§ 4.1.15 - Decisione 12 luglio 1999, n. 1719.
Decisione (CE) n. 1999/1719 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:12/07/1999
Numero:1719


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e obiettivi.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Progetti di interesse comune.
Art. 4.  Priorità.
Art. 5.  Linee principali per l'esecuzione.
Art. 6.  Contributo finanziario comunitario.
Art. 7.  Esecuzione.
Art. 8.  Comitato.
Art. 9.  Riesame e valutazione.
Art. 10.  Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati.
Art. 11.  Altre reti settoriali.
Art. 12.  Finanziamento.
Art. 13.  Entrata in vigore.
Art. 14.  Destinatari.


§ 4.1.15 - Decisione 12 luglio 1999, n. 1719.

Decisione (CE) n. 1999/1719 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA).

(G.U.C.E. 3 agosto 1999, n. L 203).

 

Art. 1. Ambito di applicazione e obiettivi.

     1. La Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, opera nel campo delle reti telematiche transeuropee per le amministrazioni e adotta le misure indicate nella presente decisione con l'obiettivo di costituire quanto segue:

     a) reti operative telematiche transeuropee interoperabili fra le amministrazioni nazionali o regionali degli Stati membri nonché fra tali amministrazioni e ove opportuno le istituzioni e gli organismi comunitari, che consentano uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni, al fine di contribuire a realizzare l'Unione economica e monetaria e di rendere possibile l'attuazione da parte degli Stati membri e della Comunità, nei rispettivi ambiti di competenza, delle politiche e delle attività comunitarie di cui agli articoli 3 e 4 del trattato, tenendo conto dei lavori già in corso nei programmi attuali della Comunità e degli Stati membri;

     b) reti telematiche integrate per facilitare le comunicazioni fra le istituzioni comunitarie ed a supporto del procedimento decisionale comunitario;

     c) eventualmente, identificazione e sviluppo di servizi elettronici pubblici paneuropei destinati ai cittadini e alle imprese ed altri pertinenti servizi elettronici pubblici da utilizzare in base alle priorità elencate nell'articolo 4 [1].

     2. La presente decisione ricomprende tutte le reti di cui al programma IDA.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

     a) "rete telematica": un sistema globale di comunicazione di dati, che comprende non soltanto l'infrastruttura e i collegamenti fisici, ma anche i livelli di servizio e applicativi sovrapposti all'infrastruttura, consentendo così la trasmissione elettronica di informazioni fra organismi e individui;

     b) "rete IDA": una rete telematica transeuropea per le amministrazioni la cui costituzione o prosecuzione è determinata dalla presente decisione; detta rete è costituita su iniziativa della Comunità in quanto utente o partecipante alla rete o in quanto soggetto beneficiario interessato a garantirne l'esecuzione;

     c) "rete settoriale": una rete telematica transeuropea fra amministrazioni o un insieme di servizi e applicazioni, destinati alla realizzazione o al supporto amministrativo di una particolare politica, attività o obiettivo comunitari e che in prosieguo è indicata come "settore amministrativo";

     d) "progetto IDA": una serie di azioni correlate, avviate o proseguite in forza della presente decisione, indicate nell'allegato, e che riguardano la costituzione o il potenziamento di reti settoriali.

 

     Art. 3. Progetti di interesse comune.

     1. Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, la Comunità e gli Stati membri realizzano i progetti di interesse comune indicati in allegato.

     2. I progetti sono realizzati in conformità del programma di lavoro IDA e dei piani di attuazione completa di cui all'articolo 5.

 

     Art. 4. Priorità.

     Ai fini del programma di lavoro IDA e dell'assegnazione delle risorse finanziarie comunitarie ai progetti IDA viene data priorità ai progetti atti a incrementare l'economicità delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni della Comunità europea, degli Stati membri e delle regioni e che, attraverso la costituzione o il potenziamento di una rete settoriale:

     a) contribuiscano direttamente a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali, o

     b) contribuiscano direttamente alla realizzazione o al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, o

     c) favoriscano la cooperazione interistituzionale tra le istituzioni comunitarie, nonché tra queste ultime e le amministrazioni nazionali e regionali, compresi i parlamenti nazionali e regionali, o

     d) contribuiscano alla protezione degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e alla lotta contro le frodi, o

     e) facilitino la preparazione dell'ampliamento dell'Unione europea, o

     f) promuovano la competitività dell'industria europea, in particolare la competitività delle piccole e medie imprese, o

     g) apportino benefici alle persone nell'Unione europea;

     h) contribuiscano agli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione e, in particolare, del capitolo “Amministrazioni on-line”, del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari [2].

