§ 13.3.22 - Decisione 24 gennaio 2000, n. 253.
Decisione (CE) n. 253/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:24/01/2000
Numero:253


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma.
Art. 2.  Obiettivi del programma.
Art. 3.  Azioni comunitarie.
Art. 4.  Accesso al programma.
Art. 5.  Realizzazione del programma e cooperazione con gli Stati membri.
Art. 6.  Azioni congiunte.
Art. 7.  Misure di attuazione.
Art. 8.  Comitato.
Art. 9.  Collaborazione con altri comitati di programma e informazione sulle altre iniziative comunitarie.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11.  Coerenza e complementarità.
Art. 12.  Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) associati e della Turchia.
Art. 13.  Cooperazione internazionale.
Art. 14.  Monitoraggio e valutazione.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 13.3.22 - Decisione 24 gennaio 2000, n. 253.

Decisione (CE) n. 253/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione "SOCRATE".

(G.U.C.E. 3 febbraio 2000, n. L 28).

 

Art. 1. Istituzione del programma.

     1. La presente decisione istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria nel settore dell'istruzione SOCRATE (in prosieguo denominato: il "presente programma").

     2. Il presente programma è attuato per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

     3. Il presente programma contribuisce alla promozione di un'Europa della conoscenza mediante lo sviluppo della dimensione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, promuovendo l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, basato sulla formazione e sull'istruzione sia formale che informale. Esso sostiene lo sviluppo delle conoscenze, attitudini e competenze atte a favorire la cittadinanza attiva e l'idoneità all'occupazione.

     4. Il presente programma rafforza e integra le azioni condotte negli Stati membri e dagli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi educativi e di formazione, nonché della loro diversità culturale e linguistica.

 

     Art. 2. Obiettivi del programma.

     Per contribuire, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri, allo sviluppo di un'istruzione di qualità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il presente programma si prefigge i seguenti obiettivi:

     a) rafforzare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli e agevolare un ampio accesso transnazionale alle risorse educative in Europa, promuovendo nel contempo le pari opportunità in tutti i settori dell'istruzione;

     b) promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue dell'Unione europea, in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate, al fine di rafforzare la comprensione e la solidarietà tra i popoli dell'Unione stessa e di promuovere la dimensione interculturale dell'istruzione;

     c) promuovere la cooperazione e la mobilità nel settore dell'istruzione, in particolare;

     - stimolando scambi tra istituti di istruzione,

     - incoraggiando l'insegnamento aperto e a distanza,

     - promuovendo un migliore riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio,

     - sviluppando lo scambio di informazioni, e contribuire a rimuovere gli ostacoli esistenti al riguardo;

     d) incoraggiare le innovazioni nello sviluppo di prassi e materiali didattici, compreso, se del caso, l'uso delle nuove tecnologie, nonché esaminare questioni d'interesse comune concernenti la politica in materia di istruzione.

 

     Art. 3. Azioni comunitarie.

     1. Gli obiettivi del presente programma enunciati all'articolo 2 sono realizzati tramite le azioni seguenti, il cui contenuto operativo e le cui procedure d'applicazione sono descritti nell'allegato:

     Azione 1 Insegnamento scolastico (Comenius);

     Azione 2 Insegnamento superiore (Erasmus);

     Azione 3 Educazione degli adulti e altri percorsi educativi (Grundtvig);

     Azione 4 Insegnamento e apprendimento delle lingue (Lingua);

     Azione 5 Insegnamento aperto e a distanza; tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore dell'istruzione (Minerva);

     Azione 6 Osservazione e innovazione;

     Azione 7 Azioni congiunte;

     Azione 8 Misure di accompagnamento.

     2. Tali azioni vengono realizzate tramite i seguenti tipi di misure, in forma di attività transnazionali, che si possono combinare:

     a) sostegno alla mobilità transnazionale delle persone nel settore dell'istruzione in Europa;

     b) sostegno all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore dell'istruzione;

     c) sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione transnazionali che facilitino uno scambio di esperienze e di buone prassi;

     d) promozione delle conoscenze linguistiche e della comprensione delle diverse culture;

     e) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione;

     f) miglioramento continuo del materiale di riferimento comunitario attraverso:

     - l'osservazione e l'analisi delle politiche nazionali in materia di istruzione;

     - l'osservazione e la diffusione delle buone prassi e delle innovazioni;

     - lo scambio esauriente delle informazioni.

 

     Art. 4. Accesso al programma.

     1. Alle condizioni e secondo le modalità di esecuzione precisate in allegato, il presente programma riguarda in particolare quanto segue:

     a) allievi, studenti o altri discenti;

     b) personale direttamente impegnato nell'insegnamento;

     c) tutti i tipi di istituti di istruzione indicati da ciascuno Stato membro;

     d) persone e organismi responsabili dei sistemi e delle politiche dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale negli Stati membri.

     2. Possono partecipare ad appropriate azioni del presente programma organismi pubblici o privati che cooperano con gli istituti di istruzione e, in particolare, i seguenti:

     - enti e organizzazioni locali e regionali;

     - organismi associativi che operano nel settore dell'istruzione, comprese le associazioni di studenti, insegnanti e genitori;

     - imprese, associazioni di imprese, organizzazioni professionali e camere di commercio e dell'industria;

     - parti sociali e le loro organizzazioni a tutti i livelli;

     - centri e istituti di ricerca.

 

     Art. 5. Realizzazione del programma e cooperazione con gli Stati membri.

     1. La Commissione:

     - assicura la realizzazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma ai sensi dell'allegato;

     - consulta le parti sociali e le associazioni competenti nel settore dell'istruzione che operano a livello europeo e informa il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 delle loro opinioni.

     2. Gli Stati membri:

     - adottano le misure necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma a livello degli Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione secondo le prassi nazionali;

     - costituiscono una struttura idonea alla gestione coordinata della realizzazione delle azioni del programma a livello degli Stati membri (Agenzie nazionali SOCRATE);

     - si adoperano per adottare le misure che ritengono idonee ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi all'accesso al presente programma;

     - adottano misure per garantire che le potenziali sinergie con altri programmi comunitari siano realizzate a livello degli Stati membri.

