§ 9.1.17 - Decisione 3 dicembre 2002, n. 2235.
Decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:03/12/2002
Numero:2235


Sommario
Art. 1.  Programma Fiscalis.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Obiettivi.
Art. 4.  Partecipazione dei paesi candidati
Art. 5.  Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni.
Art. 6.  Controlli multilaterali.
Art. 7.  Seminari.
Art. 8.  Scambi di funzionari.
Art. 9.  Attività di formazione.
Art. 10.  Finanziamento.
Art. 11.  Spese.
Art. 12.  Controllo finanziario.
Art. 13.  Attuazione.
Art. 14.  Comitato.
Art. 15.  Verifica e valutazione.
Art. 16.  Entrata in vigore.
Art. 17.  Destinatari.


§ 9.1.17 - Decisione 3 dicembre 2002, n. 2235. [1]

Decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007).

(G.U.C.E. 17 dicembre 2002, n. L 341).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel mercato interno l'applicazione effettiva, uniforme ed efficiente del diritto comunitario è essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione, in particolare per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari mediante la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale, la prevenzione di distorsioni della concorrenza e la riduzione degli oneri imposti alle amministrazioni e ai contribuenti. Assicurare tale applicazione effettiva, uniforme ed efficiente del diritto comunitario spetta alla Comunità , in collaborazione con gli Stati membri.

     (2) La decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) ha contribuito in modo significativo al conseguimento dei suddetti obiettivi globali per il periodo dal 1998 al 2002. Si ritiene pertanto opportuno proseguire la realizzazione del programma Fiscalis per un altro quinquennio.

     (3) Una cooperazione ampia, efficiente ed effettiva tra gli Stati membri attuali e futuri e tra gli stessi e la Commissione è importante ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

     (4) L'esperienza acquisita dalla Comunità nell'ambito del programma Fiscalis ha dimostrato che gli scambi, i seminari e le operazioni di controllo multilaterali hanno consentito di raggiungere gli obiettivi del programma, riunendo funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di attività professionali. Dette attività dovrebbero quindi essere proseguite, ma anche estese alle imposte sul reddito, sul patrimonio e sui premi assicurativi.

     (5) La creazione e il funzionamento di un'infrastruttura di comunicazione e di scambio di informazioni sono essenziali per il rafforzamento dei sistemi di imposizione nella Comunità . In particolare il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), di cui al regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), ha dimostrato l'utilità dell'informatica per preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli oneri amministrativi.

     (6) Ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, è essenziale un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati membri attuali e futuri, da parte dei funzionari delle amministrazioni fiscali. Tale livello può essere raggiunto soltanto tramite un'efficace formazione iniziale e permanente fornita dagli Stati membri attuali e futuri. Per coordinare e incoraggiare questa formazione è utile un'azione comunitaria supplementare.

     (7) L'esperienza acquisita nell'ambito del programma Fiscalis indica che l'elaborazione e l'attuazione coordinate di un programma comune di formazione hanno consentito di raggiungere gli obiettivi del programma, in particolare un livello comune più elevato di comprensione del diritto comunitario.

     (8) L'acquisizione di un livello sufficiente di conoscenze linguistiche da parte dei funzionari delle amministrazioni fiscali è risultata essenziale ai fini di una migliore cooperazione. È quindi opportuno che gli Stati partecipanti offrano la necessaria formazione linguistica ai propri funzionari.

     (9) Sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questi obiettivi spetti agli Stati partecipanti, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare tali attività nonché per fornire un'infrastruttura e l'impulso necessario. Poiché gli scopi delle misure previste dalla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (10) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, per l'autorità di bilancio durante la procedura di bilancio annuale.

     (11) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVI

 

     Art. 1. Programma Fiscalis.

     1. Un programma d'azione comunitario pluriennale (Fiscalis 2003-2007), denominato in appresso «programma», è istituito per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007, allo scopo di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

