§ 1.1.111 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2491.
Regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:19/12/2001
Numero:2491


Sommario
Art. 1.      L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.111 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2491.

Regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(G.U.C.E. 20 dicembre 2001, n. L 337).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) Il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni. In molti casi, tale metodo non è più limitato a produzioni locali o agli scambi a livello locale ma, al contrario, coinvolge molto spesso diversi operatori e varie operazioni, quali l'importazione, il trasporto, il magazzinaggio e il condizionamento.

     (2) L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce i requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste nell'ambito del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento.

     (3) L'allegato III prevede già disposizioni per i principali operatori e per le diverse fasi della produzione biologica di prodotti agricoli. Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi, per garantire la tracciabilità dei prodotti agricoli biologici nelle varie fasi della catena commerciale e la loro conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91, occorre modificare l'allegato III.

     (4) È necessario che gli Stati membri completino le misure di cui all'allegato III per assicurare che i consumatori ricevano garanzie che i prodotti sono ottenuti in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (5) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 deve pertanto essere opportunamente modificato.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)