     3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:

     - la transizione tra le azioni svolte nell'ambito del precedente programma nel settore dell'istruzione (SOCRATE, istituito dalla decisione n. 819/95/CE) e quelle da realizzare nell'ambito del presente programma;

     - la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del precedente programma nel settore dell'istruzione (SOCRATE) e di quelle da realizzare nell'ambito del presente programma;

     - un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal presente programma.

 

     Art. 6. Azioni congiunte.

     Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le misure del presente programma possono essere attuate, secondo le procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sotto forma di azioni congiunte con pertinenti programmi ed azioni comunitari, in particolare Leonardo da Vinci e Gioventù, nonché con programmi comunitari nei settori della ricerca e dello sviluppo e delle nuove tecnologie.

 

     Art. 7. Misure di attuazione.

     1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     a) Il programma di lavoro annuale, comprese le priorità, l'oggetto delle azioni congiunte, e i criteri di selezione e le procedure;

     b) il sostegno finanziario comunitario (importi, durata, beneficiari) e gli orientamenti generali relativi all'esecuzione del programma;

     c) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;

     d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri nell'ambito delle azioni da gestire in modo decentrato;

     e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma nonché di divulgazione e trasferimento dei risultati;

     f) le proposte della Commissione relative alla selezione dei progetti, inclusi quelli riguardanti l'azione 7 (azioni congiunte).

     2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

 

     Art. 8. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della direttiva 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9. Collaborazione con altri comitati di programma e informazione sulle altre iniziative comunitarie.

     1. Il comitato instaura una collaborazione regolare e strutturata con il comitato istituito nell'ambito del programma d'azione per lo sviluppo di una politica di formazione professionale della Comunità Leonardo da Vinci, nonché nell'ambito del programma d'azione della Comunità Gioventù.

     2. Per garantire la coerenza del presente programma con altre misure di cui all'articolo 11, la Commissione tiene regolarmente informato il comitato sulle iniziative comunitarie intraprese nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1) La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 2 060 milioni di EUR [1].

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 11. Coerenza e complementarità.

     1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari. Il programma contribuisce a raggiungere gli obiettivi della politica della Comunità in materia di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne e di promozione dell'integrazione sociale.

La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione condotti nell'ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti.

     2. Nell'attuare le misure del presente programma la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite dagli orientamenti adottati dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito di una strategia coordinata per l'occupazione.

 

     Art. 12. Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) associati e della Turchia. [2]

     Il presente programma è aperto alla partecipazione:

     - dei paesi AELS/SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE;

     - dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

     [- di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con detto paese;] [3]

     - della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato [4].

 

     Art. 13. Cooperazione internazionale.

     La Commissione, ai sensi del presente programma e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con il Consiglio d'Europa.

 

     Art. 14. Monitoraggio e valutazione.

     1. Il presente programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati emersi dal monitoraggio e dalla valutazione devono essere utilizzati nell'ambito della realizzazione del programma.

Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

     2. Il presente programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Essa è destinata a valutare la pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2. Essa tiene conto inoltre dell'impatto del programma nel suo insieme.

Tale valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del presente programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

Il presente programma costituisce oggetto di valutazioni esterne periodiche indipendenti in base a criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     3. Entro il 31 dicembre 2003 ed entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni, rispettivamente, sulla realizzazione e sull'impatto del presente programma.

     4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni:

     - all'adesione di nuovi Stati membri, una relazione sulle conseguenze finanziarie di tali adesioni sul programma, seguita, se del caso, da proposte finanziarie per far fronte alle conseguenze finanziarie di dette adesioni sul programma, a norma delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio e in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte quanto prima;

     - entro il 30 giugno 2004 una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del presente programma;

     - entro il 31 dicembre 2006 una comunicazione sul proseguimento del presente programma;

     - entro il 31 dicembre 2007 una relazione di valutazione successiva.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

     I. INTRODUZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

 

     1. Gli obiettivi definiti all'articolo 2 sono attuati tramite le azioni elencate nel presente allegato sulla base delle misure comunitarie descritte nell'articolo 3.

     2. Le disposizioni relative al calendario, alle condizioni di presentazione delle domande e ai criteri di accettabilità e selezione sono stabilite a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 e pubblicate periodicamente dalla Commissione nella "Guida del candidato". Saranno pubblicati anche inviti a presentare proposte, con l'indicazione di tutti i termini per la loro presentazione.

     3. Nell'ambito delle attività di mobilità delle persone, dovrebbe essere fornita una adeguata preparazione linguistica per garantire che i beneficiari possano disporre delle competenze necessarie nella(e) lingua(e) di istruzione dell'istituto di accoglienza. Gli istituti di provenienza e di accoglienza dovrebbero adottare adeguati provvedimenti organizzativi per garantire che l'attività di mobilità in questione produca il massimo beneficio.

     4. I progetti coordinati da università nell'ambito delle varie azioni del programma dovrebbero far parte del "contratto istituzionale" delle istituzioni interessate previsto nell'ambito dell'azione 2.

     5. Possono essere adottate misure di sostegno per promuovere l'accesso e la partecipazione delle persone con bisogni speciali in materia di istruzione. Se necessario, possono essere adottate azioni positive per promuovere le pari opportunità fra uomini e donne. Sono particolarmente incoraggiate le attività che evidenziano l'aspetto interculturale o che promuovono la competenza in altre lingue, in particolare nelle lingue della Comunità meno diffuse e meno insegnate. Nell'ambito di tutte le azioni del programma è incoraggiata la promozione di tutti i tipi di insegnamento aperto e a distanza, nonché l'uso adeguato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nell'ambito di tutte le azioni del programma, è necessario attribuire particolare attenzione alla diffusione dei risultati.

 

     II. AZIONI COMUNITARIE

 

     Nel presente allegato sono previsti due grandi tipi di azioni:

     - le azioni 1-3, del primo tipo, riguardano le tre fasi fondamentali dell'istruzione lungo tutto l'arco della vita (scuola, università e altre forme);

     - le azioni 4-8, del secondo tipo, riguardano le politiche trasversali quali le lingue, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) a fini educativi, compresi in particolare i servizi multimediali educativi e lo scambio di informazioni, nonché le problematiche di interesse orizzontale quali l'innovazione, la diffusione dei risultati, le azioni congiunte e la valutazione del programma.