 

     Art. 5. Linee principali per l'esecuzione.

     1. Nell'esecuzione dei progetti IDA vengono osservati i principi di cui al presente articolo.

     2. L'attuazione di un progetto IDA richiede una base giuridica. Ai fini della presente decisione un progetto IDA è considerato in possesso di tale requisito quando la rete o le reti interessate servono da supporto alle comunicazioni fra amministrazioni nel quadro dell'attuazione di uno o più atti comunitari.

     Il primo comma non si applica ai progetti che servono da supporto alle comunicazioni interistituzionali o al processo decisionale comunitario o ad attività comuni a sostegno di due o più progetti IDA.

     3. I progetti IDA includono tutte le azioni necessarie per la costituzione o il potenziamento di reti settoriali, ivi compresi gli studi di fattibilità e i progetti dimostrativi, la costituzione di gruppi di lavoro di esperti degli Stati membri e comunitari e l'acquisto di beni e servizi per la Comunità, ove opportuno.

     4. I progetti IDA comprendono una fase preparatoria, uno studio di fattibilità, una fase di sviluppo e di convalida e una fase di attuazione.

     La fase preparatoria mira alla stesura di una relazione preparatoria che comprende gli obiettivi, l'ambito e la motivazione del progetto e in particolare le previsioni di costi e benefici, e ad ottenere il coinvolgimento e l'intesa necessarie fra i partecipanti grazie ad adeguate consultazioni.

     Lo studio di fattibilità mira a definire un piano di attuazione completa che comprende quanto segue:

     a) la descrizione della rete o delle reti da costituire nell'ambito del progetto, mediante indicazione degli obiettivi, delle funzionalità, dei partecipanti e dell'approccio tecnico;

     a bis) la descrizione della riorganizzazione e della ridefinizione delle procedure operative relative alla rete o alle reti che si intende creare nel quadro del progetto [3];

     b) l'assegnazione alla Comunità e agli Stati membri dei rispettivi ruoli e compiti nelle successive fasi di sviluppo e di convalida ed attuazione;

     c) la descrizione dettagliata dei benefici previsti, assieme ai criteri di valutazione per misurare tali benefici dopo la fase di attuazione;

     d) un sistema di ripartizione equa dei costi di esercizio e di manutenzione delle reti interessate fra la Comunità e gli Stati membri, una volta conclusa la fase di attuazione.

     Nel corso della fase di sviluppo e di convalida la soluzione proposta per la rete o per le reti interessate può, se opportuno, essere costruita, verificata, valutata e controllata su scala ridotta e i risultati vengono utilizzati per adattare di conseguenza il piano di attuazione completa.

     Nel corso della fase di attuazione la rete o le reti in questione, integralmente funzionali, vengono realizzate in conformità del piano di attuazione completa.

     5. I progetti IDA si basano sulle azioni e misure orizzontali avviate dalla Comunità nell'ambito della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA); in particolare, ove appropriato, vengono utilizzati servizi e applicazioni generici comuni.

     6. L'avvio e l'attuazione di un progetto IDA, la definizione delle sue fasi nonché la definizione dei requisiti tecnici e funzionali degli utenti della rete o delle reti interessate dal progetto sono effettuati nell'ambito della politica o attività comunitaria di cui trattasi, e sono controllati secondo la procedura di comitato eventualmente pertinente.

     Se non si applica alcuna procedura di comitato settoriale, la Comunità e gli Stati membri costituiscono gruppi settoriali di esperti incaricati di esaminare tali problemi.

     Le conclusioni dei comitati settoriali e dei gruppi di esperti sono comunicate dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 8 unitamente alle sue proposte riguardanti le misure di cui all'articolo 7.

     7. Per ciascun progetto IDA sono definite specifiche tecniche con riferimento a norme europee o a norme pubblicamente disponibili, quali le norme per un'Internet aperta, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità fra i sistemi nazionali e comunitari, all'interno dei e tra i vari settori amministrativi e con il settore privato. Si tiene particolarmente conto degli orientamenti comunitari e degli strumenti di supporto nel settore della standardizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di servizi e di sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

     8. La definizione ed attuazione di ciascun progetto IDA si devono basare sui risultati utili ottenuti da altre attività comunitarie in materia, in particolare dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle attività comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee.

     9. Per ciascun progetto IDA viene compiuto un esame successivo all'attuazione, in coordinamento con gli Stati membri, nell'ambito della politica o attività comunitaria di cui trattasi, che è presentato al competente comitato settoriale e al comitato di cui all'articolo 8 entro un anno dal completamento della fase di attuazione. L'esame comprende un'analisi dei costi/benefici.

