§ 13.3.189 – Decisione 21 aprile 2004, n. 787.
Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:21/04/2004
Numero:787


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.


§ 13.3.189 – Decisione 21 aprile 2004, n. 787.

Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95, 153, paragrafo 2, 156, paragrafo 1, 157, paragrafo 3, 175, paragrafo 1, e 285,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, occorre adattare gli importi di riferimento contenuti nella decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie, e nelle seguenti decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio:

     — n. 276/1999/CE, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali,

     — n. 1719/1999/CE, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA),

     — n. 2850/2000/CE, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali,

     — n. 507/2001/CE, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom),

     — n. 2235/2002/CE, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007),

     — n. 2367/2002/CE, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007,

     — n. 253/2003/CE, del 6 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007),

     — n. 1230/2003/CE, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006),

     — n. 2256/2003/CE, del 17 novembre 2003, relativa all'adozione di un programma pluriennale (2003-2005) riguardante il seguito del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone pratiche ed il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis),

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     All'articolo 6, paragrafo 4, della decisione 96/411/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «4. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2003-2007 è fissata a 11,65 milioni di EUR, di cui 8,65 milioni di EUR per il periodo 2003-2006. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

 

     Art. 2.

     All'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 276/1999/CE il primo comma è sostituito dal seguente:

     «3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente piano d'azione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 39,1 milioni di EUR.»

 

     Art. 3.

     L'articolo 12 della decisione n. 1719/1999/CE è modificato come segue:

     1) Il titolo «Importo di riferimento finanziario» è sostituito dal titolo «Finanziamento».

     2) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2002-2004 è di 40,6 milioni di EUR.»

 

     Art. 4.

     All'articolo 2, della decisione n. 2850/2000/CE la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2000-2006 è fissata a 12,6 milioni di EUR.

     Il finanziamento assegnato alle azioni di cui alla presente decisione è iscritto negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

 

     Art. 5.

     La decisione n. 507/2001/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2001-2005 è fissata a 53,6 milioni di EUR. Una ripartizione indicativa, secondo le categorie d'interventi di cui all'articolo 2, figura nell'allegato II.»

     2) L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato I alla presente decisione.

 

     Art. 6.

     L'articolo 10 della decisione n. 2235/2002/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 10. Finanziamento.

     La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma è fissata per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2007 a 67,25 milioni di EUR, di cui 51,9 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

     Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

 

     Art. 7.

     All'articolo 3, della decisione n. 2367/2002/CE il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     «La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2007 è pari a 220,6 milioni di EUR, di cui 170,83 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

     Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

 

     Art. 8.

     L'articolo 14 della decisione n. 253/2003/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 14. Finanziamento.

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 è fissata a 165,55 milioni di EUR, di cui 128,79 milioni per il periodo fino al 31 dicembre 2003.

     2. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.

     3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

 

     Art. 9.

     La decisione n. 1230/2003/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2006 è pari a 250 milioni di EUR.»

     2) L'allegato è sostituito dal testo figurante all'allegato II alla presente decisione.

 

     Art. 10.

     All'articolo 4, della decisione n. 2256/2003/CE il primo e il secondo comma, sono sostituiti dai seguenti:

     «Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

     La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma è di 22,44 milioni di EUR.»

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO II

 

RIPARTIZIONE INDICATIVA PER SETTORE DI AZIONI EDICOM, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PER GLI ANNI 2001-2005

 

Ripartizione 2001-2005

Totale

Rete d'informazioni di migliore qualità, meno costose e disponibili con maggior rapidità secondo le esigenze, secondo le esigenze delle politiche comunitarie

22 %

Rete d'informazioni pertinenti e adattate alle evoluzioni dei bisogni degli utenti, nel quadro dell'Unione economica e monetaria e del contesto economico internazionale

14 %

Rete di informazioni meglio integrate nel sistema statistico generale ed adattate alle evoluzioni del rispettivo contesto amministrativo

25 %

Rete che migliori il servizio statistico offerto alle amministrazioni, agli utenti ed ai fornitori di dati

12 %

Rete basata sugli strumenti di raccolta dell'informazione che prendano in considerazione gli ultimi progressi tecnologici per migliorare le funzionalità offerte ai fornitori di dati

9 %

Rete integrata interoperabile

11 %

Assistenza tecnica ed amministrativa, azioni d'appoggio

7 %

Totale (in milioni di euro)

53,6»

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO

 

RIPARTIZIONE INDICATIVA

DELL'IMPORTO STIMATO NECESSARIO (1) (in milioni di EUR)

 

Settori d'azione

2003-2006

1. Rafforzamento dell'efficienza energetica ed uso razionale dell'energia

88,9

2. Fonti di energie nuove e rinnovabili e diversificazione della produzione energetica

101,9

3. Aspetti energetici dei trasporti

41,6

4. Promozione delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica a livello internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo

17,6

Totale

250 (2)

 

(1) Tale ripartizione è indicativa. La ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori è flessibile per meglio rispondere all'evoluzione delle necessità del settore.

(2) Il bilancio per un'agenzia esecutiva è determinato dall'autorità di bilancio in percentuale della dotazione finanziaria globale del programma.»