§ 6.1.44 - Decisione 1 marzo 2002, n. 466.
Decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:01/03/2002
Numero:466


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito un programma di azione comunitario che promuove le organizzazioni non governative (ONG) attive principalmente nel campo della protezione ambientale.
Art. 2.      Per ottenere una sovvenzione, una ONG deve presentare le seguenti caratteristiche ed essere conforme all'allegato:
Art. 3.      Il programma è aperto alla partecipazione di ONG europee stabilite:
Art. 4.      1. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, concernente le sovvenzioni per l'anno civile successivo, entro il 30 settembre di ogni [...]
Art. 5.      1. Considerata l'importanza dello sviluppo sostenibile e della salute e della qualità della vita dei cittadini europei, il sostegno a titolo del presente programma è mirato in particolare alle [...]
Art. 6.      1. Una sovvenzione non supera il 70% delle spese medie annue ammissibili dell'organizzazione candidata, verificate nei due anni precedenti, nel caso di ONG basate nella Comunità, o l'80% nel [...]
Art. 7.      1. Il presente programma comincia il 1° gennaio 2002 e termina il 31 dicembre 2006.
Art. 8.      1. Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, [...]
Art. 9.      1. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti, quale risulta dalle relazioni obbligatorie, può comportare l'inammissibilità al finanziamento nell'ambito del presente programma per l'anno [...]
Art. 10.      Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato, è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità [...]
Art. 11.      Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta una relazione agli Stati membri e al Parlamento europeo sulla procedura di assegnazione di sovvenzioni per l'anno in corso, nonché sui [...]
Art. 12.      La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 6.1.44 - Decisione 1 marzo 2002, n. 466.

Decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale.

(G.U.C.E. 16 marzo 2002, n. L 75).

 

Art. 1.

     1. E' istituito un programma di azione comunitario che promuove le organizzazioni non governative (ONG) attive principalmente nel campo della protezione ambientale.

     2. L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione e del miglioramento ambientali a livello europeo. Tali attività dovrebbero comportare il contributo, o la capacità di contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione ambientale comunitaria nelle varie regioni dell'Europa.

     3. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche. Il programma contribuisce inoltre al rafforzamento di piccole associazioni regionali o locali impegnate nell'applicazione dell'acquis comunitario in materia di ambiente e sviluppo sostenibile nel contesto in cui operano.

 

     Art. 2.

     Per ottenere una sovvenzione, una ONG deve presentare le seguenti caratteristiche ed essere conforme all'allegato:

     a) deve essere un'entità giuridica indipendente senza fini di lucro, attiva principalmente nel settore della protezione e del miglioramento ambientale, con finalità ecologiche al servizio della collettività e in un'ottica di sviluppo sostenibile;

     b) deve essere attiva a livello europeo, a titolo individuale o attraverso varie associazioni coordinate, con una struttura (base di membri) ed attività che coprano almeno tre paesi europei. Tuttavia, è accettabile la presenza in due paesi europei, purché l'obiettivo primario delle attività sia sostenere lo sviluppo e l'attuazione della politica ambientale comunitaria, come descritto nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3;

     c) le sue attività devono soddisfare in particolare i principi inerenti al Sesto programma di azione per l'ambiente ed essere in linea con le aree prioritarie individuate all'articolo 5;

     d) deve essere legalmente costituita da più di due anni e i suoi conti annuali devono essere stati certificati da un revisore ufficiale per i due anni precedenti. In caso di circostanze eccezionali, la Commissione può concedere una deroga a tali due requisiti a patto che ciò non comprometta la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

 

     Art. 3.

     Il programma è aperto alla partecipazione di ONG europee stabilite:

     a) negli Stati membri;

     b) nei paesi associati all'adesione [1], conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

     c) a Cipro, a Malta o in Turchia, conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi; o

     d) nei paesi balcanici che fanno parte del processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale [2], conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi.

 

[1] Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

[2] Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Repubblica federale di Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina e Croazia.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, concernente le sovvenzioni per l'anno civile successivo, entro il 30 settembre di ogni anno. Inoltre la Commissione impiega altri strumenti appropriati disponibili, inclusi i mezzi elettronici, per far sì che il programma sia noto a potenziali beneficiari.

     2. L'invito a presentare proposte comprende un pacchetto informativo e stabilisce i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione (incluse precisazioni sul sistema di ponderazione proposto) e la procedura di presentazione delle domande, valutazione e approvazione.