 

     Art. 6. Contributo finanziario comunitario.

     1. I costi di attuazione dei progetti IDA sono sostenuti dalla Comunità in misura proporzionale ai suoi interessi.

     2. Il contributo finanziario della Comunità per ciascun progetto IDA è determinato ai sensi dei paragrafi da 3 a 7. Tale contributo non comprende i costi derivanti dall'utilizzazione continuata di applicazioni o specifiche che sono in contrasto con le priorità o i requisiti della presente decisione o della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

     3. Nella fase preparatoria e nello studio di fattibilità del progetto il contributo comunitario può coprire l'intero costo degli studi necessari.

     4. Nelle fasi di sviluppo e di convalida e nella fase di attuazione del progetto la Comunità sostiene i costi dei compiti ad essa assegnati nel piano di attuazione completa del progetto di cui trattasi.

     5. In casi eccezionali e secondo la procedura di cui all'articolo 8, la Comunità può erogare contributi diretti per i costi sostenuti da uno o più Stati membri ai fini dell'esecuzione di:

     a) attività collegate ad un progetto o ad una rete IDA ritenute utili per altri partecipanti ovvero altri progetti o reti IDA,

     b) potenziamento di un sistema ritenuto necessario per migliorare o semplificare l'attuazione complessiva di una particolare rete IDA.

     I contributi previsti vengono specificati nel programma di lavoro IDA per ciascun progetto IDA o rete IDA di cui trattasi e per l'esercizio finanziario in corso per quanto riguarda il valore massimo ammissibile, i benefici previsti per i progetti e le reti IDA, gli obiettivi da raggiungere, le amministrazioni beneficiarie degli Stati membri e i compiti da finanziare mediante l'erogazione di tali contributi.

     Salvo circostanze eccezionali l'importo non può essere superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno Stato membro beneficiario per l'attuazione dei compiti per i quali è concesso il contributo.

     6. Il finanziamento comunitario in forza della presente decisione cessa una volta completata la fase di attuazione del progetto IDA; ulteriori finanziamenti ai sensi della presente decisione, possono tuttavia essere concessi in via eccezionale e secondo la procedura di cui all'articolo 8, al fine di coprire totalmente o parzialmente i costi di esercizio e di manutenzione di una rete IDA sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui la sua attuazione è completata.

     7. Nell'ambito della presente decisione e sino alla fine del 1999 la Comunità può sostenere anche i costi di esercizio e di manutenzione delle reti IDA la cui prosecuzione è prevista dalla presente decisione e che siano già operative alla data di entrata in vigore della medesima.

     8. Le risorse finanziarie previste dalla presente decisione non sono, in linea di massima, destinate a progetti o fasi di progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento comunitario.

 

     Art. 7. Esecuzione.

     1. La Commissione dà esecuzione all'azione comunitaria di cui agli articoli da 3 a 6.

     2. La procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica all'approvazione, in base alle priorità di cui all'articolo 4 e ai principi di cui all'articolo 5, della parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione, che è elaborata dalla Commissione con cadenza annuale e che può essere soggetta a revisione nel corso dell'anno di riferimento. Il programma di lavoro IDA comprende:

     - una ripartizione per progetto delle spese sostenute per l'anno o gli anni precedente/i,

     - una stima dei costi futuri che dovranno essere coperti dalla Comunità e dagli Stati membri, e

     - una breve relazione sui benefici/servizi ottenuti a fronte delle spese di cui sopra. [4]

     3. La procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica all'approvazione, in base alla rispondenza ai principi di cui all'articolo 5, della relazione preparatoria e del piano di attuazione completa di ciascun progetto IDA, al termine dello studio di fattibilità e della fase di sviluppo e di convalida, nonché per l'approvazione di tutte le successive modifiche rilevanti di detto piano [5].

     4. La procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica all'approvazione, in base alla rispondenza alle priorità di cui all'articolo 4 ed ai principi di cui agli articoli 5 e 6, della ripartizione tra progetti delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 EUR per linea di progetto nell'arco di un anno è soggetta a detta procedura [6].

     5. Per valori di contratto superiori a 500000 euro le specifiche tecniche dei bandi di gara per l'attuazione della presente decisione sono definite in coordinamento con gli Stati membri.

 

     Art. 8. Comitato. [7]

     1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il CTA adotta il proprio regolamento interno.

     4. La Commissione riferisce annualmente al CTA sull'attuazione della presente decisione.

 

     Art. 9. Riesame e valutazione.

     1. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, procede ad una valutazione dell'esecuzione della presente decisione con cadenza biennale.