     2. Il programma comprende le seguenti attività :

     a) sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;

     b) controlli multilaterali da parte degli Stati membri e dei paesi candidati che hanno concluso tra loro o con Stati membri accordi bilaterali o multilaterali che consentono tale attività ;

     c) seminari;

     d) scambi;

     e) attività di formazione;

     f) altre riunioni di lavoro, visite e simili attività nel contesto degli obiettivi del programma definiti all'articolo 3, decise caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione si intende per:

     a) «imposizione», le seguenti imposte applicate nei paesi partecipanti:

     i) imposta sul valore aggiunto;

     ii) accise su alcole, tabacchi lavorati e oli minerali;

     iii) imposte sul reddito e sul patrimonio come definite all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette;

     iv) imposte sui premi assicurativi come definite all'articolo 3 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure;

     b) «amministrazione», le autorità pubbliche dei paesi partecipanti competenti per l'imposizione;

     c) «paesi partecipanti», gli Stati membri e i paesi di cui all'articolo 4 che partecipano effettivamente al programma;

     d) «funzionario», un funzionario dell'amministrazione;

     e) «scambio», un soggiorno di lavoro, organizzato nell'ambito del programma, effettuato da un funzionario di un'amministrazione in un altro paese partecipante;

     f) «controllo multilaterale», un controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati, organizzato da più paesi partecipanti, sulla base di un interesse comune o complementare.

 

     Art. 3. Obiettivi.

     1. L'obiettivo globale del programma è quello di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e i loro funzionari.

     2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

     a) per l'imposta sul valore aggiunto e per le accise:

     i) consentire ai funzionari di raggiungere un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;

     ii) assicurare una cooperazione ampia, efficiente ed effettiva tra gli Stati membri;

     iii) garantire il costante miglioramento delle procedure amministrative per tener conto delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche amministrative;

     b) per l'imposizione diretta:

     fornire sostegno allo scambio di informazioni nel settore dell'assistenza reciproca e far conoscere il diritto comunitario applicabile nel settore dell'imposizione diretta;

     c) per le imposte sui premi assicurativi:

     migliorare la cooperazione tra Stati membri garantendo un'applicazione migliore delle norme vigenti;

     d) per i paesi candidati:

     tener conto delle speciali esigenze dei paesi candidati cosicché essi prendano le misure necessarie per l'adesione in materia di legislazione fiscale e capacità amministrativa.

     3. Il piano d'azione del programma è stabilito annualmente secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 4. Partecipazione dei paesi candidati

     Il programma è aperto alla partecipazione:

     a) dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo quanto stabilito negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;

     b) della Turchia, sulla base degli accordi bilaterali in materia conclusi con detto paese [2].

 

CAPO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

 

     Art. 5. Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni.

     1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano il funzionamento dei seguenti sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni nella misura in cui il loro funzionamento sia necessario secondo la legislazione comunitaria:

     a) Common Communications Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) nella misura necessaria per sostenere il funzionamento degli altri sistemi elencati nel presente paragrafo;

     b) il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e i relativi sistemi di comunicazione;

     c) il sistema di verifica del movimento delle accise;

     d) il sistema di informazione preventiva per le accise;

     e) il sistema di tabelle sulle accise;

     f) qualsiasi altro nuovo sistema di comunicazione e di scambio di informazioni designato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, quando la legislazione comunitaria ne richieda l'introduzione.

     2. Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni comprendono l'attrezzatura, i programmi per elaboratori e i collegamenti di rete, i quali sono comuni a tutti i paesi partecipanti ai fini dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei sistemi, siano essi installati in locali della Commissione (o di un subappaltatore designato), o in locali degli Stati partecipanti (o di un subappaltatore designato). La Commissione conclude i contratti necessari per assicurare il carattere operativo di tali elementi per conto della Comunità .

     3. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari e i programmi per elaboratori e l'attrezzatura che ciascun paese partecipante ritenga necessari per un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione. I paesi partecipanti provvedono a mantenere in funzione gli elementi non comunitari e ne assicurano l'interoperabilità con gli elementi comunitari.

     4. La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti dell'elaborazione e del funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell'infrastruttura di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 6. Controlli multilaterali.

     I paesi partecipanti scelgono, tra i controlli multilaterali da essi organizzati, quelli per cui la Comunità si assume le spese ai sensi dell'articolo 11. Detti controlli comprendono in ogni caso il controllo dell'obbligazione tributaria per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto e/o le accise.

     I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione relazioni e valutazioni annuali in merito a detti controlli.

 

     Art. 7. Seminari.

     La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari ai quali partecipano funzionari delle amministrazioni, rappresentanti della Commissione e, ove opportuno, altri esperti.

 

     Art. 8. Scambi di funzionari.

     1. La Commissione e i paesi partecipanti organizzano scambi di funzionari. La durata di detti scambi non può essere superiore a un mese. Ogni scambio è dedicato ad una specifica attività professionale e viene sufficientemente preparato e successivamente valutato dai funzionari e dalle amministrazioni interessati. L'amministrazione ospitante può limitare il numero dei partecipanti allo scambio se il volume delle domande di iscrizione ne impedisce la preparazione e l'adeguato funzionamento, a condizione che fornisca le motivazioni di tale limitazione.