 

     AZIONE 1: «COMENIUS»: INSEGNAMENTO SCOLASTICO

     Azione 1.1: Partenariati scolastici

     Azione 1.2: Formazione iniziale e permanente del personale impegnato nell'insegnamento scolastico

     Azione 1.3: Reti relative ai partenariati scolastici e alla formazione del personale impegnato nell'insegnamento scolastico

     AZIONE 2: «ERASMUS»: INSEGNAMENTO SUPERIORE

     Azione 2.1: Cooperazione interuniversitaria europea

     Azione 2.2: Mobilità degli studenti e dei docenti universitari

     Azione 2.3: Reti tematiche

     AZIONE 3: «GRUNDTVIG»: EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E ALTRI PERCORSI EDUCATIVI

     AZIONE 4: «LINGUA»: INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO DELLE LINGUE

     AZIONE 5: «MINERVA»: INSEGNAMENTO APERTO E A DISTANZA, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

     AZIONE 6: OSSERVAZIONE E INNOVAZIONE

     Azione 6.1: Osservazione dei sistemi, delle politiche e delle innovazioni in materia d'istruzione

     Azione 6.2: Iniziative innovative in risposta alle esigenze emergenti

     AZIONE 7: AZIONI CONGIUNTE

     AZIONE 8: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

     AZIONE 1: "COMENIUS": INSEGNAMENTO SCOLASTICO

     Comenius si prefigge di migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea dell'insegnamento scolastico, in particolare incoraggiando la cooperazione transnazionale fra istituti scolastici, contribuendo ad un migliore sviluppo professionale del personale direttamente impegnato nel settore dell'insegnamento scolastico e promuovendo la conoscenza delle lingue e la sensibilizzazione interculturale.

 

     Azione 1.1: Partenariati scolastici

     1. La Comunità incoraggia la costituzione di partenariati multilaterali tra scuole. Tali partenariati possono coinvolgere anche, se opportuno, altri organismi, quali gli istituti di formazione degli insegnanti, gli enti e le autorità locali, le imprese o le istituzioni culturali, nonché le organizzazioni di genitori e di allievi o altre organizzazioni pertinenti.

     2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi ai seguenti progetti:

     a) progetti incentrati su uno o più temi di interesse comune per gli istituti scolastici partecipanti, comprendenti:

     - la partecipazione di allievi alla preparazione e alle attività dei progetti, compresa la mobilità connessa al progetto, ove opportuno;

     - la mobilità degli insegnanti, per preparare e controllare un progetto o per insegnare all'estero, compresi i tirocini presso le imprese;

     - l'elaborazione di materiale didattico e lo scambio di buone prassi;

     b) progetti relativi in particolare all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue ufficiali della Comunità nonché dell'irlandese (una delle lingue in cui sono redatti i trattati che istituiscono le Comunità europee) e del lussemburghese (lingua parlata sul territorio del Lussemburgo) anche nelle regioni di confine degli Stati membri, e delle lingue ufficiali della Comunità nelle regioni adiacenti degli altri Stati membri. Questi progetti possono essere bilaterali soprattutto nel caso in cui riguardino una delle meno diffuse o meno insegnate di queste lingue e dovrebbero comprendere, oltre alle attività citate alla lettera a), anche gli scambi di allievi;

     c) progetti volti a promuovere la sensibilizzazione interculturale, in particolare quelli intesi a combattere il razzismo e la xenofobia o ad affrontare i bisogni specifici dei figli di lavoratori migranti, zingari e nomadi e lavoratori ambulanti;

     d) progetti che riguardano gli allievi con bisogni educativi speciali, con particolare attenzione all'integrazione dei medesimi nel sistema d'istruzione ordinario.

     3. Le scuole che desiderano partecipare alla presente azione presentano una breve descrizione sommaria delle attività che prevedono di svolgere nell'ambito del presente programma ("Piano Comenius") per il successivo anno scolastico. Nel procedere alla selezione nell'ambito della presente azione, il Piano Comenius consente alle agenzie nazionali SOCRATE di prendere in considerazione lo sviluppo complessivo delle attività europee di ciascuna scuola.

 

     Azione 1.2: Formazione iniziale e permanente del personale impegnato nell'insegnamento scolastico

     1. La Comunità sostiene progetti multilaterali di istituti e organismi attivi nella formazione iniziale o permanente del personale direttamente impegnato nell'istruzione scolastica. Si incoraggia la partecipazione degli istituti scolastici e degli altri attori interessati del mondo educativo di cui all'articolo 4 della decisione, nonché, se del caso, degli organismi di tutela a livello regionale e locale.

     2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi per i seguenti aspetti:

     Azioni di mobilità:

     a) la mobilità ai fini di formazione iniziale, compresi tirocini pratici, lettorati in lingue e i tirocini presso le imprese;

     b) mobilità ai fini della formazione durante il servizio e aggiornamento delle competenze del personale docente scolastico formato;

     c) mobilità di breve durata, compresi corsi "full-immersion" per gli insegnanti di lingue, il personale da riqualificare come insegnanti di lingue, coloro che hanno una formazione da insegnanti e intendono riprendere presto l'attività lavorativa come insegnanti di lingue nonché il personale docente di altre discipline che debba, o intenda, insegnare in una lingua straniera;

     Progetti di cooperazione multilaterali riguardanti:

     d) contributi alla creazione di curricoli, corsi, moduli o materiali didattici nell'ambito del rafforzamento della dimensione europea dell'insegnamento scolastico;

     e) attività di formazione e scambio di esperienze in materia di gestione degli istituti scolastici e di servizi connessi, quali l'orientamento e la consulenza;

     f) attività educativa, di formazione e scambi di informazioni destinati a rafforzare la sensibilizzazione interculturale nell'istruzione scolastica o a promuovere l'integrazione e a migliorare il rendimento scolastico dei figli di lavoratori migranti, zingari e nomadi e lavoratori ambulanti;

     g) attività riguardanti la formazione e lo sviluppo del personale impegnato nell'insegnamento ad allievi a rischio e ad allievi con bisogni educativi speciali.

