c) attività di predisposizione, gestione e monitoraggio delle convenzioni di concessione autostradale e dei relativi piani economico-finanziari;

     d) predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e piani economico-finanziari per l'affidamento di nuove concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni;

     e) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture autostradali e dei relativi aggiornamenti;

     f) vigilanza sulle modalità di affidamento, sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali contenuti negli atti di concessione;

     g) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS;

     h) sviluppo delle attività concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture autostradali;

     i) regolazione dei servizi autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle autostrade;

     l) controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali;

     m) analisi degli investimenti e vigilanza sull'esecuzione degli stessi da parte delle società concessionarie autostradali;

     n) analisi dei piani tariffari e predisposizione della proposta annuale di adeguamento tariffario;

     o) approvazione, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle convenzioni di concessione, dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

     p) valutazione sull'ammissibilità dei costi e degli investimenti effettuati per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali;

     q) monitoraggio della gestione economica e finanziaria dei concessionari e dei parametri di solidità patrimoniale e verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inserite nei piani economici finanziari;

     r) predisposizione degli atti per l'aggiornamento o la revisione del piano economico-finanziario allegato alle convenzioni;

     s) adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari autostradali, ferme restando le competenze di ANSFISA;

     t) vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico autostradale, ferme restando le competenze di ANSFISA;

     u) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     v) rapporti con il CIPESS in materia di infrastrutture autostradali.

     5. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) attività di vigilanza sull'attuazione dell'atto di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ferme restando le competenze di ANSFISA;

     b) contratti di programma, investimenti e servizi con il gestore della rete ferroviaria nazionale e vigilanza sulla relativa attuazione;

     c) attività di vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore e delle infrastrutture strategiche di settore (PIS) e dei programmi di messa in sicurezza;

     d) contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza e regolamentazione dell'attività in materia di trasporto merci per ferrovia;

     e) rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

     f) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura;

     g) rapporti con organismi di certificazione notificati;

     h) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

     i) dismissione delle linee ferroviarie;

     l) vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

     m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     n) attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie storiche e turistiche;

     o) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS;

     p) rapporti internazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

     Art. 5. Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

     1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative è articolato nelle seguenti direzioni generali:

     a) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi statali;

     b) Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana;

     c) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.

     2. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia nonchè dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

     b) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i Provveditorati interregionali;

     c) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

     d) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile e ricostruzione previste a legislazione vigente;

     e) interventi di competenza statale per Roma Capitale;

     f) interventi previsti da leggi speciali e connessi allo svolgimento di grandi eventi;

     g) eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici;

     h) attività per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia;

     i) programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale;

     l) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche nelle materie di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     m) interventi inerenti a progetti infrastrutturali in attuazione di accordi internazionali;

     n) programmi di competenza ministeriale in materia di efficientamento energetico degli edifici sedi di pubbliche istituzioni;

     o) gestione delle attività inerenti all'applicazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     3. La Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) gestione delle iniziative di competenza dirette a far fronte al disagio abitativo;

     b) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;

     c) valutazioni e proposte relative alla disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilità, ferme restando le competenze degli enti locali;

     d) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio e supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dello stesso;

     e) monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

     f) osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     g) gestione dei programmi, anche europei, concernenti le politiche abitative nonchè la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio e le relative politiche di incentivazione;

     h) programmi di competenza in materia di efficientamento energetico delle abitazioni.

     4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle dighe in invaso sperimentale aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito grandi dighe, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore;

     b) approvazione tecnica dei progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, vigilanza sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle grandi dighe in esercizio, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore;

     c) istruttoria tecnica e approvazione delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica e idrologico-idraulica delle grandi dighe e approvazione dei relativi progetti di miglioramento e adeguamento;

     d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione all'utilizzazione, nonchè vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo e di manutenzione che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare, nonchè adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

     e) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle opere affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381;

     f) istruttoria tecnica e parere di competenza sui progetti di gestione degli invasi nell'ambito del procedimento di approvazione regionale;