     3. Dopo la valutazione delle proposte la Commissione decide, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tranne eventuali ritardi nell'adozione del bilancio comunitario, quali organizzazioni riceveranno il finanziamento nell'anno successivo. La decisione dà luogo ad un accordo tra la Commissione e il beneficiario in cui sono stabiliti l'importo massimo della sovvenzione, le modalità di pagamento, le misure di controllo e monitoraggio e gli obiettivi da raggiungere con la sovvenzione. I pagamenti sono effettuati immediatamente.

 

     Art. 5.

     1. Considerata l'importanza dello sviluppo sostenibile e della salute e della qualità della vita dei cittadini europei, il sostegno a titolo del presente programma è mirato in particolare alle aree prioritarie del sesto programma di azione in materia di ambiente, raggruppate come segue sotto quattro voci principali:

     a) limitare il cambiamento climatico;

     b) natura e biodiversità - proteggere una risorsa senza eguali;

     c) salute e ambiente;

     d) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Il sesto programma di azione in materia di ambiente sarà oggetto di una revisione nel quarto anno di applicazione e sarà eventualmente aggiornato e modificato per tener conto di nuovi sviluppi e nuove informazioni.

Oltre alle aree sopra citate, sono anche considerati prioritari l'educazione ambientale e l'attuazione e il controllo della legislazione ambientale comunitaria.

     2. La procedura di selezione ed assegnazione si svolge in quattro tappe, come illustrato nella parte A dell'allegato.

 

     Art. 6.

     1. Una sovvenzione non supera il 70% delle spese medie annue ammissibili dell'organizzazione candidata, verificate nei due anni precedenti, nel caso di ONG basate nella Comunità, o l'80% nel caso di ONG basate nei paesi candidati all'adesione e nei paesi balcanici, e non supera l'80% delle spese ammissibili dell'organizzazione candidata per l'anno in corso.

L'importo è determinato annualmente secondo un sistema fisso di ponderazione che tiene conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 5 e alla parte A dell'allegato e dei principi indicati nella parte C dell'allegato.

     2. Un beneficiario ai sensi del presente programma è libero di usare la sovvenzione per coprire le sue spese ammissibili come ritiene opportuno, nel corso dell'anno oggetto di finanziamento. Sono considerate ammissibili tutte le spese a carico del beneficiario durante l'anno della sovvenzione, ad eccezione di quelle specificate nella parte D, sezione 2 dell'allegato. Il beneficiario può anche destinare fondi a partner od organizzazioni aderenti, in conformità di quanto specificato nel programma di lavoro approvato.

     3. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto quando la dichiarazione finanziaria verificata è stata accettata dalla Commissione, con la garanzia che i finanziamenti comunitari sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nel Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

Il pagamento finale è ridotto in conseguenza se il totale delle sovvenzioni comunitarie derivante da questo e da altri programmi supera l'80% delle spese ammissibili verificate del beneficiario per l'anno.

     4. Inoltre se la dichiarazione finanziaria verificata dell'anno della sovvenzione mostra che le entrate totali del beneficiario, a parte le entrate regolarmente accantonate per le spese non ammissibili, superano le spese ammissibili, il pagamento finale è ridotto oppure, se necessario, l'importo in eccesso è recuperato in conseguenza. Conformemente all'articolo 256 del trattato, gli ordini di riscossione costituiscono titolo esecutivo.

     5. Per garantire l'efficacia delle sovvenzioni alle ONG ambientali, la Commissione prende le misure necessarie per verificare che un'organizzazione selezionata continui a soddisfare i requisiti per l'assegnazione della sovvenzione durante tutto l'anno della sovvenzione. Sono in particolare introdotti un regime sistematico per monitorare le prestazioni dei beneficiari durante l'anno della sovvenzione e una valutazione ex post delle prestazioni.

     6. La Commissione comunica alle ONG escluse i motivi per cui esse non rispondono ai requisiti, fornendo informazioni sufficienti a consentire loro di identificare le necessità di riforma prima di presentare nuove domande.

 

     Art. 7.

     1. Il presente programma comincia il 1° gennaio 2002 e termina il 31 dicembre 2006.

     2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2002-2006 è pari a 34,3 milioni di EUR [1].

     3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 8.

     1. Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio. Ove opportuno l'Ufficio europeo antifrode (OLAF) svolge indagini che sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     2. Il beneficiario della sovvenzione tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento, tutta la documentazione di riferimento, tra cui il bilancio certificato, concernente la spesa incorsa nell'anno della sovvenzione. Il beneficiario della sovvenzione provvede affinché, se del caso, la documentazione di riferimento in possesso dei partner o membri sia a disposizione della Commissione.

 

     Art. 9.

     1. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti, quale risulta dalle relazioni obbligatorie, può comportare l'inammissibilità al finanziamento nell'ambito del presente programma per l'anno successivo. Il mancato raggiungimento dei risultati ripetuto per due anni successivi ha come conseguenza l'inammissibilità per gli anni restanti del programma.