 

     Azione 1.3: Reti relative ai partenariati scolastici e alla formazione del personale direttamente impegnato nell'insegnamento scolastico

     La Comunità incoraggia la creazione di reti tra i partenariati scolastici e i progetti relativi alla formazione del personale impegnato nell'insegnamento scolastico, sostenuti rispettivamente nell'ambito delle azioni 1.1 e 1.2 per permettere la cooperazione su temi d'interesse comune, la diffusione dei risultati e delle buone prassi e la riflessione su aspetti qualitativi e innovativi dell'insegnamento scolastico. Le reti di formazione del personale devono essere sviluppate, se del caso, in cooperazione ravvicinata con le "reti tematiche" universitarie, previste nell'ambito dell'azione Erasmus.

 

     AZIONE 2: "ERASMUS": INSEGNAMENTO SUPERIORE

     Erasmus si prefigge di rafforzare la qualità e di accrescere la dimensione europea dell'insegnamento superiore, di incoraggiare la cooperazione transnazionale tra università, nonché di accrescere la mobilità in tale settore e di migliorare la trasparenza e il riconoscimento accademico di studi e qualifiche nella Comunità.

     Le università partecipanti stipulano con la Commissione "contratti istituzionali" che comprendono tutte le attività approvate nell'ambito di Erasmus. Tali contratti hanno di norma durata triennale rinnovabile.

 

     Azione 2.1: Cooperazione interuniversitaria europea

     1. La Comunità sostiene attività di cooperazione interuniversitaria compreso lo sviluppo di progetti innovativi, condotti da università in collaborazione con partner in altri Stati membri, coinvolgendo, se del caso, gli altri soggetti impegnati nell'insegnamento di cui all'articolo 4 della decisione.

     2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi per le seguenti attività:

     a) l'organizzazione della mobilità degli studenti e docenti universitari;

     b) lo sviluppo congiunto e l'attuazione di programmi di studi, moduli, programmi intensivi o altre attività di istruzione, in particolare multidisciplinari, compreso l'insegnamento di materie in lingue straniere;

     c) il consolidamento, l'estensione e l'ulteriore sviluppo del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) inteso a facilitare il riconoscimento accademico in altri Stati membri.

 

     Azione 2.2: Mobilità degli studenti e dei docenti universitari

     1. La Comunità sostiene le attività di mobilità transnazionale riguardanti:

     a) gli studenti di cui al punto 2;

     b) i docenti universitari, affinché essi svolgano attività di insegnamento che possano rafforzare la dimensione europea o ampliare la gamma dei corsi offerti dalle università partecipanti.

     2. Gli studenti che, dopo il completamento di almeno il primo anno di studi, trascorrono da tre a dodici mesi in un altro Stato membro nell'ambito della presente azione, sono considerati studenti Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un aiuto finanziario ai sensi del punto 3. Tali periodi sono interamente riconosciuti secondo accordi interuniversitari che fanno parte dei contratti istituzionali e possono comprendere tirocini integrati nelle imprese. Le università di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione agli studenti Erasmus. + rivolta particolare attenzione agli studenti con bisogni speciali.

     3. L'assistenza finanziaria comunitaria può essere concessa per:

     - la mobilità degli studenti. Concedendo borse di studio comunitarie, gli Stati membri possono prendere in considerazione in modo adeguato la situazione socio-economica dei candidati. Poiché il finanziamento della Comunità copre solo parzialmente i costi per la mobilità degli studenti, si invitano gli Stati membri a fornire i fondi necessari. Al riguardo, i prestiti o le borse di cui tali studenti possono beneficiare nello Stato membro di provenienza continuano ed essere erogati durante il loro periodo di studio nello Stato membro di accoglienza;

     - la mobilità dei docenti universitari;

     - misure preparatorie, ai sensi della sezione IV B, punto 4.

 

     Azione 2.3: Reti tematiche

     La Comunità incoraggia la creazione e il consolidamento di reti tematiche che permettano ad un ampio raggruppamento di università di cooperare su temi che riguardano una o più discipline o su altri temi d'interesse comune, per diffondere l'innovazione, facilitare la diffusione di buone prassi, stimolare la riflessione su aspetti qualitativi e innovativi dell'insegnamento superiore, migliorare i metodi didattici e promuovere lo sviluppo di programmi comuni e di corsi specializzati. Si favorisce la partecipazione di rappresentanti di associazioni scientifiche, di associazioni professionali e del mondo socioeconomico. Particolare attenzione verrà data alla diffusione dei risultati raggiunti.

 

     AZIONE 3: "GRUNDTVIG": EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E ALTRI PERCORSI EDUCATIVI

 

     1. A complemento delle azioni 1 (insegnamento scolastico) e 2 (insegnamento universitario), "Grundtvig" si prefigge di favorire la dimensione europea dell'educazione permanente e di contribuire - mediante una cooperazione transnazionale rafforzata - all'innovazione e ad una migliore disponibilità, accessibilità e qualità degli altri percorsi educativi e di promuovere l'apprendimento delle lingue. L'azione si rivolge pertanto alle persone che, a qualunque età e in qualunque fase della vita, desiderano accedere a conoscenze e competenze nell'ambito di un'istruzione formale o informale oppure come autodidatti, accrescendone in tal modo la sensibilità interculturale, l'idoneità all'occupazione e rafforzandone la capacità di migliorare la propria istruzione e di svolgere un ruolo pieno e attivo nella società.

