§ 14.1.35 – Decisione 6 febbraio 2003, n. 253.
Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007).


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:06/02/2003
Numero:253


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma
Art. 2.  Partecipazione al programma
Art. 3.  Obiettivi
Art. 4.  Priorità del programma
Art. 5.  Sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni
Art. 6.  Benchmarking
Art. 7.  Scambi di funzionari
Art. 8.  Seminari, workshop e gruppi di progetto
Art. 9.  Azioni di formazione
Art. 10.  Azioni di monitoraggio
Art. 11.  Azioni esterne di assistenza tecnica e di formazione
Art. 12.  Altre azioni
Art. 13.  Fissazione di obiettivi e di indicatori
Art. 14.  Finanziamento.
Art. 15.  Spese
Art. 16.  Controllo finanziario
Art. 17.  Attuazione
Art. 18.  Comitato
Art. 19.  Valutazione e relazioni
Art. 20.  Entrata in vigore
Art. 21.  Destinatari


§ 14.1.35 – Decisione 6 febbraio 2003, n. 253. [1]

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007).

(G.U.U.E. 12 febbraio 2003, n. L 36).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L'esperienza acquisita con i precedenti programmi in campo doganale, in particolare con Dogana 2002, istituito con la decisione 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2000), indica che la Comunità avrebbe grande interesse a continuare e anzi ad ampliare questo programma. Il nuovo programma dovrebbe basarsi sui risultati dei programmi precedenti. Questi ultimi hanno messo in evidenza la necessità di stabilire obiettivi misurabili e più precisi.

     (2) Il nuovo programma dovrebbe tener conto della comunicazione della Commissione e della risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2001, relative ad una strategia per l'Unione doganale.

     (3) Le amministrazioni doganali svolgono una funzione essenziale per proteggere gli interessi della Comunità, in particolare i suoi interessi finanziari, assicurare lo stesso livello di protezione dei cittadini e degli operatori economici comunitari in qualsiasi punto del territorio della Comunità in cui sono espletate le formalità doganali e contribuire a che le imprese dell'Unione europea siano poste in grado di competere sul mercato mondiale. In questo contesto la politica doganale dovrebbe essere costantemente adattata agli sviluppi da parte del gruppo della politica doganale, per consentire alle amministrazioni doganali nazionali di operare in modo così efficiente ed efficace come se si trattasse di un'unica amministrazione.

     (4) È necessario che la presente decisione stabilisca gli obiettivi per l'attuazione del programma e le priorità cui esso dovrà attenersi nei prossimi cinque anni, nonché le misure che sosterranno e completeranno le azioni condotte dagli Stati membri in campo doganale. L'attuazione del programma sarà coordinata e gestita in partenariato dalla Commissione e dagli Stati membri nel quadro della politica comune sviluppata dal gruppo della politica doganale.

     (5) L'impegno della Comunità nel processo di adesione dei paesi candidati richiede l'adozione di misure concrete volte a consentire alle amministrazioni doganali di questi paesi di assolvere, fin dalla data della loro adesione, l'insieme dei compiti imposti dalla legislazione comunitaria, compresa la gestione delle future frontiere esterne. In tale prospettiva il programma deve essere aperto ai paesi candidati.

     (6) Per raggiungere gli obiettivi del programma può essere utilizzata una serie di strumenti diversi, tra i quali sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni, gruppi di gestione, gruppi di progetto, analisi comparative (benchmarking), scambi di funzionari, seminari, workshop, monitoraggi, azioni esterne e attività di formazione. In materia di formazione professionale, l'articolo 150 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità deve rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

     (7) È necessario che le azioni intraprese in campo doganale diano la priorità al miglioramento dei controlli antifrode, alla riduzione dei costi di conformazione alla legislazione doganale sostenuti dagli operatori economici e alla preparazione all'allargamento. La Comunità deve pertanto essere in grado, nel quadro delle sue competenze, di sostenere l'azione intrapresa dalle amministrazioni doganali degli Stati membri e, al tal fine, occorrerebbe trarre profitto da ogni possibilità di cooperazione amministrativa prevista dalla normativa comunitaria.

     (8) La crescente globalizzazione degli scambi, lo sviluppo di nuovi mercati e l'evoluzione dei metodi e della velocità dei movimenti di merci esigono che le amministrazioni doganali rafforzino le relazioni sia tra loro sia con le imprese, gli ambienti giuridici e scientifici e gli operatori della Comunità interessati al commercio con l'estero.

