§ 13.3.76 - Decisione 13 aprile 2000, n. 1031.
Decisione (CE) n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria "Gioventù".


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:13/04/2000
Numero:1031


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma.
Art. 2.  Obiettivi del programma.
Art. 3.  Azioni comunitarie.
Art. 4.  Accesso al programma.
Art. 5.  Realizzazione del programma e collaborazione con gli Stati membri.
Art. 6.  Azioni congiunte.
Art. 7.  Misure di attuazione.
Art. 8.  Comitato.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.
Art. 10.  Coerenza e complementarità.
Art. 11.  Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO) e della Turchia.
Art. 12.  Cooperazione internazionale.
Art. 13.  Monitoraggio e valutazione.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 13.3.76 - Decisione 13 aprile 2000, n. 1031.

Decisione (CE) n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria "Gioventù".

(G.U.C.E. 18 maggio 2000, n. L 117).

 

Art. 1. Istituzione del programma.

     1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitaria "Gioventù", in seguito denominato "il presente programma", relativo alla politica di cooperazione nel settore della gioventù, compresi il Servizio volontario europeo e gli scambi di giovani all'interno della Comunità e con i paesi terzi.

     2. Il presente programma è attuato per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

     3. Il presente programma contribuisce alla promozione di un'Europa della conoscenza mediante lo sviluppo di uno spazio europeo di cooperazione nel settore della politica della gioventù basato sull'istruzione e sulla formazione informale. Esso promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo delle conoscenze, attitudini e competenze atte a favorire la cittadinanza attiva e l'idoneità all'occupazione.

     4. Il presente programma rafforza e integra le azioni condotte negli Stati membri e dagli Stati membri, nel pieno rispetto della loro diversità culturale e linguistica.

 

     Art. 2. Obiettivi del programma.

     1. Per consentire ai giovani di acquisire conoscenze, attitudini e competenze, gettando così le basi per il loro orientamento futuro, e di esercitare una cittadinanza responsabile che faciliti la loro integrazione attiva nella società e tenuto conto dell'importanza della promozione di pari opportunità, gli obiettivi del presente programma sono i seguenti:

     a) promuovere il contributo attivo dei giovani alla costruzione europea attraverso la loro partecipazione a scambi transnazionali, all'interno della Comunità o con paesi terzi, favorire la comprensione della diversità culturale europea e i valori fondamentali comuni, sostenendo in tal modo il rispetto dei diritti umani e la lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia;

     b) rafforzare il loro senso di solidarietà intensificando la partecipazione dei giovani ad attività transnazionali al servizio della Comunità, all'interno della Comunità o con paesi terzi, in particolare quelli con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

     c) incoraggiare lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale, nonché la creatività dei giovani, per consentire loro di integrarsi attivamente nella società, favorendo il riconoscimento del valore di un'esperienza educativa informale acquisita in un contesto europeo;

     d) rafforzare la cooperazione nel settore della gioventù favorendo lo scambio di buone prassi, la formazione degli operatori/responsabili del settore "Gioventù" e lo sviluppo di azioni innovative a livello comunitario.

     2. Il presente programma contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi di altri pertinenti settori delle politiche della Comunità.

 

     Art. 3. Azioni comunitarie.

     1. Gli obiettivi del presente programma enunciati all'articolo 2 sono realizzati tramite le azioni seguenti, il cui contenuto operativo e le cui procedure d'applicazione sono descritti nell'allegato:

     - gioventù per l'Europa,

     - servizio volontario europeo,

     - iniziative per i giovani,

     - azioni congiunte,

     - misure di accompagnamento.

     2. Tali azioni vengono realizzate tramite i seguenti tipi di misure che si possono, se del caso, combinare:

     a) sostegno alla mobilità transnazionale dei giovani;

     b) sostegno all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore "Gioventù";

     c) sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione a livello europeo che consentano uno scambio di esperienze e di buone prassi;

     d) sostegno a progetti transnazionali che mirino a promuovere la cittadinanza dell'Unione e l'impegno dei giovani a favore dello sviluppo dell'Unione;

     e) promozione delle conoscenze linguistiche e della comprensione delle diverse culture;

     f) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nel settore "Gioventù";

     g) sviluppo a livello europeo di metodi di analisi e seguito delle politiche della gioventù e della loro evoluzione (per esempio, banche dati, cifre chiave, reciproca conoscenza dei "sistemi") e di metodi di diffusione delle buone prassi.