     g) programmazione e monitoraggio degli investimenti per l'incremento della sicurezza delle grandi infrastrutture idriche, ivi comprese le grandi dighe, e delle loro derivazioni, anche ai fini del contrasto ai fenomeni di siccità e alluvionali;

     h) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     i) sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     l) attività concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche ed elettriche;

     m) supporto e assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile in materia di dighe e di infrastrutture idriche, compresi i piani di laminazione;

     n) supporto nell'ambito dei rapporti con le autorità di bacino distrettuali e con le altre pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza;

     o) supporto allo sviluppo del sistema informativo relativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione e la relativa gestione applicativa;

     p) programmi nazionali in materia di crisi idriche.

     5. Dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche dipendono funzionalmente gli Uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale.

 

     Art. 6. Dipartimento per i trasporti e la navigazione

     1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione è articolato nelle seguenti direzioni generali:

     a) Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità;

     b) Direzione generale per la motorizzazione;

     c) Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

     d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale;

     e) Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

     f) Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari.

     2. La Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;

     b) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali;

     c) disciplina generale dei porti;

     d) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di sistema portuale;

     e) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;

     f) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro portuale;

     g) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attività correlate al riordino della dividente demaniale;

     h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione;

     i) predisposizione di piani strategici della logistica;

     l) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilità di merci;

     m) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico;

     n) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalità;

     o) cura delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonchè conduzione delle negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

     p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     q) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS.

     3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;

     b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;

     c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unità tecniche indipendenti;

     d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada;

     e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

     f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio;

     g) disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile;

     h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

     i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonchè della base dati degli eventi di traffico;

     l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;

     m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN), taxi e noleggio con conducente (NCC), unità da diporto, ispettori delle revisioni, nonchè degli eventuali ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione delle competenze ad esso attribuite;

     n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza.

     4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle infrastrutture stradali;

     b) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;

     c) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale, compresa l'attività di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo;

     d) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale;

     e) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL);

     f) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza;

     g) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilità stradale e la protezione degli utenti della strada;

     h) attività di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attività inerenti all'educazione alla sicurezza stradale;

     i) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore;

     l) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione;

     m) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilità;

     n) disciplina in materia di trasporti nazionali e internazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale;

     o) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose;

     p) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore;

     q) procedure per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto di persone e cose;

     r) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, in coordinamento, per gli aspetti tecnici, con la Direzione generale per la motorizzazione;

     s) programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa europea;

     t) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8;

     u) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto pubblico non di linea.

     5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) elaborazione della normativa tecnica ed effettuazione di ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;

     b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;

     c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa, sottosistemi connessi, nonchè agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi;

     d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;

     e) coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilità;

     g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

     i) gestione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;

     m) approvazione dei bilanci delle società del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali, in raccordo con la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici;

     n) rapporti con gli organismi europei nelle materie di competenza;

     o) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto di competenza;

     p) coordinamento funzionale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF), ferme restando le competenze di ANSFISA.

     6. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima;

     b) promozione della navigazione a corto raggio;

     c) gestione del registro internazionale delle navi;

     d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

     e) disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;

     f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto;

     g) elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilità ridotta;

     h) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo;

     i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

     l) vigilanza sugli enti di settore;

     m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON);

     n) funzione di autorità competente per la pianificazione dello spazio marittimo;

     o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza;

     p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con organismi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

     q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;

     r) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto;

     s) promozione e sviluppo delle autostrade del mare per quanto di competenza;

     t) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi;

     u) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     v) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS.

     7. La Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali;

     b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore aereo e aeroportuale;

     c) contratti di programma con gli enti vigilati;

     d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;

     e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;

     f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare;

     g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;

     h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità dei passeggeri e delle merci;

     i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo;

     l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori;

     m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto di competenza;

     n) definizione di criteri di gestione dei servizi di controllo satellitare applicati alla logistica e ai trasporti di persone e di merci.

     8. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.

