§ 13.2.75 - Decisione 16 giugno 2003, n. 1151.
Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:16/06/2003
Numero:1151


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 13.2.75 - Decisione 16 giugno 2003, n. 1151.

Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali.

(G.U.U.E. 1 luglio 2003, n. L 162).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quando segue:

     (1) La decisione n. 276/1999/CE è stata adottata per un periodo di quattro anni.

     (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 276/1999/CE, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati ottenuti, dopo due anni, nell'attuazione delle linee d'azione di cui all'allegato I di tale decisione.

     (3) I risultati della valutazione sono confluiti nella documentazione di base per un seminario sull'uso più sicuro delle nuove tecnologie online, in occasione del quale esperti di spicco del settore hanno esaminato la probabile evoluzione futura dei temi trattati nel piano d'azione previsto nella decisione n. 276/1999/CE (in prosieguo: «piano d'azione») e hanno formulato raccomandazioni alla Commissione.

     (4) Le nuove tecnologie on-line, i nuovi utenti e le nuove tipologie d'uso accentuano i pericoli esistenti o ne creano di nuovi e al contempo aprono un'infinità di nuove opportunità.

     (5) Sia a livello nazionale che europeo bisogna garantire il coordinamento negli ambienti più sicuri su Internet. Ci dovrebbe essere un ampio decentramento grazie alla rete di punti focali nazionali e bisognerebbe incoraggiare la partecipazione di tutti i soggetti interessati, in particolare di un numero maggiore di fornitori di contenuti di diversi settori. La Commissione dovrebbe agevolare e sostenere la cooperazione europea e mondiale. È opportuno potenziare la cooperazione tra la Comunità e i paesi candidati e quelli in fase di adesione.

     (6) Occorre più tempo per attuare le azioni volte a intensificare la messa in rete, conseguire gli obiettivi del piano d'azione e tener conto delle nuove tecnologie on-line.

     (7) Bisogna modificare di conseguenza la dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, il principale punto di riferimento nel quadro della procedura di bilancio annuale.

     (8) Occorre prevedere che la Commissione presenti una seconda relazione sui risultati ottenuti, dopo quattro anni, nell'attuazione delle linee d'azione e una relazione finale alla conclusione del piano d'azione.

     (9) Occorre modificare l'elenco dei paesi candidati e di quelli in fase di adesione ammessi a partecipare, per includere Malta e la Turchia.

     (10) È opportuno prorogare il piano d'azione di due anni, periodo che dovrebbe essere considerato come seconda fase. Ai fini dell'attuazione specifica della seconda fase, bisogna modificare le linee d'azione per tener conto dell'esperienza acquisita e dei risultati della relazione di valutazione.

     (11) La decisione n. 276/1999/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 276/1999/CE è modificata come segue:

     1) il titolo è sostituito dal seguente:

     «Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo, principalmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori»;

     2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il piano d'azione ha una durata di sei anni, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004.»;

     3) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del piano d'azione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 38,3 milioni di EUR.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

     Una ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.»;

     4) all'articolo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

     «- promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti (che si occupino ad esempio di contenuti quali la pornografia infantile o di contenuti che potrebbero comportare danni fisici o mentali o che istighino all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione, nazionalità o origine etnica),»;

     5) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Dopo due anni, dopo quattro anni e alla conclusione del piano d'azione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, previo esame da parte del comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione del piano d'azione. In base a tali risultati, la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione»;

     6) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La partecipazione al presente piano d'azione può essere estesa agli Stati dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.»;

     7) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La partecipazione al piano d'azione è estesa ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione secondo le seguenti modalità:

     a) ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

     b) a Cipro, a Malta e alla Turchia conformemente ad accordi bilaterali da concludere»;

     8) l'allegato I è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato I della presente decisione;

     9) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     L'allegato I della decisione n. 276/1999/CE è modificato come segue:

     1) al punto «Linee d'azione», il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «- stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche a livello europeo e internazionale, specialmente con i paesi candidati e con quelli in fase di adesione,»;

     2) al punto «Linee d'azione» sono aggiunti i seguenti terzo e quarto comma:

     «Dopo la fase iniziale (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2002), sarà avviata una seconda fase che copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, nella quale ci si avvarrà del lavoro svolto per raggiungere gli obiettivi fissati nelle quattro linee d'azione della fase iniziale, si apporteranno le modifiche necessarie per tener conto dell'esperienza acquisita e dell'impatto delle nuove tecnologie e della loro convergenza e si garantirà la coerenza con gli altri programmi comunitari.

     Più in particolare:

     i) La normativa sull'uso più sicuro verrà estesa, soprattutto per migliorare la tutela dei bambini e dei minori, alle nuove tecnologie on-line, compresi i contenuti delle reti mobili e a banda larga, i giochi on-line, il trasferimento di file peer-to-peer, i messaggi di testo e interattivi e tutte le forme di comunicazioni in tempo reale, quali chat room e messaggeria istantanea;

     ii) saranno intraprese azioni più incisive per garantire, specialmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori, che siano coperte le aree di contenuti illegali e nocivi e comportamenti preoccupanti, con particolare riferimento ai reati ai danni dei bambini, come la pornografia infantile, il traffico di minori, e al razzismo e alla violenza;

     iii) sarà incoraggiata una partecipazione più attiva dell'industria dei contenuti e dei media e sarà potenziata la collaborazione con gli organismi pubblici attivi nel settore;

     iv) sarà promossa un maggiore messa in rete tra partecipanti ai progetti sulle diverse linee d'azione, in particolare hot-line, classificazione dei contenuti, autoregolamentazione e sensibilizzazione;

     v) si cercherà di associare i paesi candidati e quelli in fase di adesione alle attività in corso, condividendo esperienze e know-how, e di moltiplicare i contatti e la collaborazione con attività simili in paesi terzi, specialmente quelli in cui i contenuti illegali sono ospitati o prodotti, e con organizzazioni internazionali.»;