     2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi a progetti e iniziative transnazionali che si prefiggono di promuovere:

     a) la domanda individuale di attività di educazione permanente presso gli adulti e la loro partecipazione a siffatte attività;

     b) l'acquisizione o l'aggiornamento di competenze per le persone che non sono in possesso di istruzione e qualifiche elementari;

     c) lo sviluppo, lo scambio e la diffusione di approcci educativi innovativi e di buone prassi, compreso lo sviluppo e la diffusione di moduli e di materiale didattico idoneo;

     d) lo sviluppo di servizi di informazione e di sostegno ai discenti adulti e per i fornitori di educazione degli adulti, compresi i servizi di orientamento e consulenza;

     e) lo sviluppo di strumenti e metodi di valutazione, convalida o attestazione delle conoscenze, attitudini e competenze acquisite dai discenti adulti, anche come autodidatti o attraverso un'istruzione sperimentale o informale;

     f) migliori competenze in altre lingue comunitarie o una maggiore sensibilizzazione internazionale fra i discenti adulti e fra il personale impegnato nell'educazione degli adulti;

     g) lo sviluppo di formazione iniziale o permanente per il personale docente operante nel settore;

     h) visite e scambi per il personale, compreso quello impegnato nell'educazione degli adulti o nella formazione del medesimo;

     i) progetti riguardanti i discenti adulti aventi bisogni speciali in materia di istruzione.

     3. La Comunità incoraggia la creazione di reti europee intese a rafforzare i legami tra i diversi soggetti operanti nel settore, per permettere loro di cooperare stabilmente su temi d'interesse comune e rafforzare la loro sensibilità alla dimensione europea dell'istruzione.

 

     AZIONE 4: "LINGUA": INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO DELLE LINGUE

 

     1. L'obiettivo dell'azione "Lingua" è di sostenere misure trasversali riguardanti l'apprendimento delle lingue, al fine di contribuire a promuovere e mantenere la diversità linguistica nell'ambito della Comunità, migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e agevolare l'accesso ad opportunità di apprendimento linguistico adeguato alle necessità individuali lungo tutto l'arco della vita. Particolare attenzione è rivolta all'intensificazione dei contatti transnazionali per gli insegnanti di lingue e fra i responsabili per le politiche in materia di insegnamento delle lingue nella Comunità, in tutti i settori dell'istruzione. In tal modo, "Lingua" integra e arricchisce in tal modo le misure di promozione dell'apprendimento delle lingue nell'ambito delle altre azioni del presente programma, in particolare delle azioni 1, 2 e 3.

     2. L'insegnamento delle lingue riguarda, in questo contesto, l'insegnamento e l'apprendimento, come lingue straniere, di tutte le lingue ufficiali della Comunità, nonché dell'irlandese (una delle lingue in cui sono redatti i trattati che istituiscono le Comunità europee) e del lussemburghese (lingua parlata sul territorio del Lussemburgo). In tutto il programma si presta particolare attenzione alla promozione delle meno utilizzate e meno insegnate di queste lingue.

     3. L'assistenza finanziaria comunitaria può essere concessa ai seguenti progetti e attività transnazionali:

     a) attività di sensibilizzazione volte a richiamare l'attenzione sull'importanza dell'apprendimento delle lingue e sulla esistenza di opportunità per apprenderle;

     b) attività volte a promuovere e/o diffondere innovazioni e buone prassi quali l'apprendimento precoce delle lingue o la comprensione multilingue;

     c) lo sviluppo e lo scambio di curricoli, la realizzazione di materiali didattici nuovi e il miglioramento di metodi e strumenti di riconoscimento delle competenze linguistiche;

     d) lo scambio di informazioni e la creazione di reti transnazionali tra centri di risorse;

     e) lo sviluppo di misure di promozione delle competenze nelle lingue straniere, richieste in situazioni o contesti specifici e nella misura in cui non sono connessi a professioni specifiche;

     f) il trattamento di questioni connesse all'insegnamento e all'apprendimento di lingue derivanti dall'ulteriore ampliamento della Comunità.

 

     AZIONE 5: "MINERVA": INSEGNAMENTO APERTO E A DISTANZA, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

 

     1. La presente azione si prefigge di sostenere misure trasversali relative all'insegnamento aperto e a distanza (IAD), nonché l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), compresi i servizi multimediali nel contesto educativo. In tal modo essa integra e arricchisce le corrispondenti misure previste nell'ambito delle altre azioni del presente programma.

     Queste misure perseguono un triplice obbiettivo:

- incoraggiare una migliore comprensione fra gli insegnanti, i discenti, i decisori nel settore dell'istruzione e il pubblico in generale, delle implicazioni dell'insegnamento aperto e a distanza e, in particolare, delle TIC per l'istruzione, e un utilizzo critico e responsabile degli strumenti e dei metodi che usano tali tecnologie a fini educativi;

     - favorire la sensibilizzazione al bisogno di garantire che nello sviluppo di prodotti educativi basati sulle TIC, in particolare i servizi multimediali, sia attribuita adeguata importanza agli aspetti pedagogici; e

     - promuovere l'accesso a metodi e risorse educative migliori e ai risultati conseguiti, in particolare mediante lo scambio transnazionale di informazioni, esperienze e buone prassi.

     2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi a:

     a) progetti e studi volti a contribuire alla comprensione e all'utilizzo, da parte di coloro che sono impegnati nelle attività educative, dei processi innovativi in corso, in particolare quelli riguardanti l'uso delle TIC nell'insegnamento e nell'apprendimento, l'elaborazione di strumenti e approcci innovativi nonché metodi per stabilire i criteri per la valutazione della qualità dei prodotti e servizi educativi basati sulle TIC;

     b) progetti riguardanti la concezione e la sperimentazione di nuovi metodi, moduli e risorse per l'insegnamento aperto e a distanza e le TIC;

     c) progetti di sviluppo e interconnessione di servizi e sistemi di informazione destinati agli insegnanti e ai decisori e agli altri soggetti impegnati nell'istruzione, sui metodi o sulle risorse educativi che usano l'insegnamento aperto e a distanza e le TIC;

     d) attività di sostegno allo scambio di idee e di esperienze sull'insegnamento aperto e a distanza e sull'uso delle TIC nell'istruzione e, in particolare, alla creazione di reti, su temi di interesse comune, tra centri di risorse, istituti di formazione degli insegnanti, esperti, decisori e coordinatori di progetti.

 

     AZIONE 6: OSSERVAZIONE E INNOVAZIONE

     La presente azione contribuisce a migliorare la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e a dare impulso al processo innovativo in materia di istruzione in Europa mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, l'individuazione delle buone prassi e l'analisi comparativa dei sistemi e delle politiche in tale settore, nonché attraverso la discussione e l'analisi di questioni di interesse comune concernenti la politica in materia di istruzione che il Consiglio stabilirà.