     (9) Per garantire un sistema efficace di valutazione globale del programma occorrerebbe definire fin dall'avvio dello stesso gli indicatori. Per misurare l'efficacia e l'efficienza della gestione del programma, gli indicatori dovrebbero essere stabiliti per ciascuna azione.

     (10) È essenziale che le amministrazioni doganali continuino ad avvalersi del potenziale di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per fornire servizi elettronici più efficienti ed accessibili, che ridurranno i costi per gli operatori economici e favoriranno la competitività europea e un mercato unico più efficiente.

     (11) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

     (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

 

     Art. 1. Istituzione del programma

     È istituito un programma d'azione comunitario pluriennale (Dogana 2007), in seguito denominato «il programma», valido per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, al fine di sostenere e completare le azioni intraprese dagli Stati membri per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno nel settore doganale.

 

          Art. 2. Partecipazione al programma

     1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2 che effettivamente partecipano al programma.

     2. Il programma è aperto alla partecipazione di ogni paese riconosciuto come paese candidato all'adesione all'Unione europea, secondo le opportune modalità e condizioni di tale partecipazione.

 

          Art. 3. Obiettivi

     1. Nel quadro della gestione dell'unione doganale, gli obiettivi del programma sono di garantire che le amministrazioni doganali degli Stati membri:

     a) svolgano un'azione coordinata pur di garantire che l'attività doganale risponda alle esigenze del mercato interno della Comunità, realizzando la strategia definita nella summenzionata comunicazione della Commissione e risoluzione del Consiglio relative ad una strategia per l'Unione doganale;

     b) interagiscano e ottemperino ai loro obblighi in modo efficace come se costituissero un'unica amministrazione e ottengano risultati equivalenti in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità;

     c) rispondano alle esigenze poste loro dalla globalizzazione e dal continuo aumento del volume degli scambi e contribuiscano al rafforzamento del contesto competitivo nell'Unione europea;

     d) forniscano la necessaria tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, garantendo ai cittadini un contesto di sicurezza;

     e) compiano i passi necessari per prepararsi all'allargamento e per sostenere l'integrazione di nuovi Stati membri.

     2. L'approccio comune in materia di politica doganale viene costantemente adattato ai nuovi sviluppi, dalla Commissione e dagli Stati membri operanti in partenariato in seno al gruppo della politica doganale, formato dai direttori generali delle amministrazioni doganali della Commissione e degli Stati membri, o da loro rappresentanti. La Commissione informa regolarmente questo gruppo delle misure relative all'attuazione del programma.

 

          Art. 4. Priorità del programma

     Per l'attuazione del programma sono stabilite le seguenti priorità:

     a) ridurre i costi sostenuti dagli operatori economici per conformarsi alla legislazione doganale, tramite misure quali la maggiore standardizzazione e sviluppare rapporti di cooperazione sempre più aperti e trasparenti con il mondo commerciale;

     b) individuare, sviluppare e applicare le pratiche di lavoro migliori, soprattutto nei settori del controllo finanziario a posteriori, dell'analisi dei rischi e delle procedure semplificate;

     c) istituire un sistema di misurazione delle prestazioni delle amministrazioni doganali degli Stati membri;

     d) sostenere le azioni volte a prevenire le irregolarità, ad esempio tramite la trasmissione rapida d'informazioni di controllo agli uffici doganali di confine;

     e) rafforzare la standardizzazione e la semplificazione delle procedure, dei sistemi e dei controlli doganali;

     f) migliorare il coordinamento e la cooperazione fra i laboratori che eseguono analisi per finalità doganali allo scopo di assicurare, in particolare, una classificazione tariffaria uniforme e non ambigua in tutta l'Unione europea;

     g) contribuire alla creazione di un contesto doganale informatizzato caratterizzato da procedure non cartacee e con possibilità di accesso continuo ai servizi doganali da parte degli operatori economici, sviluppando i sistemi di comunicazione e procedendo alle necessarie modifiche legislative e amministrative;

     h) garantire il funzionamento dei sistemi di comunicazione e informativi esistenti e, ove opportuno, elaborarne ed introdurne di nuovi;

     i) intraprendere azioni intese a fornire sostegno ai servizi doganali dei paesi candidati a prepararsi all'adesione;

     j) assistere i paesi terzi nell'ammodernamento dei servizi e delle procedure doganali;

     k) sviluppare misure comuni di formazione e predisporre per la formazione doganale un quadro organizzativo idoneo a rispondere alle esigenze che emergono dalle azioni condotte nel quadro del programma.

