§ 19.4.36 - Decisione 21 novembre 2002, n. 32/2003.
Decisione n. 2003/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:21/11/2002
Numero:32


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.4.36 - Decisione 21 novembre 2002, n. 32/2003.

Decisione n. 2003/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

(G.U.C.E. 16 gennaio 2003, n. L 11).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, in particolare il punto 3,

     visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito delle disastrose inondazioni verificatesi nell'agosto e nel settembre 2002 in alcuni Stati membri e paesi candidati la cui adesione all'Unione europea è attualmente in fase di negoziazione, l'Unione europea ha deciso di creare un Fondo di solidarietà dell'Unione europea per far fronte alle catastrofi.

     (2) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene una disposizione specifica in base a cui il Fondo può essere mobilizzato retroattivamente per catastrofi verificatesi a partire dall'agosto di quest'anno.

     (4) I paesi interessati hanno trasmesso alla Commissione la loro stima dei danni provocati dalle inondazioni dell'agosto e del settembre 2002,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilizzato per fornire l'importo di 728 milioni di EUR in stanziamenti di impegno.

 

          Art. 2.

     La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.