§ 6.3.38 - Decisione 27 giugno 2001, n. 1411.
Decisione (CE) 2001/1411 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:27/06/2001
Numero:1411


Sommario
Art. 1.      E' istituito un quadro comunitario di cooperazione (in seguito denominato:"quadro di cooperazione")inteso a fornire un aiuto finanziario e tecnico a reti di enti locali organizzate in almeno [...]
Art. 2.      1. I tipi di attività che possono fruire di un contributo comunitario a titolo del presente quadro di cooperazione sono definiti nell'allegato
Art. 3.      Secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione valuta e seleziona fra le proposte presentate i progetti da finanziare in base ai temi prioritari di cui all'articolo 4
Art. 4.      1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione che illustra i temi prioritari nell'ambito dei quali sono finanziati i progetti e stabilisce i [...]
Art. 5.      La Commissione garantisce la coerenza, la complementarità e la sinergia fra le attività e i progetti comunitari di attuazione del presente quadro di cooperazione e gli altri programmi e [...]
Art. 6.      1. L'attuazione del presente quadro di cooperazione inizia il 1° gennaio 2001 e termina il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente quadro di cooperazione per il [...]
Art. 7.      I progetti contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 e sono scelti in base ai seguenti criteri generali
Art. 8.      Il presente quadro di cooperazione è aperto alla partecipazione delle reti di enti locali, comprendenti città dei paesi dell'Europa centrale e Orientale, di Cipro e Malta,nonché di altri paesi [...]
Art. 9.      1.Per garantire il successo delle attività svolte dai beneficiari del contributo comunitario, la Commissione adotta le misure necessarie per
Art. 10.      1. La Commissione può ridurre, sospendere o ripetere il contributo finanziario concesso in base a un contratto, se rileva irregolarità o apprende che il contratto ha subito,senza la sua [...]
Art. 11.      1.La Commissione è assistita da un comitato consultivo
Art. 12.      La Commissione valuta l'attuazione del presente quadro di cooperazione e presenta una relazione intermedia in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo 2003
Art. 13.      La presente decisione si applica dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2004


§ 6.3.38 - Decisione 27 giugno 2001, n. 1411.

Decisione (CE) 2001/1411 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano.

(G.U.C.E. 13 luglio 2001, n. L 191/1).

 

Art. 1.

     E' istituito un quadro comunitario di cooperazione (in seguito denominato:"quadro di cooperazione")inteso a fornire un aiuto finanziario e tecnico a reti di enti locali organizzate in almeno quattro Stati membri e comprendenti eventualmente città dei paesi di cui all'articolo 8,allo scopo di incoraggiare la concezione,lo scambio e l'applicazione di buone prassi nei seguenti settori:

     - attuazione a livello locale della normativa ambientale dell'Unione europea nel settore dell'ambiente,

     - sviluppo urbano sostenibile,

     - agenda 21 a livello locale.

     I principali partecipanti sono la Commissione, le reti di enti locali, le organizzazioni urbane portatrici di interessi plurimi, le reti a livello di comunità quali le ONG, le università e altri soggetti organizzati a livello europeo.

 

     Art. 2.

     1. I tipi di attività che possono fruire di un contributo comunitario a titolo del presente quadro di cooperazione sono definiti nell'allegato.

     2. La Commissione può fornire sostegno a qualsiasi rete di enti locali definita all'articolo 1 o, nel caso delle misure di accompagnamento di cui alla parte C dell'allegato, ad altri beneficiari che intendano sviluppare tali attività.

     3. Il contributo comunitario riguarda attività che devono svolgersi nel corso dell'anno in cui il contributo finanziario è erogato e/o nei due anni successivi.

     4. La ripartizione indicativa del contributo finanziario tra i tipi di attività è riportata nell'allegato.

 

     Art. 3.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione valuta e seleziona fra le proposte presentate i progetti da finanziare in base ai temi prioritari di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione che illustra i temi prioritari nell'ambito dei quali sono finanziati i progetti e stabilisce i criteri di selezione e i concessione dei finanziamenti,nonché le procedure di presentazione e i approvazione delle domande.

     2. Le proposte di progetti da finanziare sono presentate alla Commissione dalla rete di enti locali definitia all'articolo 1 e, per i tipi di attività di cui alla parte C dell'allegato,da altri beneficiari aventi diritto.

