§ 13.2.30 - Decisione 25 gennaio 1999, n. 276.
Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere un uso più [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:25/01/1999
Numero:276


Sommario
Art. 1.      1. Viene adottato il piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet ("il piano d'azione"
Art. 2.      Il piano d'azione ha l'obiettivo di promuovere l'uso sicuro di Internet e di incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.
Art. 3.      Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, vengono intraprese, sotto la guida della Commissione, le azioni sottoelencate, che sostengono e promuovono le misure nazionali e che sono [...]
Art. 4.      1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del piano d'azione.
Art. 5. 
Art. 6.      1. Al fine di garantire l'uso efficace dell'aiuto comunitario, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima [...]
Art. 7.     
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 13.2.30 - Decisione 25 gennaio 1999, n. 276.

Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo, principalmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori [1].

(G.U.C.E. 6 febbraio 1999, n. L 33).

 

Art. 1.

     1. Viene adottato il piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet ("il piano d'azione"), come descritto nell'allegato I.

     2. Il piano d'azione ha una durata di sei anni, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 [2].

     3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente piano d'azione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 39,1 milioni di EUR [3].

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

     Una ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II. [4]

 

     Art. 2.

     Il piano d'azione ha l'obiettivo di promuovere l'uso sicuro di Internet e di incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

 

     Art. 3.

     Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, vengono intraprese, sotto la guida della Commissione, le azioni sottoelencate, che sostengono e promuovono le misure nazionali e che sono corrispondenti alle linee d'azione di cui all'allegato I e ai mezzi per attuare il piano d'azione, di cui all'allegato III:

     - promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti (che si occupino ad esempio di contenuti quali la pornografia infantile o di contenuti che potrebbero comportare danni fisici o mentali o che istighino all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione, nazionalità o origine etnica) [5];

     - stimoli a fornire da parte degli operatori del settore di sistemi di filtraggio e di classificazione che consentano a genitori ed insegnanti di selezionare contenuti adeguati ai minori sotto la loro tutela e agli adulti di decidere a quale contenuto legale essi vogliano accedere, e che tengano conto del pluralismo linguistico e culturale;

     - diffusione tra gli utenti, soprattutto genitori, insegnanti e bambini, dell'informazione sui servizi offerti dall'industria, affinché essi possano meglio comprendere le opportunità di Internet e trarne vantaggio;

     - azioni di sostegno quali la valutazione delle implicazioni giuridiche;

     - attività che stimolino la cooperazione internazionale nei settori di cui sopra;

     - altre azioni che assecondino gli obiettivi elencati nell'articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del piano d'azione.

     2. La procedura di cui all'articolo 5 viene applicata:

     - al programma di lavoro, comprese tutte le spese per le attività di cui all'allegato III, punto 9,

     - alla ripartizione delle spese di bilancio,

     - ai criteri e al contenuto degli inviti a presentare proposte,

     - alla valutazione dei progetti per il finanziamento comunitario in seguito all'invito a presentare proposte e all'importo stimato del contributo comunitario per ciascun progetto, ove questo sia pari o superiore a 300 000 euro,

     - alle misure relative alla valutazione del programma,

     - a qualsiasi deroga alle norme di cui all'allegato III,

     - alla partecipazione a progetti da parte di persone giuridiche di paesi terzi e di organizzazioni internazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 3,

     - ad altre azioni che dovessero essere intraprese ai sensi dell'ultimo trattino dell'articolo 3.

     3. Qualora, a norma del paragrafo 2, quarto trattino, l'importo del contributo comunitario sia inferiore a 300 000 euro, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 5 in merito ai progetti e al risultato della loro valutazione.

     4. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 5 dei progressi compiuti nell'attuazione complessiva del programma.

 

     Art. 5. [6]

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di garantire l'uso efficace dell'aiuto comunitario, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, a un controllo e a una valutazione successiva.

     2. Durante l'esecuzione dei progetti e dopo la loro ultimazione, la Commissione valuta le modalità di attuazione e l'impatto della loro esecuzione per stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

     3. I beneficiari selezionati presentano alla Commissione una relazione annuale.

     4. Dopo due anni, dopo quattro anni e alla conclusione del piano d'azione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, previo esame da parte del comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione del piano d'azione. In base a tali risultati, la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione [7].

 

     Art. 7.

     1. La partecipazione al presente piano d'azione può essere estesa agli Stati dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE [8].