 

CAPITOLO II

AZIONI DEL PROGRAMMA

 

          Art. 5. Sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni

     1. La Commissione e i paesi partecipanti garantiscono che i seguenti sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni, accompagnati da manuali e guide, siano operativi nella misura in cui la legislazione comunitaria ne richiede l'impiego:

     a) la rete comune di comunicazioni/interfaccia comune dei sistemi (CCN/CSI), nella misura necessaria a sostenere il funzionamento dei sistemi indicati nel presente paragrafo;

     b) il sistema di diffusione dei dati (DDS);

     c) il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS/NSTI);

     d) il sistema d'informazione sulla tariffa integrata della Comunità europea (TARIC);

     e) il sistema d'informazione che consente il trasferimento dei timbri d'origine e la trasmissione dei timbri di transito (TCO/TCT);

     f) l'inventario doganale europeo dei prodotti chimici (ECICS/IDEPC);

     g) il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI/RTCE/ITV);

     h) il sistema di gestione della sorveglianza dei contingenti tariffari (TQS);

     i) il sistema di gestione delle autorizzazioni alle importazioni nel quadro del perfezionamento attivo (TPA);

     j) il sistema dei valori unitari;

     k) il sistema informativo delle sospensioni;

     l) altri sistemi telematici comunitari utilizzati nel settore doganale al fine di garantirne la continuità.

     2. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri, può istituire, ove necessario, nuovi sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni.

     3. Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni sono lo hardware, il software e le connessioni di rete, che devono essere comuni a tutti i paesi partecipanti per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, siano essi installati nei locali della Commissione, o di un subappaltatore designato, o nei locali dei paesi partecipanti, o di un subappaltatore designato. La Commissione conclude i contratti necessari ad assicurare il funzionamento di questi elementi.

     4. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e scambio d'informazioni sono costituiti dalle basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, dalle connessioni di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari e il software e l'hardware che ciascun paese partecipante giudica utili al funzionamento ottimale di questi sistemi in tutta la sua amministrazione. I paesi partecipanti assicurano il funzionamento degli elementi non comunitari nonché la loro interoperabilità con quelli comunitari.

     5. La Commissione coordina, in cooperazione con i paesi partecipanti, gli aspetti dell'istituzione e del funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell'infrastruttura di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 6. Benchmarking

     Attività di benchmarking possono essere organizzate coinvolgendo uno o più paesi partecipanti o altri paesi terzi, in particolare i principali partner commerciali della Comunità, al fine di migliorare le prestazioni delle loro amministrazioni doganali in aree specifiche.

     Ai fini della presente decisione, per «benchmarking» s'intende la comparazione di metodi operativi o l'impiego di indicatori comuni di prestazione concordati che vengono utilizzati per individuare differenze nelle prestazioni e nei processi, al fine di condividere le esperienze e apprendere dalle buone pratiche degli altri e migliorarne così l'efficienza e l'efficacia.

 

          Art. 7. Scambi di funzionari

     1. La Commissione e i paesi partecipanti organizzano scambi di funzionari delle amministrazioni doganali a sostegno degli obiettivi del programma. Ciascuno scambio è incentrato su un aspetto particolare delle attività doganali ed è oggetto di una preparazione accurata e successivamente di una valutazione da parte dei funzionari e delle autorità interessati. Gli scambi possono essere operativi o incentrati su determinate attività prioritarie.

     2. Ove opportuno, i paesi partecipanti adottano le misure necessarie a consentire ai funzionari ospiti di un servizio nel quadro di uno scambio di partecipare alle attività del servizio. A tal fine detti funzionari sono autorizzati ad espletare le formalità connesse alle mansioni loro affidate. Se le circostanze lo richiedono e in particolare per tener conto dei requisiti specifici del sistema giuridico di ciascun paese partecipante, le competenti autorità dei paesi partecipanti possono limitare la portata dell'autorizzazione.

