§ 13.2.82 – Decisione 17 novembre 2003, n. 2256.
Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:17/11/2003
Numero:2256


Sommario
Art. 1.     
Art. 1  bis.
Art. 2.     
Art. 2  bis.
Art. 3.     
Art. 4. 
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     


§ 13.2.82 – Decisione 17 novembre 2003, n. 2256.

Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 336).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo di trasformare l'Unione europea nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo e stabilito la necessità di ricorrere ad un metodo aperto per misurarne i progressi in modo coordinato.

     (2) Il 19 e 20 giugno 2000 il Consiglio europeo di Feira ha approvato il piano d'azione eEurope 2002 e sottolineato in particolare la necessità di preparare prospettive a più lungo termine per l'economia basata sulla conoscenza che incoraggino l'accesso alle nuove tecnologie da parte di tutti i cittadini. Il 30 novembre 2000 il Consiglio «Mercato interno» ha definito un elenco di 23 indicatori per misurare i progressi del piano d'azione eEurope 2002.

     (3) Il 28 maggio 2002 la Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti» e il 21 e 22 giugno 2002 il Consiglio europeo di Siviglia ha approvato gli obiettivi generali del piano d'azione.

     (4) Il 22 gennaio 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica».

     (5) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 il Consiglio e la Commissione sono stati invitati a sviluppare una strategia globale in materia di sicurezza delle reti elettroniche e a definire azioni pratiche di attuazione. La comunicazione intitolata «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo», del 6 giugno 2001, ha costituito la prima risposta della Commissione alla richiesta del Consiglio europeo.

     (6) La risoluzione del Consiglio del 30 maggio 2001 relativa al piano d'azione eEurope: Sicurezza dell'informazione e delle reti, la risoluzione del Consiglio del 28 gennaio 2002 relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, la risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 su un approccio europeo per una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione e la risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 sulla «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: Proposta di un approccio strategico europeo» esortano gli Stati membri ad avviare iniziative specifiche volte a migliorare la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e dei sistemi di informazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di sviluppare, tra le altre iniziative, una strategia tesa a garantire un funzionamento più stabile e sicuro dell'infrastruttura Internet e a proporre l'istituzione di una futura struttura a livello europeo relativa ai problemi della sicurezza dell'informazione e delle reti.

     (7) Il piano d'azione eEurope 2005, confermato al riguardo dalla risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003, propone tra l'altro di istituire la futura struttura a livello europeo relativa ai problemi della sicurezza dell'informazione e delle reti.

     (8) Introducendo nuove forme di relazioni economiche, politiche e sociali, la transizione verso la società dell'informazione può aiutare l'Unione europea a far fronte alle sfide di questo secolo e contribuire alla crescita, alla competitività e all'aumento dell'occupazione. La società dell'informazione ridisegna progressivamente la natura delle attività economiche e sociali ed ha importanti effetti trasversali su settori di attività sino ad ora indipendenti tra loro. Le misure necessarie per dare attuazione alla società dell'informazione dovrebbero tener conto sia della coesione economica e sociale della Comunità e dei rischi derivanti da una esclusione digitale sia della necessità di garantire un efficiente funzionamento del mercato interno. Le azioni dell'Unione europea e degli Stati membri nel campo della società dell'informazione mirano a promuovere ulteriormente la partecipazione di gruppi svantaggiati alla società dell'informazione.

     (9) È necessario istituire meccanismi di sorveglianza e di scambio delle esperienze che consentano agli Stati membri di raffrontare ed analizzare le prestazioni e di valutare i progressi compiuti in relazione al piano d'azione eEurope 2005.

     (10) L'analisi comparativa consente agli Stati membri di valutare se le iniziative nazionali varate nel quadro del piano d'azione eEurope 2005 producono risultati comparabili a quelli degli altri Stati membri, nonché a livello internazionale, e sfruttano in modo ottimale il potenziale tecnologico.

     (11) La diffusione delle buone prassi può integrare le attività condotte dagli Stati membri nel quadro del piano d'azione eEurope 2005. Il valore aggiunto europeo in materia di analisi comparativa e buona prassi risiede in una valutazione comparativa dei risultati di decisioni diverse, misurati in base a metodi comuni di controllo e di analisi.

