§ 3.5.14 - Decisione 12 luglio 1999, n. 1720.
Decisione (CE) 1720/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:12/07/1999
Numero:1720


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e obiettivi.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Azioni e misure orizzontali.
Art. 4.  Servizi generici.
Art. 5.  Strumenti e tecniche comuni.
Art. 6.  Interoperabilità del contenuto dell'informazione.
Art. 7.  Prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento.
Art. 8.  Controllo e garanzia di qualità.
Art. 9.  lnteroperabilità rispetto ad iniziative nazionali e regionali.
Art. 10.  Diffusione delle migliori prassi.
Art. 11.  Esecuzione.
Art. 12.  Comitato.
Art. 13.  Valutazione.
Art. 14.  Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati.
Art. 15.  Finanziamento.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 3.5.14 - Decisione 12 luglio 1999, n. 1720.

Decisione (CE) 1720/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA).

(G.U.C.E. 3 agosto 1999, n. L 203).

 

Art. 1. Ambito di applicazione e obiettivi.

     1. La Comunità, nella sua azione nel campo delle reti telematiche transeuropee per le amministrazioni, adotta le misure indicate nella presente decisione con i seguenti obiettivi:

     a) realizzare un elevato grado di interoperabilità, all'interno dei e tra i vari settori amministrativi e, se del caso, con il settore privato, fra le reti telematiche costituite negli Stati membri, nonché fra la Comunità e gli Stati membri per sostenere la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e l'attuazione delle politiche e attività comunitarie di cui agli articoli 3 e 4 del trattato, tenendo conto del lavoro svolto nell'ambito di programmi della Comunità o degli Stati membri;

     b) far convergere tali reti verso un'interfaccia telematica comune tra la Comunità e gli Stati membri;

     c) raggiungere notevoli benefici per le amministrazioni degli Stati membri e per la Comunità mediante lo snellimento delle operazioni, la riduzione della manutenzione, l'accelerazione della realizzazione di nuove reti e di miglioramenti, ottenendo uno scambio di dati nel complesso sicuro ed affidabile, e un miglior rapporto costi-risultati, reattività, flessibilità e adattabilità al cambiamento tecnologico e all'evoluzione del mercato nella costituzione e nella gestione di tali reti;

     d) estenda i benefici di tali reti, come indicato nella lettera c), agli operatori economici comunitari ed ai cittadini dell'Unione europea, in particolare nei campi in cui ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope ed all'attuazione del relativo piano d'azione, in particolare del capitolo sull'amministrazione in linea [1];

     e) promuovere la diffusione delle migliori prassi e incoraggiare lo sviluppo di soluzioni telematiche innovative nelle amministrazioni;

     f) eventualmente, identificazione e sviluppo di servizi elettronici pubblici paneuropei destinati ai cittadini e alle imprese ed altri pertinenti servizi elettronici pubblici da utilizzare in base alle priorità elencate nell'articolo 4 della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) [2].

     2. La presente decisione fa parte del programma IDA.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

     a) "rete telematica": un sistema globale di comunicazione di dati che comprende non soltanto l'infrastruttura e i collegamenti fisici, ma anche i livelli di servizio e applicativi sovrapposti all'infrastruttura, consentendo così la trasmissione elettronica di informazioni fra organismi e individui;

     b) "rete settoriale": una rete telematica transeuropea fra amministrazioni o un insieme di servizi e applicazioni, destinati alla realizzazione o al supporto amministrativo di una particolare politica, attività o obiettivo comunitari e che in prosieguo è indicata come "settore amministrativo";

     c) "servizi generici": funzionalità delle reti telematiche che soddisfano esigenze comuni agli utenti, quali quelle relative alla rilevazione, alla diffusione e allo scambio di dati e alla sicurezza. Le caratteristiche di ciascun servizio sono chiaramente specificate e associate ad un livello qualitativo garantito.

 

     Art. 3. Azioni e misure orizzontali.

     1. Al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, la Comunità avvia le azioni e le misure orizzontali previste agli articoli da 4 a 10, a sostegno delle reti settoriali e in conformità con il programma di lavoro IDA.