     3. Per la durata dello scambio i funzionari ospiti hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa responsabilità civile dei funzionari nazionali dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano ad uno scambio sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza professionale dei funzionari nazionali del paese ospitante.

     4. La Commissione e i paesi partecipanti possono organizzare, a sostegno degli obiettivi del programma, anche scambi con altri paesi terzi.

     5. I paesi partecipanti presentano alla Commissione, su richiesta di questa, valutazioni periodiche degli scambi, precisando fra l'altro l'impatto sulla loro amministrazione.

 

          Art. 8. Seminari, workshop e gruppi di progetto

     La Commissione e i paesi partecipanti organizzano seminari, workshop e conferenze destinati ai loro funzionari, ai quali possono partecipare all'occorrenza altri esperti del settore. A tali seminari, workshop e conferenze possono partecipare anche funzionari di altre amministrazioni se ciò è funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'azione.

     La Commissione, in partenariato con gli Stati membri, può istituire gruppi di progetto per svolgere compiti specifici che devono essere portati a termine entro un termine preciso.

 

          Art. 9. Azioni di formazione

     1. Al fine d'incoraggiare una cooperazione strutturata tra gli organismi nazionali di formazione e i funzionari responsabili della formazione doganale nelle amministrazioni, i paesi partecipanti, in cooperazione con la Commissione:

     a) stabiliscono standard di formazione, sviluppano i programmi di formazione esistenti e, se necessario, ne elaborano di nuovi, in modo da creare un nucleo comune di formazione relativo all'insieme delle regole e delle procedure doganali comunitarie e consentire così ai funzionari di acquisire le necessarie competenze e conoscenze professionali comuni;

     b) aprono, ove opportuno, i corsi di formazione doganale destinati ai propri funzionari ai funzionari di tutti i paesi partecipanti;

     c) sviluppano gli strumenti comuni necessari alla formazione doganale e alla sua gestione, compresa l'elaborazione di un quadro organizzativo.

     2. I paesi partecipanti assicurano inoltre che i loro funzionari ricevano la formazione iniziale e la formazione continua necessarie all'acquisizione delle competenze e conoscenze professionali comuni conformemente ai programmi di formazione comuni, nonché la formazione linguistica necessaria a consentire loro di raggiungere un livello sufficiente di competenza linguistica.

 

          Art. 10. Azioni di monitoraggio

     1. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri ed eventualmente in stretta concertazione con gli operatori economici, dispone il monitoraggio di settori specifici della normativa e delle procedure doganali comunitarie.

     2. Il monitoraggio è effettuato da gruppi congiunti di funzionari dei servizi doganali degli Stati membri e della Commissione. Seguendo un approccio tematico o regionale, questi gruppi visitano vari punti del territorio doganale della Comunità nei quali le amministrazioni doganali svolgono le loro funzioni. Al termine delle loro visite redigono un rapporto nel quale indicano e analizzano i metodi di lavoro migliori nonché tutte le difficoltà constatate nell'applicazione della normativa e, se del caso, formulano proposte di adeguamento delle norme comunitarie e dei metodi di lavoro, per migliorare l'efficienza dell'insieme delle attività doganali. Questi rapporti di esperti sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.

 

          Art. 11. Azioni esterne di assistenza tecnica e di formazione

     1. La Commissione assicura il coordinamento delle azioni di formazione, assistenza tecnica e cooperazione condotte dalla Comunità e dagli Stati membri con le amministrazioni di paesi terzi, per garantire la coerenza delle azioni comunitarie, sia esterne che interne.

     2. La Commissione assicura anche l'attuazione delle azioni di formazione, assistenza tecnica e cooperazione condotte nei confronti:

     a) dei paesi candidati, per consentire loro di conformarsi alla legislazione doganale comunitaria; un'attenzione particolare va rivolta all'interconnettività dei sistemi informatici e tecnologici delle dogane;

     b) dei paesi terzi, per aiutarli ad ammodernare le loro amministrazioni doganali, a migliorare le condizioni per lo sviluppo di un commercio legittimo e a rafforzare la cooperazione con le amministrazioni doganali dell'Unione europea.

 

          Art. 12. Altre azioni

     La Commissione può, in partenariato con gli Stati membri, elaborare e attuare altre azioni che risultino necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma.

