§ 9.3.43 - Regolamento 27 gennaio 1992, n. 218.
Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA).


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:27/01/1992
Numero:218


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per
Art. 3.      1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non si applica alla trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto a [...]
Art. 4.      1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, [...]
Art. 5.      1. Qualora le informazioni fornite a norma dell'articolo 4 siano insufficienti, l'autorità competente di uno Stato membro può, in qualsiasi momento e per casi specifici, richiedere ulteriori [...]
Art. 6.      1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA [...]
Art. 7.      1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 alle seguenti condizioni
Art. 8.      Nei casi comportanti uno scambio di informazioni previsto dall'articolo 5 e se la legislazione nazionale vigente in uno Stato membro prevede la notifica dello scambio di informazioni alla [...]
Art. 9.      1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle [...]
Art. 9 bis. 
Art. 9 ter. 
Art. 9 quater. 
Art. 9 quinquies. 
Art. 9 sexies. 
Art. 9 septies. 
Art. 10.      1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette, in appresso denominato «comitato ». Esso è composto dai [...]
Art. 11.      Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento dei meccanismi di cooperazione amministrativa previsti nel presente regolamento e la Commissione riunisce le esperienze [...]
Art. 12.      1. Nelle questioni di interesse bilaterale, le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente tra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune [...]
Art. 13. 
Art. 14.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle condizioni d'applicazione [...]
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Lo scambio di informazioni di cui al presente regolamento [...]


§ 9.3.43 - Regolamento 27 gennaio 1992, n. 218. [1]

Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA).

(G.U.C.E. 1 febbraio 1992, n. L 24).

 

Art. 1. [2]

     Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali le autorità amministrative degli Stati membri competenti per l'applicazione della legislazione dell'imposta sul valore aggiunto cooperano con quelle degli altri Stati membri nonché con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione.

     A tal fine esso stabilisce procedure per lo scambio, tramite mezzi elettronici, di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le transazioni intracomunitarie nonché i servizi prestati tramite mezzi elettronici, in conformità del regime particolare previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE, ed anche per tutti i successivi scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detto regime particolare, per il trasferimento di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

 

     Art. 2.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

     - «autorità competente»: l'autorità designata quale corrispondente ai sensi del paragrafo 2;

     - «autorità richiedente»: l'autorità competente di uno Stato membro dalla quale emana la richiesta di assistenza;

     - «autorità interpellata»: l'autorità competente dello Stato membro alla quale è rivolta la richiesta di assistenza amministrativa;

     - «persona»:

     una persona fisica;

     una persona giuridica;

     laddove la normativa vigente ne prevede la possibilità, un'associazione di persone alla quale viene riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma priva dello status di persona giuridica;

     - «permettere l'accesso»: autorizzare l'accesso alla base di dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici;

     - «numero di identificazione IVA»: il numero previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della direttiva 77/388/CEE;

     - «transazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni e la prestazione intracomunitaria di servizi, definite nel presente paragrafo;

     - «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere menzionata nell'elenco ricapitolativo di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b) della direttiva 77/388/CEE;

     - "prestazione intracomunitaria di servizi": una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 ter, punti C, D e E o F, della direttiva 77/388/CEE [3];

     - «acquisizione intracomunitaria di beni»: l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE.

     2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che essa designa in qualità di corrispondenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Inoltre, ogni Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale per i collegamenti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa.

     3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle autorità competenti e, se necessario, il suo aggiornamento.

 

TITOLO I

Scambio di informazioni - Disposizioni generali

 

     Art. 3.

     1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non si applica alla trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, in caso di richiesta di assistenza, la trasmissione di documenti o informazioni si effettua ogniqualvolta l'autorità giudiziaria, consultata a tale effetto, lo consenta.

     2. Il presente regolamento non limita l'applicazione delle disposizioni contenute in altri accordi o strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale.

     3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

 

TITOLO II

Scambio di informazioni relative

all'imposta sul valore aggiunto

concernenti transazioni intracomunitarie

 

     Art. 4.