 

     Azione 6.1: Osservazione dei sistemi e delle politiche e delle innovazioni in materia d'istruzione

     1. Utilizzando al meglio le strutture esistenti ogniqualvolta possibile, la presente azione consiste nella:

     a) raccolta di dati descrittivi e statistici e analisi comparativa dei sistemi e delle politiche in materia di istruzione negli Stati membri;

     b) creazione di metodologie per valutare la qualità dell'istruzione, compresa la produzione di criteri e di indicatori adeguati;

     c) creazione e aggiornamento di basi di dati e di altre fonti di informazione sulle esperienze innovative;

     d) divulgazione delle esperienze derivanti da attività pertinenti finanziate dalla Comunità e dagli Stati membri;

     e) agevolazioni del riconoscimento dei diplomi, delle qualifiche e dei periodi di studio a tutti i livelli di istruzione negli altri Stati membri.

     2. A tal fine, gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi:

     a) alla rete di informazione sull'istruzione in Europa "Eurydice", costituita dall'Unità europea e dalle Unità nazionali, istituite rispettivamente dalla Commissione e dagli Stati membri, per consentirle di contribuire pienamente all'attuazione della presente azione; si farà ricorso alla rete in particolare per raccogliere e scambiare informazioni sui sistemi e le politiche in materia di istruzione, per creare basi di dati, per produrre studi comparativi ed elaborare indicatori. Ove necessario, Eurydice si avvarrà del pertinente sostegno di esperti esterni;

     b) all'organizzazione e alla partecipazione a visite di studio multilaterali "Arion" da parte dei decisori e dei dirigenti di alto livello degli istituti educativi in ogni settore dell'istruzione al fine di agevolare gli scambi di informazioni e di esperienze di interesse reciproco per gli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri provvedono all'adeguata divulgazione dei risultati delle visite e ne promuovono l'interattività con altre azioni all'interno del presente programma;

     c) al collegamento in rete degli istituti e degli altri organismi debitamente qualificati impegnati nell'analisi dei sistemi e delle politiche in materia di istruzione nonché degli organismi che si occupano della valutazione della qualità dell'istruzione;

     d) studi, analisi, progetti pilota, seminari, scambi di esperti ed altre appropriate azioni relative a materie di politica dell'istruzione di interesse comune che facciano convergere i decisori su temi prioritari determinati dal Consiglio. La Commissione può ricorrere a un gruppo di esperti che l'assistano nel garantire l'affidabilità delle analisi svolte nell'ambito di tali attività. Le modalità per l'istituzione di tale gruppo sono determinate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione;

     e) alle attività che contribuiscano ad agevolare il riconoscimento dei diplomi, delle qualifiche e dei periodi di apprendimento in particolare studi, analisi, progetti pilota e lo scambio di informazioni ed esperienze. Al riguardo la rete comunitaria dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (Naric) fornisce un pieno contributo. In particolare, essa raccoglie e diffonde dati accreditati, necessari ai fini del riconoscimento accademico, tenendo altresì conto delle sinergie tra quest'ultimo e il riconoscimento professionale dei diplomi.

     3. Nella realizzazione della presente azione viene assicurata una stretta cooperazione in particolare con l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la Fondazione europea per la formazione professionale e le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

 

     Azione 6.2: Nuove iniziative in risposta alle esigenze emergenti

     Oltre alle attività di cooperazione previste nelle altre azioni del presente programma, la Comunità può sostenere progetti e studi transnazionali finalizzati a contribuire allo sviluppo di innovazioni in uno o più settori educativi specifici. I temi prioritari sono determinati dal Consiglio e sono riveduti periodicamente per permettere l'adattabilità ai nuovi fabbisogni che emergono durante l'intero periodo coperto dal presente programma.

 

     AZIONE 7: AZIONI CONGIUNTE

 

     1. A norma dell'articolo 6 della decisione, nell'ambito del presente programma può essere accordato un sostegno comunitario ad azioni congiunte con altri programmi e azioni comunitari che promuovono un'Europa della conoscenza, in particolare i programmi Leonardo da Vinci e Gioventù.

     2. Tali azioni congiunte possono essere realizzate mediante inviti comuni a presentare proposte su temi selezionati di interesse comune che non rientrano in modo esclusivo in un programma preso singolarmente, da determinare a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione e da concordare con i comitati degli altri programmi ed azioni interessati.

     3. Sono adottate misure idonee a promuovere, a livello regionale e locale, i contatti e l'interazione tra i partecipanti al presente programma, nonché ai programmi Leonardo da Vinci e Gioventù.

 

     AZIONE 8: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

     1. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere erogati alle seguenti iniziative di promozione degli obiettivi del presente programma, purché esse non siano finanziabili a titolo di altre azioni del programma:

     a) attività di sensibilizzazione intese a promuovere la cooperazione nel settore educativo compreso il sostegno a concorsi appropriati e ad altre iniziative volte a potenziare la dimensione europea dell'istruzione;

     b) attività transnazionali condotte da associazioni e altri organismi non governativi operanti nel settore educativo, nonché da altri organismi che si occupano di orientamento e consulenza scolastici;

     c) conferenze e convegni sulle innovazioni nei settori interessati dal programma;

     d) attività relative alla formazione di persone coinvolte nella gestione di progetti di cooperazione europea nel settore educativo;

     e) misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività condotte col sostegno del presente programma o della sua fase precedente;

     f) attività che implicano una collaborazione con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 13 della decisione.

     2. Sono previsti aiuti finanziari comunitari per sostenere le attività delle agenzie nazionali SOCRATE, istituite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della decisione, e garantire un controllo e una valutazione efficaci del presente programma.

     3. In sede di esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere a esperti e a organizzazioni di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione finanziaria globale del programma. La Commissione può inoltre organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti suscettibili di agevolare l'attuazione del programma e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione.