 

          Art. 13. Fissazione di obiettivi e di indicatori

     Tutte le azioni da intraprendere nel quadro del presente programma devono avere obiettivi precisi, essere dotate d'indicatori misurabili che consentano un'adeguata valutazione dei risultati ottenuti, contenere l'indicazione chiara dei costi previsti ed essere concepite in modo che i risultati corrispondano alle attese.

 

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 14. Finanziamento. [2]

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 è fissata a 165,55 milioni di EUR, di cui 128,79 milioni per il periodo fino al 31 dicembre 2003.

     2. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.

     3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

          Art. 15. Spese

     1. Le spese necessarie all'attuazione del programma sono ripartite tra la Comunità e i paesi partecipanti secondo le modalità esposte nei paragrafi 2 e 3.

     2. La Comunità assume a suo carico:

     a) i costi di elaborazione, acquisto, installazione e manutenzione degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni di cui all'articolo 5 e i costi del funzionamento corrente degli elementi comunitari installati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato;

     b) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai paesi partecipanti nel quadro delle attività di benchmarking, degli scambi di funzionari, dei seminari, dei workshop, dei gruppi di progetto e delle azioni di formazione e di monitoraggio di cui agli articoli da 6 a 10;

     c) le spese di organizzazione di seminari e workshop;

     d) i costi relativi alle azioni di cui agli articoli 11 e 12.

     La Commissione determina a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee le norme relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

     3. I paesi partecipanti assumono a loro carico:

     a) tutti i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a). e relativi all'introduzione e al funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e scambio d'informazioni di cui all'articolo 5 e i costi del funzionamento corrente degli elementi comunitari di tali sistemi installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato;

     b) la differenza tra i costi sostenuti dalla Comunità a norma del paragrafo 2, lettere b), c) e d), e i costi effettivi dell'attività;

     c) i costi relativi alla formazione iniziale e continua, compresa la formazione linguistica, dei propri funzionari come specificato nell'articolo 9, paragrafo 2.

 

          Art. 16. Controllo finanziario

     Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi o i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, all'occorrenza, a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione, comprese quelle eseguite dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti. Qualsiasi sovvenzione concessa ai sensi della presente decisione è soggetta ad un accordo scritto preliminare da parte dei beneficiari, nel quale questi ultimi dichiarano di accettare il controllo da parte della Corte dei conti dell'uso da essi fatto dei finanziamenti ricevuti.

 

CAPITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 17. Attuazione

     Le misure necessarie per l'attuazione del presente programma sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

          Art. 18. Comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato Dogana 2007, in seguito denominato «il comitato».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 19. Valutazione e relazioni

     1. Il presente programma è soggetto ad una valutazione continua, eseguita dalla Commissione in collaborazione con i paesi partecipanti. Tale valutazione è realizzata tramite le relazioni di cui al paragrafo 2 e mediante attività specifiche, nelle forme e secondo i criteri ed indicatori stabiliti durante il primo anno del programma.

     2. I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione:

     a) entro il 30 giugno 2005 una relazione intermedia sull'efficacia e l'efficienza del programma;

     b) entro il 31 dicembre 2007 una relazione finale sull'efficacia e l'efficienza del programma.

     3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

     a) entro il 31 dicembre 2005 una relazione intermedia, nella quale valuta l'efficienza e l'efficacia del programma;

     b) entro il 30 giugno 2008 una relazione finale sull'impatto conseguito dal programma.

     Queste relazioni sono trasmesse anche, per informazione, al Comitato economico e sociale.

     4. La relazione finale di cui al paragrafo 3 espone tutti i progressi compiuti per ciascuna azione del programma e comprende un'analisi dei punti forti e dei punti deboli di tutti i sistemi informatici doganali che concorrono al funzionamento del mercato interno. La relazione espone tutte le proposte volte ad assicurare che agli operatori economici di tutto il territorio doganale della Comunità sia riservato un trattamento identico e che la raccolta di informazioni consenta la corretta protezione degli interessi finanziari della Comunità.

 

          Art. 20. Entrata in vigore

     La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

          Art. 21. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

     La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 


[1] Data così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 26 febbraio 2003, n. L 51. Abrogata dall'art. 23 della decisione n. 624/2007/CE, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 8 della decisione n. 787/2004/CE.