§ 80.3.86 - D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.
Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:15/09/2017
Numero:169


Sommario
Art. 1.  Oggetto e destinatari della disciplina regolamentare
Art. 2.  Obiettivi e articolazione delle attività di analisi e verifica dell'impatto, nonchè di consultazione
Art. 3.  Metodi di analisi e modelli di relazioni AIR e VIR
Art. 4.  Programmazione dell'attività normativa
Art. 5.  Ambito di applicazione dell'AIR
Art. 6.  Casi di esclusione dell'AIR
Art. 7.  Richiesta di esenzione dall'AIR
Art. 8.  Fasi dell'AIR
Art. 9.  Presentazione e verifica della relazione AIR
Art. 10.  AIR sui decreti-legge
Art. 11.  Partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE - AIR in fase ascendente
Art. 12.  Programmazione e ambito di applicazione della VIR
Art. 13.  Fasi della VIR
Art. 14.  Presentazione e verifica della relazione VIR
Art. 15.  Partecipazione alle valutazioni d'impatto della normativa europea
Art. 16.  Disciplina generale delle consultazioni
Art. 17.  Consultazione aperta nell'AIR
Art. 18.  Consultazione aperta nella VIR
Art. 19.  Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR
Art. 20.  Disposizioni abrogate
Art. 21.  Disposizioni finali e transitorie


§ 80.3.86 - D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.

(G.U. 30 novembre 2017, n. 280)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè di enti pubblici», e successive modificazioni;

     Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR; c) i criteri generali e le procedure, nonchè l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; d) i criteri e i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;

     Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

     Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e in particolare l'articolo 28;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170 «Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 «Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, «Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici», e in particolare l'articolo 5;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, «Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonchè aggiornamento del modello di relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013;

     Visto l'accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. 23/ CU), del 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007;

     Visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1. Oggetto e destinatari della disciplina regolamentare

     1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), nonchè delle correlate fasi di consultazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.

     2. Il presente regolamento si applica alle Amministrazioni statali, di seguito Amministrazioni, ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti.

 

     Art. 2. Obiettivi e articolazione delle attività di analisi e verifica dell'impatto, nonchè di consultazione

     1. AIR, VIR e consultazione sono strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorità, all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolamentazione.

     2. AIR, VIR e consultazione coadiuvano le scelte dell'organo politico di vertice dell'Amministrazione e contribuiscono alla loro trasparenza.

     3. Obiettivo dell'AIR è quello di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo. L'AIR è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

     4. Nello svolgimento dell'AIR, le Amministrazioni procedono all'individuazione e alla comparazione di opzioni di regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutandone la fattibilità e gli effetti previsti.

     5. Obiettivo della VIR è quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione.

     6. Nello svolgimento della VIR, le Amministrazioni procedono, anche in assenza di una precedente AIR, alla comparazione della situazione sociale ed economica attuale con quella esistente all'epoca della formulazione delle norme, nonchè alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi.

     7. Per le attività di AIR e di VIR, le Amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, istituiscono apposite unità organizzative, in attuazione dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che assicurino un'adeguata capacità di acquisizione di dati e il possesso di professionalità per l'applicazione dei metodi di analisi di cui all'articolo 3, inclusa la gestione delle fasi di consultazione e di monitoraggio, coinvolgendo le strutture competenti nelle materie di volta in volta oggetto delle iniziative di regolamentazione, nonchè altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di informazioni rilevanti ai fini delle procedure valutative. La direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, contiene indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione nelle Amministrazioni.

     8. Competente a svolgere l'AIR e la VIR è l'Amministrazione proponente il provvedimento normativo. Per gli atti normativi che coinvolgono più Amministrazioni, gli uffici competenti effettuano in comune l'AIR e la VIR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 12, comma 5.

     9. In materia di AIR, di VIR e delle relative attività di consultazione, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DAGL, verifica la qualità dei processi valutativi e delle relazioni che li rendicontano, fornisce supporto metodologico e promuove il rafforzamento delle competenze del personale e delle capacità istituzionali delle Amministrazioni, è referente unico delle Amministrazioni per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale.

