§ 2.6.2 – R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033.
Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:15/10/1925
Numero:2033


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, materie destinate a combattere le malattie e i nemici delle piante ed [...]
Art. 6.      Sui minimi di cui al precedente articolo, sono ammesse le seguenti tolleranze in confronto ai risultati delle analisi
Art. 7.      Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai proprii dipendenti, per obbligo contrattuale, sementi destinate alla riproduzione, ferma l'osservanza delle [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Gli scarti e le tolleranze ammessi nei precedenti articoli non pregiudicano il diritto dell'acquirente di pagare le sostanze al prezzo corrispondente al titolo effettivo accertato dall'analisi o [...]
Art. 13.      Il nome di "vino" è riservato al prodotto della fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce
Art. 14.      I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel regno, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio
Art. 15.      E' vietata la reimportazione dei vini nazionali quando siano riconosciuti non genuini
Art. 16.      La detenzione delle vinacce è vietata, salvo che esse siano destinate alla distillazione, all'alimentazione del bestiame o ad usi industriali, e salvo il disposto del comma seguente
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      E' vietata, per uso commestibile, la vendita di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico grezzo od acido pirolegnoso, nonchè di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico di buon [...]
Art. 20.      Il nome di "olio" o di "olio di oliva" è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea europea) senza aggiunta di sostanze estranee o di olii di altra natura
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32.      Il nome di "formaggio" o "cacio" è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o [...]
Art. 33.      Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio formaggi, deve indicarli secondo il loro contenuto in materia grassa, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento
Art. 34.      E' vietato mettere in commercio formaggi in stato di manifesta putrefazione, o colorati con sostanze coloranti non consentite dalle vigenti disposizioni sanitarie
Art. 35.      Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, esporta od importa formaggi addizionati di grassi estranei, deve indicarli con la denominazione di "formaggio [...]
Art. 36.      I formaggi margarinati devono essere fabbricati a pasta dura ed in forme del peso non superiore a 14 chilogrammi, le quali debbono essere colorate esternamente nel modo che sarà stabilito dal [...]
Art. 37. 
Art. 38.      E' vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio, sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta
Art. 39.      A modificazione del comma d) dell'art. 2, e dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1923, n. 501, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nella preparazione di conserve di pomodoro è [...]
Art. 40.      L'applicazione del presente decreto è affidata ai ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza
Art. 41.      Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, dovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli [...]
Art. 42.      La regia guardia di finanza provvederà al servizio di polizia e di prelevamento dei campioni a mezzo del personale delle brigate volanti in occasione dei compiti di istituto delle medesime
Art. 43.      Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46.      Gli enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate, che siano compresi in appositi elenchi approvati con decreti del ministro per l'economia nazionale, secondo norme da [...]
Art. 47.      Chiunque venda, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai proprii dipendenti, per obbligo contrattuale, le sostanze e i prodotti di cui al presente decreto senza le [...]
Art. 47 bis. 
Art. 48.      Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio, ovvero fornisce ai proprii dipendenti per obbligo contrattuale, sostanze o prodotti di cui al [...]
Art. 49.      Se il fatto preveduto nel precedente articolo sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze e i prodotti da esso posti in vendita, venduti o somministrati, non corrispondano alle [...]
Art. 50.      Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti, o messi in commercio, in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, siano, secondo i casi, nocivi agli uomini, agli [...]
Art. 51.      Chiunque verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa, od in qualsiasi altro modo, offre in vendita sostanze e prodotti di cui al presente decreto, adottando nomi impropri non rispondenti [...]
Art. 52.      Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, sostanze o liquidi zuccherini, alcoolici, o zuccherini-alcoolici comunque preparati e non provenienti [...]
Art. 53.      Chiunque detiene vinacce oltre i termini fissati dal prefetto a norma dell'art. 16 è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000
Art. 54.  [50]
Art. 55.      Qualora le infrazioni alle disposizioni del presente decreto riguardino sostanze o prodotti presentati per l'esportazione, le pene saranno applicate nel massimo, e, ove sia stabilita una pena [...]
Art. 56.      Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l'ammenda di lire 250.000
Art. 57.      In caso di recidiva le pene previste dal presente decreto saranno raddoppiate
Art. 58.      Nelle ipotesi previste negli articoli 47 (primo comma), 48, 49, 50, 51 (primo comma), 52 e 53, la merce sarà confiscata e verrà, a seconda dei casi, utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta
Art. 59.      In caso di recidiva, nelle ipotesi previste negli articoli 47(primo comma), 48, 49, 50 e 51 (primo e secondo comma), 52 e 54, sarà sempre ordinata la sospensione dell'esercizio sino ad un anno
Art. 60.      Le pene comminate dal presente decreto non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal codice penale e da altre leggi speciali
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63.      Le contravvenzioni alle speciali disposizioni che verranno stabilite nel regolamento per la esecuzione del presente decreto saranno punite con l'ammenda sino a lire 500.000, qualora non siano [...]
Art. 64.      A decorrere dal 1° gennaio 1926 i fabbricanti ed importatori di perfosfato, di nitrato di soda e di solfato di rame pagheranno all'erario dello Stato, rispettivamente, 10, 20 e 30 centesimi per [...]
Art. 65.      Sono portate le seguenti variazioni nei bilanci dei ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926
Art. 66.      Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, e dei relativi regolamenti, in quanto non contrastino con le norme del [...]
Art. 67.      Fino a quando non sia emanato il regolamento per la esecuzione del presente decreto, rimarranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con i regi decreti 10 [...]
Art. 68.      Questo decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1926, e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge


§ 2.6.2 – R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033. [1]

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

(G.U. 3 dicembre 1925, n. 281).

 

Capo I

CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI, SEMENTI E MANGIMI

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, materie destinate a combattere le malattie e i nemici delle piante ed alla difesa degli animali domestici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:

     a) per il solfato di rame, il titolo di solfato ramico idrato. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 98 e del 99 per cento;

     b) per altri composti rameici ed altri preparati a base di rame, fatta eccezione per gli zolfi ramati, il titolo in rame;

     c) per gli zolfi, lo stato di essi, e cioè se trattasi di zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato molito o ventilato, nonchè il grado di purezza e quello di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi il primo e di cinque il secondo;

     d) per gli zolfi ramati, il titolo di solfato ramico idrato nonchè, per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi per la purezza e di dieci per la finezza;

     e) per i preparati arsenicali, la loro natura e il loro titolo in arsenico, nonchè lo stato in cui questo si trova;

     f) per i polisolfuri, la qualità ed il titolo in zolfo;

     g) per il fosfuro di zinco, il titolo in fosforo;

     h) per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico od insetticida la composizione ed il titolo di esso in sostanze attive.

 

          Art. 6.

     Sui minimi di cui al precedente articolo, sono ammesse le seguenti tolleranze in confronto ai risultati delle analisi:

     a) un grado di purezza e due gradi di finezza per gli zolfi semplici;

     b) mezzo grado di solfato rameico, un grado di purezza e due gradi di finezza, per gli zolfi ramati;

     c) il 2 per cento nel titolo dei preparati arsenicali e dei polisolfuri e l'1 per cento nel titolo del solfuro di zinco.

 

          Art. 7.

     Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai proprii dipendenti, per obbligo contrattuale, sementi destinate alla riproduzione, ferma l'osservanza delle disposizioni della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del relativo regolamento, deve dichiarare: il nome specifico della sementa e quello della varietà, la sua provenienza, nonchè il grado di purezza e quello di germinabilità con una tolleranza di fronte ai risultati delle analisi, del 2 per cento per la prima e del 5 per cento per la seconda.

     Per i semi di trifoglio, di erba medica, di lupulina, di ginestrino (lotus), di fleolo (fhleum pratense) e di ladino, si deve anche dichiarare l'assenza di semi di cuscuta.

     Le dichiarazioni relative ai gradi di purezza e di germinabilità e all'assenza di semi di cuscuta non sono obbligatorie per le sementi vendute agli stabilimenti di epurazione e di selezione.

 

          Art. 8. [6]

 

          Art. 9. [7]

 

          Art. 10. [8]

 

          Art. 11. [9]

 

          Art. 12.

     Gli scarti e le tolleranze ammessi nei precedenti articoli non pregiudicano il diritto dell'acquirente di pagare le sostanze al prezzo corrispondente al titolo effettivo accertato dall'analisi o di pretendere la restituzione delle somme eventualmente pagate in più.

 

Capo II

VINI

 

          Art. 13.

     Il nome di "vino" è riservato al prodotto della fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce.

     Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva.

     La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita dei vini non genuini sono vietati.

     Tale divieto è esteso ai vini con grado alcoolico inferiore al 10 per cento in volume, se rossi, al 9 per cento in volume, se bianchi [10].

