§ 13.3.96 - Decisione 6 febbraio 2003, n. 291.
Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004.


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:06/02/2003
Numero:291


Sommario
Art. 1.  Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Contenuto delle misure
Art. 4.  Attuazione e cooperazione con gli Stati membri
Art. 5.  Comitato
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Procedura di presentazione e di selezione delle domande
Art. 8.  Coerenza e complementarità
Art. 9.  Partecipazione di alcuni paesi terzi
Art. 10.  Finanziamento
Art. 11.  Cooperazione internazionale
Art. 12.  Controllo e valutazione
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 13.3.96 - Decisione 6 febbraio 2003, n. 291.

Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004.

(G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. L 43).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La promozione di una educazione di buona qualità  figura tra gli obiettivi della Comunità europea.

     (2) I valori educativi dello sport sono stati riconosciuti dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, che ha così confermato altre dichiarazioni precedenti, in particolare la dichiarazione n. 29 allegata al trattato di Amsterdam, in cui si sottolinea il ruolo che lo sport assume nel forgiare l'identità delle persone.

     (3) Il Consiglio europeo di Nizza ha invitato le istituzioni comunitarie a tener conto dei valori educativi dello sport nell'azione che esplicano in applicazione delle diverse disposizioni del trattato, sottolineando in particolare la necessità che gli Stati membri, con l'appoggio della Comunità, promuovano il volontariato.

     (4) Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri della Gioventù riuniti in sede di Consiglio del 17 dicembre 1999, relativa alla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea, si sottolinea che le attività sportive possono avere un valore pedagogico che contribuisce al rafforzamento della società civile e si invita la Commissione a concepire, in cooperazione con gli Stati membri, un approccio coerente inteso a sfruttare il potenziale educativo delle attività sportive.

     (5) Nella sua risoluzione sulla relazione della Commissione sulla salvaguardia delle strutture sportive attuali e sul mantenimento della funzione sociale dello sport, il Parlamento europeo ha sottolineato il valore educativo e sociale dello sport nonché la sua funzione per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

     (6) Nella risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport, il Parlamento europeo ha altresì invitato la Commissione europea a proporre l'organizzazione di un Anno europeo dello sport.

     (7) Il Comitato delle regioni ha preso atto, nel suo parere relativo al documento di consultazione della Commissione «Modello europeo dello sport», dell'importanza dello sport nella formazione della persona.

     (8) Nella sua relazione sullo sport presentata al Consiglio europeo di Helsinki, la Commissione ha considerato la questione del ricorso alle attività sportive nei settori dell'educazione e della gioventù, in considerazione dei valori trasmessi dallo sport.

     (9) L'esercizio fisico regolare migliora la salute mentale e fisica e può costituire un contributo positivo per il processo di apprendimento.

     (10) L'istruzione dei giovani sportivi di entrambi i sessi non dovrebbe essere pregiudicata in conseguenza della loro partecipazione a competizioni sportive.

     (11) L'educazione attraverso lo sport dovrebbe promuovere l'identità e lo sviluppo personali dei ragazzi e delle ragazze.

     (12) Gli istituti di insegnamento e di formazione a tutti i livelli dovrebbero sfruttare maggiormente le opportunità offerte dallo sport in fatto di mobilità transnazionale e di scambi culturali.

     (13) Le Olimpiadi ed altri avvenimenti sportivi in programma nel 2004 faranno aumentare l'attenzione dei media e la consapevolezza del pubblico per lo sport. Si tratta di un'opportunità ideale per sottolineare il valore educativo dello sport.

     (14) L'azione svolta negli Stati membri è la via principale per sensibilizzare il pubblico al valore educativo dello sport. Tuttavia la Comunità può sostenere e rafforzare tale azione attraverso l'istituzione di un Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

     (15) Un Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport completerà e rafforzerà l'attuale azione comunitaria di promozione dell'istruzione, della formazione nonché l'inclusione sociale dei gruppi sfavoriti.

     (16) L'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi AELS-SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), nonché dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale conformemente alle condizioni previste negli accordi europei. Per Cipro questa partecipazione dovrebbe essere finanziata mediante stanziamenti addizionali secondo procedure da convenirsi, e per Malta e la Turchia mediante stanziamenti addizionali conformemente al trattato CE.