     2. I paesi partecipanti adottano i provvedimenti necessari affinché i funzionari partecipanti agli scambi siano attivamente coinvolti nelle attività dell'amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate dall'amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

     3. Durante lo scambio, la responsabilità civile dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano allo scambio sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.

     4. I paesi partecipanti possono limitare l'ambito di questi scambi a funzionari competenti per l'imposta sul valore aggiunto e/o le accise.

 

     Art. 9. Attività di formazione.

     1. Per favorire una cooperazione strutturata tra gli organismi nazionali di formazione e i funzionari responsabili della formazione in materia di imposizione all'interno delle amministrazioni, i paesi partecipanti, in cooperazione con la Commissione:

     a) sviluppano i programmi di formazione esistenti e, se necessario, approntano nuovi programmi atti a fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni necessarie;

     b) consentono, ove sia opportuno, ai funzionari di tutti i paesi partecipanti di partecipare ai corsi di formazione in materia di imposizione previsti da ciascun paese partecipante per i propri funzionari;

     c) sviluppano gli strumenti comuni necessari per la formazione in materia di imposizione.

     2. I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni, in conformità ai programmi comuni di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per permettere ai funzionari di raggiungere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 10. Finanziamento. [3]

     La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma è fissata per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2007 a 67,25 milioni di EUR, di cui 51,9 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

     Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 11. Spese.

     1. Le spese necessarie per l'attuazione del programma sono ripartite fra la Comunità e i paesi partecipanti conformemente ai paragrafi 2, 3, 4 e 5.

     2. La Comunità si assume le spese relative a quanto segue:

     a) elaborazione, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 5;

     b) viaggio e soggiorno per controlli multilaterali, seminari, scambi di funzionari e attività di formazione;

     c) organizzazione di seminari e sviluppo di strumenti di formazione;

     d) studi di valutazione effettuati da terzi sull'impatto del programma, garantendo la riservatezza dei dati;

     e) altre attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

     3. La Commissione stabilisce, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità  europee, le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

     4. La Commissione adotta le misure necessarie per la gestione finanziaria del programma conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

     5. I paesi partecipanti si assumono le spese seguenti:

     a) le spese di elaborazione, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 5;

     b) le spese relative alla formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

 

     Art. 12. Controllo finanziario.

     Le decisioni di finanziamento comunitario e gli accordi o contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario ai sensi della legislazione comunitaria sul controllo di bilancio.

 

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 13. Attuazione.

     Le misure necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) e dell'articolo 11, paragrafo 4, sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 14. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato Fiscalis».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 15. Verifica e valutazione.

     1. La Commissione presenta ogni anno al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, una relazione di verifica che indica per l'intero programma lo stato di avanzamento delle attività in termini di attuazione e di risultato, relativamente al piano d'azione annuale. Detta relazione è presentata anche al Parlamento europeo.

     Le amministrazioni trasmettono alla Commissione tutti i dati necessari affinché le relazioni di verifica possano essere elaborate quanto più efficacemente possibile.

     2. Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale, effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni di verifica e delle relazioni redatte dai paesi partecipanti. L'efficacia e l'efficienza del programma sono valutate rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo

     3. Le valutazioni sono realizzate sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 nel modo seguente:

     - la valutazione intermedia esamina i primi risultati ed effetti delle attività del programma. Valuta inoltre l'impiego degli stanziamenti, lo svolgimento dell'attività di verifica e dell'attuazione,

     - la valutazione finale è intesa a valutare l'efficacia e l'efficienza delle attività del programma.

     3. I paesi partecipanti presentano alla Commissione:

     a) entro il 31 marzo 2005, una relazione di valutazione intermedia sull'efficacia e l'efficienza del programma;

     b) entro il 31 marzo 2008, una relazione di valutazione finale sull'efficacia e l'efficienza del programma.

     4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

     a) entro il 30 giugno 2005, una relazione di valutazione intermedia sull'efficacia e l'efficienza del programma nonché una comunicazione circa l'opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta adeguata;

     b) entro il 30 giugno 2008, una relazione finale di valutazione sull'efficacia e l'efficienza del programma.

     Le relazioni di cui alle lettere a) e b) sono trasmesse, a titolo d'informazione, anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

     5. Le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 4 sono principalmente effettuate sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e delle relazioni di verifica di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

     Art. 17. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della Decisione N. 1482/2007/CE.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 6 della decisione n. 787/2004/CE.