     2. Se una ONG diventa oggetto di un ordine di riscossione della Commissione a causa di irregolarità intenzionali, irregolarità dovute a negligenza o frode, essa è automaticamente esclusa dal finanziamento per gli anni restanti del programma.

     3. Se la Commissione scopre irregolarità, cattiva gestione o frodi in relazione ad una sovvenzione, tramite audit o controlli ad hoc, al beneficiario sono applicate una o più delle seguenti misure amministrative e sanzioni, proporzionalmente alla gravità del caso (e con il diritto di impugnare la decisione):

     a) annullamento della sovvenzione;

     b) pagamento di una multa fino al 50% dell'importo dell'ordine di riscossione;

     c) esclusione da altri possibili finanziamenti comunitari per gli anni restanti del programma;

     d) esclusione dai pertinenti meccanismi di dialogo della Commissione, per gli anni restanti del programma.

 

     Art. 10.

     Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato, è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 11.

     Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta una relazione agli Stati membri e al Parlamento europeo sulla procedura di assegnazione di sovvenzioni per l'anno in corso, nonché sui risultati delle sovvenzioni concesse per l'anno precedente. La relazione contiene l'esposizione della metodologia utilizzata dalla Commissione per selezionare i beneficiari nell'anno in corso. La Commissione indice, entro il 30 giugno di ogni anno, una riunione cui partecipano le parti interessate allo scopo di discutere la relazione.

Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma durante i primi tre anni corredata, se opportuno, da proposte di adeguamenti nell'ottica di continuare o meno il programma. Questa relazione è basata sulle relazioni concernenti le prestazioni dei beneficiari e valuta, in particolare, la loro efficacia a contribuire agli obiettivi enunciati nell'articolo 1 e nell'allegato.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, decidono sulla continuazione del programma a decorrere dal 1° gennaio 2007. Prima di presentare proposte a tal fine, la Commissione svolge una valutazione esterna dei risultati conseguiti dal programma.

 

     Art. 12.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

     A. LE QUATTRO TAPPE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ED ASSEGNAZIONE

     1) Eliminazione delle domande non conformi ai requisiti tecnici/amministrativi di richiesta di finanziamento nell'ambito del presente programma. In particolare, non sono ammissibili al presente programma domande incomplete o insufficientemente dettagliate, o domande non completate secondo le istruzioni del modulo di domanda o che sono state presentate dopo la scadenza stabilita.

     2) Eliminazione delle domande non conformi ai requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 2 e 3.

     3) Valutazione comparativa delle restanti domande ammissibili rispetto ai criteri seguenti, ulteriormente specificati nella parte B seguente:

     a) rispondenza della candidatura, e più in particolare del programma di lavoro proposto, agli obiettivi del programma descritti all'articolo 1 e alle priorità del programma descritte all'articolo 5;

     b) gestione e qualità del prodotto;

     c) raggio di azione, efficacia, efficienza.

     Ad ogni candidato sarà assegnato un punteggio comparativo.

     4) Determinazione del gruppo di domande che entreranno nella procedura di assegnazione, conservando soltanto quelle che hanno ottenuto punteggi superiori a soglie stabilite dalla Commissione.

 

     B. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

     I candidati che hanno superato le due prime fasi di selezione di cui alla parte A sono esaminati in relazione ai criteri seguenti.

     1. Rispondenza della domanda agli obiettivi del programma

La domanda, compreso il programma di lavoro proposto, sarà valutata con riferimento alle seguenti caratteristiche del candidato:

     a) Pertinenza politica (in relazione a: Sesto programma di azione per l'ambiente, nuova governance europea, sviluppo sostenibile, allargamento, stabilizzazione e processo di associazione dei paesi dell'Europa sud-orientale, sviluppo della partnership euromediterranea, integrazione e parità di genere).

     b) Pertinenza e impatto potenziale della partecipazione all'elaborazione e all'attuazione della politica ambientale della Comunità.

     c) Capacità di farsi interprete delle preoccupazioni del pubblico in diverse regioni d'Europa e di presentare idee e proposte per la soluzione di problemi ambientali.

     d) Pertinenza nelle azioni di sensibilizzazione all'ambiente e di potenziamento della conoscenze, in generale e in relazione alle politiche ambientali della Comunità.

     e) Capacità di sviluppare reti tra organizzazioni degli Stati membri e organizzazioni dei paesi candidati all'adesione, incoraggiare la cooperazione con organizzazioni del settore pubblico e privato, attrarre cofinanziamenti da fonti esterne.