     (17) La presente decisione fissa, per tutta la durata del programma, la dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

     (18) Poiché gli scopi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e segnatamente dell'esigenza di cooperazione multilaterale, di scambio transnazionale di informazioni e di diffusione di buone prassi in tutta la Comunità, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in conformità della decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     DECIDONO:

 

     Art. 1. Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport

     L'anno 2004 è designato «Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport».

 

          Art. 2. Obiettivi

     Gli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport sono i seguenti:

     a) sensibilizzare gli istituti di insegnamento nonché le organizzazioni sportive all'esigenza di cooperare allo scopo di sviluppare l'educazione attraverso lo sport e la sua dimensione europea, tenuto conto del grandissimo interesse che i giovani nutrono per ogni forma di sport;

     b) trarre vantaggio dai valori trasmessi attraverso lo sport per lo sviluppo delle conoscenze e competenze che consentono soprattutto ai giovani di sviluppare capacità fisiche e la volontà a compiere sforzi a livello personale, nonché capacità sociali come il lavoro in gruppo, la solidarietà, la tolleranza e il fair-play in un ambito multiculturale;

     c) promuovere la consapevolezza del contributo positivo delle attività di volontariato in un'educazione informale, in specie dei giovani;

     d) promuovere il valore educativo della mobilità e degli scambi degli studenti soprattutto in un ambiente multiculturale attraverso l'organizzazione di incontri sportivi e culturali nel quadro delle attività scolastiche;

     e) incoraggiare lo scambio di buone pratiche sul ruolo che lo sport può svolgere nei sistemi educativi per promuovere l'inclusione sociale dei gruppi sfavoriti;

     f) creare un migliore equilibrio tra attività intellettuali e fisiche nella vita scolastica e incoraggiare lo sport nelle attività  scolastiche;

     g) prendere in considerazione i problemi connessi all'istruzione dei giovani sportivi di entrambi i sessi che partecipano a competizioni sportive.

 

          Art. 3. Contenuto delle misure

     1. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi definiti all'articolo 2 comprendono l'organizzazione delle seguenti attività nel 2004 o la concessione di un appoggio per le medesime:

     a) incontri, competizioni scolastiche sportive e manifestazioni a livello europeo per mettere in risalto i traguardi e le esperienze sul tema dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport;

     b) azioni di volontariato a livello europeo in occasione delle Olimpiadi e di altri eventi sportivi in programma nel 2004;

     c) campagne d'informazione e di promozione, compresa la collaborazione con i media, per diffondere i valori educativi dello sport;

     d) manifestazioni che promuovono il valore educativo dello sport e forniscono esempi di buone pratiche;

     e) appoggio finanziario ad iniziative adottate a livello transnazionale, nazionale, regionale o locale allo scopo di promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

     2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono esposte in dettaglio nell'allegato.

 

          Art. 4. Attuazione e cooperazione con gli Stati membri

     1. La Commissione assicura l'attuazione delle azioni comunitarie adottate a titolo della presente decisione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 2, e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

     2. Ciascuno Stato membro designa uno o più organi appropriati incaricati della partecipazione all'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, del coordinamento e dell'attuazione al livello adeguato delle misure previste nella presente decisione, compresa l'assistenza alla procedura di selezione di cui all'articolo 7.

 

          Art. 5. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. I provvedimenti a livello comunitario, come quelli descritti nella parte A dell'allegato, possono essere sovvenzionati sul bilancio generale dell'Unione europea fino all'80 % al massimo del costo totale.

     2. Le misure a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale che presentano un interesse comunitario, come quelle descritte nella parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate sul bilancio generale dell'Unione europea fino al 50 % al massimo del loro costo globale.

 

          Art. 7. Procedura di presentazione e di selezione delle domande

     1. Le domande di cofinanziamento di misure sul bilancio comunitario presentate a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dall'organismo o dagli organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Esse includono informazioni che consentono di valutare i risultati finali secondo criteri obiettivi. La Commissione tiene ampiamente conto della valutazione fornita dagli organi interessati.

     2. Le decisioni di cofinanziamento di misure a titolo dell'articolo 6 sono prese dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 2. La Commissione provvede a una ripartizione equilibrata tra gli Stati membri e tra i vari settori d'attività.

     3. La Commissione, segnatamente attraverso i suoi punti di contatto nazionali o regionali, in cooperazione con gli organi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, assicura che gli inviti a presentare proposte siano pubblicati entro termini sufficienti e godano della massima diffusione possibile.

 

          Art. 8. Coerenza e complementarità

     1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza tra le misure previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie.