     3. Gli inviti a presentare proposte per progetti a titolo del presente quadro di cooperazione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 31 gennaio di ogni anno.

     Dopo una valutazione di tali proposte, la Commissione decide entro il 31 maggio quali progetti intende finanziare. La decisione sui progetti da finanziare dà luogo ad un contratto con i beneficiari responsabili dell'attuazione che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti.

     4. Un elenco dei beneficiari e dei progetti finanziati a titolo del presente quadro di cooperazione è reso pubblico con l'indicazione dell'importo dell'aiuto.

 

     Art. 5.

     La Commissione garantisce la coerenza, la complementarità e la sinergia fra le attività e i progetti comunitari di attuazione del presente quadro di cooperazione e gli altri programmi e iniziative analoghi della Comunità, in particolare l'iniziativa URBAN di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. I progetti finanziati a titolo di altri programmi e fondi comunitari non possono fruire dei finanziamenti del presente quadro di cooperazione.

 

     Art. 6.

     1. L'attuazione del presente quadro di cooperazione inizia il 1° gennaio 2001 e termina il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente quadro di cooperazione per il periodo 2001-2004 è di 14,8 milioni di EUR [1].

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

     2. Un contributo pari o superiore a 350000 EUR può essere concesso soltanto se la contabilità del beneficiario relativa all'anno precedente è stata certificata da un revisore dei conti riconosciuto. La contabilità relativa al periodo durante il quale è utilizzato il contributo deve essere parimenti certificata da un revisore dei conti riconosciuto.

     Un contributo finanziario inferiore a 350000 EUR può essere concesso soltanto se la contabilità del beneficiario relativa all'anno precedente è disponibile in una forma riconosciuta dalla Commissione e continua ad essere presentata nella medesima forma per il periodo durante il quale è utilizzato il contributo.

 

     Art. 7.

     I progetti contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 e sono scelti in base ai seguenti criteri generali:

     a) valido rapporto costi-benefici;

     b) effetto moltiplicatore duraturo a livello europeo;

     c) cooperazione efficace ed equilibrata fra i vari partecipanti quanto alla programmazione e alla realizzazione delle attività,e partecipazione finanziaria;

     d) una quota di partecipazione finanziaria;

     e) contributo a un'impostazione multinazionale e,in particolare, alla cooperazione transfrontaliera all'interno della Comunità e, eventualmente, oltre le sue frontiere, con i paesi vicini;

     f) contributo a un'impostazione plurisettoriale e integrata e allo sviluppo urbano sostenibile tenendo conto delle sue dimensioni sociale,economica e ambientale;

     g) grado di coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, compresi i rappresentanti della società civile;

     h) contributo al rafforzamento e al rinnovamento dei servizi pubblici di interesse generale.

     Art. 8.

     Il presente quadro di cooperazione è aperto alla partecipazione delle reti di enti locali, comprendenti città dei paesi dell'Europa centrale e Orientale, di Cipro e Malta,nonché di altri paesi che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità.

 

     Art. 9.

     1.Per garantire il successo delle attività svolte dai beneficiari del contributo comunitario, la Commissione adotta le misure necessarie per:

     a) verificare che i progetti presentati alla Commissione siano stati correttamente realizzati;

     b) prevenire e reprimere le irregolarità;

     c) recuperare,eventualmente,le somme indebitamente percepite.

     2. Fatto salvo il controllo finanziario esercitato dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato o le verifiche effettuate a norma dell'articolo 279,lettera c), dello stesso,i funzionari e gli altri agenti della Commissione possono controllare in loco, anche a campione, le attività finanziate nell'ambito del presente quadro di cooperazione.

     Prima di procedere a controlli in loco la Commissione ne informa il beneficiario, salvo qualora sussistano valide ragioni di sospettare frodi o abusi nell'impiego del contributo.

     3. Il beneficiario del contributo finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti contabili relativi alle spese sostenute in relazione a un determinato progetto, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo versamento concernente tale progetto. Detti documenti possono essere in formato elettronico.

 

     Art. 10.