     2. La partecipazione al piano d'azione è estesa ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione secondo le seguenti modalità:

     a) ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

     b) a Cipro, a Malta e alla Turchia conformemente ad accordi bilaterali da concludere. [9]

     3. La partecipazione può essere estesa, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5 e senza il beneficio di contributi finanziari da parte della Comunità previsti dal presente piano d'azione, a persone giuridiche stabilite in altri paesi terzi e ad organizzazioni internazionali, se tale partecipazione contribuisce effettivamente all'attuazione del piano d'azione e tenendo presente il principio del mutuo interesse.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

PIANO PLURIENNALE D'AZIONE COMUNITARIO

PER PROMUOVERE L'USO SICURO DI INTERNET

 

     LINEE D'AZIONE

     Le linee d'azione, insieme alla raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana, sono un mezzo per attuare l'approccio europeo all'uso sicuro di Internet, basato sull'autoregolamentazione del settore, sul filtraggio, sulla classificazione e sulla sensibilizzazione. Un sostegno deciso a tale approccio è stato dato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dagli Stati membri, nonché nel più ampio contesto europeo della dichiarazione di Bonn, sottoscritta dai ministri di 29 paesi europei.

     Le linee d'azione hanno i seguenti obiettivi:

     - invitare i soggetti interessati (operatori, utenti) a sviluppare e applicare adeguati sistemi di autoregolamentazione;

     - incentivare gli sviluppi sostenendo le dimostrazioni e stimolando l'applicazione di soluzioni tecniche;

     - avvisare e informare genitori e insegnanti, soprattutto attraverso le loro rispettive associazioni;

     - stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche a livello europeo e internazionale, specialmente con i paesi candidati e con quelli in fase di adesione [10];

     - promuovere il coordinamento a livello europeo e tra i soggetti interessati;

     - garantire la compatibilità tra l'approccio seguito in Europa e quello seguito altrove.

     Dopo la fase iniziale (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2002), sarà avviata una seconda fase che copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, nella quale ci si avvarrà del lavoro svolto per raggiungere gli obiettivi fissati nelle quattro linee d'azione della fase iniziale, si apporteranno le modifiche necessarie per tener conto dell'esperienza acquisita e dell'impatto delle nuove tecnologie e della loro convergenza e si garantirà la coerenza con gli altri programmi comunitari [11].

     Più in particolare:

     i) La normativa sull'uso più sicuro verrà estesa, soprattutto per migliorare la tutela dei bambini e dei minori, alle nuove tecnologie on-line, compresi i contenuti delle reti mobili e a banda larga, i giochi on-line, il trasferimento di file peer-to-peer, i messaggi di testo e interattivi e tutte le forme di comunicazioni in tempo reale, quali chat room e messaggeria istantanea;

     ii) saranno intraprese azioni più incisive per garantire, specialmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori, che siano coperte le aree di contenuti illegali e nocivi e comportamenti preoccupanti, con particolare riferimento ai reati ai danni dei bambini, come la pornografia infantile, il traffico di minori, e al razzismo e alla violenza;

     iii) sarà incoraggiata una partecipazione più attiva dell'industria dei contenuti e dei media e sarà potenziata la collaborazione con gli organismi pubblici attivi nel settore;

     iv) sarà promossa un maggiore messa in rete tra partecipanti ai progetti sulle diverse linee d'azione, in particolare hot-line, classificazione dei contenuti, autoregolamentazione e sensibilizzazione;

     v) si cercherà di associare i paesi candidati e quelli in fase di adesione alle attività in corso, condividendo esperienze e know-how, e di moltiplicare i contatti e la collaborazione con attività simili in paesi terzi, specialmente quelli in cui i contenuti illegali sono ospitati o prodotti, e con organizzazioni internazionali. [12]

 

     1. Creare un ambiente sicuro

     La cooperazione degli operatori del settore e un sistema di autoregolamentazione pienamente funzionante rappresentano elementi essenziali per limitare il flusso di informazioni illegali su Internet.

     1.1. Creare una rete europea di hot-line

     Un modo efficace per limitare la circolazione di materiale illegale è quello di istituire una rete europea di centri (detti ) che consentano agli utenti di segnalare contenuti da essi incontrati su Internet e ritenuti illegali. Perseguire e punire i responsabili dei contenuti illegali resta di competenza delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, mentre la hot-line si limita a rivelare l'esistenza del materiale illegale al fine di limitarne la circolazione. Vanno anche rispettate le differenze tra le culture e i sistemi giuridici nazionali.