 

     Art. 4. Accesso al programma.

     1. Il presente programma è destinato ai giovani - in linea di massima di età compresa fra i 15 e i 25 anni -, nonché a quanti operano nel settore della gioventù, che risiedono legalmente in uno Stato membro. I limiti di età possono essere lievemente adattati ove giustificato dalle circostanze specifiche di determinati progetti.

Nell'ambito delle azioni 1.2, 2.2 e 5 di cui all'allegato, il presente programma può anche rivolgersi ai giovani - in linea di massima di età compresa tra i 15 e i 25 anni - e a quanti operano nel settore della gioventù, che risiedono nei paesi terzi, fatte salve le competenze degli Stati membri.

     2. Occorre in particolare adoperarsi affinché tutti i giovani, senza discriminazione, abbiano accesso alle attività del presente programma.

     3. La Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché siano compiuti sforzi particolari a favore dei giovani e delle piccole associazioni locali che, per ragioni di ordine culturale, sociale, fisico, psichico, economico o geografico, incontrano maggiori difficoltà a partecipare ai pertinenti programmi d'azione sia a livello comunitario che a livello nazionale, regionale e locale. A tal fine, la Commissione tiene conto delle difficoltà incontrate da questo gruppo destinatario, contribuendo a contrastare l'emarginazione.

     4. Gli Stati membri si sforzano di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al programma possano accedere all'assistenza sanitaria a norma del diritto comunitario. Lo Stato membro d'origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al Servizio volontario europeo possano conservare la loro protezione sociale.

 

     Art. 5. Realizzazione del programma e collaborazione con gli Stati membri.

     1. La Commissione assicura la realizzazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma ai sensi dell'allegato.

     2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, adotta le misure descritte nell'allegato (azione 5) che consentono di valorizzare i risultati delle azioni svolte nell'ambito della cooperazione comunitaria nel settore della gioventù.

     3. La Commissione e gli Stati membri adottano misure adeguate per sviluppare le strutture istituite a livello comunitario e nazionale al fine di realizzare gli obiettivi del programma, per agevolare, mediante un facile approccio, ai giovani e ad altri partner a livello locale l'accesso al programma, per garantire la valutazione e il controllo delle azioni previste dal programma ed applicare meccanismi di concertazione e di selezione trasparenti.

     La Commissione e gli Stati membri adottano misure volte ad agevolare l'accesso dei giovani alla mobilità transnazionale attraverso adeguati provvedimenti in materia di informazione e sensibilizzazione in tale settore. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal presente programma siano oggetto di un'informazione e di una pubblicità adeguate.

     4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma; essi si adoperano inoltre, per quanto possibile, per adottare le misure che reputano necessarie e auspicabili al fine di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi all'accesso al presente programma.

     5. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri, la transizione fra le azioni svolte nell'ambito di precedenti programmi comunitari nel settore della gioventù (Gioventù per l'Europa III, Servizio volontario europeo) e quelle da realizzare ai sensi del presente programma.

 

     Art. 6. Azioni congiunte.

     Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le misure del presente programma possono essere attuate, secondo le procedure di cui all'articolo 8, sotto forma di azioni congiunte con pertinenti programmi ed azioni comunitari in materia di gioventù, istruzione e formazione professionale.

 

     Art. 7. Misure di attuazione.

     1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

     a) le modalità di attuazione del presente programma, compreso il programma di lavoro annuale per la realizzazione delle azioni del programma;

     b) l'equilibrio generale fra le diverse azioni del programma;

     c) i criteri da applicare per stabilire la ripartizione indicativa dei fondi tra gli Stati membri nell'ambito delle azioni da gestire in modo decentrato;

     d) i meccanismi per l'attuazione delle azioni congiunte;

     e) le modalità di valutazione del programma;

     f) le modalità per certificare la partecipazione di giovani volontari.

     2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

 

     Art. 8. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie.

     1 La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 605 milioni di EUR [1].

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 10. Coerenza e complementarità.

     1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e nel rispetto del carattere proprio e della specificità di ciascun programma, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari. Particolare attenzione viene rivolta alla promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra donne e uomini.

     2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra la realizzazione del presente programma e gli altri interventi comunitari in materia di gioventù, in particolare nei settori della cultura e audiovisivo, del completamento del mercato interno, della società dell'informazione, dell'ambiente, della protezione di consumatori, delle PMI, della politica sociale, dell'occupazione e della sanità pubblica.