     1 bis. Se del caso, per essere in grado di identificare le azioni e le misure orizzontali da intraprendere, la Comunità elabora una descrizione di un'infrastruttura che serva da piattaforma per lo sviluppo di progetti di comune interesse e di altre reti settoriali, quali indicate nella decisione n. 1719/1999/CE.

     L'infrastruttura descritta prevede un quadro di interoperabilità per reti, servizi, sicurezza, applicazioni, contenuti e altri elementi pertinenti. Essa può altresì includere aspetti quali le esigenze in materia di gestione, organizzazione, competenze e ripartizione dei costi. La descrizione comprende anche la strategia da impiegare nello sviluppo e nella realizzazione dell'infrastruttura ed è soggetta a revisione annuale [3].

     2. Per ogni azione o misura prevista ai sensi della presente decisione, il programma di lavoro IDA comprende, a seconda dei casi:

     - una decisione completa delle azioni da realizzare, compresi gli obiettivi, la portata, le motivazioni e i potenziali beneficiari, nonché i costi e i benefici previsti;

     - una descrizione completa delle funzionalità e dell'approccio tecnico; e

     - un piano dettagliato di realizzazione, che specifichi compiti individuali e la loro sequenza.

     3. La realizzazione delle azioni e misure orizzontali include studi di fattibilità e progetti dimostrativi, l'istituzione di gruppi di lavoro di esperti degli Stati membri e della Comunità e l'acquisto di beni e servizi per la Comunità, ove opportuno.

     4. Le azioni e le misure orizzontali sono attuate sulla base degli idonei risultati di altre azioni comunitarie in materia, in particolare dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle azioni comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee.

     5. Le azioni e misure orizzontali fanno riferimento a norme europee o a specifiche tecniche pubblicamente disponibili, quali le norme per un'Internet aperta, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità fra i sistemi nazionali e comunitari, all'interno dei e tra i settori amministrativi, e con il settore privato. Si tiene conto degli orientamenti e degli strumenti di supporto nel settore della normalizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di servizi e di sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

 

     Art. 4. Servizi generici.

     1. La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché le reti settoriali abbiano a disposizione una gamma appropriata di servizi generici comuni che rispondano alle esigenze degli utenti settoriali, su una base concorrenziale e in un contesto non legato ad un singolo fornitore. Tali misure includono la prosecuzione, ove opportuno, delle misure idonee adottate ai sensi della decisione 95/468/CE.

     2. Allo scopo di consentire agli utenti di reti settoriali di identificare le proprie esigenze tecniche e di rendere disponibile la gamma appropriata di servizi generici comuni che rispondano alle esigenze degli utenti settoriali, la Comunità, in particolare:

     a) definisce gli orientamenti relativi all'architettura delle reti settoriali intese ad assicurare l'interoperabilità fra i vari servizi e infrastrutture fisiche;

     b) definisce e pubblica le specifiche dei servizi generici comunemente richiesti dalle reti telematiche fra amministrazioni, incluse quelle relative alla qualità dei servizi e ai requisiti di interoperabilità imposti da un contesto concorrenziale e non legato ad un singolo fornitore;

     c) identifica e/o specifica adeguate interfacce normalizzate per promuovere la portabilità e la riproducibilità di sviluppi applicativi;

     d) definisce e realizza un meccanismo attraverso il quale il grado di interoperabilità fra i servizi offerti dai fornitori di servizi telematici possa essere valutato e pubblicato;

     e) garantisce il persistere dell'evoluzione dei requisiti generali e un continuo controllo dei servizi telematici offerti dai fornitori in oggetto.

 

     Art. 5. Strumenti e tecniche comuni.

     La Comunità provvede affinché strumenti e tecniche comuni per le applicazioni di reti settoriali siano acquisiti sul mercato o vengano sviluppati se quest'ultimo non può soddisfare adeguatamente tale esigenza, allo scopo di ridurre i costi generali collegati allo sviluppo delle applicazioni, di razionalizzare e migliorare le soluzioni tecniche, di ridurre il tempo necessario per la realizzazione di sistemi in esercizio e di semplificare la manutenzione dei sistemi.