Per ciascuna delle caratteristiche di cui sopra, è esaminata la capacità del candidato a svolgere i ruoli ONG associati indicati negli esempi riportati nella parte D.

     2. Gestione e qualità del prodotto

Le caratteristiche da valutare comprendono:

     a) Struttura organizzativa, dotazione adeguata di personale e gestione delle risorse umane.

     b) Processo decisionale interno, relazioni con i membri, inclusi gli accordi per assicurare l'adesione dei membri agli sviluppi politici e alle dichiarazioni politiche.

     c) Approccio strategico, orientamento sugli obiettivi e prassi di pianificazione.

     d) Amministrazione, controllo di bilancio e gestione finanziaria.

     e) Modalità di relazione (a livello interno ed esterno).

     f) Autovalutazione e controllo di qualità, feedback di esperienza (apprendimento).

     g) Competenza tecnica/scientifica.

     3. Raggio di azione, efficacia, efficienza

Le caratteristiche da valutare comprendono:

     a) Visibilità generale dell'organizzazione e delle sue attività.

     b) Relazioni esterne e efficacia (con altri soggetti che trattano l'ambiente come autorità locali e regionali, imprese e industrie, gruppi di consumatori, sindacati, altre ONG e il pubblico in generale).

 

     C. DETERMINAZIONE DELLE SOVVENZIONI

     La sovvenzione è calcolata sulla base del totale delle spese ammissibili del candidato previste per l'anno di sovvenzione, tenendo espressamente conto delle sue spese medie verificate nei due anni precedenti e secondo i principi seguenti:

     1) A parità di tutti gli altri parametri, l'importo della sovvenzione per le ONG con volumi maggiori di attività pertinenti (misurate in base al valore medio delle loro spese annuali verificate dei due anni precedenti e al totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione) sarà di norma più elevato degli importi delle sovvenzioni per le ONG con volumi inferiori di attività pertinenti. Tuttavia, la distribuzione sarà effettuata su base non lineare e di conseguenza i beneficiari con volumi inferiori di attività pertinenti riceveranno una percentuale di sostegno relativamente più elevata.

     2) A parità di tutti gli altri parametri, le ONG che ricevono un punteggio comparativo più elevato nella valutazione riceveranno importi superiori delle ONG con un punteggio inferiore.

     3) Se una ONG ha chiesto un importo specifico, in nessun caso la sovvenzione concessa supera tale importo.

 

     D. SPESE AMMISSIBILI

     1) Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario durante l'anno per cui è accordata la sovvenzione, ad eccezione di quelle elencate al punto 2. Le spese ammissibili potrebbero includere alcune delle seguenti attività, citate a titolo esemplificativo:

     a) coordinare e riferire alla Commissione le informazioni e i pareri basati sulle preoccupazioni e opinioni del pubblico in merito alle prospettive nuove e emergenti che non possono essere o non sono trattate integralmente a livello dello Stato membro o ad un livello appropriato;

     b) effettuare le ricerche e i lavori preparatori necessari per la partecipazione a gruppi di esperti, a comitati delle istituzioni comunitarie incaricati della preparazione e dell'attuazione, apportando in tal modo un importante contributo alle politiche, ai programmi e alle iniziative comunitarie, nonché il necessario equilibrio rispetto agli interessi di altri soggetti in campo ambientale, quali l'industria/le imprese, i sindacati, i gruppi di consumatori;

     c) stimolare lo scambio di opinioni tra i soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale sui problemi e le possibili soluzioni inerenti a questioni ambientali aventi dimensione comunitaria. Si potrebbe trattare segnatamente di provvedere al trasferimento di conoscenze e di garantire sinergie mediante il networking;

     d) sensibilizzare il pubblico alle questioni ambientali e approfondire le conoscenze sull'ambiente in generale e in relazione alle politiche ambientali della Comunità;

     e) creare capacità, al fine in particolare di rafforzare il coinvolgimento delle piccole ONG, delle nuove reti di ONG e delle ONG nei paesi candidati all'adesione e nei paesi balcanici a livello europeo.

     2) I pagamenti effettuati dal beneficiario e i contratti aggiudicati a parti terze che comprendono elementi delle categorie seguenti sono considerati non ammissibili:

     a) spese di rappresentanza, di ospitalità, spese non necessarie o non giustificate;

     b) spese chiaramente al di fuori del programma di lavoro convenuto del beneficiario per l'anno della sovvenzione;

     c) rimborsi di debiti, interessi dovuti, perdite riportate;

     d) costi relativi al capitale investito, investimenti o riserve accantonate per rafforzare le attività del beneficiario;

     e) contributi in natura;

     f) spese private;

     g) attività criminali/illegali.


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 9 della decisione n. 786/2004/CE.