     2. La Commissione assicura la complementarità ottimale tra l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport e le altre iniziative e risorse regionali, nazionali e comunitarie esistenti che possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

 

          Art. 9. Partecipazione di alcuni paesi terzi

     L'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport è aperto alla partecipazione:

     a) dei paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo SEE;

     b) dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) conformemente alle condizioni fissate nei rispettivi accordi europei;

     [c) di Cipro, la cui partecipazione è finanziata mediante stanziamenti addizionali, secondo procedure che dovranno essere convenute con questo paese;] [1]

     c) della Turchia, la cui partecipazione è finanziata mediante stanziamenti addizionali, conformemente alle disposizioni del trattato [2].

 

          Art. 10. Finanziamento [3].

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione è fissata a 12,1 milioni di EUR [4].

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

     3. Nel 2004 possono anche essere finanziate, su iniziativa della Commissione, le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari delle misure, che non rientrano nei compiti permanenti della funzione pubblica, connessi all'individuazione, alla preparazione, alla gestione e al controllo delle misure.

 

          Art. 11. Cooperazione internazionale

     Nel quadro dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, la Commissione può collaborare con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali interessate conformemente alla procedura consultiva stabilita all'articolo 5, paragrafo 2.

 

          Art. 12. Controllo e valutazione

     La Commissione presenta, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle misure previste nella presente decisione.

 

          Art. 13. Entrata in vigore

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

NATURA DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

 

     A. Azione su scala comunitaria

     1. Riunioni e manifestazioni:

     a) organizzazione di riunioni;

     b) organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione all'educazione attraverso lo sport, comprese conferenze di apertura e di chiusura dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport;

     c) organizzazione di azioni di volontariato durante le Olimpiadi e altre manifestazioni sportive in programma nel 2004.

     2. Campagne di informazione e di promozione comprendenti:

     a) la concezione di un logo e di slogan per l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport che saranno utilizzati nel quadro di tutte le attività collegate ad esso;

     b) una campagna di informazione;

     c) la produzione di strumenti e di sostegni accessibili alle persone nell'insieme della Comunità;

     d) iniziative adeguate da parte di istituti di insegnamento nonché di organizzazioni sportive per diffondere informazioni sull'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport;

     e) l'organizzazione di concorsi europei a scopo educativo che mettano in evidenza realizzazioni ed esperienze sui temi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

     3. Altre azioni:

     a) creazione di una base di dati on-line, che utilizzi le risorse disponibili, quali mezzi di divulgazione delle buone prassi tra gli Stati membri per l'uso dello sport come strumento di educazione, in particolare per promuovere l'integrazione sociale dei gruppi svantaggiati;

     b) indagini e studi allo scopo di valutare l'impatto dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

     4. Il finanziamento può assumere le seguenti forme:

     a) acquisto diretto di beni e servizi, in particolare nel settore della comunicazione, delle indagini e degli studi di cui al precedente punto 3, lettera b), per mezzo di gare pubbliche d'appalto e/o licitazioni private;

     b) sovvenzioni concesse per coprire le spese di manifestazioni speciali organizzate a livello europeo per mettere in evidenza l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport e sensibilizzare il pubblico. Questo finanziamento non supererà l'80 % del costo totale.

 

     B. Azione su scala nazionale

     Azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di un finanziamento sul bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo totale, secondo la natura e il contenuto proposto. Possono essere annoverate tra queste azioni, ad esempio:

     1) manifestazioni legate agli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, compresa la manifestazione di apertura dell'Anno;

     2) campagne di informazione e misure di diffusione di esempi di buone pratiche diverse da quelle citate nella parte A del presente allegato;

     3) l'attribuzione di premi o l'organizzazione di concorsi che mettano in rilievo l'importanza dell'educazione attraverso lo sport;

     4) indagini e studi diversi da quelli citati nella parte A.

 

     C. Azioni che non beneficiano di alcun aiuto finanziario comunitario

     La Comunità concederà il suo appoggio morale, compresa l'autorizzazione scritta ad utilizzare il logo e altra documentazione connessi con l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, ad iniziative derivanti da organismi pubblici o privati, nella misura in cui questi ultimi possano dimostrare alla Commissione che le iniziative in questione sono o saranno condotte nel corso del 2004 e sono atte a contribuire in modo significativo alla realizzazione di uno o più obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

 


[1] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[3] Rubrica così sostituita dall’art. 13 della decisione n. 786/2004/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 13 della decisione n. 786/2004/CE.