     Attualmente le hot-line esistono soltanto in pochi Stati membri. Occorre stimolare la loro istituzione in modo da ottenere una copertura geografica e linguistica a livello di Unione europea. Andranno anche attivati meccanismi di scambio delle informazioni tra hot-line nazionali e tra la rete europea e le hot-line di paesi terzi.

     Perché tale rete sviluppi pienamente le sue potenzialità, è necessario migliorare la cooperazione tra l'industria e le autorità preposte all'applicazione della legge, garantire copertura e collaborazione a livello europeo ed aumentare l'efficienza mediante scambi di informazioni e di esperienze.

     Per le organizzazioni partecipanti (20-25) l'azione avrà la forma di un invito a presentare proposte volte a istituire una rete europea di hot-line, collegata a reti analoghe di paesi terzi, a sviluppare approcci comuni e a stimolare il trasferimento di know-how e delle migliori pratiche.

     Le organizzazioni partecipanti saranno coadiuvate da un gruppo rappresentativo di esponenti dell'industria (fornitori di accessi e di servizi, operatori di telecomunicazioni e di hot-line nazionali) e di utenti. Esse dovranno dar prova di capacità previsionale e di innovazione soprattutto nelle loro relazioni con le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge.

     Nella seconda fase, l'obiettivo sarà quello di completare la copertura della rete negli Stati membri, migliorare ulteriormente l'efficacia operativa della rete esistente, collaborare strettamente con le iniziative di sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet, in particolare per sensibilizzare maggiormente il pubblico riguardo alle hot-line, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono istituire hot-line, adattare gli orientamenti sulle migliori pratiche alle nuove tecnologie e potenziare i legami con hot-line al di fuori dell'Europa [13].

     1.2. Incoraggiare l'autoregolamentazione e i codici di condotta

     Affinché l'industria possa contribuire efficacemente a limitare il flusso di informazioni di contenuto illegale o nocivo, è importante anche incoraggiare le imprese a sviluppare l'autoregolamentazione attraverso una collaborazione con le altre parti interessate. I meccanismi di autoregolamentazione devono assicurare un elevato livello di protezione e affrontare la questione della rintracciabilità.

     Data la natura transnazionale delle reti di comunicazione, l'efficacia delle misure di autoregolamentazione verrà potenziata, a livello di Unione europea, coordinando le iniziative nazionali tra gli organismi responsabili della loro attuazione.

     Questa linea d'azione svilupperà orientamenti a livello europeo per codici di condotta allo scopo di trovare il consenso e l'appoggio necessari alla loro applicazione. Mediante un bando di gara verranno selezionate organizzazioni che assistano gli organismi di autoregolamentazione a sviluppare e ad applicare codici di condotta. Parallelamente alla definizione dei codici di condotta, sarà promosso un sistema di marchi visibili onde consentire agli utenti di individuare i fornitori di servizi internet che aderiscono a detti codici. Verranno adottate misure per seguire attentamente i progressi, in stretto coordinamento con (a promozione di orientamenti comuni per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana.

     Nella seconda fase, saranno fornite consulenza e assistenza per garantire la cooperazione a livello comunitario attraverso la messa in rete di strutture appropriate negli Stati membri e tramite una revisione sistematica e un resoconto delle questioni giuridiche e normative pertinenti, per elaborare metodologie comparabili di valutazione delle norme di autoregolamentazione, adattare le pratiche di autoregolamentazione alla nuova tecnologia fornendo informazioni sugli sviluppi di tale tecnologia e le sue modalità d'uso, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che desiderano istituire organismi di autoregolamentazione e potenziare i legami con gli organismi di autoregolamentazione al di fuori dell'Europa. Inoltre, si incoraggerà con un maggiore sostegno l'assegnazione di marchi di qualità dei siti [14].

 

     2. Sviluppare sistemi di filtraggio e di classificazione

     Per l'uso sicuro di Internet è importante che il suo contenuto sia facilmente identificabile. Ciò può essere realizzato grazie a sistemi di classificazione che descrivono il contenuto secondo schemi generalmente riconosciuti (in cui, per esempio, voci come sesso o violenza sono classificate secondo una scala) e a sistemi di filtraggio che consentono all'utente di selezionare il contenuto desiderato. Le classificazioni possono essere allegate dall'estensore del contenuto o da appositi servizi terzi. Esistono numerosi sistemi di filtraggio e di classificazione possibili. Tuttavia, il loro livello di sofisticazione è ancora basso e finora nessuno ha raggiunto una tale da garantire agli utenti che il contenuto cui sono interessati e quello che vogliono evitare venga classificato adeguatamente e che un contenuto perfettamente innocuo non sia bloccato. Bassa è anche la diffusione di tali sistemi presso i fornitori di contenuti e gli utenti europei.