     3. La Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché le misure del presente programma tengano conto degli orientamenti adottati dal Consiglio in materia di occupazione nell'ambito della strategia coordinata per l'occupazione.

     4. La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nel settore della gioventù condotti nell'ambito delle relazioni esterne della Comunità.

 

     Art. 11. Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO) e della Turchia. [2]

     Il presente programma è aperto alla partecipazione:

     - dei paesi AELS/SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE,

     - dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,

     [- di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese,] [3]

     della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato [4].

 

     Art. 12. Cooperazione internazionale.

     La Commissione, ai sensi del presente programma e secondo le procedure di cui all'articolo 7, rafforza la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare col Consiglio d'Europa.

 

     Art. 13. Monitoraggio e valutazione.

     1. Il presente programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

     2. Il presente programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Tale valutazione mira ad accrescere l'efficacia delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché ad accertarsi che sia garantita la parità di accesso al programma come stabilito all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

Tale valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del presente programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

I risultati delle azioni comunitarie formano oggetto di valutazioni esterne periodiche in base ai criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     3. Entro il 31 dicembre 2004 ed il 30 giugno 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni, rispettivamente, sulla realizzazione e sull'impatto del presente programma.

     4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni:

     - all'adesione di nuovi Stati membri, una relazione sulle conseguenze finanziarie di tali adesioni sul programma, seguita, se del caso, da proposte finanziarie per far fronte alle conseguenze finanziarie di dette adesioni sul programma, a norma delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio e in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999. II Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte quanto prima,

     - entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione intermedia relativa agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma,

     - entro il 31 dicembre 2007 una relazione finale sulla realizzazione del presente programma.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     La presente decisone entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

ALLEGATO

     Gli aiuti accordati a titolo del presente programma devono rispettare i principi di cofinanziamento e di addizionalità delle risorse. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione, ci si deve adoperare per agevolare l'accesso dei giovani e delle piccole associazioni locali che incontrano difficoltà sul piano culturale, sociale, fisico, psichico, economico o geografico. Il comitato di cui all'articolo 8 della decisione determina le modalità concrete che potrebbero seguire tali sforzi. La ripartizione del sostegno comunitario tiene conto della necessità di garantire un equilibrio tra le azioni di mobilità adottate e la parità delle opportunità di accesso dei giovani di ogni Stato membro, vale a dire quanto previsto nell'articolo 4, paragrafo 3.

Le iniziative volte a promuovere la tolleranza e l'accettazione delle differenze, nonché la lotta contro qualsiasi forma di esclusione, devono essere incoraggiate e stimolate in modo specifico. La Comunità è attenta alle iniziative che attribuiscono un ruolo preminente alla cultura e allo sport nell'ambito dell'istruzione informale per i giovani.

Per raggiungere gli obiettivi del presente programma, vengono realizzate cinque categorie di azioni basandosi sulle misure definite all'articolo 3 della decisione:

     - Gioventù per l'Europa,

     - Servizio volontario europeo,

     - Iniziative per i giovani,

     - Azioni congiunte,

     - Misure di accompagnamento.

AZIONE 1 - GIOVENTU' PER L'EUROPA

     Azione 1.1: Scambi intracomunitari di giovani

     La Comunità sostiene attività di mobilità di gruppi di giovani della durata minima di una settimana, effettuate in base a progetti comuni all'interno della Comunità tra gruppi di giovani aventi in linea di massima tra i 15 e i 25 anni e che risiedono legalmente in uno Stato membro. I limiti di età possono essere lievemente adattati ove giustificato dalle circostanze specifiche di determinati progetti.

Queste attività, basate su partenariati transnazionali tra gruppi di giovani che ne implicano la partecipazione attiva, si prefiggono di consentire ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse e ad incitarli a partecipare o avviare altre attività a livello europeo. Un'attenzione particolare è prestata alla partecipazione di giovani alla prima attività europea o di associazioni di piccola dimensione o a dimensione locale, senza esperienza a livello europeo. Per conseguire un migliore equilibrio tra attività bilaterali e multilaterali, il sostegno comunitario è accordato progressivamente alle attività multilaterali di mobilità di gruppo. La mobilità bilaterale di gruppo riceve finanziamenti se questi si giustificano in termini di gruppi interessati o per un approccio pedagogico specifico.

     A titolo della presente azione possono essere sostenute attività intese a rafforzare l'implicazione attiva dei giovani nei progetti di mobilità di gruppo. Si tratta, in particolare, di attività di preparazione dei giovani a livello linguistico e interculturale.