     (12) È necessario analizzare le conseguenze economiche e sociali della società dell'informazione al fine di agevolare le discussioni politiche. Ciò permetterà agli Stati membri di sfruttare al meglio le potenzialità economiche ed industriali del progresso tecnologico, in particolar modo nel settore della società dell'informazione.

     (13) La sicurezza delle reti e dell'informazione è ormai una condizione essenziale per l'ulteriore sviluppo di un ambiente commerciale sicuro. La natura complessa della sicurezza delle reti e dell'informazione presuppone che, nel definire le misure politiche in questo campo, le autorità locali, nazionali e, ove opportuno, europee tengano conto di un'ampia gamma di considerazioni politiche, economiche, organizzative e tecniche e siano consapevoli del carattere decentrato e globale delle reti di comunicazione. L'istituzione programmata della futura struttura a livello europeo relativa ai problemi della sicurezza dell'informazione e delle reti accrescerebbe la capacità degli Stati membri e della Comunità di far fronte ai principali problemi connessi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. I lavori preliminari dovranno iniziare già nel 2003.

     (14) Dato che le attività sopra indicate perseguono gli obiettivi di promuovere sinergie e cooperazione tra Stati membri, paesi dello Spazio economico europeo, paesi richiedenti e candidati nonché paesi associati dell'Europa centrale e orientale, la Commissione potrebbe in futuro incoraggiare un ulteriore coinvolgimento di questi paesi nelle attività del programma.

     (15) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

     (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (17) Occorrerebbe provvedere ad un costante controllo dei progressi del presente programma,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     È adottato un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (in seguito denominato «il programma»).

     Il programma ha i seguenti obiettivi:

     a) sorvegliare le prestazioni degli Stati membri e all'interno degli Stati membri e raffrontarle alle migliori prestazioni realizzate nel mondo utilizzando, nei limiti del possibile, statistiche ufficiali;

     b) sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri nell'ambito di eEurope a livello nazionale, regionale o locale mediante l'analisi delle buone prassi emerse nel quadro di eEurope e l'interazione complementare di sviluppo di meccanismi per lo scambio di esperienze;

     c) analizzare le conseguenze economiche e sociali della società dell'informazione al fine di agevolare le discussioni politiche in particolare in termini di competitività industriale e di coesione, nonché in termini di inclusione sociale, fornire al gruppo direttivo eEurope le informazioni necessarie per metterlo in grado di valutare l'indirizzo strategico adeguato del piano d'azione eEurope 2005;

     d) preparare l'istituzione della futura struttura a livello europeo sui problemi della sicurezza delle reti e dell'informazione, come previsto nella risoluzione del Consiglio del 28 gennaio 2002 e nel piano d'azione eEurope 2005, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza delle reti e dell'informazione.

     Il programma prevede attività di tipo intersettoriale complementari alle azioni avviate dalla Comunità in altri campi. Esse non devono sovrapporsi ad attività svolte negli stessi campi nell'ambito di altri programmi comunitari. Le azioni svolte nel quadro del programma sulla valutazione comparativa, le buone prassi e il coordinamento delle politiche devono essere dirette a realizzare gli obiettivi del piano d'azione eEurope 2005, a promuovere la sicurezza delle reti e dell'informazione e la banda larga, nonché a promuovere eGovernment, eBusiness, eHealth e eLearning.

     Il programma istituisce inoltre un quadro di riferimento comune per un'interazione complementare su scala europea delle iniziative adottate a livello nazionale, regionale e locale.

 

          Art. 1 bis. [1]

     1. Il programma per il 2006 prosegue il monitoraggio dell’adozione e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in tutti i settori dell’economia, nonché la diffusione di buone prassi e si prefigge i seguenti obiettivi:

     a) sorvegliare le prestazioni degli e negli Stati membri e raffrontarle alle migliori prestazioni nel mondo utilizzando, nei limiti del possibile, statistiche ufficiali;

     b) sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per stimolare l’uso delle TIC a livello nazionale, regionale o locale, attraverso l’analisi delle buone prassi e l’elaborazione congiunta di meccanismi per lo scambio di esperienze;

     c) analizzare le conseguenze economiche e sociali della società dell’informazione, al fine di agevolare le discussioni politiche in particolare in termini di competitività, crescita e occupazione, nonché in termini di inclusione sociale.