Questa linea d'azione si concentrerà sulla dimostrazione delle potenzialità e dei limiti dei sistemi di filtraggio e di valutazione in condizioni reali, con l'obiettivo di incoraggiare sistemi europei e di familiarizzare gli utenti al loro impiego. Tali sistemi, sviluppati con la piena collaborazione di rappresentanti dell'industria, consumatori e utenti, devono essere compatibili e interoperabili a livello internazionale.

     2.1. Dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio e di classificazione

     Verranno incentivati sistemi di classificazione che siano compatibili a livello internazionale e che soddisfino requisiti europei e in cui il filtraggio e la classificazione siano tali da offrire opzioni praticabili a utenti, genitori e insegnanti. Per raggiungere la massa critica, occorre un'ampia copertura dei siti. Verrà pertanto incoraggiata la classificazione effettuata dai fornitori di contenuti mentre quella effettuata da terze parti indipendenti, con approcci standard, è adatta ai casi in cui il fornitore non qualifichi adeguatamente il contenuto. È necessario soddisfare requisiti specifici degli utenti professionali, istituzionali e del mondo dell'istruzione e quelli degli utenti finali non soddisfatti dai sistemi di classificazione dei fornitori di contenuti.

     In seguito ad un invito a presentare proposte, i progetti selezionati dovranno convalidare i sistemi di classificazione rispetto ai contenuti europei, per incoraggiarne l'integrazione nel processo di creazione del contenuto e dimostrare i benefici delle soluzioni tecniche. Ne verrà sottolineata l'utilità e la praticabilità in situazioni in cui operi un campione rappresentativo di utenti tipici. Potrebbero essere altresì comprese prove sulla sicurezza dei software di filtraggio contro i tentativi di aggiramento o di disattivazione.

     Un secondo invito mirerà in particolare a convalidare e dimostrare i sistemi di classificazione di terzi.

     Per ottenere il massimo beneficio dai progetti di dimostrazione, è necessario misurare il loro impatto e garantire la diffusione europea dei loro risultati. La valutazione dei progetti di dimostrazione e di diffusione dei risultati sarà oggetto di un apposito bando di gara.

     I progetti di dimostrazione di questa linea d'azione possono dare un notevole contributo alle azioni di sensibilizzazione da attuare nell'ambito della linea d'azione 3.

     Ai progetti di dimostrazione parteciperanno gli operatori del settore (organismi di autoregolamentazione, fornitori di accessi e di servizi, fornitori di contenuti, operatori di rete, produttori di software), utenti, consumatori, gruppi di tutela dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione dell'industria e dell'applicazione della legge.

     Nella seconda fase, si porrà l'accento sul raffronto tra software e servizi di filtraggio [in termini di prestazioni, facilità d'uso, resistenza alla pirateria informatica (hacking), adattabilità ai mercati europei e alle nuove forme di contenuti digitali]. L'assistenza allo sviluppo di tecnologie di filtraggio sarà fornita nel quadro del programma comunitario di ricerca. La Commissione assicurerà uno stretto collegamento con le attività di filtraggio nel quadro del piano d'azione [15].

     La seconda fase promuoverà l'avvio dell'autoclassificazione da parte dei fornitori di contenuti e l'informazione degli utenti e sui software e i servizi di filtraggio europei [16].

     2.2. Facilitare l'intesa a livello internazionale sui sistemi di classificazione

     La cooperazione internazionale tra gli operatori e le altre parti interessate dell'UE e dei suoi partner in altre parti del mondo è particolarmente necessaria nel campo della classificazione, per poter garantire l'interoperabilità.

     Presso diversi organismi, sono già in corso lavori sui protocolli e sulla progettazione di un sistema di classificazione che soddisfi i vari requisiti. Perché l'Europa possa farsi ascoltare in sede internazionale, verranno organizzati appositi incontri di concertazione.