     Nei locali adibiti alla vendita diretta del vino al consumatore debbono essere esposti, in modo visibile e con caratteri chiari e ben leggibili, cartelli che indichino il grado alcoolico dei vini che si smerciano [11].

     Eguale indicazione deve essere data sui recipienti dai quali si trae il vino per la mescita, nonchè su tutti gli altri recipienti che si trovano nei locali di vendita o nei depositi di vino pronto per la vendita al dettaglio [12].

     Dalla disposizione di cui al precedente capoverso sono esclusi i vini venduti in bottiglia e fiaschi confezionati con etichette recanti le indicazioni del nome del vino, del produttore o di colui che ha operato l'imbottigliamento o l'infiascamento [13].

     E' vietato di produrre aumento del grado alcoolico dei vini oltre la gradazione normale di quelli della zona, mediante la concentrazione o l'aggiunta di mosto concentrato e conseguente fermentazione [14].

     Nel calcolo del grado alcoolico di cui sopra, si terrà conto anche dello zucchero indecomposto ancora contenuto in cento parti del vino, moltiplicando il quantitativo corrispondente per 0,63 e aggiungendo il prodotto così ottenuto all'alcool esistente [15].

     Col regolamento saranno stabiliti i trattamenti permessi per la preparazione dei vini speciali e la preparazione, la correzione e la conservazione dei vini genuini, nonchè quelli consentiti per la preparazione ed il commercio dei mosti di uva e dei filtrati dolci [16].

 

          Art. 14.

     I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel regno, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio.

     E' vietata la introduzione nel regno dei vini esteri contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana.

     Il commercio nei punti franchi, sia dei vini nazionali che di quelli esteri, è sottoposto al controllo delle autorità doganali.

 

          Art. 15.

     E' vietata la reimportazione dei vini nazionali quando siano riconosciuti non genuini.

     Questa disposizione non si applica ai vini che risultino non genuini unicamente per effetto dell'aggiunta di alcool fatta prima della esportazione, purchè siano destinati alla distillazione od alla preparazione dei vini, per i quali, a norma del regolamento, sia consentita l'alcoolizzazione.

 

          Art. 16.

     La detenzione delle vinacce è vietata, salvo che esse siano destinate alla distillazione, all'alimentazione del bestiame o ad usi industriali, e salvo il disposto del comma seguente.

     La detenzione delle vinacce, per la preparazione dei vinelli, di cui all'articolo seguente, e per il governo dei vini all'uso toscano, sarà consentita per un periodo di tempo la cui durata verrà fissata in ogni provincia con decreto del prefetto, da rinnovarsi, anno per anno, entro il mese di settembre.

     Per la denaturazione delle vinacce il ministero delle finanze ha facoltà di fornire il sale pastorizio occorrente.

 

          Art. 17. [17]

     E' vietato di porre in vendita o di detenere per la vendita il prodotto denominato vinello, ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uva fresca.

     Dal divieto di cui al precedente comma sono eccettuati:

     a) i vinelli destinati alla distillazione, purchè siano addizionati con calce fino a reazione quasi neutra;

     b) quelli custoditi nei locali delle distillerie, quando il detentore dichiari di sottoporli alla vigilanza degli agenti di finanza, per il controllo della effettiva destinazione alla distillazione;

     c) quelli destinati alla fabbricazione dell'aceto, purchè siano addizionati con almeno il 15 per cento di aceto di vino, in modo che la massa risulti nettamente acetosa.

 

Capo III

ACETI

 

          Art. 18. [18]

     Il nome di "aceto" o di "aceto di vino" è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica del vino o del vinello, avente il 5 per cento di acidità totale espressa in acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti, ivi compresa l'enociania, o di acido acetico anche se puro o di altre sostanze.

     E' vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio per uso commestibile qualsiasi altro aceto, ad eccezione di quello ottenuto dalla fermentazione acetica dell'alcool etilico. Tale aceto deve essere venduto col nome di aceto di spirito" e può essere commerciato esclusivamente per la conservazione dei prodotti agricoli.

     E' vietato di mescolare l'aceto di spirito con l'aceto di vino o di colorarlo artificialmente.

     La denominazione di aceto di spirito" deve essere segnata sopra ai recipienti che lo contengono, nonchè nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovarne la vendita o la somministrazione.

     L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce aceto si presume, in ogni caso, destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con aceto commestibile, in contravvenzione al disposto del presente articolo.

