§ 5.4.193 - Decisione 10 giugno 2002, n. 1145.
Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell’occupazione.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:10/06/2002
Numero:1145


Sommario
Art. 1.  Istituzione delle attività comunitarie.
Art. 2.  Principi.
Art. 3.  Obiettivi.
Art. 4.  Misure comunitarie.
Art. 5.  Risultati.
Art. 6.  Coerenza e complementarità.
Art. 7.  Partecipazione di paesi terzi.
Art. 8.  Attuazione.
Art. 9.  Comitato.
Art. 10.  Cooperazione con altri comitati.
Art. 11.  Collegamenti da stabilire.
Art. 12.  Finanziamento.
Art. 13.  Valutazione e relazioni.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 5.4.193 - Decisione 10 giugno 2002, n. 1145.

Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell’occupazione.

(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 129,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 3 aprile 2002,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 3 del trattato dispone che l’azione della Comunità comporta la promozione del coordinamento tra le politiche occupazionali degli Stati membri al fine di accrescerne l’efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l’occupazione.

     (2) Il Consiglio europeo straordinario sull’occupazione, tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, ha lanciato una strategia globale in materia occupazionale, detta Strategia europea per l’occupazione, che comprende il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri sulla base di orientamenti in materia di occupazione formulati di comune accordo (processo di Lussemburgo), il proseguimento e lo sviluppo di una politica macroeconomica coordinata e di un mercato interno efficiente, al fine di gettare le basi di una crescita sostenibile, di un nuovo dinamismo e di un clima di fiducia favorevole al rilancio dell’occupazione. La strategia inoltre richiede che tutte le politiche comunitarie di sostegno all’occupazione, siano esse politiche quadro o di supporto, ricevano una forma più sistematica.

     (3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concordato un nuovo obiettivo strategico per l’Unione, consistente nel costruire un’economia basata sulla conoscenza competitiva e dinamica, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e di ripristinare in tal modo le condizioni per la piena occupazione. A tal fine, esso ha stabilito una nuova serie di obiettivi e parametri di riferimento, per poi introdurli in un nuovo metodo aperto di coordinamento a tutti i livelli, associato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio europeo, così da garantire una direzione strategica più coerente e un efficace monitoraggio dei progressi compiuti. Inoltre ha chiesto che la valutazione intermedia del processo di Lussemburgo imprima un nuovo impulso a questo processo, arricchendo gli orientamenti in materia di occupazione di obiettivi più concreti e stabilendo legami più stretti con altri settori politici rilevanti.

     (4) Uno specifico punto di forza della strategia europea per l’occupazione consiste nel fatto che gli Stati membri cooperano in materia di politiche occupazionali pur conservando il diritto di prendere decisioni appropriate alle loro circostanze individuali. Un altro punto di forza sta nel fatto che essi traggono insegnamento dalle loro esperienze reciproche, comprese le modalità di coinvolgimento delle parti sociali e delle autorità locali e regionali.

     (5) Il Consiglio europeo ha deciso in varie occasioni che occorre definire e raccogliere statistiche e indicatori comparabili e affidabili nel settore dell’occupazione e del mercato del lavoro.

     (6) La decisione 2000/98/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce il comitato per l’occupazione, mira a promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di politiche dell’occupazione e del mercato del lavoro.

     (7) La decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell’occupazione e del mercato del lavoro, che ha istituito tali attività, è venuta a scadenza il 31 dicembre 2000.

     (8) Questa decisione dovrebbe consentire di proseguire e sviluppare le attività avviate sulla base della decisione 98/171/CE. Nello svolgere le attività di cui alla presente decisione, la Commissione dovrebbe tenere pienamente conto dei risultati del programma attuato a norma della decisione 98/171/CE.

     (9) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (10) La presente decisione definisce, per l’intera durata delle attività, la dotazione finanziaria che costituisce, per l’autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio,

     hanno adottato la presente decisione:

 

     Art. 1. Istituzione delle attività comunitarie.

     Sono istituite attività comunitarie relative all’analisi, alla ricerca e alla cooperazione fra gli Stati membri nel settore dell’occupazione e del mercato del lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

 

          Art. 2. Principi.