     3) al punto 1.1 è aggiunto il seguente sesto comma:

     «Nella seconda fase, l'obiettivo sarà quello di completare la copertura della rete negli Stati membri, migliorare ulteriormente l'efficacia operativa della rete esistente, collaborare strettamente con le iniziative di sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet, in particolare per sensibilizzare maggiormente il pubblico riguardo alle hot-line, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono istituire hot-line, adattare gli orientamenti sulle migliori pratiche alle nuove tecnologie e potenziare i legami con hot-line al di fuori dell'Europa.»;

     4) al punto 1.2 è aggiunto il seguente quarto comma:

     «Nella seconda fase, saranno fornite consulenza e assistenza per garantire la cooperazione a livello comunitario attraverso la messa in rete di strutture appropriate negli Stati membri e tramite una revisione sistematica e un resoconto delle questioni giuridiche e normative pertinenti, per elaborare metodologie comparabili di valutazione delle norme di autoregolamentazione, adattare le pratiche di autoregolamentazione alla nuova tecnologia fornendo informazioni sugli sviluppi di tale tecnologia e le sue modalità d'uso, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che desiderano istituire organismi di autoregolamentazione e potenziare i legami con gli organismi di autoregolamentazione al di fuori dell'Europa. Inoltre, si incoraggerà con un maggiore sostegno l'assegnazione di marchi di qualità dei siti.»;

     5) al punto 2.1 sono aggiunti i seguenti settimo ed ottavo comma:

     «Nella seconda fase, si porrà l'accento sul raffronto tra software e servizi di filtraggio [in termini di prestazioni, facilità d'uso, resistenza alla pirateria informatica (hacking), adattabilità ai mercati europei e alle nuove forme di contenuti digitali]. L'assistenza allo sviluppo di tecnologie di filtraggio sarà fornita nel quadro del programma comunitario di ricerca. La Commissione assicurerà uno stretto collegamento con le attività di filtraggio nel quadro del piano d'azione.

     La seconda fase promuoverà l'avvio dell'autoclassificazione da parte dei fornitori di contenuti e l'informazione degli utenti e sui software e i servizi di filtraggio europei.»;

     6) al punto 2.2 è aggiunto il seguente terzo comma:

     «Nella seconda fase, si sosterrà la collaborazione tra l'industria e le parti interessate, quali fornitori di contenuti, organismi di regolamentazione e autoregolamentazione, società di classificazione dei software e di Internet e associazioni dei consumatori, al fine di promuovere condizioni propizie allo sviluppo e all'applicazione di sistemi di classificazione di facile comprensione e di facile uso per i fornitori di contenuti e per i consumatori, che forniscano ai genitori e agli insegnanti europei le informazioni necessarie per adottare decisioni in sintonia con i loro valori culturali e linguistici e che tengano conto della convergenza delle telecomunicazioni, dei mezzi audiovisivi e delle tecnologie dell'informazione.»;

     7) il punto 3.2 è modificato come segue:

     a) il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

     «Scopo del sostegno comunitario è incentivare la sensibilizzazione su vasta scala e fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze in modo da trarre insegnamenti dai risultati dell'azione su base costante (ad esempio aggiornando il materiale distribuito). La Commissione continuerà ad adottare misure intese a promuovere soluzioni per la distribuzione a un gran numero di utenti caratterizzate da un buon rapporto costiefficacia, segnatamente avvalendosi di organizzazioni che fungano da moltiplicatori e di canali di distribuzione elettronici, così da raggiungere i gruppi destinatari.»;

     b) è aggiunto il seguente quinto comma:

     «Nella seconda fase, sarà sostenuto lo scambio di migliori pratiche in materia di formazione all'uso dei nuovi media attraverso la creazione di una rete europea finalizzata alla sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line, assistita da:

     - un centro di smistamento transnazionale (un portale web) delle pertinenti informazioni e delle risorse di sensibilizzazione e ricerca,

     - una ricerca applicata in materia di formazione all'uso dei media che coinvolga tutte le parti interessate (ad esempio settore dell'istruzione, organismi ufficiali e di volontariato per la tutela dei minori, associazioni di genitori, industria, autorità preposte all'applicazione della legge) sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei bambini, per individuare gli strumenti educativi e tecnologici atti a proteggerli.

     La rete fornirà altresì assistenza ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono avviare azioni di sensibilizzazione e potenzierà i legami con le attività di sensibilizzazione svolte al di fuori dell'Europa.»;

     8) al punto 4.2, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

     «La Commissione organizza pertanto seminari e workshop a scadenze regolari per trattare i vari temi del piano d'azione o una combinazione di tali temi. Dovrebbero essere chiamati a partecipare l'industria, i gruppi di utenti, di consumatori, di difesa dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge, nonché esperti e ricercatori affermati. La Commissione cercherà di garantire un'ampia partecipazione dei paesi del SEE, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.»

 

 

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

 

     1. Creazione di un ambiente più sicuro 20-26 %

     2. Sviluppo di sistemi di filtraggio e classificazione 20-26 %

     3. Incoraggiamento di azioni di sensibilizzazione 42-46 %

     4. Azioni di sostegno 3-5 %

     Totale: 100 %