     10. Per le attività di cui al comma 9, il DAGL si avvale del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le cui valutazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Governo contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR.

 

     Art. 3. Metodi di analisi e modelli di relazioni AIR e VIR

     1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono indicate le tecniche di analisi e di valutazione e determinati i modelli di relazione da utilizzare per l'AIR e per la VIR, anche con riguardo alle fasi di consultazione e di monitoraggio.

     2. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono definite forme di cooperazione su tecniche, modelli e procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, nonchè in materia di scambio di esperienze, di messa a disposizione di strumenti e di basi informative, di procedure di valutazione congiunta, riferite anche alla regolazione europea.

 

     Art. 4. Programmazione dell'attività normativa

     1. Ciascuna Amministrazione, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, comunica al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale, che contiene l'elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, indicando per ciascuna di esse:

     a) una sintetica descrizione dell'oggetto e degli obiettivi;

     b) la sussistenza di eventuali cause di esclusione dall'AIR, esplicitandone le motivazioni;

     c) le procedure di consultazione programmate.

     2. Ai fini dell'istruttoria normativa il Programma indica altresì:

     a) le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

     b) i pareri da acquisire, inclusi quelle delle autorità indipendenti;

     c) gli eventuali termini legislativamente previsti per l'adozione dell'atto.

     3. Il DAGL verifica la sussistenza delle cause di esclusione indicate nel Programma normativo e, qualora ritenga che le stesse non sussistano, ne dà comunicazione all'Amministrazione.

     4. Le iniziative normative previste, il cui procedimento di formazione e presentazione non si sia concluso nel semestre, vengono, a cura dell'Amministrazione proponente, riportate al semestre successivo aggiornandone i termini.

     5. Eventuali modifiche al Programma normativo nel corso del semestre di riferimento sono comunicate tempestivamente al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL.

     6. I Programmi normativi, comunicati ai sensi del comma 1, e le eventuali modifiche, sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo e sui siti delle rispettive Amministrazioni proponenti.

 

Capo II

Analisi dell'impatto della regolamentazione

 

     Art. 5. Ambito di applicazione dell'AIR

     1. La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.

     2. Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR.

 

     Art. 6. Casi di esclusione dell'AIR

     1. L'AIR è esclusa con riguardo a:

     a) disegni di legge costituzionale;

     b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale;

     c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;

     d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

     e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati;

     f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali;

     g) testi unici meramente compilativi;

     h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

     2. L'Amministrazione proponente, laddove non abbia indicato la sussistenza di una causa di esclusione dall'AIR nel Programma normativo, la comunica al DAGL almeno trenta giorni prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Tale termine può essere ridotto su richiesta dell'Amministrazione per motivate ragioni di urgenza.

     3. Il DAGL verifica la sussistenza della causa di esclusione e, qualora ritenga che la stessa non sussista per la valutata non riconducibilità del provvedimento in tutto o in parte alle materie di cui al comma 1, chiede l'effettuazione dell'AIR, subordinando all'acquisizione della relazione AIR l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

     4. In caso di esclusione dell'AIR, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento viene integrata con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonchè della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.

 

     Art. 7. Richiesta di esenzione dall'AIR

     1. L'Amministrazione proponente, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, richiede al DAGL l'esenzione dall'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

     a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;

     b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

     c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;

     d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

     2. I regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere esentati dall'AIR, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, con dichiarazione a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato ed alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

     3. L'esenzione di cui al comma 1 può essere richiesta anche con riferimento a specifici aspetti della disciplina.

     4. La richiesta di esenzione reca le motivazioni riferite a ciascuna delle condizioni di cui al comma 1.

     5. L'Amministrazione non può ottenere l'esenzione se la richiesta, corredata delle informazioni di cui al comma 1, non è comunicata almeno trenta giorni prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, e pubblicata sul sito dell'Amministrazione.

     6. In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla esenzione disposta e alle ragioni giustificative di cui al comma 1.

     7. In caso di esenzione dall'AIR, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento viene integrata con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonchè della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.