     1. Le attività oggetto della presente decisione sono quelle direttamente connesse con l’attuazione del titolo VIII del trattato.

     2. Tali attività contribuiscono al raggiungimento del nuovo obiettivo strategico fissato dal Consiglio europeo di Lisbona, consistente nel permettere alla Comunità di ripristinare le condizioni per la piena occupazione.

 

          Art. 3. Obiettivi.

     1. Le attività mirano a:

     a) sostenere un’impostazione coordinata in materia di politica dell’occupazione nella Comunità europea, con l’obiettivo globale di aumentare il tasso di occupazione stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona;

     b) contribuire allo sviluppo della strategia coordinata per l’occupazione attraverso l’analisi, il monitoraggio e il sostegno alle azioni svolte negli Stati membri, tenendo debito conto delle responsabilità di questi ultimi in tale settore;

     c) sviluppare, seguire e valutare la Strategia europea per l’occupazione con un costante sforzo di lungimiranza;

     d) incrementare la cooperazione fra gli Stati membri quanto ad analisi, ricerca e monitoraggio delle politiche relative al mercato del lavoro;

     e) individuare le migliori prassi e promuovere scambi e trasferimenti di informazioni ed esperienze;

     f) sviluppare l’approccio e i contenuti della Strategia europea per l’occupazione comprese modalità di cooperazione con le parti sociali e con le autorità locali e regionali interessate;

     g) attuare una politica d’informazione attiva, che corrisponda al bisogno di trasparenza avvertito dall’opinione pubblica e riconosca l’importanza di garantire che i cittadini europei possano essere pienamente informati su tutti gli aspetti della Strategia europea per l’occupazione. Tale risultato è conseguito in particolare mediante azioni d’informazione mirate, volte a sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica sulla Strategia europea per l’occupazione e rendendo accessibili all’opinione pubblica, segnatamente mediante il ricorso ad Internet, il pacchetto occupazione, inclusi i piani d’azione nazionali per l’occupazione, e le loro valutazioni presentate nella relazione annuale comune sull’occupazione.

     2. L’analisi nel contesto di tali attività è il più possibile differenziata in base al sesso.

 

          Art. 4. Misure comunitarie.

     1. Tenendo conto dei principi stabiliti nell’articolo 2 e allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, le misure comunitarie riguardano le seguenti attività:

     a) analisi e valutazione delle tendenze nel settore dell’occupazione e del quadro generale delle politiche; analisi prospettica su politiche settoriali importanti per la Commissione e gli Stati membri ai fini del giudizio sulle opzioni politiche e sull’impatto delle politiche comunitarie; analisi previsionale e ricerca di nuove questioni politiche sorte nell’ambito dello sviluppo della strategia coordinata per l’occupazione;

     b) aiuto agli Stati membri riguardo alla valutazione dei Piani nazionali d’azione per l’occupazione in modo coerente e coordinato, comprese le modalità in base alle quali le parti sociali e le autorità regionali e locali interessate sono state e possono essere coinvolte nella loro attuazione; al termine del primo periodo di applicazione degli orientamenti annuali di politica dell’occupazione concordati in conformità al processo di Lussemburgo sarà effettuata una speciale valutazione;

     c) una valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti della Strategia europea per l’occupazione in generale inclusa una valutazione dell’efficacia della metodologia utilizzata, e un’analisi della coerenza fra la Strategia europea per l’occupazione e la politica economica generale nonché altre politiche settoriali;

     d) raccolta e scambio di esperienza degli Stati membri, compreso il processo di valutazione reciproca, riguardo sia ai pilastri sia ai singoli orientamenti, come stabilito negli orientamenti annuali in materia di occupazione per gli Stati membri. L’accresciuta cooperazione aiuterà gli Stati membri a sviluppare le rispettive politiche occupazionali alla luce dell’esperienza maturata;

     e) monitoraggio della Strategia europea per l’occupazione negli Stati membri, in particolare tramite l’Osservatorio europeo per l’occupazione;

     f) lavoro tecnico e scientifico necessario per sostenere lo sviluppo di indicatori quantitativi e qualitativi comuni, migliorare e integrare le statistiche, condurre analisi comparate dei risultati e scambiare informazioni sulle migliori prassi;

     g) sostegno all’impulso impresso dalle presidenze del Consiglio dell’Unione europea al fine di concentrare l’attenzione su elementi prioritari della Strategia europea per l’occupazione e su speciali manifestazioni di rilievo internazionale o di interesse generale per la Comunità e gli Stati membri.