     2. La valutazione accerta lo stato di avanzamento e lo stato attuale dei progetti di interesse comune individuati nell'allegato.

     La valutazione prende in esame inoltre, alla luce delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici apportati dalle reti IDA alla Comunità per quanto riguarda l'avanzamento delle politiche comuni e della cooperazione istituzionale, agli Stati membri, ai settori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea ed individua le aree di potenziale miglioramento e verifica la sinergia con altre attività comunitarie nel campo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

     3. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, previo esame da parte del CTA, unitamente a opportune proposte di modifica dell'allegato. Le valutazioni sono trasmesse entro o non oltre la presentazione del progetto preliminare di bilancio per gli anni 2001, 2003 e 2005 rispettivamente.

 

     Art. 10. Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati. [8]

     1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrorientale e della Turchia per i progetti di interesse comune pertinenti a tali accordi [9].

     2. Nel corso dell'attuazione dei progetti è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi non membri e con organizzazioni o enti internazionali.

     3. Prima che la piena partecipazione al programma IDA sia estesa a detti Stati, i paesi associati dell'Europa centrorientale e la Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria [10].

    4. Anche altri paesi non membri possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.

 

     Art. 11. Altre reti settoriali.

     1. Nella costituzione o nel potenziamento di tutte le altre reti settoriali che non sono progetti IDA (in prosieguo: "le altre reti settoriali"), gli Stati membri e la Comunità assicurano l'osservanza dei paragrafi da 2 a 6, ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario relative all'attuazione di dette reti settoriali.

     2. Le altre reti settoriali utilizzano le azioni e le misure orizzontali intraprese dalla Comunità ai sensi della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e Consiglio, a meno che dette azioni e misure risultino inadeguate per soddisfare i requisiti dell'utenza delle altre reti settoriali.

     3. Ciascuna delle altre reti settoriali è conforme a specifiche tecniche determinate in riferimento a norme europee o specifiche pubblicamente disponibili, quali le norme per un'Internet aperta, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità tra i sistemi nazionale e comunitario, all'interno dei e tra i vari settori amministrativi e con il settore privato. Va tenuto conto in particolare degli orientamenti e degli strumenti di supporto comunitari nel settore della normalizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di sistemi e servizi ICT.

     4. La definizione e l'attuazione di ciascuna delle altre reti settoriali tengono conto dei risultati utili ottenuti da altre azioni comunitarie in materia, in particolare dai programmi di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle azioni comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee.

     5. Un'analisi di ciascuna delle altre reti settoriali viene eseguita dopo la loro attuazione.

     6. La Comunità sostiene i costi dell'attuazione delle altre reti settoriali, in proporzione al suo interesse.

     7. Entro il 3 ottobre 1999 e, in seguito, ogni anno, la Commissione trasmette al CTA una relazione sull'attuazione dei paragrafi da 1 a 6. In detta relazione la Commissione specifica gli eventuali requisiti dell'utenza che impediscono alle altre reti settoriali di fare uso dei servizi generici di cui al paragrafo 2 ed esamina la possibilità di potenziare i detti servizi generici per soddisfare i requisiti dell'utenza.

 

     Art. 12. Finanziamento. [11]

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2002-2004 è di 40,6 milioni di EUR [12].

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile sino al 31 dicembre 2004.

 

     Art. 14. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO

DELLE RETI TRANSEUROPEE PER LA TRASMISSIONE

DI DATI FRA AMMINISTRAZIONI

 

     Costituiscono progetti di interesse comune ai sensi del programma IDA:

 

     A. In generale

     1. Lo sviluppo e la realizzazione di reti telematiche a supporto dell'Unione economica e monetaria e delle attività e politiche comunitarie (conformemente alla parte B), degli scambi interistituzionali di informazioni (conformemente alla parte C) e della globalizzazione delle reti IDA (conformemente alla parte D).

     2. La prosecuzione e il potenziamento di progetti e reti settoriali avviati ai sensi della decisione 95/468/CE del Consiglio, ad esclusione delle reti di cui alla parte E.

     3. La realizzazione delle reti necessarie per il funzionamento delle agenzie europee e a supporto del quadro giuridico derivante dall'istituzione delle agenzie europee.

     4. La realizzazione di reti nel settore delle politiche riguardanti la libera circolazione delle persone, nella misura in cui siano necessarie a supporto dell'azione della Comunità e/o degli Stati membri ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

     5. La realizzazione delle reti le quali, nel quadro delle politiche e attività comunitarie e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione della Comunità e degli Stati membri, tra l'altro per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei, delle condizioni di vita delle persone nell'Unione europea, ovvero di interessi fondamentali della Comunità.