     1. La Commissione può ridurre, sospendere o ripetere il contributo finanziario concesso in base a un contratto, se rileva irregolarità o apprende che il contratto ha subito,senza la sua autorizzazione, modifiche incompatibili con gli obiettivi o le modalità di esecuzione decisi di comune accordo.

     2. In caso di inosservanza dei termini o se lo stato di esecuzione di un contratto giustifica solo in parte l'uso degli stanziamenti erogati,la Commissione chiede al beneficiario di fornire spiegazioni entro un termine stabilito. Se la sua risposta è insoddisfacente,la Commissione può annullare il contributo residuo ed esigere il pronto rimborso delle somme già versate.

     La Commissione si adopera per un esame rapido e accurato di dette spiegazioni.

     3. Il beneficiario presenta alla Commissione relazioni annuali sull'avanzamento delle attività, per i contratti ultran- nuali,ed una relazione finanziaria per ciascuna delle attività entro sei mesi dalla conclusione. La Commissione determina la forma e il contenuto di tale relazione. Se questa non è presen- tata entro i termini previsti,il beneficiario non può fruire di ulteriori finanziamenti nell'ambito della presente decisione. La Commissione si impegna a valutare la relazione entro un limite di tempo ragionevole per evitare inutili ritardi nei pagamenti.

     4. Gli eventuali importi indebitamente riscossi devono essere rimborsati alla Commissione.Le somme non rimborsate nei termini potranno essere maggiorate di interessi. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente paragrafo.

 

     Art. 11.

     1.La Commissione è assistita da un comitato consultivo.

     2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3.Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 12.

     La Commissione valuta l'attuazione del presente quadro di cooperazione e presenta una relazione intermedia in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo 2003.

 

     Art. 13.

     La presente decisione si applica dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

 

 

Tipo di attività ammissibile a un contributo comunitario Attribuzione indicativa dei fondi 100 %

 

 

ALLEGATO

 

     A.Scambio di informazioni sullo sviluppo sostenibile in ambiente urbano e l'agenda 21 a livello locale e miglioramento della qualità dell'ambiente in aree in cui i problemi ambientali sono connessi a problemi socioeconomici

     - sviluppare strumenti di formazione, informazione, documentazione e sensibilizzazione, destinati a rappresentanti delle professioni, a gruppi bersaglio, a responsabili politici locali, al pubblico, nonché agli enti locali che intendano avviare progetti destinati a migliorare le proprie prestazioni ambientali,

     - sostenere, trasferire, divulgare le buone pratiche e i risultati di progetti di dimostrazione, in aree in cui i problemi ambientali si affiancano a quelli socioeconomici,anche a beneficio degli enti locali non interessati alle reti oggetto della decisione

     40%

 

     B. Cooperazione fra i soggetti interessati allo sviluppo sostenibile e all'agenda 21 nell'ambito europeo

     - promuovere la cooperazione fra le parti identificate dal programma di azione comunitario per l'ambiente,

     - nel rispetto dei principi di sussidiarietà e i partecipazione, completare le azioni dei programmi nazionali che aiutano gli enti locali, anche nell'attuazione della politica ambientale comunitaria, di piani di rinnovo urbano e trasformazione urbana, per migliorare la qualità dell'ambiente urbano locale attraverso un approccio integrato,

     - agevolare il dialogo, il coordinamento e lo scambio d'informazioni fra reti di enti locali a livello europeo e istituzioni comunitarie,

     - favorire la costituzione di partenariati con soggetti dei paesi di cui all'articolo 8

     40%

 

     C. Misure di accompagnamento necessarie per l'analisi e il monitoraggio delle attività nel campo dello sviluppo sostenibile urbano e dell'agenda 21 a livello locale

     - relazioni sul livello,l'entità e la natura dei problemi urbani che potrebbero essere trattati a livello comunitario,

     - bilanci analitici sulla penetrazione locale di un'impostazione sostenibile dello sviluppo urbano in settori diversi dalla politica ambientale, che tengano conto in particolare della coerente correlazione con le politiche strutturali,

     - prove e sostegno per consolidare, coordinare, utilizzare, diffondere e sviluppare l'iniziativa di monitoraggio "Verso un profilo della sostenibilità locale/indicatori comuni europei

     20%


[1] Comma così sostituito dall’art. 7 della decisione n. 786/2004/CE.