     2. Fra le attività di cui al paragrafo 1, è rivolta particolare attenzione alle persone che incontrano una serie di svantaggi che pregiudicano le loro prospettive di inserimento attivo nel mercato del lavoro. Inoltre sono effettuati sforzi per promuovere il principio di parità fra i sessi, in particolare per quanto riguarda le pari opportunità per uomini e donne nell’occupazione e nei mercati del lavoro e la conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare.

     3. In sede di attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei dati statistici, degli studi e delle relazioni sui progetti elaborati dalle organizzazioni internazionali, come l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

     4. Le attività di cui al paragrafo 1 tengono conto dell’obiettivo di garantire un elevato livello di sensibilizzazione nei riguardi della Strategia europea per l’occupazione a tutti i livelli geografici dell’Unione europea, affinché l’opinione pubblica e i gruppi di interesse, quali le parti sociali, gli enti locali e regionali e altri attori locali interessati, compresi i rappresentanti dell’economia sociale, siano consapevoli del loro potenziale di accrescere le prospettive economiche e sociali delle loro collettività locali e incoraggiati e agevolati a contribuire in tal senso.

     Le attività volte a promuovere la cooperazione, le migliori prassi e gli approcci innovativi, a migliorare le conoscenze, a sviluppare gli scambi di informazioni e a valutare le esperienze acquisite nel dare attuazione a tutti i livelli ai piani d’azione nazionali comprenderanno:

     a) analisi di tutti gli approcci e le misure innovativi relativi all’attuazione della Strategia per l’occupazione anche a livello locale e regionale;

     b) scambi di esperienze volti a promuovere le migliori prassi anche a livello locale e regionale;

     c) analisi intese a stabilire quali misure potrebbero essere introdotte per incoraggiare i partner locali e regionali a dare attuazione alla Strategia europea per l’occupazione;

     d) divulgazione dei risultati delle summenzionate analisi sull’attuazione della Strategia europea per l’occupazione anche a livello locale e regionale.

 

     Art. 5. Risultati.

     I risultati delle attività di cui all’articolo 4 sono usati o pubblicati a seconda del tipo di attività avviate tra cui:

     1) la relazione L’Occupazione in Europa e altre pubblicazioni, documenti di lavoro, relazioni da presentare al Consiglio, alla Commissione e al comitato per l’occupazione; incluse relazioni sulla valutazione del processo di Lussemburgo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

     2) seminari nazionali in preparazione dei Piani nazionali d’azione per l’occupazione, seminari sulla politica in materia di occupazione o organizzazione di importanti manifestazioni internazionali su argomenti prioritari o di importanza generale;

     3) ricorso a Internet per la divulgazione dei risultati (pubblicazione in rete, chat e seminari in linea) e come strumento per favorire la cooperazione e lo scambio d’informazioni.

 

     Art. 6. Coerenza e complementarità.

     La Commissione adotta tutte le misure necessarie a garantire la coerenza e l’assenza di doppioni tra le misure attuate a titolo della presente decisione e quelle facenti capo ad altri programmi e iniziative comunitari correlati e pertinenti. Al riguardo, sono considerati altamente prioritari la valutazione dei risultati positivi e negativi di tutte le misure sostenute a titolo di detti programmi e iniziative correlati e l’impegno inteso a far sì che le lezioni maturate in un contesto ispirino progressivamente le attività intraprese in altri contesti. A tale scopo la Commissione garantisce sul piano interno i collegamenti con i programmi e le iniziative comunitarie pertinenti, nonché con le agenzie decentralizzate.

 

     Art. 7. Partecipazione di paesi terzi.

     1. Le attività che possono essere aperte alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell’Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia e dei paesi mediterranei che sono partner dell’Unione europea sono definite nel contesto delle relazioni dell’Unione europea contali paesi.