 

     Art. 8. Fasi dell'AIR

     1. L'Amministrazione avvia l'AIR contestualmente all'individuazione dell'esigenza di un intervento normativo.

     2. L'AIR, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:

     a) analisi del contesto e individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella situazione attuale, anche avendo riguardo al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti vigenti, che motivano il nuovo intervento;

     b) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica;

     c) definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a);

     d) elaborazione delle opzioni, anche di natura non normativa, inclusa quella di non intervento (c.d. opzione zero);

     e) valutazione preliminare delle opzioni, con riguardo all'efficacia, alla proporzionalità e alla fattibilità, e conseguente individuazione delle opzioni attuabili;

     f) comparazione delle opzioni attuabili, valutandone e, ove possibile, quantificandone i principali impatti di natura sociale, economica, ambientale e territoriale per le diverse categorie di destinatari; la valutazione tiene anche conto degli effetti sulle PMI, degli oneri amministrativi, degli effetti sulla concorrenza e del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea;

     g) individuazione dell'opzione preferita, delle condizioni specifiche per la sua attuazione e delle modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

     3. Nello svolgimento dell'AIR l'Amministrazione ricorre alla consultazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17, nonchè ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza.

     4. L'analisi di impatto tiene conto degli esiti delle VIR eventualmente realizzate, anche con riferimento a norme connesse per materia.

 

     Art. 9. Presentazione e verifica della relazione AIR

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 per i decreti-legge, per ogni iniziativa normativa, per la quale non sia stata verificata dal DAGL la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6 o non sia stata concessa l'esenzione ai sensi dell'articolo 7, l'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 8 e i risultati delle valutazioni svolte.

     2. La relazione AIR è trasmessa al DAGL, per la relativa verifica, contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

     3. Il DAGL, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi, documentate nella relazione AIR, e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL può richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, formulando eventuale avviso ostativo in caso di mancato adeguamento della relazione AIR. L'avviso ostativo è comunicato al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, ai fini della decisione in ordine all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

     4. Per i disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche, la relazione AIR è trasmessa dall'Amministrazione proponente al DAGL successivamente all'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, unitamente a tale parere.

     5. All'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, gli schemi regolamentari sono corredati di relazione AIR già verificata dal DAGL. Per i regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in caso di mancato riscontro o mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del DAGL entro sette giorni dalla ricezione della relazione AIR, la relazione stessa si intende positivamente verificata.

     6. Per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri le proposte di atti normativi sono corredate di relazione AIR, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 6 e 7.

     7. La relazione AIR che accompagna il provvedimento, verificata dal DAGL, è trasmessa al Parlamento ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione proponente, nonchè sul sito istituzionale del Governo.

 

     Art. 10. AIR sui decreti-legge

     1. L'AIR svolta a supporto della predisposizione dei decreti-legge, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, si articola almeno nelle seguenti fasi:

     a) individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolamentazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, con illustrazione delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale, che motivano l'intervento;

     b) definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a);

     c) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica;

     d) valutazione dell'intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso;

     e) individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

     2. L'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR che documenta l'analisi di cui al comma 1 e i risultati delle valutazioni svolte.

     3. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge è presentata al DAGL per la relativa verifica contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Gli esiti della verifica del DAGL sono comunicati al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Non si applica l'articolo 9, comma 3.

     4. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge, verificata dal DAGL, è trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito istituzionale del Governo.

 

     Art. 11. Partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE - AIR in fase ascendente

     1. Ai fini della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le Amministrazioni svolgono un'analisi di impatto sui progetti di atti dell'Unione europea significativi per il loro impatto nazionale, secondo le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.

     2. Obiettivo dell'analisi di cui al comma 1 è fornire in tempo utile elementi informativi volti ad evidenziare gli effetti attesi delle proposte normative all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e supportare il Governo nel corso delle procedure di consultazione avviate da tali istituzioni, nonchè nell'ambito dell'attività legislativa a livello europeo.