 

          Art. 19.

     E' vietata, per uso commestibile, la vendita di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico grezzo od acido pirolegnoso, nonchè di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico di buon gusto (acido acetico puro). è vietata anche la vendita di conserve alimentari preparate con tali aceti.

     E' vietata la vendita ed il commercio per uso commestibile dell'aceto ottenuto da vino corrotto, nonchè dell'aceto guasto e quello contenente:

     a) acidi estranei, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, ecc.;

     b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.;

     c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune in proporzioni tali da costituire adulterazione, composti metallici tossici, sostanze coloranti, anche non nocive.

 

Capo IV

OLII

 

          Art. 20.

     Il nome di "olio" o di "olio di oliva" è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea europea) senza aggiunta di sostanze estranee o di olii di altra natura.

     Sono permesse la fabbricazione e la vendita di olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, a condizione che siano osservate le prescrizioni di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 21. [19]

     Chiunque fabbrica od intende fabbricare olii vegetali commestibili diverso da quelli di oliva, deve farne denuncia, per iscritto, al podestà del comune in cui vuole esercitare tale industria e contemporaneamente al ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     La denuncia deve contenere il nome, il cognome e la paternità, ovvero la ragione sociale del fabbricante, nonchè l'indicazione del sito in cui è posta la fabbrica e il deposito degli olii suddetti e infine quella del vegetale da cui l'olio viene estratto.

     Gli olii di cui al primo comma, estratti da vegetali diversi dal sesamo, anche se importati dall'estero, debbono essere addizionati, prima di passare al commercio, con il cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.

     E' vietato fabbricare, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in commercio olii vegetali commestibili colorati artificialmente o comunque contenenti sostanze estranee, ovvero grassi naturalmente colorati, allo scopo di correggerne il colore.

 

          Art. 22. [20]

 

          Art. 23. [21]

     E' vietato di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri olii vegetali commestibili.

     Gli olii vegetali commestibili diversi da quello di oliva debbono essere venduti con la denominazione di "olio di seme", e tale denominazione deve essere sempre indicata nelle fatture commerciali, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione, come pure su tutti i recipienti che contengono detti olii, dovunque essi si trovino [22].

 

          Art. 24. [23]

     La vendita e il commercio per uso commestibile degli olii di oliva deodorati, disacidati o comunque raffinati, nonché gli olii estratti dalle sanse, sono permessi purché detti olii non contengano sostanze estranee aggiunte per correggerne il colore od altro carattere.

     Gli olii di oliva estratti dalle sanse debbono essere addizionati, prima di passare al commercio, con il cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.

     Gli olii commestibili estratti dalle sanse debbono essere venduti con la denominazione di "olii di sansa commestibili" da ripetersi nei documenti commerciali e di trasporto, sui recipienti ed all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.

 

          Art. 25. [24]

     E' vietato vendere, porre in vendita o porre altrimenti il commercio, per uso commestibile, olii rancidi, nonché olii comunque alterati, o contenenti tracce del solvente eventualmente adoperato.

 

Capo V

BURRO E STRUTTO

 

          Art. 26. [25]

 

          Art. 27. [26]

 

          Art. 28. [27]

 

          Art. 29. [28]

 

          Art. 30. [29]

 

          Art. 31. [30]

 

Capo VI

FORMAGGI

 

          Art. 32.

     Il nome di "formaggio" o "cacio" è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina.

     La denominazione di “formaggio pecorino" è riservata al prodotto ricavato esclusivamente dal latte di pecora nei modi previsti dal precedente comma [31].

     I formaggi ricavati dal latte diverso da quello di pecora, oppure soltanto parzialmente da latte di pecora, i quali siano confezionati in forme di peso superiore ai kg. 3 e presentino caratteristiche esteriori simili a quelle del formaggio pecorino, debbono essere denominati “formaggio vacchino" [32].

     Il formaggio definito vacchino a norma del precedente comma, anche se importato o destinato alla esportazione, non può essere posto in commercio se non sia provvisto di una timbratura recante la leggenda “vacchino". Tale leggenda, che dovrà avere le dimensioni di cm. 4 di altezza, cm. 15 di lunghezza e cm. 0,5 di profondità dovrà essere impressa a fresco sullo scalzo delle forme, e ripetuta più volte fino a occupare tutta la lunghezza dello scalzo stesso [33].

 

          Art. 33.

     Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio formaggi, deve indicarli secondo il loro contenuto in materia grassa, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 34.

     E' vietato mettere in commercio formaggi in stato di manifesta putrefazione, o colorati con sostanze coloranti non consentite dalle vigenti disposizioni sanitarie.

 

          Art. 35.

     Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, esporta od importa formaggi addizionati di grassi estranei, deve indicarli con la denominazione di "formaggio margarinato".

     Tale indicazione si deve fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione, nonchè sugli involucri e sugli imballaggi, e deve essere impressa sulle forme. Analoga scritta deve essere apposta, in caratteri ben leggibili, all'esterno ed all'interno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.

 

          Art. 36.

     I formaggi margarinati devono essere fabbricati a pasta dura ed in forme del peso non superiore a 14 chilogrammi, le quali debbono essere colorate esternamente nel modo che sarà stabilito dal regolamento. E' vietata, invece, per questi formaggi, qualsiasi colorazione della pasta.

 

Capo VII

SCIROPPI E CONSERVE

 

          Art. 37. [34]

     Il nome di "succo", mosto", e simili di un dato frutto è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura dal frutto nominato, con o senza concentrazione.

     Il nome di “sciroppo" è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio.

     Il nome di “sciroppo" seguito dall'indicazione di un dato frutto, è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.

     Il nome di “sciroppo" seguito dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, corteccie e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

     I nomi di "conserva", di "marmellata" e di "gelatina" di un dato frutto sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei succhi del frutto nominato, con o senza aggiunta di saccarosio, fino a consistenza pastosa o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.

     E' vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.

     Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutti o di parti di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.

     E' vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.

     Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:

     a) l'aggiunta di glucosio, sempre quando la proporzione non superi il 25 per cento della ricchezza zuccherina totale, e purchè lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione “contenente glucosio" oppure “sciroppo glucosato", da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono;

     b) l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute innocue a norma del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purchè sia posta sui recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione “colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie". Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva.

     Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido citrico naturale o di acido tartarico naturale.

     Ai succhi di frutti è permessa l'aggiunta di anidride solforosa in quantità non superiore a milligrammi 350 di anidride solforosa totale per ogni chilogrammo.

     Nella preparazione dei prodotti di cui al presente articolo, destinati all'esportazione, è consentita, sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, l'aggiunta delle sostanze antifermentative ammesse dalla legislazione degli Stati nel cui territorio i prodotti sono destinati.

 

          Art. 38.

     E' vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio, sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta:

     a) alterati;

     b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono preparate. Tuttavia, per le conserve, le marmellate, le gelatine e gli sciroppi di fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, è consentito di ripristinare il colore perduto od alterato durante la lavorazione, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1238. I prodotti così ricolorati debbono essere messi in commercio con l'indicazione colorato artificialmente con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie", da farsi sui recipienti che li contengono [35];

     c) contenenti sostanze edulcoranti sintetiche, quali saccarina, dulcina e simili;

     d) contenenti sostanze estranee alla composizione del frutto, quali agenti antisettici o di conservazione, farina od altri amidacei, glicerina, ecc.;

     e) aromatizzati con essenze artificiali.

     E' permessa l'aggiunta di acido solforoso in quantità non superiore a mgr. 200 di anidride solforosa totale per chilogrammo, agli sciroppi di uva e simili, preparati senza aggiunta di saccarosio.

     Nella preparazione delle gelatine di frutta è permesso l'uso di agar, di pectina, di colla di pesce e di gelatina rispondenti queste due ultime alle prescrizioni della farmacopea ufficiale.

     (Omissis) [36].

 

          Art. 39.

     A modificazione del comma d) dell'art. 2, e dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1923, n. 501, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nella preparazione di conserve di pomodoro è vietato l'uso di colori estranei anche non nocivi. E' vietata la riutilizzazione di ogni conserva già fabbricata, la quale abbia, anche parzialmente, perduto le normali qualità alimentari ed organolettiche.

     Inoltre nella preparazione della conserva di pomodoro, è vietato usare cloruro sodico in quantità superiore al 5 per cento.

 

Capo VIII

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Art. 40.

     L'applicazione del presente decreto è affidata ai ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

 

          Art. 41.

     Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, dovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti tutti di polizia giudiziaria, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all'art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con appositi decreti dei ministri competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dall'autorità sanitaria [37].

     In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d'ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'art. 164 codice di procedura penale.