 

     Art. 7. Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

     1. Il Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione è articolato nelle seguenti direzioni generali:

     a) Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio;

     b) Direzione generale per la digitalizzazione;

     c) Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.

     2. La Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) trattamento giuridico del personale, reclutamento, formazione e riqualificazione del personale; tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;

     b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio del Ministero;

     c) sviluppo di politiche per il personale, per favorire il benessere organizzativo, le pari opportunità e contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie;

     d) relazioni sindacali;

     e) trattamento economico e pensionistico del personale;

     f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi della legge 16 febbraio 1967, n. 14, gestione applicativa delle banche dati per la gestione del personale, con il supporto della Direzione generale per la digitalizzazione;

     g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;

     h) servizio ispettivo in materia di personale;

     i) attività di competenza del datore di lavoro, comprese quelle di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

     l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali delle sedi centrali;

     m) coordinamento delle attività propedeutiche alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici;

     n) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali;

     o) rapporti con l'Agenzia del demanio per le questioni inerenti alle sedi ministeriali;

     p) individuazione delle coperture finanziarie per gli interventi di competenza del Ministero, attraverso la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse disponibili, e supporto alle direzioni generali dei quattro Dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri;

     q) tenuta dell'anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, e istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi aggiuntivi;

     r) rilascio al personale di tessere di servizio e di riconoscimento;

     s) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

     t) cura della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;

     u) gestione della biblioteca del Ministero;

     v) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del Ministero e regolamentazione del loro uso;

     z) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici;

     aa) attività di competenza dell'ufficiale rogante;

     bb) istruttoria procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali in raccordo con le strutture interessate;

     cc) assistenza giuridico-amministrativa alla Cassa di previdenza e assistenza.

     3. La Direzione generale per la digitalizzazione:

     a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale, in raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di diretta collaborazione del Ministro;

     b) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonchè alla loro accessibilità;

     c) sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Ministero;

     d) monitoraggio e tutela della sicurezza informatica e dei dati;

     e) coordinamento delle attività di monitoraggio e tutela delle infrastrutture critiche;

     f) gestione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

     g) coordinamento relativo alle attività di sviluppo dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero;

     h) supporto tecnico-operativo alle strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attività di cyber security, comprese quelle di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e alla legge 18 novembre 2019, n. 133;

     i) coordinamento, sviluppo integrato e gestione tecnica delle applicazioni e dei siti internet istituzionali del Ministero e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

     l) promozione dell'innovazione digitale nelle attività di competenza del Ministero in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione;

     m) comunicazione istituzionale, formazione in ambito informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;

     n) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonchè attività di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di statistiche di settore;

     o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore, con particolare riguardo per il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

     p) gestione delle attività digitali di competenza del Ministero di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     q) cyber security, in raccordo con l'Organo Centrale di Sicurezza secondo gli indirizzi del Ministro;

     r) gestione dell'Osservatorio per le smart road, di cui all'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     s) supporto tecnico-operativo alla Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio per il sistema di gestione delle presenze e della banca dati del personale.

     4. La Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attività dei Dipartimenti;

     b) gestione del contenzioso e rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato in tutte le materie di competenza del Ministero, in raccordo con le Direzioni generali;

     c) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in relazione all'attività di contenzioso regionale, costituzionale, europeo ed internazionale di competenza dei medesimi Uffici;

     d) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai fini della redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

     e) verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212;

     f) coordinamento delle attività di controllo analogo sulle società in house del Ministero, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

     g) attività di sorveglianza sulle grandi opere;

     h) rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

     i) indirizzo, regolazione, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici, nonchè in relazione agli affidamenti di cui all'articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     l) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione;

     m) attuazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

     5. Il dirigente preposto alla Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

     6. Il dirigente preposto alla Direzione generale per la digitalizzazione è il responsabile per la protezione dei dati (RPD) ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

 

Capo III

L'organizzazione territoriale

 

     Art. 8. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

     1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito denominati Provveditorati interregionali, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono:

     a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;

     b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna;

     c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;

     d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;

     e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;

     f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza;

     g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.

     2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati.