     2. Il programma prevede attività di tipo intersettoriale complementari alle azioni avviate dalla Comunità in altri campi. Esse non devono sovrapporsi ad attività svolte negli stessi campi nell’ambito di altri programmi comunitari. Le azioni svolte nel quadro del programma sulla valutazione comparativa, le buone prassi e il coordinamento delle politiche devono essere dirette a realizzare gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2005 al Consiglio europeo di primavera intitolata “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione Il rilancio della strategia di Lisbona”, che mira a stimolare l’adozione delle TIC sulla scia del programma eEurope, e in particolare a promuovere la banda larga, la pubblica amministrazione in linea (eGovernment), il commercio elettronico (eBusiness), la salute (eHealth) e l’apprendimento (eLearning) in linea, nonché gli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione del 1° giugno 2005, intitolata “i2010 Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione, promuovere un’economia digitale aperta e competitiva”.

     3. Il programma costituisce inoltre un quadro comune che favorisce sinergie complementari a livello europeo tra i vari livelli nazionali, regionali e locali.

 

          Art. 2.

     Per realizzare gli obiettivi stabiliti all'articolo 1 il programma prevede l'esecuzione delle seguenti categorie di azioni:

     a) Azione 1

     Sorveglianza e raffronto delle prestazioni:

     — raccolta ed analisi dei dati sulla base degli indicatori di valutazione comparativa, definiti nella risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa all'attuazione del piano d'azione eEurope 2005, contenenti, ove opportuno, indicatori di tipo regionale. Particolare attenzione andrebbe riservata ai dati relativi agli obiettivi principali del piano d'azione eEurope 2005.

     b) Azione 2

     Diffusione delle «buone prassi»:

     — studi finalizzati ad individuare le buone prassi a livello nazionale, regionale e locale che contribuisce alla corretta attuazione del piano d'azione eEurope 2005,

     — sostegno all'organizzazione di conferenze, seminari e workshop specifici a sostegno del piano d'azione eEurope 2005 destinati a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone prassi nell'ambito del quadro comune di interazione complementare definito all'articolo 1, lettera b).

     c) Azione :

     Analisi e discussione strategica:

     — sostegno al lavoro degli esperti in questioni sociali ed economiche al fine di fornire alla Commissione e, su richiesta, al gruppo direttivo eEurope informazioni per quanto riguarda l'analisi delle future politiche,

     — sostegno al gruppo direttivo eEurope per fornire una visione strategica dell'attuazione del piano d'azione eEurope 2005, per offrire una sede per lo scambio di esperienze e consentire ai paesi candidati di partecipare fin dall'inizio e eventualmente per invitare altri interessati ad esprimere il proprio parere.

     d) Azione 4

     Miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione:

     — preparare l'istituzione della futura struttura a livello europeo sui problemi della sicurezza delle reti e dell'informazione, come previsto nelle risoluzioni del Consiglio del 28 gennaio 2002 e del 18 febbraio 2003 su «un approccio europeo per una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione» e nel piano d'azione eEurope 2005, anche attraverso il finanziamento di indagini, studi e workshop in settori quali: dispositivi di sicurezza e loro interoperabilità, affidabilità e protezione della rete, crittografia avanzata, riservatezza e sicurezza delle comunicazioni senza filo.

 

          Art. 2 bis. [2]

     Per realizzare gli obiettivi stabiliti all’articolo 1 bis, il programma prevede l’esecuzione delle seguenti categorie di azioni:

     a) Azione 1

     Sorveglianza e raffronto delle prestazioni:

     raccolta e analisi dei dati sulla base degli indicatori di valutazione comparativa definiti nella risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa all’attuazione del piano d’azione eEurope 2005, contenenti, ove opportuno, indicatori di tipo regionale, e nel regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione .

     b) Azione 2

     Diffusione delle buone prassi:

     studi finalizzati ad individuare le buone prassi a livello nazionale, regionale e locale che agevolano l’adozione delle TIC in tutti i settori dell’economia,

     sostegno all’organizzazione di conferenze, seminari o workshop mirati, nonché attività di diffusione, informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi della comunicazione del 2 febbraio 2005 al Consiglio europeo di primavera, intitolata “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione Il rilancio della strategia di Lisbona”, che mira a stimolare l’adozione delle TIC sulla scia del programma eEurope e della comunicazione della Commissione del 1°giugno 2005, intitolata “i2010 Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione, promuovere un’economia digitale aperta e competitiva”, al fine di promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone prassi come previsto all’articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera b).

     c) Azione 3

     Analisi e discussione strategica:

     sostegno al lavoro degli esperti in questioni sociali ed economiche, al fine di fornire alla Commissione informazioni per quanto riguarda l’analisi delle future politiche.

