§ 20.4.282 - Decisione 31 maggio 2002, n. 50.
Decisione n. 50/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:31/05/2002
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, al punto 54b
Art. 2.      I testi dei regolamenti (CE) n. 2491/2001 e (CE) n. 2589/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 4.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.282 - Decisione 31 maggio 2002, n. 50.

Decisione n. 50/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 32/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

     (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2589/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:

     - 32001 R 2491: regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione del 19 dicembre 2001 (GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9),

     - 32001 R 2589: regolamento (CE) n. 2589/2001 della Commissione del 27 dicembre 2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 18).

 

     Art. 2.

     I testi dei regolamenti (CE) n. 2491/2001 e (CE) n. 2589/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

     Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.