     4. Il Provveditore per le opere pubbliche è datore di lavoro nelle sedi di competenza.

     5. Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le opere pubbliche, d'intesa con il Capo Dipartimento, che informa previamente il Ministro, nel rispetto del contingente dirigenziale non generale attribuito all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore e responsabile della sede coordinata al quale possono essere attribuite anche funzioni vicarie.

     6. Il Provveditore per le opere pubbliche cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

     Art. 9. Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

     1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

     a) opere pubbliche di competenza del Ministero, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera i);

     b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all'attività di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici;

     c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non economico, nonchè di Enti e organismi pubblici;

     d) attività di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;

     e) supporto all'attività di vigilanza del Ministero su ANAS S.p.a.;

     f) supporto all'attività di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa europea;

     g) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

     h) supporto tecnico alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali e alla Direzione generale per le autostrade la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, per le attività di competenza;

     i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     l) supporto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attività di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.

     m) gestione del contenzioso con il supporto della Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici.

 

     Art. 10. Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

     1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonchè alla dotazione organica complessiva del Ministero.

     2. Presso ciascun Provveditorato interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.

     3. Il Comitato è costituito, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed è composto dai seguenti membri:

     a) il Provveditore interregionale, con funzioni di Presidente;

     b) i dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del provveditorato interregionale;

     c) un avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;

     d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato della città sede del Provveditorato interregionale;

     e) un rappresentante del Ministero dell'interno, della Prefettura della città sede del Provveditorato interregionale;

     f) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, designato dalle Direzioni territoriali interessate;

     g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

     h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     i) un rappresentante del Ministero della giustizia su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui distretti rientrino nella competenza territoriale del Provveditorato;

     l) un rappresentante del Ministero della cultura, scelto tra i Soprintendenti nel territorio di competenza del Provveditorato;

     m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione adi speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

     5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce le modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati.

     6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:

     a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del Provveditorato interregionale, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonchè sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;

     b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato interregionale per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro;

     c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonchè sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

     d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

     e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

     f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

     g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

     7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.

     8. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.

 

     Art. 11. Direzioni generali territoriali

     1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, le quattro direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi che seguono:

     a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;

     b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;

     c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma;

     d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli.

     2. A ciascuna direzione generale territoriale, con funzioni di direzione e coordinamento, è preposto un dirigente di livello generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:

     a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse, disponendo, a tal fine, gli opportuni trasferimenti del personale all'interno della direzione generale;

     b) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva generale del Ministro;

     c) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo digestione;

     d) promuove e mantiene le relazioni con gli organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonchè le relazioni sindacali.

     3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati.

 

     Art. 12. Competenze delle Direzioni generali territoriali

     1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

     a) omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;

     b) collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

     c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;

     d) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale, ferme le competenze di ANSFISA relativamente alle attività ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa;

     e) supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     f) navigazione interna di competenza statale;

     g) immatricolazioni di veicoli;

     h) circolazione e sicurezza stradale;

     i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

     l) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;

     m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     n) attività in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;

     o) formazione e aggiornamento del personale e attività di ricerca nelle materie di competenza;

     p) gestione del contenzioso nelle materie di competenza.

 

     Art. 13. Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

     1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare l'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale di competenza nonchè alla dotazione organica complessiva del Ministero.

     2. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.

 

Capo IV

Comando generale del corpo delle capitanerie di porto

e altri organismi e istituzioni operanti nel Ministero

 

     Art. 14. Funzioni e compiti del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto

     1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

     a) ricerca e soccorso in mare, quale Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), e nei laghi maggiori ove sia istituito un proprio apposito presidio, nonchè attività di organizzazione e coordinamento della formazione, della qualificazione e dell'addestramento;

     b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di monitoraggio e di informazione del traffico marittimo e interfaccia unica nazionale per l'arrivo e partenza delle navi, quale Autorità Nazionale Competente in materia di VTS (Vessel Traffic Services) nonchè nodo primario di acquisizione e scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare;

     c) coordinamento del sistema di interfaccia unica marittima europea, quale autorità nazionale competente (European maritime single window enviroment);

     d) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo;

     e) rapporti con organismi nazionali e internazionali e cooperazione con le omologhe organizzazioni/agenzie che svolgono funzioni di Guardia costiera, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per gli aspetti relativi al soccorso marittimo, alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in ambito nazionale e all'estero, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero;

     f) addestramento del personale marittimo e certificazione degli enti di formazione e di addestramento;

     g) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi degli uffici marittimi delle Capitanerie di Porto, anche attraverso l'adozione di disposizioni e direttive, e conseguente valutazione dei direttori marittimi;

     h) predisposizione della normativa tecnica di settore a favore dell'utenza marittima nelle materie di competenza del Ministero;

     i) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e approvazione delle dotazioni di personale degli uffici marittimi per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo;

     l) formazione specialistica del personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle materie di specifica competenza e rilascio delle relative abilitazioni;

     m) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

     2. Il Comandante generale delle capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base della direttiva annuale generale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici marittimi.

     3. Il vice Comandante generale delle capitanerie di porto svolge funzioni vicarie del Comandante generale e per le quali non percepisce alcun compenso aggiuntivo.

     4. Le Capitanerie di Porto - Guardia costiera svolgono gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, mediante l'impiego di personale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, in ambito nazionale e all'estero, in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

 

     Art. 15. Organizzazione marittima

     1. Sono uffici marittimi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipendenti dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione e all'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, retti da personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e articolati in direzioni marittime, capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.

     2. Gli uffici marittimi di cui al comma 1 svolgono, in sede decentrata, le attribuzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali nelle materie di competenza del Ministero tramite il coordinamento del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

     3. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e al fine di rispondere con tempestività ad esigenze di carattere operativo ed organizzativo, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, possono essere individuati nell'ambito della struttura organizzativa di cui al comma 1, le unità, i nuclei, i distaccamenti e i servizi organicamente costituti per i quali il predetto decreto individua i compiti, le mansioni, le dotazioni organiche e la dipendenza funzionale.

 

     Art. 16. Consiglio superiore dei lavori pubblici

     1. Presso il Ministero è incardinato, con piena autonomia organizzativa e funzionale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale è organizzato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Allegato I.11 al medesimo decreto legislativo.

     2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata tabella A, rispettivamente in numero di cinque posizioni dirigenziali generali, di cui una attribuita ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 18, comma 3.

 

     Art. 17. Altri organismi operanti nel Ministero

     1. Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze del Ministro:

     a) l'Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, in materia di sicurezza delle ferrovie, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello non generale. L'Ufficio cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     b) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che si avvale di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo del medesimo articolo 223, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Il Ministro può nominare il coordinatore della Struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

 

Capo V

Dotazione organica e norme finali

 

     Art. 18. Determinazione posizioni di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero

     1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente regolamento.

     2. Il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione è determinato in quaranta unità, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in duecentoundici unità. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     4. Nell'ambito delle posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 2 sono previsti, complessivamente, quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, secondo le determinazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

     5. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e fino a tre incarichi di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 3, commi 4 e 6, del regolamento disciplinante la riorganizzazione dei citati Uffici di diretta collaborazione, ove conferiti.

     6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nonchè delle famiglie professionali, come determinati dal presente articolo, nelle strutture in cui si articola il Ministero. Detto provvedimento è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 19. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

     1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 3, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformità alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.

     2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 3, le attuali strutture periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale.

     3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     4. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3971

 

Tabella A

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dotazione organica

 

Dirigenti di livello generale

40*

Dirigenti di livello non generale

211**

Totali dirigenti

251

Area Elevate Professionalità

10

Area Funzionari

3.697

Area Assistenti

3.565

Area Operatori

121

Totale Aree

7.393

Totale complessivo

7.644

 

* di cui un numero fino a tre per lo svolgimento degli incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 6 del relativo regolamento, ove conferiti.

** di cui, un numero non superiore a cinque presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del relativo regolamento, ed uno nell'ambito della Struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del medesimo regolamento.