     3. Le Amministrazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma di lavoro della Commissione europea, comunicano al DAGL l'elenco dei progetti di atti dell'Unione europea sui quali sarà svolta l'analisi di impatto di cui al comma 1, nonchè, successivamente, le eventuali modifiche a tale elenco.

     4. L'analisi di impatto di cui al comma 1 è avviata contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3.

     5. In riferimento ai progetti di atti dell'Unione europea di cui al comma 3, il Comitato tecnico di valutazione (CTV) comunica al DAGL le consultazioni promosse dalla Commissione europea a cui le Amministrazioni, nonchè lo stesso CTV, intendono partecipare.

     6. Ai fini della consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, di cui all'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il CTV e le Amministrazioni competenti per materia, nei casi di svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, seguono le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1. Le Amministrazioni si avvalgono dei risultati di tali consultazioni, nonchè degli altri elementi dell'analisi di impatto, per partecipare alle consultazioni promosse dalla Commissione europea.

     7. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, nonchè del CTV, riunioni di coordinamento per lo svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, inclusa la consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive di cui al comma 6.

     8. Ai fini della redazione della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i risultati dell'analisi d'impatto di cui al comma 1 sono trasmessi tempestivamente al DAGL per la loro verifica. I risultati dell'analisi, eventualmente integrati dall'Amministrazione competente a seguito di tale verifica, sono inviati al Dipartimento per le politiche europee e sono inseriti nella relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Capo III

Verifica di impatto della regolamentazione

 

     Art. 12. Programmazione e ambito di applicazione della VIR

     1. Ogni Amministrazione predispone, sentito il DAGL, sulla base dei criteri di cui al comma 7 e della direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, un «Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione» relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR. Nel piano rientrano le leggi di conversione di decreti-legge per le aree di regolamentazione di competenza dell'Amministrazione, gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative, nonchè gli atti normativi nei quali è prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.

     2. Il piano biennale di cui al comma 1 è adottato, tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18 e della verifica di cui al comma 9, con decreto ministeriale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. Con le stesse modalità si procede all'adozione di eventuali aggiornamenti.

     3. Laddove il piano biennale non sia adottato nei termini previsti, lo stesso è adottato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini medesimi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.

     4. Il DAGL, per provvedimenti di particolare rilevanza e impatto, può coordinare lo svolgimento della VIR, inclusa la consultazione.

     5. La VIR può essere svolta anche con riguardo ad un insieme di atti normativi, tra loro funzionalmente connessi. Per gli atti normativi che coinvolgono più Amministrazioni, anche di altri livelli istituzionali, gli uffici competenti possono effettuare in comune la VIR.

     6. L'Amministrazione assicura il monitoraggio dell'attuazione degli atti normativi, attraverso la costante raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo a quelli relativi agli indicatori individuati nelle corrispondenti AIR, secondo le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.

     7. L'individuazione degli atti o insiemi di atti normativi da includere nel piano di cui al comma 1 è effettuata, anche tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, sulla base dei seguenti criteri:

     a) rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono;

     b) significatività degli effetti, anche con riferimento alle previsioni delle relazioni AIR, ove disponibili;

     c) problemi e profili critici rilevati nell'attuazione;

     d) modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico.

     8. Il piano di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:

     a) l'elenco degli atti o insiemi di atti che l'Amministrazione intende sottoporre a VIR nel biennio di riferimento, articolato per anno;

     b) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, dei motivi prioritari per i quali l'Amministrazione ritiene di svolgere la verifica di impatto, con riferimento ai criteri di cui al comma 7;

     c) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, di eventuali altre amministrazioni coinvolte nel processo di valutazione;

     d) i tempi previsti per l'avvio e la conclusione di ogni VIR;

     e) una sintesi degli esiti delle consultazioni di cui all'articolo 18.

     9. Successivamente alla consultazione di cui all'articolo 18 e prima dell'adozione, il piano di cui al comma 1 è inviato al DAGL, che ne verifica la rispondenza alle previsioni del presente articolo ed alla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.