     1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b) della direttiva 77/388/CEE. Per consentire l'uso di tali informazioni nelle procedure previste dal presente regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è consentito l'accesso alle medesime. Gli Stati membri garantiscono che la base di dati sia aggiornata, completa ed esatta. Sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 10 criteri per determinare gli emendamenti che non sono pertinenti, essenziali o utili e che di conseguenza possono non essere apportati.

     2. In base ai dati reperiti in conformità del paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene automaticamente e senza indugio da ogni altro Stato membro, che gliele comunica automaticamente ed immediatamente, le seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente:

     - i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che ottiene l'informazione, nonché

     - il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni, effettuate alle persone titolari di detti numeri, da parte di tutti gli operatori identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro che fornisce l'informazione; i valori sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce l'informazione e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

     3. In base alle informazioni ottenute conformemente al paragrafo 1 e ogniqualvolta lo ritenga necessario per controllare acquisizioni intracomunitarie di beni, ma unicamente per combattere la frode fiscale, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene automaticamente e senza indugio le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente:

     - i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui al paragrafo 2, secondo trattino nonché

     - il valore totale delle suddette forniture fatte da ciascuna persona a ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui al paragrafo 2, primo trattino; i valori sono espressi nella moneta dello Stato membro che dà l'informazione e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

     4. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia obbligata a permettere l'accesso ad informazioni in virtù del presente articolo, per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 essa adempie a tale obbligo entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla fine del trimestre dell'anno civile al quale le informazioni si riferiscono. In deroga a questa norma, qualora siano aggiunte informazioni alla base di dati nelle circostanze previste nel paragrafo 1, l'accesso a tali ulteriori informazioni è dato al più presto e comunque non oltre tre mesi a decorrere dal trimestre in cui queste sono state raccolte; le condizioni a cui le informazioni corrette sono accessibili sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

     5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni per via elettronica, adottano le misure necessarie a garantire il rispetto dell'articolo 9.

 

     Art. 5.

     1. Qualora le informazioni fornite a norma dell'articolo 4 siano insufficienti, l'autorità competente di uno Stato membro può, in qualsiasi momento e per casi specifici, richiedere ulteriori informazioni. L'autorità interpellata fornisce le informazioni il più presto possibile e comunque entro un termine che non superi tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1 l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente almeno i numeri, le date e gli importi delle fatture relative a determinate transazioni effettuate tra persone negli Stati membri interessati.

 

     Art. 6.

     1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro.

     2. In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi. Qualora le venga specificamente richiesto, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA.

     3. Qualora le venga richiesto, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona a cui è stato rilasciato il numero, purché siffatta informazione non venga archiviata dall'autorità richiedente in vista di un eventuale uso nel futuro.

     4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha cura che le persone interessate a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e le persone che prestano i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino, della direttiva 77/388/CEE possano ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una determinata persona. Gli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 10, forniscono segnatamente tale conferma tramite mezzi elettronici [4].

     5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni per via elettronica, adottano le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 9.

 

TITOLO III

Condizioni per gli scambi di informazioni

 

     Art. 7.

     1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 alle seguenti condizioni:

     - il numero e il tipo di richieste di informazione presentate in un determinato periodo di tempo da detta autorità richiedente non devono imporre a detta autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;

     - detta autorità richiedente deve aver esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere l'informazione richiesta senza correre il rischio di compromettere il raggiungimento dell'obiettivo voluto;

     - detta autorità richiedente deve chiedere assistenza soltanto se è in grado di fornire un'assistenza analoga all'autorità richiedente di un altro Stato membro.

Secondo la procedura prevista all'articolo 10 e in base alle esperienze fatte durante il primo anno di funzionamento nel nuovo sistema di cooperazione amministrativa, la Commissione presenta, prima del luglio 1994, criteri generali per definire la portata dei suddetti obblighi.

     2. Qualora un'autorità richiedente non sia in grado di conformarsi alle disposizioni generali del paragrafo 1, essa ne informa immediatamente l'autorità interpellata, indicando i propri motivi. Qualora un'autorità interpellata ritenga che le disposizioni generali del paragrafo 1 non siano rispettate e che pertanto non vi sia nessun obbligo di fornire le informazioni richieste, essa lo notifica immediatamente all'autorità richiedente indicando le ragioni. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata cercano di pervenire ad un accordo. Qualora ciò si riveli impossibile entro un mese a decorrere dalla data della notifica, ciascuna autorità può chiedere che la questione venga esaminata secondo l'articolo 11.