     2. Il costo della partecipazione di cui al paragrafo 1 è a carico dei paesi interessati o delle linee di bilancio comunitarie relative all’attuazione nel settore in questione degli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato con tali paesi.

 

     Art. 8. Attuazione.

     1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione relative alle questioni in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 9, paragrafo 2:

     a) gli orientamenti di massima per l’attuazione delle attività e il programma annuale dei lavori;

     b) la ripartizione dei fondi tra le misure;

     c) le proposte della Commissione relative a criteri di selezione per il sostegno finanziario;

     d) i criteri per la valutazione delle attività che ricevono tale sostegno e la procedura per divulgare e trasferire i risultati.

     2. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione relative a tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

 

     Art. 9. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10. Cooperazione con altri comitati.

     Per garantire la coerenza e complementarità di queste attività con le altre misure di cui all’articolo 5, la Commissione informa regolarmente il comitato di cui all’articolo 9 di ogni altra azione comunitaria pertinente. Ove opportuno, la Commissione avvia una cooperazione regolare e strutturata fra il comitato e i comitati istituiti per altre politiche, strumenti e azioni attinenti.

 

     Art. 11. Collegamenti da stabilire.

     Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, la Commissione stabilisce i collegamenti necessari con il comitato per l’occupazione per garantire che il comitato sia regolarmente e debitamente informato dell’attuazione delle attività di cui alla presente decisione.

     Inoltre, nel quadro delle attività di cui alla presente decisione, la Commissione stabilisce i collegamenti necessari con il Parlamento europeo e le parti sociali e procede a periodici scambi di opinioni con essi. A tal fine la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e delle parti sociali le informazioni pertinenti. La Commissione informa il comitato per l’occupazione ed il comitato di cui all’articolo 9 delle opinioni espresse dal Parlamento europeo e dalle parti sociali.

 

     Art. 12. Finanziamento.

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, è di 62,3 milioni di EUR [1].

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

     3. La Commissione può usufruire di assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari, e delle spese di sostegno.

 

     Art. 13. Valutazione e relazioni.

     1. La Commissione individua gli indicatori di risultato relativi alle azioni, osserva il conseguimento di risultati intermedi ed effettua valutazioni indipendenti nel corso del terzo anno (valutazione intermedia) e all’inizio dell’ultimo anno delle attività (valutazione ex post). Tali valutazioni devono esaminare in particolare gli effetti ottenuti e l’efficienza conseguita nell’uso delle risorse, nonché servire a formulare raccomandazioni per l’adeguamento e l’eventuale estensione delle attività.

     2. La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni intraprese e le relazioni di valutazione.

     3. Alla luce di tali valutazioni, la Commissione può proporre un’estensione delle attività.

     4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sui risultati delle attività entro il 31 dicembre 2004 e una relazione definitiva entro il 31 dicembre 2007, inserendo in tali documenti informazioni sul finanziamento comunitario nel quadro delle attività e sulla coerenza e complementarità con altri programmi, azioni e iniziative pertinenti, nonché i risultati pertinenti della valutazione.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

 

     La Commissione ricorda l’importanza del Fondo sociale europeo nell’appoggiare la strategia europea per l’occupazione. Sottolinea tra l’altro l’importanza delle misure innovative sostenute in virtù dell’articolo 6 del regolamento del Fondo sociale europeo [1] per rafforzare l’applicazione della strategia europea per l’occupazione a livello locale. Essa ricorda anche i suoi impegni per garantire una diffusione adeguata dei risultati delle attività del Fondo, incluso l’articolo 6, al fine di prevedere un input adeguato alla strategia europea per l’occupazione.

     Nell’applicare quindi la decisione sulle misure di incentivo per l’occupazione, la Commissione fornirà le sinergie necessarie con attività di diffusione dell’informazione del Fondo sociale europeo.

     La Commissione informerà il Parlamento europeo circa le priorità adottate nell’ambito dell’articolo 6 del Fondo sociale europeo e, in particolare, sulle iniziative a livello locale.

 

[1] Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, sul Fondo sociale europeo.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 10 della decisione n. 786/2004/CE.