     10. Una volta adottato, il piano biennale è pubblicato sui siti del Governo e dell'Amministrazione che ne ha curato la redazione. Analogamente si procede per la pubblicazione degli eventuali aggiornamenti.

     11. Ove non prevista nel piano biennale, la VIR è comunque effettuata ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri.

 

     Art. 13. Fasi della VIR

     1. La VIR, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:

     a) analisi della situazione attuale e dei problemi, ricorrendo a evidenze quantitative e verificando anche il grado di attuazione della normativa in esame, con riferimento, se del caso, ai diversi livelli istituzionali coinvolti;

     b) ricostruzione della logica dell'intervento, in relazione ai problemi che si intendevano affrontare e agli obiettivi che si intendevano conseguire, alle azioni poste in essere, ai soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, all'evoluzione registrata nel contesto di riferimento;

     c) valutazione dell'intervento, applicando i seguenti criteri: 1) efficacia, verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi e la misura in cui gli effetti osservati derivano dalla regolazione in esame o da ulteriori fattori che sono intervenuti nel tempo; 2) efficienza, in relazione alle risorse impiegate; 3) perdurante utilità della regolazione rispetto alle esigenze e agli obiettivi delle politiche attuali; 4) coerenza dell'insieme delle norme che disciplinano l'area di regolazione in esame, anche con riferimento ad eventuali lacune, inefficienze, sovrapposizioni, eccesso di costi di regolazione;

     d) definizione di ipotesi di revisione, abrogazione, miglioramento dell'attuazione delle norme in esame, alla luce dei risultati del processo valutativo.

     2. Nello svolgimento della VIR l'Amministrazione ricorre alla consultazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 18, nonchè ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza.

     3. Ai fini della VIR, l'Amministrazione tiene conto dei risultati di eventuali ulteriori analisi, comunque denominate, previste per il monitoraggio e la valutazione degli atti oggetto della stessa.

 

     Art. 14. Presentazione e verifica della relazione VIR

     1. L'Amministrazione elabora la relazione VIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 13 e i risultati delle valutazioni svolte.

     2. La relazione VIR è inviata al DAGL, che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL può richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, ai fini della validazione della relazione VIR.

     3. La relazione VIR, una volta validata, è pubblicata sul sito dell'Amministrazione che ha condotto la verifica di impatto, nonchè sul sito del Governo, e trasmessa al Parlamento.

 

     Art. 15. Partecipazione alle valutazioni d'impatto della normativa europea

     1. Le Amministrazioni partecipano, per le materie di rispettiva competenza e anche coinvolgendo altri livelli istituzionali, alle attività di valutazione della normativa promosse dalle istituzioni dell'Unione europea, con specifico riguardo a quelle relative a norme che disciplinano materie di particolare rilievo per le politiche nazionali. Della partecipazione è data informazione preventiva al DAGL, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le politiche europee.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le Amministrazioni valutano gli effetti della normativa europea a livello nazionale, anche partecipando ai gruppi di lavoro e alle consultazioni che le istituzioni dell'Unione europea pongono in essere per valutare la normativa europea.

     3. Per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 2, le Amministrazioni seguono le indicazioni fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, e consultano preventivamente i destinatari nazionali della normativa europea.

     4. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, riunioni di coordinamento per lo svolgimento della valutazione di impatto della normativa europea, inclusa la consultazione.

     5. I risultati delle valutazioni svolte ai sensi del presente articolo sono trasmessi tempestivamente al DAGL, ai fini della verifica, nonchè al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le politiche europee.

 

Capo IV

Consultazioni

 

     Art. 16. Disciplina generale delle consultazioni

     1. Nel corso dell'AIR, salvo casi straordinari di necessità e urgenza, nonchè della VIR, l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria consulta i destinatari dell'intervento.

     2. L'obiettivo della consultazione è acquisire elementi che, nel caso dell'AIR, possono afferire agli aspetti critici della situazione attuale, alle opzioni di intervento, alla valutazione degli effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento, della sua attuazione e dei suoi principali impatti.

