§ 13.3.188 – Decisione 21 aprile 2004, n. 786.
Decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:21/04/2004
Numero:786


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.
Art.  15.


§ 13.3.188 – Decisione 21 aprile 2004, n. 786.

Decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 1445/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 1411/2001/CE, n. 50/2002/CE, n. 466/2002/CE, n. 1145/2002/CE, n. 1513/2002/CE, n. 1786/2002/CE, n. 291/2003/CE e n. 20/2004/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129, l'articolo 137, paragrafo 2, gli articoli 149, 150, l'articolo 151, paragrafo 5, gli articoli 152, 153, 156, l'articolo 166, paragrafo 1, l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 285,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, occorre adattare l'importo di riferimento o l'importo massimo totale delle seguenti decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio:

     — n. 1720/1999/CE, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA),

     — n. 253/2000/CE, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate»,

     — n. 508/2000/CE, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000»,

     — n. 1031/2000/CE, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù»,

     — n. 1445/2000/CE, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003,

     — n. 163/2001/CE, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIAformazione) (2001-2005),

     — n. 1411/2001/CE, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano,

     — n. 50/2002/CE, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale,

     — n. 466/2002/CE, del 1° marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale,

     — n. 1145/2002/CE, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione,

     — n. 1513/2002/CE, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006); conformemente all'articolo 166, paragrafo 3, del trattato, l'importo stabilito si applica alla realizzazione di tutte le attività previste da tale programma quadro,

     — n. 1786/2002/CE, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008),

     — n. 291/2003/CE, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004,

     — n. 20/2004/CE, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per finanziare le attività comunitarie da svolgere a sostegno della politica dei consumatori durante il periodo 2004-2007,

 

     DECIDONO:

 

Art. 1.

     L'articolo 15 della decisione n. 1720/1999/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 15. Finanziamento.

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione della Comunità ai sensi della presente decisione sul periodo 2002-2004 è di 34,9 milioni di EUR.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

 

     Art. 2.

     L'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 253/2000/CE è sostituito dal seguente:

     «1) La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 2 060 milioni di EUR.»

 

     Art. 3.

     L'articolo 3 della decisione n. 508/2000/CE è modificato come segue:

     1) Il titolo «Dotazione finanziaria» è sostituito dal titolo «Finanziamento».

     2) Il primo comma è sostituito dal seguente:

     «La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma “Cultura 2000”, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 170,7 milioni di EUR.»

 

     Art. 4.

     All'articolo 9 della decisione n. 1031/2000/CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1 La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 605 milioni di EUR.»

 

     Art. 5.

     All'articolo 3 della decisione n. 1445/2000/CE il primo comma è sostituito dal seguente:

     «La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2004-2007 è pari a 14,75 milioni di EUR, di cui 11 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

 

     Art. 6.

     All'articolo 4 della decisione n. 163/2001/CE il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è di 52 milioni di EUR.»

 

     Art. 7.

     All'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1411/2001/CE il primo comma è sostituito dal seguente:

     «1. L'attuazione del presente quadro di cooperazione inizia il 1° gennaio 2001 e termina il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente quadro di cooperazione per il periodo 2001-2004 è di 14,8 milioni di EUR.»

 

     Art. 8.

     All'articolo 6 della decisione n. 50/2002/CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo specificato all'articolo 1 è pari a 85,04 milioni di EUR, comprese le spese tecniche e amministrative.»

 

     Art. 9.

     All'articolo 7 della decisione n. 466/2002/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2002-2006 è pari a 34,3 milioni di EUR.»

 

     Art. 10.

     All'articolo 12 della decisione n. 1145/2002/CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, è di 62,3 milioni di EUR.»

 

     Art. 11.

     La decisione n. 1513/2002/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità all'insieme del sesto programma quadro ammonta a 17 883 milioni di EUR. Le quote assegnate a ciascuna azione sono precisate all'allegato II.»

     2) L'allegato II è sostituito dal testo figurante in allegato alla presente decisione.

 

     Art. 12.

     All'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 1786/2002/CE, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo menzionato all'articolo 1 è fissata a 353,77 milioni di EUR, di cui 227,51 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

     Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

 

     Art. 13.

     L'articolo 10 della decisione n. 291/2003/CE è modificato come segue:

     1) Il titolo «Bilancio» è sostituito dal titolo «Finanziamento».

     2) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione è fissata a 12,1 milioni di EUR.»

 

     Art. 14.