 

     III. PROCEDURE DI SELEZIONE

 

     Le modalità di presentazione e selezione delle attività di cui al presente allegato sono le seguenti:

 

     1. Azioni decentrate

     Le seguenti azioni per le quali la selezione viene effettuata dagli Stati membri sono considerate "decentrate":

     a) - Azione 1.1 (Partenariati scolastici)

     - Azione 1.2, punto 2, lettere a), b), c) (Attività di mobilità nell'ambito di partenariati di formazione per il personale docente scolastico)

     - Azione 3, punto 2, lettera h) (Visite e scambi nell'ambito dell'educazione degli adulti)

     - Azione 6.1, punto 2, lettera b) (Visite di studio Arion)

     - le visite preparatorie per tutte le azioni.

     Le domande di aiuto finanziario che rientrano in tali azioni sono presentate alle agenzie nazionali SOCRATE designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della decisione. Gli Stati membri, con l'assistenza delle agenzie nazionali SOCRATE, selezionano i progetti e assegnano un aiuto finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

     b) Azione 2.2, punto 3 (Mobilità degli studenti e dei docenti universitari)

     L'attribuzione degli aiuti finanziari per la mobilità degli studenti e dei docenti universitari nell'ambito dei contratti istituzionali enunciati nell'azione 2.1 nonché per l'organizzazione della mobilità degli studenti e dei docenti universitari è effettuata dagli Stati membri, con l'assistenza delle agenzie nazionali SOCRATE designate ai sensi dell'articolo 5 della decisione, secondo gli orientamenti generali da definire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

 

     2. Azioni centralizzate

     Le seguenti azioni, per le quali la selezione viene effettuata dalla Commissione, sono considerate "centralizzate":

     a) - Azione 1.2, punto 2, lettere d), e), f) e g) (Attività di cooperazione multilaterali)

     - Azione 3, punto 2, lettere a) - g) e i) (Attività di cooperazione multilaterali)

     - Azione 4 (Lingua)

     - Azione 5 (Minerva)

     - Azione 6.2 (Nuove iniziative).

     La selezione dei progetti che rientrano in queste azioni è effettuata secondo la procedura seguente:

     i) i coordinatori del progetto presentano una proposta di progetto alla Commissione. Quest'ultima trasmette una copia all'agenzia nazionale SOCRATE designata dal rispettivo Stato membro;

     ii) la Commissione, assistita da esperti indipendenti, valuta le proposte di progetto ricevute. Le agenzie nazionali possono fornire alla Commissione la loro valutazione di dette proposte;

     iii) qualora il parere dell'agenzia nazionale nel paese coordinatore del progetto relativo alla qualità o all'opportunità del progetto contrasti con la valutazione - su richiesta dello Stato membro - della Commissione, questa consulta gli Stati membri interessati. La durata di tale procedura di consultazione non supera due settimane;

     iv) la Commissione presenta al comitato una proposta di selezione finale (progetti da sostenere e importi da assegnare) secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione;

     v) dopo la ricezione del parere del comitato, la Commissione stabilisce l'elenco dei progetti selezionati e accorda gli importi da assegnare.

     In casi eccezionali, dovuti in particolare alle proporzioni e alla natura delle attività in questione, può essere adottata una procedura in due fasi. In tali casi la procedura di cui alla lettera a) è preceduta dalla presentazione e dalla selezione di proposte preliminari. Il comitato determina le modalità relative a tale selezione preliminare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

     b) - Azione 1.3 (Reti relative ai partenariati scolastici e alla formazione del personale impegnato nell'insegnamento scolastico)

     - Azione 2.1 (Cooperazione interuniversitaria europea)

     - Azione 2.3 (Reti tematiche Erasmus)

     - Azione 3.3. (Reti per l'educazione degli adulti)

     - Azione 6.1, punto 2, lettere a), c), d) e e) (Osservazione)

     - Azione 8 (Misure di accompagnamento).

     Le proposte di progetti nell'ambito di dette azioni sono presentate alla Commissione. Essa, assistita da un gruppo di esperti indipendenti, valuta le proposte di progetti nel caso delle azioni 1.3, 2.3 e 3.3. Le decisioni su proposte di progetti sono adottate dalla Commissione, previo parere del comitato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

     Le due fasi della procedura di cui al paragrafo finale della precedente sezione III.2 a) si applicano alle azioni 1.3, 2.3 e 3.3 alle stesse condizioni stabilite in detto paragrafo.

 

     3. Azioni congiunte

     Le procedure di selezione nell'ambito dell'azione 7 del programma (Azioni congiunte) vengono determinate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione. Ove opportuno, le procedure indicate in precedenza possono essere adattate alle speciali esigenze delle azioni congiunte in questione. La Commissione compie ogni sforzo per assicurare un coordinamento ottimale tra dette procedure e quelle adottate nell'ambito degli altri programmi o azioni comunitari con i quali le azioni congiunte in questione vengono attuate.

     4. La Commissione, assistita dagli Stati membri, si adopera per garantire che i risultati della selezione vengano comunicati ai candidati al più tardi cinque mesi dopo la data di scadenza per l'invio delle domande relative all'azione in questione. Per i progetti selezionati con la procedura in due fasi di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), tale scadenza riguarda soltanto la seconda fase della selezione (proposta completa).

     5. La Commissione e, nel caso delle azioni decentrate, gli Stati membri cercano di assicurare un coordinamento ottimale tra le procedure e le scadenze per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno nell'ambito del presente programma e i programmi comunitari nei settori rispettivamente della formazione professionale e della gioventù.

 

     IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     A. Azioni decentrate

 

     1. I fondi comunitari destinati all'aiuto finanziario delle azioni definite centralizzate nella sezione III, punto 1, sono assegnati agli Stati membri secondo le seguenti formule:

     a) a ciascuno Stato membro è attribuito un importo minimo da determinare in base alle possibilità di bilancio per ciascuna azione;

     b) il residuo è assegnato ai vari Stati membri in funzione:

     i) della differenza nel costo della vita tra lo Stato membro d'origine e quello di accoglienza;

     ii) della distanza e del costo del viaggio tra lo Stato membro d'origine e quello di accoglienza da calcolare tenendo conto del prezzo più basso per il viaggio in oggetto;

     iii) della popolazione del paese in termini di:

     - allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per l'azione 1.1 (partenariati scolastici) e l'azione 1.2 punto 2, lettere a), b) e c) (Attività di mobilità nell'ambito di partenariati di formazione per il personale docente scolastico);

     - studenti dell'istruzione superiore, per l'azione 2.2, punto 3 (Mobilità degli studenti). Il numero dei laureati dovrebbe essere limitato nel suo ambito quale elemento accessorio e complementare da stabilire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione, per limitare, ove necessario, l'assegnazione agli Stati membri;

     - docenti universitari per l'azione 2.2 punto 3 (Mobilità dei docenti universitari).