 

     Azione 1.2: Scambi di giovani con paesi terzi

     La Comunità sostiene attività di mobilità di gruppi di giovani della durata minima di una settimana, effettuate in base a progetti comuni tra gruppi di giovani aventi in linea di massima tra i 15 e i 25 anni e che risiedono legalmente in uno Stato membro o in un paese terzo. Tali attività di mobilità implicano almeno due Stati membri.

Dette attività, basate su partenariati transnazionali tra gruppi di giovani, ne implicano la partecipazione attiva e si prefiggono di consentire ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse e ad incitarli a partecipare o ad avviare altre attività a livello europeo. Inoltre, questi progetti consentono ai paesi terzi partner di sperimentare tale modalità d'azione nel settore dell'istruzione informale e contribuire allo sviluppo della vita associativa e del lavoro dei giovani in detti paesi.

Possono essere sostenute attività intese a rafforzare l'implicazione attiva dei giovani nei progetti di mobilità di gruppo. Si tratta, in particolare, di attività di preparazione dei giovani a livello linguistico e interculturale prima della loro partenza.

AZIONE 2 - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

     Nell'ambito del presente programma per "giovane volontario" s'intende una persona in linea di massima di età compresa tra i 18 e i 25 anni e che risiede legalmente in uno Stato membro.

I giovani volontari s'impegnano come cittadini attivi ad esercitare un'attività di solidarietà concreta per acquisire attitudini e conoscenze sociali e personali, gettando le basi del loro orientamento futuro, contribuendo nel contempo al benessere collettivo. A tale scopo i giovani volontari partecipano, in uno Stato membro diverso da quello dove risiedono o in un paese terzo, ad un'attività non lucrativa e non remunerata, di rilevanza per la Comunità e di durata limitata (12 mesi al massimo) nell'ambito di un progetto riconosciuto dallo Stato membro e dalla Comunità secondo gli obiettivi del presente programma stabiliti nell'articolo 2. In particolare, essa non deve sostituire un'attività lavorativa. Sono garantiti l'alloggio in pensione completa e la guida di un tutore pedagogico. Il progetto di servizio volontario assicura che i giovani volontari siano coperti da un'assicurazione in caso di malattia, nonché da altre assicurazioni adeguate. I giovani volontari ricevono un'indennità in denaro per le piccole spese personali.

Il servizio volontario europeo si basa su un partenariato e sulla ripartizione delle responsabilità tra i giovani volontari, l'organizzazione che invia e quella di accoglienza.

Ai sensi delle disposizioni relative al comitato del programma di cui all'articolo 8, un documento, rilasciato dalla Commissione, attesta la partecipazione dei giovani volontari al servizio volontario europeo, l'esperienza e le conoscenze acquisite durante tale periodo.

 

     Azione 2.1: Servizio volontario europeo intracomunitario

     La Comunità sostiene progetti transnazionali (di durata limitata, di norma da tre settimane ad un anno) che consentono ai giovani di partecipare attivamente e individualmente ad attività che contribuiscono a soddisfare necessità della società nei settori più disparati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.) e che costituiscono nel contempo un'esperienza educativa informale per consentire loro di acquisire conoscenze sociali e culturali. Questi progetti si prefiggono di porre i giovani a contatto con altre culture e altre lingue, a confronto con idee e progetti nuovi in un contesto di società civile multiculturale.

La Comunità può sostenere azioni aventi in particolare un contenuto linguistico e interculturale volto a preparare i giovani volontari prima della loro partenza e a favorirne l'integrazione sociale nel corso delle attività, nonché al termine del periodo di servizio volontario europeo. Particolare attenzione sarà rivolta al sostegno pedagogico e all'attività dei tutori.

 

     Azione 2.2: Servizio volontario europeo con paesi terzi

     La Comunità sostiene progetti transnazionali (di durata limitata, di norma da tre settimane ad un anno) che consentono ai giovani di partecipare attivamente e individualmente ad attività che contribuiscono a soddisfare necessità della società nei settori più disparati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.) e che costituiscono nel contempo un'esperienza educativa informale per consentire loro di acquisire conoscenze sociali e culturali. Questi progetti si prefiggono di porre i giovani a contatto con altre culture e altre lingue, a confronto con idee e progetti nuovi in una società civile interculturale.

Possono essere sostenute azioni che consentono di gettare o consolidare le basi necessarie per lo sviluppo di progetti transnazionali di servizio volontario europeo con i paesi terzi.