A tal fine la Comunità individua e specifica, all'interno delle reti settoriali, le funzionalità essenziali ricorrenti, che possono costituire la base di strumenti e tecniche o moduli comuni.

La Comunità promuove inoltre lo sviluppo e l'utilizzazione di tali strumenti e tecniche e moduli comuni da parte delle reti settoriali; in particolare, essa assicura la diffusione di soluzioni idonee, elaborate all'interno di una rete settoriale.

 

     Art. 6. Interoperabilità del contenuto dell'informazione.

     1. La Comunità favorisce l'interoperabilità in termini di contenuto dell'informazione scambiata all'interno e tra i settori amministrativi e con il settore privato. La Comunità adotta misure adeguate a tal fine, nel rispetto delle esigenze giuridiche, di sicurezza, di protezione dei dati e di riservatezza degli utenti settoriali e, in particolare, le seguenti:

     a) sostegno dell'impegno delle amministrazioni degli Stati membri per garantire tale interoperabilità, semplificazione delle procedure amministrative e miglioramento dei flussi di informazioni;

     b) coordinamento delle esigenze delle reti settoriali relative allo scambio di informazioni formattate e garanzia della rapida diffusione di soluzioni idonee;

     c) controllo degli sviluppi tecnologici utili nel settore della trasmissione elettronica di dati, ivi compresi meccanismi innovativi di rilevazione e di presentazione dei dati, studi del loro impatto e promozione della loro adozione da parte delle reti settoriali.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, vengono preferite le soluzioni che facilitino l'interoperabilità fra formati diversi del messaggio rispetto allo sviluppo di formati armonizzati dei messaggi, senza però escluderlo. Viene tenuta nel debito conto la diversità linguistica in seno alla Comunità.

Vengono inoltre privilegiate le soluzioni che consentano al settore privato di integrare facilmente le esigenze amministrative nei processi aziendali.

 

     Art. 7. Prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento.

     Fatti salvi la competenza e gli obblighi specifici degli Stati membri nei settori contemplati dal presente articolo, la Comunità contribuisce ad individuare gli ostacoli che intralciano un agevole scambio di dati fra gli utenti delle reti e garantisce un grado adeguato di sicurezza all'interno delle reti settoriali. In particolare la Comunità:

     a) definisce, in collaborazione con gli Stati membri, prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento inerenti allo scambio transeuropeo di dati fra amministrazioni e fra le amministrazioni e il settore privato, al fine di facilitare un'impostazione comune;

     b) formula appropriate raccomandazioni per sostenere l'impegno degli Stati membri nell'applicazione delle prassi di cui alla lettera a) all'interno dei rispettivi contesti amministrativi;

     c) assicura, con riferimento alle reti settoriali e in conformità delle prassi di cui alla lettera a): il riconoscimento, nel contesto delle amministrazioni della Comunità, del valore probatorio dei dati scambiati; la definizione di una metodologia per la protezione dei dati personali; la definizione dei diritti e delle responsabilità degli utenti; la riservatezza, l'integrità, l'autenticazione e il non disconoscimento dell'informazione scambiata; misure per controllare l'accesso alle reti;

     d) individua ed esamina i diversi livelli di sicurezza secondo la natura e lo scopo delle reti settoriali;

     e) formula orientamenti e fornisce soluzioni comuni per la scelta e la realizzazione di dispositivi, componenti e sistemi che garantiscano i livelli di sicurezza individuati.

 

     Art. 8. Controllo e garanzia di qualità.

     La Comunità, tenendo conto dei risultati di azioni analoghe definisce, esegue e aggiorna in modo permanente uno specifico programma relativo alla qualità specifico, coerente ed integrato il quale si applica alle azioni e alle misure orizzontali di cui alla presente decisione nonché ai progetti di interesse comune ai sensi della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA). Tale programma include le azioni necessarie ai seguenti fini:

     a) migliorare il modo in cui vengono determinate le esigenze degli utenti e le specifiche dei progetti;

     b) migliorare la qualità dei prodotti realizzati dal progetto, sia in termini di conformità alle specifiche di progetto, sia in termini di soddisfacimento delle aspettative degli utenti;

     c) garantire che le esperienze acquisite costituiscano fonti di apprendimento e vengano diffuse attraverso la divulgazione delle migliori pratiche descritta all'articolo 10.