    

Nella seconda fase, si sosterrà la collaborazione tra l'industria e le parti interessate, quali fornitori di contenuti, organismi di regolamentazione e autoregolamentazione, società di classificazione dei software e di Internet e associazioni dei consumatori, al fine di promuovere condizioni propizie allo sviluppo e all'applicazione di sistemi di classificazione di facile comprensione e di facile uso per i fornitori di contenuti e per i consumatori, che forniscano ai genitori e agli insegnanti europei le informazioni necessarie per adottare decisioni in sintonia con i loro valori culturali e linguistici e che tengano conto della convergenza delle telecomunicazioni, dei mezzi audiovisivi e delle tecnologie dell'informazione [17].

 

     3. Incoraggiare le azioni di sensibilizzazione

     Un pubblico sempre più vasto si accosta a Internet e beneficia dei nuovi servizi. Ma esiste, allo stesso tempo, un'incertezza su come affrontare i molteplici aspetti della comunicazione via rete; genitori, insegnanti e minori devono essere al corrente delle potenzialità e degli inconvenienti di Internet ma non sempre conoscono i mezzi per proteggere i minori dai contenuti indesiderati. Le azioni di sensibilizzazione contribuiscono ad aumentare la sicurezza e la fiducia di genitori e insegnanti nell'uso sicuro di Internet da parte dei minori.

     La sensibilizzazione è anche il necessario complemento delle linee d'azione 1 e 2, perché autoregolamentazione e sistemi di filtraggio e classificazione da parte degli operatori sono iniziative fruttuose solo se utenti e potenziali utenti ne sono a conoscenza.

     Il Parlamento europeo ha invitato a lanciare una campagna europea e un programma di informazione e sensibilizzazione, finanziati dal bilancio comunitario, per informare genitori e persone a contatto con l'infanzia (insegnanti, operatori sociali, ecc.) sul modo migliore (anche sotto l'aspetto tecnico) di tutelare i minori contro contenuti che potrebbero risultare nocivi al loro sviluppo, al fine di garantirne il benessere.

     L'azione europea, basata sulle azioni avviate dagli Stati membri, contribuirà a rafforzare le sinergie, in particolare attraverso scambi di informazioni e di esperienze. Il piano d'azione avvierà iniziative di sensibilizzazione fondate sulla diffusione dell'informazione dai fornitori di accessi verso i clienti e svilupperà altresì materiali per uso scolastico.

     Le iniziative di sensibilizzazione trarranno vantaggio da quelle inserite in altri programmi, in particolare MIDAS-NET, che fa parte di INFO 2000. In presenza di più opzioni equivalenti per la distribuzione di informazioni ai gruppi destinatari, verrà scelta quella con il miglior rapporto costi efficacia. Ogni qualvolta ciò sia possibile e opportuno, dovrebbe essere data priorità alla distribuzione elettronica.

     L'azione avverrà in due fasi. Nella prima, si identificherà il modo migliore per conseguire gli obiettivi. Nella seconda, negli Stati membri, come associazioni di consumatori e altre simili, verranno assistiti nell'attuazione dell'azione a livello nazionale.

     3.1. Preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione

     Nella prima fase verrà lanciato un invito a presentare proposte per un'azione preparatoria che identificherà gli nonché i canali, i media e i contenuti più appropriati per raggiungere il pubblico interessato, preparare il materiale di base, adattarlo alle specificità linguistiche e culturali e tener conto dei risultati dei progetti di dimostrazione della linea d'azione 2, che daranno un prezioso contributo alle azioni di sensibilizzazione. Verrà preparato anche un piano d'attuazione.

     I destinatari sono i genitori e gli insegnanti. L'azione coinvolgerà l'industria (fornitori di servizi Internet, fornitori di contenuti) e gli , come le associazioni dei consumatori e il settore dell'istruzione.

     3.2. Incoraggiare azioni di sensibilizzazione su vasta scala

     Un secondo invito a presentare proposte selezionerà iniziative di follow-up, finanziate dalla Comunità, in tutti gli Stati membri, servendosi degli nonché dei canali, dei media e dei contenuti identificati nell'azione preparatoria. Scopo dell'azione è rendere consapevoli gli adulti (genitori e insegnanti) delle potenzialità e degli inconvenienti di Internet, nonché dei modi per identificare i contenuti utili e bloccare quelli dannosi.