 

          Art. 3.

     Per realizzare gli obiettivi fissati all'articolo 1 e condurre le azioni elencate all'articolo 2, la Commissione si avvale dei mezzi adeguati e pertinenti; in particolare:

     — la conclusione di contratti per l'esecuzione di attività connesse con indagini, studi preliminari, studi particolareggiati in settori specifici, azioni di dimostrazione di portata limitata, tra cui workshop e conferenze,

     — la raccolta, la pubblicazione e la diffusione delle informazioni e lo sviluppo di servizi basati sul web,

     — la concessione di aiuti per le riunioni di esperti, conferenze e seminari.

 

          Art. 4. [3]

     Il programma copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2006.

     La dotazione finanziaria per l’esecuzione del presente programma è pari a 30 160 000 EUR.

     Una ripartizione indicativa è fornita nell'allegato.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

          Art. 5.

     La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma e del suo coordinamento con altri programmi comunitari. Ogni anno la Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

     La Commissione opera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

     a) per l'adozione del programma di lavoro, compresa la ripartizione complessiva del bilancio;

     b) per l'adozione delle misure di valutazione del programma;

     c) per la definizione dei criteri per gli inviti a presentare proposte, coerenti con gli obiettivi delineati nell'articolo 1, e per la valutazione dei progetti proposti in risposta a tali inviti se il finanziamento comunitario di un contributo della Comunità è di un importo stimato pari o superiore a 250 000 EUR.

 

          Art. 6.

     1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 7.

     1. Al fine di garantire l'uso efficace dell'aiuto comunitario, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, a un controllo e a una valutazione successiva.

     2. La Commissione valuta, durante e dopo l'esecuzione delle azioni, il modo in cui queste sono state condotte e l'impatto della loro esecuzione onde accertare se gli obiettivi iniziali sono stati realizzati.

     3. La Commissione informa regolarmente il comitato e il gruppo direttivo eEurope in merito ai progressi registrati nell'attuazione del programma nel suo insieme.

     4. Al termine del programma, la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'attuazione delle azioni elencate all'articolo 2.

 

          Art. 8.

     1. Il programma può essere aperto, nel quadro dei rispettivi accordi con la Comunità europea, ai paesi dello Spazio economico europeo, ai paesi richiedenti e candidati, nonché ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale.

     2. Durante l'esecuzione della presente decisione è incoraggiata la cooperazione con paesi non membri e con organizzazioni e organismi internazionali, secondo i casi.

 

          Art. 9.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [4]

Programma pluriennale per il monitoraggio di eEurope, la diffusione delle buone

prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione (MODINIS)

 

Ripartizione indicativa della spesa 2003-2005

percentuali del bilancio totale per categorie e anni

 

 

2003

2004

2005

Totale

2003-2005

Azione 1 - sorveglianza e raffronto delle prestazioni

12 %

14 %

14 %

40 %

Azione 2 - diffusione delle buone prassi

8 %

10 %

12 %

30 %

Azione 3 - analisi e discussione strategica

2 %

3 %

3 %

8 %

Azione 4 - miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione

17 %

5 %

0 %

22 %

Percentuale del totale

39 %

32 %

29 %

100 %

 

Ripartizione indicativa della spesa 2006

percentuali del bilancio totale per categorie e anni

 

 

2006

Azione 1 - sorveglianza e raffronto delle prestazioni

55 %

Azione 2 - diffusione delle buone prassi

30 %

Azione 3 - analisi e discussione strategica

15 %

Azione 4 - miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione

0 %

Percentuale del totale

100 %

 


[1] Articolo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2113/2005/CE.

[2] Articolo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2113/2005/CE.

[3] Articolo già modificato dall’art. 10 della decisione n. 787/2004/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2113/2005/CE.

[4] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2113/2005/CE.