     6. La realizzazione di reti per l'agevolazione della cooperazione tra autorità giudiziarie [13].

 

     B. Reti specifiche a supporto dell'UEM e delle attività e politiche comunitarie

     1. Reti telematiche concernenti la politica economica e monetaria, segnatamente per facilitare il controllo del rispetto dei criteri di convergenza e l'introduzione dell'euro.

     2. Reti telematiche riguardanti l'ampliamento dell'Unione europea, segnatamente attraverso la realizzazione di un'efficiente comunicazione elettronica fra i servizi di traduzione della Commissione e del Consiglio e i servizi provvisori di traduzione/revisione che possono essere istituiti in ciascun paese candidato.

     3. Reti telematiche riguardanti le politiche regionali e di coesione, segnatamente per facilitare la rilevazione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative all'esecuzione delle politiche regionali e di coesione a livello delle amministrazioni centrali e regionali.

     4. Reti telematiche concernenti il finanziamento comunitario, segnatamente per creare un'interfaccia per le banche dati esistenti della Commissione, al fine di facilitare l'accesso di organismi europei e in particolare delle PMI alle fonti di finanziamento comunitario.

     5. Reti telematiche nel campo statistico, per quanto riguarda segnatamente la rilevazione e la diffusione di informazioni statistiche.

     6. Reti telematiche nel settore della pubblicazione di documenti ufficiali.

     7. Reti telematiche nel settore agricolo e della pesca, concernenti in particolare il supporto della gestione delle strutture e dei mercati agricoli, una più efficiente gestione finanziaria, lo scambio di dati relativi alla contabilità delle aziende agricole (RlCA) fra le agenzie nazionali e la Commissione e la lotta contro le frodi.

     8. Reti telematiche nel settore industriale, concernenti in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in materia di industria e tra queste e le federazioni di categoria per lo scambio fra amministrazioni di dati relativi all'omologazione delle autovetture, nonché servizi per snellire e migliorare i procedimenti di compilazione dei moduli amministrativi.

     9. Reti telematiche riguardanti la politica della concorrenza, segnatamente mediante il miglioramento dello scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

     10. Reti telematiche nei settori dell'educazione, della cultura, dell'informazione, della comunicazione e dei mezzi audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione [14].

     11. Reti telematiche nel settore dei trasporti, segnatamente a supporto dello scambio di dati relativi ai conducenti, ai veicoli e agli operatori dei trasporti.

     12. Reti telematiche nei settori del turismo, dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della protezione della salute pubblica a supporto dello scambio di informazione tra Stati membri [15].

     13. Reti telematiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare del capitolo “Amministrazioni on-line”, del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari [16].

     14. Reti telematiche relative alle politiche in tema d'immigrazione, in particolare per migliorare lo scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali allo scopo di facilitare le procedure di informazione e di consultazione [17].

 

     C. Reti interistituzionali

     Reti telematiche a supporto dello scambio interistituzionale di informazioni, in particolare:

     1. supporto del processo decisionale della Comunità e delle interrogazioni parlamentari;

     2. creazione dei necessari collegamenti telematici tra la Commissione, il Parlamento europeo, altre istituzioni europee e il Consiglio (compresa la sede della presidenza in carica dell'Unione europea e le rappresentanze permanenti degli Stati membri);

     3. facilitare il plurilinguismo negli scambi interistituzionali di informazioni, attraverso la gestione del flusso di lavoro della traduzione e i sussidi alla traduzione, mettendo in comune/scambiando risorse plurilingue e organizzando un accesso comune alle banche dati terminologiche;

     4. condivisione di documenti fra le agenzie e gli organismi europei e le istituzioni europee.

 

     D. Globalizzazione delle reti IDA

     Estensione delle reti IDA ai paesi SEE, EFTA, PECO e ad altri paesi associati, nonché ai paesi del G7 e alle organizzazioni internazionali, in particolare per quanto riguarda le reti telematiche previdenziali, sanitarie, farmaceutiche e ambientali.

 

     E. Altre reti settoriali

     I progetti già finanziati dal programma IDA e che ora godono di un finanziamento comunitario proprio rientrano tuttavia nel gruppo delle "altre reti settoriali" di cui all'articolo 11 della decisione.

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[9] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[10] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE. La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 3 della decisione n. 787/2004/CE.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 della decisione n. 787/2004/CE.

[13] Punto aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[14] Punto così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[15] Punto così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[16] Punto aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.

[17] Punto aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2046/2002/CE.