 

     Art. 9. lnteroperabilità rispetto ad iniziative nazionali e regionali.

     Nell'attuazione del programma IDA la Comunità provvede, se del caso, a facilitare l'interoperabilità e l'interscambio proficuo di esperienze tra iniziative simili a livello nazionale e regionale, relative alla trasmissione di dati fra amministrazioni all'interno degli Stati membri.

 

     Art. 10. Diffusione delle migliori prassi.

     1. La Comunità assicura il coordinamento e lo scambio di opinioni, di conoscenze e di esperienze all'interno e tra le reti settoriali, allo scopo di promuovere l'adozione diffusa di soluzioni soddisfacenti e innovative.

     2. La diversità linguistica della Comunità è adeguatamente presa in considerazione. La Comunità provvede a rendere noti a livello generale i risultati e i benefici del programma IDA, a diffondere gli orientamenti e le raccomandazioni IDA e a coordinare le esigenze e le esperienze degli utenti con gli enti di normalizzazione e con le iniziative comunitarie in materia di normalizzazione.

     3. La Comunità organizza conferenze, giornate di lavoro e manifestazioni d'altro tipo per sensibilizzare il pubblico ai risultati e ai vantaggi dei progetti e delle azioni IDA e per promuovere un ampio dibattito sulla direzione e le priorità future del programma IDA [4].

 

     Art. 11. Esecuzione.

     1. La Commissione dà attuazione all'azione comunitaria di cui agli articoli da 3 a 10.

     2. La sezione del programma di lavoro IDA sull'attuazione della presente decisione, progettata dalla Commissione per tutta la sua durata e rivista almeno ogni due anni, è approvata, in base alla sua rispondenza agli articoli da 3 a 10, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 [5].

     3. Le norme e le procedure comuni per stabilire l'interoperabilità tecnica e amministrativa sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 [6].

     4. La procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si applica all'approvazione della ripartizione delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 EUR per linea di progetto nell'arco di un anno è soggetta a tale procedura [7].

     5. Le specifiche tecniche dei bandi di gara per l'attuazione della presente decisione sono definite in coordinamento con gli Stati membri per quanto riguarda valori di contratto superiori a 500000 EURO.

 

     Art. 12. Comitato. [8]

     1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il CTA adotta il proprio regolamento interno.

     4. La Commissione riferisce annualmente al CTA sull'attuazione della presente decisione.

 

     Art. 13. Valutazione.

     1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procede ad una valutazione dell'esecuzione della presente decisione con cadenza biennale.

     2. La valutazione accerta lo stato di avanzamento e lo stato attuale delle azioni e misure orizzontali previste dalla presente decisione. La valutazione prende in esame inoltre, alla luce delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici apportati dalle azioni e misure orizzontali alla Comunità, agli Stati membri, ai settori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea, individua le aree di potenziale miglioramento e verifica la sinergia con altre attività comunitarie nel campo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

     3. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, previo esame da parte del CTA. La Commissione presenta altresì adeguate proposte di riesame della presente decisione. Le valutazioni sono trasmesse entro e non oltre la presentazione del progetto preliminare di bilancio per gli anni 2001, 2003 e 2005 rispettivamente.

 

     Art. 14. Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati. [9]

     1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrorientale e della Turchia per le iniziative ed i provvedimenti orizzontali di cui alla presente decisione [10].

     2. Nel corso dell'attuazione della presente decisione, è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi non membri e con organizzazioni o enti internazionali.

     3. Prima che la piena partecipazione al programma IDA sia estesa a detti Stati, i paesi associati dell'Europa centrorientale e la Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria [11].

     4. Anche altri paesi non membri possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.

 

 

          Art. 15. Finanziamento. [12]

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione della Comunità ai sensi della presente decisione sul periodo 2002-2004 è di 34,9 milioni di EUR.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile sino al 31 dicembre 2004.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE.

[3] Paragrafo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE.

[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE.

[10] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[11] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[12] Articolo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2045/2002/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 786/2004/CE.