     Le azioni saranno adeguate alle esigenze degli Stati membri e potranno differire a seconda delle dimensioni, della popolazione, del grado di penetrazione di Internet di questi ultimi. Le azioni saranno di due tipi: quelle centrate sugli insegnanti e sul settore dell'istruzione e quelle destinate al grande pubblico (genitori e bambini).

     Le azioni mirate agli insegnanti potrebbero comprendere gruppi di lavoro nonché la preparazione e distribuzione di specifici materiali stampati o multimediali ad un vasto campione rappresentativo della categoria. Potranno essere organizzati una serie di netday manifestazioni per la sensibilizzazione degli utenti - in collaborazione con il piano d'azione , largamente sostenuto dagli operatori del settore. Le tipiche azioni per il grande pubblico comprenderanno: creazione di siti web, distribuzione di materiale informativo nelle scuole, attraverso fornitori di accessi, negozi e altri punti di vendita di computer, distribuzione di CD-ROM attraverso riviste specializzate. Informazioni più specifiche possono essere fornite contestualmente all'acquisto di apparecchiature o software per l'accesso alle reti ovvero essere date a nuovi abbonati dai fornitori di accesso Internet. Per l'azione di sensibilizzazione saranno usati anche i media tradizionali (stampa, televisione), con campagne pubblicitarie e pacchetti informativi destinati a giornalisti. Sfruttando la piattaforma della Rete europea delle scuole, istituita con l'appoggio dei ministri dell'istruzione degli Stati membri, verranno create e mantenute speciali pagine web.

     Scopo del sostegno comunitario è incentivare la sensibilizzazione su vasta scala e fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze in modo da trarre insegnamenti dai risultati dell'azione su base costante (ad esempio aggiornando il materiale distribuito). La Commissione continuerà ad adottare misure intese a promuovere soluzioni per la distribuzione a un gran numero di utenti caratterizzate da un buon rapporto costiefficacia, segnatamente avvalendosi di organizzazioni che fungano da moltiplicatori e di canali di distribuzione elettronici, così da raggiungere i gruppi destinatari [18].

     Nella seconda fase, sarà sostenuto lo scambio di migliori pratiche in materia di formazione all'uso dei nuovi media attraverso la creazione di una rete europea finalizzata alla sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line, assistita da:

     - un centro di smistamento transnazionale (un portale web) delle pertinenti informazioni e delle risorse di sensibilizzazione e ricerca,

     - una ricerca applicata in materia di formazione all'uso dei media che coinvolga tutte le parti interessate (ad esempio settore dell'istruzione, organismi ufficiali e di volontariato per la tutela dei minori, associazioni di genitori, industria, autorità preposte all'applicazione della legge) sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei bambini, per individuare gli strumenti educativi e tecnologici atti a proteggerli.

     La rete fornirà altresì assistenza ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono avviare azioni di sensibilizzazione e potenzierà i legami con le attività di sensibilizzazione svolte al di fuori dell'Europa [19].

 

     4. Azioni di sostegno

     4.1. Implicazioni giuridiche

     Internet funziona su base globale. Il diritto opera su base territoriale - nazionale o dell'Unione europea, nel caso del diritto comunitario. Le altre linee di azione risulteranno più efficaci se si affrontano le questioni giuridiche non trattate da altre iniziative comunitarie, come quelle della legge e delle procedure applicabili.

Se necessario, potrebbe essere organizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 5, una gara d'appalto per valutare le questioni giuridiche sollevate dal contenuto o dall'uso di Internet.

     4.2. Coordinamento con iniziative internazionali analoghe

     La raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana invita la Commissione a promuovere la cooperazione internazionale nei vari campi contemplati da detta raccomandazione, soprattutto mettendo in comune esperienze e pratiche esemplari tra gli operatori e le altre parti interessate nell'UE e in altre parti del mondo. È perciò necessario garantire coerenza tra l'azione europea e analoghe iniziative in altre parti del mondo. Incontri regolari di concertazione potranno essere d'aiuto in questo senso.

     La Commissione organizza pertanto seminari e workshop a scadenze regolari per trattare i vari temi del piano d'azione o una combinazione di tali temi. Dovrebbero essere chiamati a partecipare l'industria, i gruppi di utenti, di consumatori, di difesa dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge, nonché esperti e ricercatori affermati. La Commissione cercherà di garantire un'ampia partecipazione dei paesi del SEE, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali [20].