     3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/799/CEE per quanto riguarda lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

 

     Art. 8.

     Nei casi comportanti uno scambio di informazioni previsto dall'articolo 5 e se la legislazione nazionale vigente in uno Stato membro prevede la notifica dello scambio di informazioni alla persona interessata, tali disposizioni possono continuare ad applicarsi, salvo che la loro applicazione rischi di nuocere all'indagine sulla frode fiscale in un altro Stato membro; in quest'ultimo caso, su richiesta esplicita dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata si astiene da tale notifica.

 

     Art. 9.

     1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve e dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari. Tuttavia, tali informazioni:

     - devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alla base imponibile, alla riscossione o al controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale, o alle persone, all'interno delle istituzioni comunitarie, che devono potervi accedere per motivi professionali,

     - inoltre, possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi, avviati a seguito di mancata osservanza della normativa fiscale, che comportano eventuale applicazione di sanzioni.

     2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per scopi diversi nello Stato membro richiedente quando la legislazione dello Stato membro interpellato ne permette l'uso per scopi simili.

     3. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità interpellata possono essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, essa può trasmetterle a quest'ultima col consenso dell'autorità interpellata.

 

TITOLO III A [5]

Disposizioni relative al regime particolare previsto

dall'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE

 

     Art. 9 bis. [6]

     Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime particolare previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/338/CEE. Le definizioni di cui al punto A di detto articolo si applicano anche ai fini del presente titolo.

 

     Art. 9 ter. [7]

     1. Le informazioni che lo Stato membro di identificazione riceve dal soggetto passivo non stabilito, quando ha inizio la sua attività, a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE devono essere presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

     2. Lo Stato membro di identificazione trasmette dette informazioni per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui l'informazione è pervenuta dal soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo, le competenti autorità degli altri Stati membri sono informate del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

     3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell'esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.

 

     Art. 9 quater. [8]

     1. La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE deve essere presentata in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

     2. Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato non oltre i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

     3. Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

 

     Art. 9 quinquies. [9]

     Le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si applicano anche alle informazioni raccolte dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafi 2 e 5, della direttiva 77/388/CEE.

 

     Art. 9 sexies. [10]

     Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene non oltre i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

     Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi e informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo.

 

     Art. 9 septies. [11]

     1. Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati a norma dell'articolo 9 sexties.

     2. Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'imposta.

 

TITOLO IV

Procedure di consultazione e di coordinamento

 

     Art. 10.

     1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette, in appresso denominato «comitato ». Esso è composto dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Le misure richieste per l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

     3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il residente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

     4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

     b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le misure proposte.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento dei meccanismi di cooperazione amministrativa previsti nel presente regolamento e la Commissione riunisce le esperienze fatte negli Stati membri, segnatamente per quanto concerne nuovi metodi di evasione o frode fiscale, per migliorarne il funzionamento. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione anche qualsiasi informazione attinente all'imposta sul valore aggiunto concernente transazioni intracomunitarie che possa rivestire interesse a livello comunitario.

 

     Art. 12.

     1. Nelle questioni di interesse bilaterale, le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente tra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità da esse designate di stabilire tra loro contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

     a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 1;

     b) stabilire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;

     c) definire le modalità appropriate per garantire il buon funzionamento delle disposizioni per lo scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

     3. La Commissione comunica al più presto all'autorità competente di ciascuno Stato membro tutte le informazioni che essa riceve e che è in grado di trasmettere.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 13. [12]

     1. La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 9 ter e 9 quater, siano operativi entro la data specificata all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/38/CE. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.

     2. Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

 

     Art. 14.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle condizioni d'applicazione del presente regolamento, basandosi segnatamente sulla procedura di controllo permanente prevista all'articolo 11.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Lo scambio di informazioni di cui al presente regolamento non viene effettuato anteriormente al 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 47 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[3] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[5] Titolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[11] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.

[12] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 792/2002.