     All'articolo 5 della decisione n. 20/2004/CE i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, è fissato a 81,8 milioni di EUR, di cui 60,6 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

     2. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

 

     Art. 15.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

 

IMPORTO GLOBALE MASSIMO,

QUOTE RISPETTIVE E RIPARTIZIONE INDICATIVA

 

     L'importo finanziario globale massimo e le rispettive quote indicative delle varie azioni, quali sono indicate all'articolo 164 del trattato, sono (in milioni di EUR):

 

Prima azione (1)

 

15 174

 

Seconda azione (2)

 

658

 

Terza azione (3)

 

319

 

Quarta azione (4)

 

1 732

 

Importo globale massimo

 

17 883

 

(1) Comprende le attività svolte nell'ambito della sezione “Concentrare e integrare la ricerca della Comunità” (ad eccezione delle attività di cooperazione internazionale), le attività svolte sotto le voci “Infrastrutture di ricerca” e “Scienza e società” nell'ambito della sezione “Strutturare lo Spazio europeo della ricerca” e le attività svolte nell'ambito della sezione “Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca”.

(2) Comprende le attività di cooperazione internazionale svolte sotto la voce “Concentrare e integrare la ricerca della Comunità”, nelle aree tematiche prioritarie e sotto la voce “Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio”.

(3) Comprende le attività specifiche sul tema “Ricerca e innovazione” svolte nell'ambito della sezione “Strutturare lo Spazio europeo della ricerca” ad integrazione delle attività in materia di innovazione svolte nell'ambito della sezione “Concentrare e integrare la ricerca della Comunità”.

(4) Comprende le attività riguardanti le risorse umane e il sostegno alla mobilità svolte nell'ambito della sezione “Strutturare lo Spazio europeo della ricerca”.

 

     Le azioni saranno svolte sotto le seguenti voci (è precisata la ripartizione finanziaria indicativa) (in milioni di EUR):

 

1. Concentrare e integrare la ricerca della Comunità

 

 

14 682

 

Priorità tematiche (1)

 

 

12 438

 

 

Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute (2)

 

2514

 

 

 

— genomica avanzata e sue applicazioni per la salute,

 

1 209

 

 

 

— lotta contro le principali malattie

 

1 305

 

 

 

Tecnologie per la società dell'informazione (3)

 

3 984

 

 

 

Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione

 

1 429

 

 

 

Aeronautica e spazio

 

1 182

 

 

 

Qualità e sicurezza alimentare

 

753

 

 

 

Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi:

 

2 329

 

 

 

— sistemi energetici sostenibili,

 

890

 

 

 

— trasporti di superficie sostenibili,

 

670

 

 

 

— cambiamento globale ed ecosistemi.

 

769

 

 

 

Cittadini e governance nella società della conoscenza

 

247

 

 

 

Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio

 

 

1 409

 

 

Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche

 

590

 

 

 

Azioni orizzontali di ricerca per le PMI

 

473

 

 

 

Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale (4)

 

346

 

 

 

Attività non nucleari del Centro comune di ricerca

 

 

835

 

 

2. Strutturare lo spazio europeo della ricerca

 

 

 

2 854

 

Ricerca ed innovazione

 

319

 

 

 

Risorse umane

 

1 732

 

 

 

Infrastrutture di ricerca (5)

 

715

 

 

 

Scienza e società

 

88

 

 

 

3. Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca

 

 

 

347

 

Sostegno al coordinamento delle attività

 

292

 

 

 

Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche

 

55

 

 

 

Totale

 

 

 

17 883

 

(1) Di cui almeno il 15 % destinato alle PMI.

(2) Compreso un importo massimo di 475 milioni di EUR per la ricerca legata al cancro.

(3) Compreso un importo massimo di 110 milioni di EUR per l'ulteriore sviluppo di Géant e GRID.

(4) Questo importo di 346 milioni di EUR finanzierà misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, i paesi mediterranei, compresi i Balcani occidentali, la Russia e i Nuovi Stati indipendenti (NSI). Un importo di 312 milioni di EUR è anche destinato a finanziare la partecipazione di organizzazioni di paesi terzi alle “priorità tematiche” ed alle “attività specifiche che coprono un campo più vasto della ricerca”, cosa che ritorna a una somma totale di 658 milioni di EUR per la cooperazione internazionale. Risorse supplementari saranno messe a disposizione a titolo della sezione 2.2 “risorse umane e mobilità” per finanziare la formazione alla ricerca, in Europa, dei ricercatori di paesi terzi.

(5) Compreso un importo massimo di 218 milioni di EUR per l'ulteriore sviluppo di Géant e GRID.»