     (Omissis) [21]

     (Omissis) [22]

     4.3. Impatto delle misure comunitarie

     Naturalmente, è essenziale valutare approfonditamente se gli obiettivi del piano d'azione e della raccomandazione sono stati raggiunti. Emergerebbero in tal modo anche altre misure che potrebbero essere adottate dagli operatori, dalle Istituzioni comunitarie, dagli Stati membri e dai rappresentanti dei consumatori. La valutazione verrà effettuata insieme a quella sulle misure a favore della tutela dei minori e della dignità umana previste dalla raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana e sarà lanciata attraverso un bando di gara.

 

 

ALLEGATO II [23]

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

 

     1. Creazione di un ambiente più sicuro 20-26 %

     2. Sviluppo di sistemi di filtraggio e classificazione 20-26 %

     3. Incoraggiamento di azioni di sensibilizzazione 42-46 %

     4. Azioni di sostegno 3-5 %

     Totale: 100 %

 

 

ALLEGATO III

I MEZZI PER ATTUARE IL PIANO D'AZIONE

 

     1. La Commissione metterà in pratica il piano d'azione nel rispetto dei contenuti tecnici di cui all'allegato I.

     2. Il piano d'azione sarà attuato attraverso azioni indirette e ovunque possibile sulla base di una ripartizione delle spese. Il contributo finanziario della Comunità non supererà il minimo considerato necessario per un progetto e sarà concesso, in linea di massima, solo se il progetto incontra ostacoli di ordine finanziario che non possono essere superati in altro modo. Inoltre, il contributo finanziario della Comunità normalmente non eccederà il 50 % del costo del progetto, tranne che in casi eccezionali debitamente giustificati.

     3. La selezione dei progetti a costi ripartiti avverrà di norma secondo l'usuale procedura degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il contenuto degli inviti sarà definito in stretta consultazione con gli appositi esperti e secondo la procedura descritta nella decisione. Principale criterio di selezione dei progetti presentati sarà il contributo che essi potranno offrire al raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione.

     4. Se del caso, occorrerà allegare alla domanda di sostegno comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità e i crediti o le sovvenzioni chiesti o ottenuti presso altre fonti.

     5. La Commissione può anche applicare un piano di finanziamento più flessibile di quello previsto dagli inviti di cui sopra, al fine di incentivare forme di collaborazione, soprattutto tra PMI e organismi delle regioni meno favorite, e misure a lungo termine contro le informazioni di contenuto illegale o dannoso su Internet. Il piano può essere messo in vigore su base permanente.

     6. In casi eccezionali, la Commissione provvede ad esaminare proposte di progetti non richiesti, relativi a misure particolarmente urgenti dovute a mutamenti tecnologici che richiedono un cambiamento dell'azione.

     7. Le norme dettagliate delle procedure di cui ai punti 5 e 6 verranno applicate ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione e dei regolamenti finanziari della Commissione. Esse saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     8. I progetti interamente finanziati dalla Commissione nel quadro di contratti per studi o servizi saranno banditi pubblicamente ai sensi dei regolamenti finanziari. La trasparenza sarà ottenuta consultando gruppi esterni di esperti (il gruppo di lavoro Internet e il gruppo consultivo giuridico) e diffondendo le azioni di sensibilizzazione attraverso i canali informativi della Commissione.

     9. Nel corso del piano d'azione, la Commissione intraprenderà anche attività preparatorie, di accompagnamento e di sostegno tese al raggiungimento degli obiettivi generali del piano d'azione e di quelli specifici di ogni linea d'azione. Tali attività comprendono: studi e sostegno degli scopi generali del piano d'azione; azioni preliminari in preparazione di attività future; misure per facilitare la partecipazione alle iniziative del piano d'azione nonché l'accesso ai risultati da esse prodotti.

     10. Tutti i progetti che ricevono un contributo finanziario sono tenuti a evidenziare un riconoscimento del contributo ottenuto.

 


[1] Titolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[3] Comma così sostituito dall’art. 2 della decsisione n. 787/2004/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[5] Trattino così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[10] Trattino così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[11] Comma inserito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[12] Comma inserito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[13] Comma aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[14] Comma aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[15] Comma aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[16] Comma aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[17] Comma aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[18] Comma così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[19] Comma aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[20] Gli originari secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dall’attuale secondo comma per effetto dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[21] Gli originari secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dall’attuale secondo comma per effetto dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[22] Gli originari secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dall’attuale secondo comma per effetto dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.

[23] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1151/2003/CE.