     2. I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dagli Stati membri con l'assistenza delle agenzie nazionali SOCRATE previste all'articolo 5 della decisione.

     3. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata sul piano comunitario, nazionale e, ove opportuno, regionale nonché, nel caso dell'istruzione superiore, in tutti i diversi settori di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5% del bilancio annuale destinato al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione.

     4. Le disposizioni relative alla ripartizione dei fondi comunitari che gli Stati membri possono utilizzare per le attività di mobilità previste dall'azione 3, punto 2, lettera h), (visite e scambi nell'ambito dell'educazione degli adulti) e dall'azione 6.1 punto 2, secondo trattino (Arion), per l'organizzazione della mobilità degli studenti e dei docenti universitari ai sensi della sezione III, punto 1, lettera b), e per il sostegno alle visite e alle misure preparatorie di cui alla sezione N, lettera B.4 sono emanate dalla Commissione previo parere del comitato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

 

     B. Altre disposizioni

 

     1. Tenendo debitamente conto della qualità e della quantità delle domande di finanziamento, nell'assegnare le risorse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione si seguiranno i seguenti orientamenti:

     a) le risorse da impegnare a titolo dell'azione 1 (Comenius) non possono essere inferiori al 27% del bilancio totale disponibile per il presente programma;

     b) le risorse da impegnare a titolo dell'azione 2 (Erasmus) non possono essere inferiori al 51% del bilancio totale disponibile per il presente programma;

     c) le risorse da impegnare a titolo dell'azione 3 (Grundtvig) non possono essere inferiori al 7% del bilancio totale disponibile per il presente programma;

     d) le risorse da impegnare per gli aiuti finanziari per le agenzie nazionali SOCRATE di cui all'azione 8.2 e per l'assistenza tecnica di cui all'azione 8.3 non possono essere superiori al 4,5% del bilancio annuale totale disponibile per il presente programma.

     Tali percentuali sono indicative e possono essere adeguate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

     2. Di norma gli aiuti finanziari comunitari erogati ai progetti a titolo del presente programma sono destinati a compensare parzialmente le spese stimate necessarie alla realizzazione delle attivitàinteressate e possono eventualmente comprendere un periodo massimo di tre anni, fatto salvo un riesame periodico dei progressi compiuti. Conformemente al principio di cofinanziamento, il contributo del beneficiario può consistere nel fornire il personale e/o le infrastrutture necessarie alla realizzazione del progetto. Possono essere accordati aiuti in anticipo per consentire la realizzazione di visite preparatorie in relazione ai progetti in questione [5].

     Per le attività a titolo dell'azione 8.1, lettera f), l'importo disponibile nel bilancio annuale del programma non può essere superiore a 250000 EUR.

     3. Nel determinare l'importo degli aiuti finanziari comunitari da concedere si tiene conto della particolare situazione di persone con bisogni speciali.

     4. Per le attività riguardanti la mobilità delle persone, possono essere concessi aiuti finanziari comunitari volti ad assicurare una preparazione adeguata in vista del periodo da trascorrere in un altro Stato membro. Tali misure preparatorie possono in particolare comprendere corsi di lingua, conoscenze socioculturali sullo Stato membro ospite, ecc.

 

     V. DEFINIZIONI

 

     Ai fini della presente decisione, si intende per:

     1) "impresa": qualsiasi impresa del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico nel quale opera, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale;

     2) "decisori": ogni categoria di personale avente funzioni di direzione, valutazione, formazione, orientamento o ispezione nel settore dell'istruzione e i responsabili di questo settore a livello locale, regionale e nazionale e nell'ambito dei ministeri;

     3) "orientamento e consulenza": gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti a compiere le scelte riguardanti i programmi in materia di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro;

     4) "apprendimento lungo tutto l'arco della vita": le opportunità di istruzione e di formazione offerte a un individuo lungo tutto l'arco della sua vita per consentirgli l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguamento continui delle sue conoscenze, attitudini e competenze;

     5) "insegnamento aperto e a distanza": qualsiasi forma di insegnamento flessibile che comporti o no l'impiego delle tecnologie di informazione e di comunicazione;

     6) "progetto": attività di cooperazione transnazionale svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituzioni;

     7) "allievo": le persone iscritte come tali in un "istituto scolastico", quale definito nel presente allegato;

     8) "centro di risorse": ente impegnato nella produzione, raccolta o divulgazione di documentazione, materiale o metodologie riguardanti un settore di attività che rientra nel presente programma, quali le lingue e le tecnologie di informazione e di comunicazione riguardanti l'istruzione;

     9) "istituto scolastico" o "scuola": tutti i tipi di istituti di istruzione generale (pre-primaria, primaria o secondaria), professionale o tecnica e, in via eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici di formazione in apprendistato;

     10) "parti sociali": a livello nazionale: le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali; a livello comunitario: le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale a livello comunitario;

     11) "studente": le persone iscritte all'"università", quali definite nel presente allegato, qualunque sia il campo di studi, nell'intento di seguire studi superiori sanciti da una laurea o da un diploma, sino al livello del dottorato compreso;

     12) "insegnanti/personale docente": le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri, secondo l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione;

     13) "università": tutti i tipi di istituti di insegnamento superiore, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, che rilascino qualifiche o diplomi di tale livello, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri.

     14) "docente universitario" qualsiasi categoria di personale che svolga tale attività presso una "università" quale definita nel presente allegato.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 della decisione n. 786/2004/CE.

[2] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[3] Trattino abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[4] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 451/2003/CE.