La Comunità può sostenere azioni aventi in particolare un contenuto linguistico o interculturale volto a preparare i giovani volontari prima della loro partenza e a favorirne l'integrazione sociale nel corso delle attività, nonché al termine del periodo di servizio volontario europeo. Particolare attenzione sarà rivolta al sostegno pedagogico e all'attività dei tutori.

AZIONE 3 - INIZIATIVE PER I GIOVANI

     Per favorire l'iniziativa e la creatività dei giovani, la Comunità sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad iniziative innovative e creative e ad iniziative imperniate sulla solidarietà dei giovani a livello locale, regionale, nazionale o europeo. Questi progetti consentono ai giovani di sviluppare il loro spirito d'impresa e mettere in pratica attività che hanno ideato e di cui sono gli attori principali.

La Comunità sostiene iniziative intese ad aiutare i giovani volontari a valorizzare e a mettere a frutto l'esperienza acquisita durante il loro periodo di servizio volontario e a promuovere la loro integrazione attiva nella società. Dette iniziative prese dai giovani al termine del loro servizio volontario europeo consentono loro di lanciare e promuovere attività di ordine sociale, culturale, socioculturale e economico e/o sono volte alla loro evoluzione personale. Esse riguardano in modo prioritario i giovani che ne hanno maggiormente bisogno.

Il sostegno mira inoltre a promuovere l'estensione dei progetti ad iniziative simili condotte in altri Stati membri, per rafforzarne il carattere transnazionale e demoltiplicare lo scambio di esperienze e la cooperazione tra giovani. Il sostegno può comprendere l'organizzazione di riunioni di giovani promotori di iniziative a livello europeo. Un aiuto finanziario può essere accordato all'effettiva costituzione di partenariati stabili fra tali progetti.

AZIONE 4 - AZIONI CONGIUNTE

     Tenuto conto dell'esigenza di un approccio flessibile e creativo quale premessa alla cooperazione tra settori, un sostegno comunitario può essere accordato alle azioni di cui all'articolo 6 della decisione e a azioni congiunte con altri interventi comunitari che si riferiscono all'Europa della conoscenza, in particolare i programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, intende sviluppare un dispositivo di informazione, osservazione e diffusione comune delle buone prassi nel settore della conoscenza e dell'insegnamento lungo tutto l'arco della vita, nonché azioni comuni sui multimedia educativi e di formazione. Detti progetti comprendono una gamma di azioni che rientrano in numerosi settori, fra cui la gioventù, e possono essere sostenuti in modo complementare da diversi programmi comunitari e attuati tramite inviti a presentare proposte comuni.

Possono essere adottate misure idonee per promuovere, a livello regionale e locale, i contatti e l'interazione tra gli attori che partecipano al presente programma, nonché ai programmi relativi alla formazione professionale e all'istruzione. In questo contesto si può dare il sostegno ad attività intese a far conoscere le opportunità offerte ai giovani dalla Comunità.

AZIONE 5 - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

     Azione 5.1: Formazione e cooperazione degli attori della politica della gioventù

     Sono accordati aiuti a:

     1) attività intese al perfezionamento degli attori del settore della gioventù - in particolare gli operatori didattici del servizio volontario europeo, i lavoratori/animatori per i giovani, i responsabili di progetti europei, i consulenti delle iniziative giovani - che intervengono nelle azioni che coinvolgono direttamente i giovani, previste nelle azioni 1, 2 e 3 del presente programma, per garantire la qualità del loro contenuto. Un'attenzione particolare è prestata a coloro che si adoperano per promuovere la partecipazione di giovani che incontrano maggiori difficoltà a partecipare alle azioni comunitarie;

     2) attività intese a sviluppare moduli europei che rispondono alle esigenze di un lavoro transnazionale di cooperazione;

     3) attività - quali visite di studio, studi di fattibilità, seminari, tirocini pratici - che riguardano in modo prioritario lo scambio di esperienze e di buone prassi in relazione ad azioni congiunte o a problematiche d'interesse comune, o volte a facilitare e promuovere la costituzione di partenariati transnazionali sostenibili e/o reti multilaterali tra attori del settore della gioventù;

     4) attività sperimentali che costituiscono una fonte di innovazione e di arricchimento per la politica della gioventù mediante la messa in pratica di nuovi approcci, nuovi temi di cooperazione, nonché mediante la collaborazione di attori provenienti da orizzonti differenti;

     5) conferenze e convegni che si prefiggono di promuovere la cooperazione e lo scambio di buone prassi nel settore della gioventù, come pure altre misure di valorizzazione e diffusione dei risultati di progetti e attività condotte con sostegno di azioni comunitarie relative al settore della gioventù possono del pari ricevere un aiuto comunitario. Queste misure riguardano attività intracomunitarie o con paesi terzi. Un'attenzione particolare è prestata agli attori del settore della gioventù e a livello regionale o locale che hanno scarse o nulle esperienze od opportunità di contatto a livello europeo, e alle attività in cui i giovani sono gli attori principali.