     3. La consultazione può essere aperta, se rivolta a chiunque abbia interesse a parteciparvi, o ristretta, se rivolta a soggetti predefiniti dall'Amministrazione sulla base degli interessi coinvolti. I contributi forniti dai soggetti consultati sono finalizzati ad arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione, senza obbligo di riscontro per l'Amministrazione, e non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa. L'Amministrazione ricorre alla consultazione aperta o ristretta, in via alternativa o congiunta, tenendo conto dell'ambito e dei destinatari dell'intervento normativo, nonchè dei fabbisogni informativi correlati al processo valutativo.

     4. Le tecniche di svolgimento delle consultazioni sono indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 1.

     5. L'Amministrazione assicura la conoscibilità delle iniziative di consultazione, tramite il proprio sito istituzionale.

     6. Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa regolatoria. Le stesse sono gestite tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonchè curando la chiarezza e sinteticità dei documenti usati durante il loro svolgimento.

 

     Art. 17. Consultazione aperta nell'AIR

     1. L'Amministrazione, nei casi in cui ricorra alla consultazione aperta nel corso dell'AIR, pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, un documento preliminare sull'iniziativa normativa che dia conto, almeno, dei profili critici della situazione attuale, degli obiettivi e delle opzioni di intervento. Dell'avvio della consultazione aperta è data contestuale comunicazione al DAGL.

     2. Chiunque vi abbia interesse può inviare, entro il termine di cui al comma 3, commenti per via telematica secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

     3. Per inviare commenti è stabilito un termine congruo, comunque non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.

     4. Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali.

     5. Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalità di consultazione.

     6. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicità, anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse è data notizia anche in una apposita sezione del sito istituzionale del Governo.

 

     Art. 18. Consultazione aperta nella VIR

     1. Prima dell'adozione, il piano di cui all'articolo 12 è sottoposto a consultazione, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione che ne ha curato l'elaborazione, per almeno quattro settimane. Dell'avvio della consultazione è data contestuale comunicazione al DAGL.

     2. Entro il termine di cui al comma 1, chiunque vi abbia interesse può inviare, attraverso le modalità definite dall'Amministrazione proponente, commenti per via telematica riferiti agli atti inclusi nel piano e all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 8, nonchè proposte di ulteriori atti da includere nel piano.

     3. L'Amministrazione responsabile della VIR ricorre alla consultazione aperta durante lo svolgimento della verifica di impatto, al fine di raccogliere opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia degli atti sottoposti a verifica, sugli impatti prodotti sui destinatari e sui profili critici riscontrati. Dell'avvio della consultazione è data contestuale comunicazione al DAGL.

     4. Ai fini della consultazione aperta nel corso della VIR, l'Amministrazione pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, i documenti necessari e utilizza strumenti di indagine volti a raccogliere opinioni, dati e proposte dai destinatari degli atti sottoposti a valutazione.

     5. Chiunque vi abbia interesse può inviare, entro il termine di cui al comma 6, commenti per via telematica secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

     6. Il termine entro cui è possibile inviare commenti è di almeno quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione aperta, svolta sia in riferimento al piano di cui all'articolo 12, comma 1, sia nel corso della VIR, sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.

     7. Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione aperta, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali.

     8. Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalità di consultazione.

     9. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicità, anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse è data notizia anche in apposita sezione del sito istituzionale del Governo.

 

Capo V

Relazione al Parlamento

 

     Art. 19. Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR

     1. La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, riporta i seguenti elementi informativi:

     a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno;

     b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR;

     c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;

     d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni;

     e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie;

     f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti;

     g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorità indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale;

     h) eventuali criticità riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR;

     i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacità istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni.

     2. Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette al DAGL una relazione con gli elementi informativi di cui al comma 1 relativi all'anno precedente. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

     Art. 20. Disposizioni abrogate

     1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, sono abrogati.

 

     Art. 21. Disposizioni finali e transitorie

     1. Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.

     2. In sede di prima applicazione il piano di cui all'articolo 12 è adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.

     3. Le Amministrazioni si adeguano alle indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione di cui all'articolo 2, comma 7, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 2202