§ 1.3.146 – Decisione 22 maggio 2000, n. 1445.
Decisione n. 2000/1445 del Parlamento europeo concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:22/05/2000
Numero:1445


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.      La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2004-2007 è pari a 14,75 milioni di EUR, di cui 11 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Per il [...]
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  


§ 1.3.146 – Decisione 22 maggio 2000, n. 1445.

Decisione n. 2000/1445 del Parlamento europeo concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003.

(G.U.C.E. 4 luglio 2000, n. L 163).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

     vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 31 dicembre 1998 è giunta a scadenza la decisione 94/753/CE del Consiglio, del 14 novembre 1994, concernente il proseguimento delle applicazioni di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1994-1998.

     (2) Nel contesto della nuova politica agricola comune e nella prospettiva dell'allargamento, è particolarmente sentita l'esigenza di disporre di informazioni sull'utilizzazione del terreno e sulla situazione delle colture, soprattutto ai fini dell'analisi delle interazioni tra agricoltura, ambiente e spazio rurale.

     (3) È opportuno adeguare e riorganizzare le modalità di realizzazione delle azioni avviate nel quadro della decisione 94/753/CE, tenendo conto dell'esperienza acquisita e dei risultati ottenuti.

     (4) È opportuno predisporre, in collaborazione con gli Stati membri interessati, un sistema di indagini per area destinato a raccogliere le informazioni necessarie sull'utilizzazione del terreno e sulle altre pertinenti variabili.

     (5) Il sistema agrometeorologico di previsione delle rese e il monitoraggio della situazione delle colture hanno raggiunto la fase operativa e vanno dunque distinti dalle azioni che esigono ancora lavori di ricerca.

     (6) Le attività di telerilevamento per le quali è necessario un ulteriore impegno di ricerca e sviluppo nel periodo 1999-2003 rientrano nel quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo.

     (7) Occorre prevedere fin d'ora la possibilità che gli sviluppi che ne derivano sul piano metodologico possano essere eventualmente trasferiti nel contesto delle attività operative cui si applica la presente decisione.

     (8) È necessario altresì prevedere che la Commissione possa affidare la realizzazione di queste azioni, sotto il proprio controllo, a organismi comunitari e nazionali incaricati della produzione delle statistiche agrarie o ad enti da essi riconosciuti.

     (9) Le azioni in campo statistico che ricorrono a tecniche di indagine per area e al telerilevamento rispettano il principio della sussidiarietà, in quanto gli Stati membri e la Commissione ripartiscono la responsabilità e l'esecuzione delle varie azioni in base a criteri di efficacia e di fattibilità.

     (10) Tali azioni contribuiscono al miglioramento dello strumento statistico comunitario ai fini della definizione, della gestione e del controllo della politica agricola comune.

     (11) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 1, secondo comma della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995.

     (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     DECIDONO:

 

     Art. 1.

     1. A partire dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di cinque anni è attuato a livello comunitario un progetto di indagine per aerea nell'ambito delle statistiche agrarie. Inoltre si prosegue l'applicazione del telerilevamento, in particolare mediante il passaggio alla fase operativa del sistema agrometeorologico.

     2. Tenendo conto dei dati già raccolti dagli Stati membri, le azioni di cui al paragrafo 1 sono volte, a livello comunitario e, se possibile, in zone di interesse comunitario, in particolare a:

     - raccogliere le necessarie informazioni ai fini dell'applicazione e del controllo della politica agricola comune nonché dell'analisi delle interazioni tra agricoltura, ambiente e spazio rurale,

     - fornire stime delle superfici delle principali colture,

     - assicurare il monitoraggio della situazione delle colture fino al raccolto, in modo da consentire stime tempestive delle rese e della produzione.

     3. Dopo un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1999 sarà deciso, in base all'esperienza acquisita e secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 se proseguire le azioni ovvero modificarle per il restante periodo di due anni o di porvi fine.

 

          Art. 2.

     La Commissione, entro i limiti delle risorse disponibili, assicura la realizzazione di tali azioni.

     Gli organismi nazionali incaricati della produzione delle statistiche agrarie o le entità da essi riconosciute possono collaborare su base volontaria alla realizzazione di dette azioni.

     La Commissione presenta annualmente agli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 una relazione riguardante le modalità di esecuzione, i metodi seguiti, l'utilizzazione degli stanziamenti, la valutazione dei risultati e il programma di lavoro per l'anno successivo.

 

          Art. 3.

     La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2004-2007 è pari a 14,75 milioni di EUR, di cui 11 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007 [1].

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

          Art. 4.

     Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

          Art. 5.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

          Art. 6.

     Entro il 31 luglio 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione di tali azioni e sull'utilizzazione delle risorse messe a disposizione, eventualmente corredata di proposte per il proseguimento dell'applicazione delle tecniche di indagine per area e di telerilevamento alle statistiche agrarie.

 

          Art. 7.

     La presente decisione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2003.


[1] Comma così sostituito dall’art. 5 della decisione n. 786/2004/CE.