 

     Azione 5.2: Informazione per i giovani e studi sulla gioventù

     1. In collegamento con gli obiettivi del programma e, in particolare, al fine di favorire l'accesso di tutti i giovani, la promozione della loro capacità d'iniziativa e la loro partecipazione attiva alla società, la Commissione incoraggia l'intervento degli attori nel settore della gioventù nell'informazione dei giovani a livello europeo, nonché la cooperazione tra i sistemi di informazione e di comunicazione dei giovani realizzati negli Stati membri e a livello comunitario. In tale contesto, uno sforzo particolare è profuso affinché la cooperazione possa aprirsi ai settori dell'istruzione e della formazione, al dialogo tra i giovani e con i giovani.

     2. In quest'ottica viene accordato un sostegno ad iniziative intese:

     - all'acquisizione delle esperienze e competenze necessarie alla realizzazione di progetti di informazione dei giovani che comportano una cooperazione transnazionale, nonché in materia di erogazione di servizi di informazione dei giovani e, in particolare, di orientamento,

     - alla realizzazione di progetti di cooperazione che consentano: la diffusione di informazioni; la sensibilizzazione del pubblico giovane ad argomenti connessi al campo d'interesse del programma; l'accesso dei giovani a qualsiasi informazione che consenta di raggiungere gli obiettivi del programma,

     - alla messa in atto, nell'ambito di progetti di cooperazione transnazionale, di meccanismi che consentano il dialogo tra i giovani e con i giovani, poggiando in particolare sull'utilizzo dei massmedia giovanili e delle nuove tecnologie.

     3. Per quanto riguarda gli studi sulla gioventù in relazione agli obiettivi del programma, la Comunità sostiene studi che mettono in rilievo tra l'altro l'impatto delle misure adottate a favore dei giovani e, in particolare, quelle che cercano di promuovere la cooperazione in questo settore. Tali studi analizzano l'impatto delle altre politiche sul mondo della gioventù e mirano a dare un'immagine più chiara e globale delle esigenze dei giovani e delle condizioni in cui vivono.

La priorità sarà data agli studi che riguardano i percorsi dei giovani svantaggiati o emarginati; tali studi analizzano in particolare i fattori che hanno favorito o impedito l'inserimento sociale dei giovani e mettono in rilievo gli interventi del settore dell'istruzione non formale e del terzo settore in generale. Sarà data altresì priorità agli studi comparativi delle misure di promozione dello spirito d'iniziativa, inclusa la loro incidenza sullo sviluppo locale, soprattutto attraverso la creazione di attività (creazione di posti di lavoro, creazione di imprese culturali o sociali, ecc.). Gli studi possono assumere la forma di studi di casi, i più rilevanti dei quali saranno resi pubblici.

 

     Azione 5.3: Informazione e visibilità delle azioni

     La Commissione adotterà le misure necessarie, fra l'altro, per raccogliere presso una serie di fonti informazioni sulle misure riguardanti la gioventù, mettere a profitto i progetti dell'UE a favore dei giovani e dare maggiore visibilità alle azioni destinate ai giovani a livello comunitario sviluppando mezzi adeguati per il dialogo con essi anche attraverso Internet.

 

     Azione 5.4: Misure di sostegno

     1. Agenzie nazionali

Possono essere previsti contributi comunitari a sostegno di attività delle strutture create dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della decisione.

     2. Assistenza tecnica e supporto operativo

In sede di esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione finanziaria globale del programma. Alle stesse condizioni, la Commissione può rivolgersi ad esperti. La Commissione potrà inoltre procedere a qualsivoglia studio valutativo e all'organizzazione di seminari, colloqui o altre riunioni di esperti in grado di agevolare l'attuazione del programma, compresa l'applicazione dell'articolo 12 della decisione. La Commissione può del pari promuovere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione.

 

 

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 della decisione n. 786/2004/CE.

[2] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[3] Trattino abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[4] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.