     [I campioni prelevati agli effetti del presente decreto saranno pagati al prezzo corrente di vendita, salvo il caso di prelevamento eseguito dalla autorità sanitaria] [38].

 

          Art. 42.

     La regia guardia di finanza provvederà al servizio di polizia e di prelevamento dei campioni a mezzo del personale delle brigate volanti in occasione dei compiti di istituto delle medesime.

     I militari del corpo anzidetto, per i servizi fuori sede, compiuti espressamente su richiesta dei ministeri dell'economia nazionale e dell'interno o degli istituti ed uffici incaricati dell'applicazione del presente decreto dipendenti dai ministeri medesimi, avranno diritto, a carico di questi ultimi, al pagamento delle indennità di missione e di trasferta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 43.

     Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo.

     Occorrendo, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato incaricati delle analisi, potranno, per queste, avvalersi, sotto la loro responsabilità, di analizzatori di loro fiducia, i quali saranno compensati in ragione delle analisi eseguite, con i fondi messi a disposizione dei detti direttori per la esecuzione del servizio.

 

          Art. 44. [39]

     Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

     L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.

     Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione.

     Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione nonchè la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 50.000 per ogni campione [40].

 

          Art. 45. [41]

     In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, decorra una perizia od una revisione dell'analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:

     a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà agraria dell'Università degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;

     b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'istituto di allevamento vegetale di Bologna.

     Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi farà fatta di regola:

     a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     b) dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;

     c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte dirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.

     La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata.

 

          Art. 46.

     Gli enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate, che siano compresi in appositi elenchi approvati con decreti del ministro per l'economia nazionale, secondo norme da stabilirsi nel regolamento, potranno costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto.

     Gli enti e le associazioni suddetti potranno altresì far procedere a loro spese, mediante proprii agenti giurati da assumersi con le norme che saranno stabilite dal regolamento, a prelevamenti presso chiunque produca le materie o i prodotti di cui al presente decreto o ne faccia commercio.

 

          Art. 47.

     Chiunque venda, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai proprii dipendenti, per obbligo contrattuale, le sostanze e i prodotti di cui al presente decreto senza le dichiarazioni e le indicazioni o contro i divieti e le limitazioni previsti dal presente decreto e dal regolamento esecutivo di esso, è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000 [42].

     Se sia omessa la sola dichiarazione sugli involucri e recipienti la pena dell'ammenda da lire 25.000 a lire 500.000 [43].

 

     Art. 47 bis. [44]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000

 

          Art. 48.

     Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio, ovvero fornisce ai proprii dipendenti per obbligo contrattuale, sostanze o prodotti di cui al presente decreto, comunque non corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto medesimo e dal regolamento, è punito con la multa fissa di lire 250.000  e con quella proporzionale di lire 25.000 per ogni quintale o frazione di quintale di merce posta in vendita, venduta o somministrata [45].

 

          Art. 49.

     Se il fatto preveduto nel precedente articolo sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze e i prodotti da esso posti in vendita, venduti o somministrati, non corrispondano alle dichiarazioni e indicazioni fatte, la multa è ridotta da un quinto alla metà.

 

          Art. 50.

     Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti, o messi in commercio, in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, siano, secondo i casi, nocivi agli uomini, agli animali o alle piante, cui sono destinati, alle pene pecuniarie previste dai precedenti articoli è aggiunta la reclusione fino a due mesi.

     Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i prodotti sono nocivi, alla reclusione è sostituita la detenzione.

 

          Art. 51.

     Chiunque verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa, od in qualsiasi altro modo, offre in vendita sostanze e prodotti di cui al presente decreto, adottando nomi impropri non rispondenti alla natura della merce o tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura della merce stessa, è punito con la multa da lire 250.000 a lire 2.500.000, qualora non siano applicabili le pene maggiori portate dagli articoli precedenti [46].

     Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo, annunciano la vendita di materie atte a fabbricare artificialmente le sostanze o i prodotti considerati nel presente decreto, ovvero a sofisticarli, nonchè coloro che esibiscono a scopo di commercio formule od altre indicazioni per la preparazione di vini, burri, formaggi, ecc., non genuini.

     Il tipografo, l'editore, il proprietario del giornale e l'assuntore della pubblicità, il quale non sia in grado di indicare da chi abbia avuto l'incarico di stampare o pubblicare l'annuncio, di cui al precedente comma, è punito con l'ammenda non inferiore a lire 150.000. [47]

 

          Art. 52.

     Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, sostanze o liquidi zuccherini, alcoolici, o zuccherini-alcoolici comunque preparati e non provenienti dall'uva, i quali siano destinati alla preparazione dei vini non genuini od al taglio con vini genuini, è punito con la multa non minore di lire 250.000. [48]

     Alla stessa pena soggiace chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre artificialmente ed a sofisticare i vini, e chiunque detiene, senza giustificato motivo, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto, sostanze atte a sofisticare i vini.

 

          Art. 53.

     Chiunque detiene vinacce oltre i termini fissati dal prefetto a norma dell'art. 16 è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 [49].

 

          Art. 54. [50]

     [Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 21, 22 e 30 del presente decreto saranno punite con l'ammenda di lire 500.000] [51].

 

          Art. 55.

     Qualora le infrazioni alle disposizioni del presente decreto riguardino sostanze o prodotti presentati per l'esportazione, le pene saranno applicate nel massimo, e, ove sia stabilita una pena fissa, questa sarà raddoppiata.

 

          Art. 56.

     Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l'ammenda di lire 250.000 [52].

 

          Art. 57.

     In caso di recidiva le pene previste dal presente decreto saranno raddoppiate.

 

          Art. 58.

     Nelle ipotesi previste negli articoli 47 (primo comma), 48, 49, 50, 51 (primo comma), 52 e 53, la merce sarà confiscata e verrà, a seconda dei casi, utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.

 

          Art. 59.

     In caso di recidiva, nelle ipotesi previste negli articoli 47(primo comma), 48, 49, 50 e 51 (primo e secondo comma), 52 e 54, sarà sempre ordinata la sospensione dell'esercizio sino ad un anno.

 

          Art. 60.

     Le pene comminate dal presente decreto non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal codice penale e da altre leggi speciali.

 

          Art. 61. [53]

     Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.

     E' in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.

     Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

     L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia.

 

          Art. 62. [54]

 

          Art. 63.

     Le contravvenzioni alle speciali disposizioni che verranno stabilite nel regolamento per la esecuzione del presente decreto saranno punite con l'ammenda sino a lire 500.000, qualora non siano applicabili le maggiori pene comminate col decreto stesso [55].

 

Capo IX

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 64.

     A decorrere dal 1° gennaio 1926 i fabbricanti ed importatori di perfosfato, di nitrato di soda e di solfato di rame pagheranno all'erario dello Stato, rispettivamente, 10, 20 e 30 centesimi per ogni quintale di produzione od importazione annua delle dette materie [56].

 

          Art. 65.

     Sono portate le seguenti variazioni nei bilanci dei ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926:

     a) ministero dell'economia nazionale:

     1° aumento a lire 2.067.730 della somma stanziata sul capitolo 10;

     2° aumento a lire 750.000 della somma stanziata sul capitolo 26.

     La dizione di quest'ultimo capitolo è così modificata: "spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse".

     b) Ministero dell'interno:

     aumento a lire 150.000 della somma stanziata sul capitolo 64;

     c) Ministero delle finanze:

     aumento a lire 150.000 della somma stanziata sul capitolo 248.

     Per gli anni successivi, con la legge di bilancio, saranno stanziate negli stati di previsione dei ministeri suddetti le somme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 66.

     Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, e dei relativi regolamenti, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto.

     Ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle portate dal presente decreto, è abrogata.

 

          Art. 67.

     Fino a quando non sia emanato il regolamento per la esecuzione del presente decreto, rimarranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con i regi decreti 10 settembre 1895 in applicazione della legge 19 luglio 1894, n. 816, e 7 settembre 1908, n. 620, in applicazione della legge 5 aprile 1908, n. 136, e 4 giugno 1911, in applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 522, e col decreto luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 316, in applicazione del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.

 

          Art. 68.

     Questo decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1926, e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562. Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente decreto, vedi gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 19 ottobre 1984, n. 748.

[3] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 19 ottobre 1984, n. 748.

[4] Articolo modificato dalla L. 18 ottobre 1959, n. 945 e ora abrogato dall'art. 13 della L. 19 ottobre 1984, n. 748.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 19 ottobre 1984, n. 748.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 15 febbraio 1963, n. 281.

[7] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 15 febbraio 1963, n. 281.

[8] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 15 febbraio 1963, n. 281.

[9] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 15 febbraio 1963, n. 281.

[10] Comma così sostituito dall'art. 11 della R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[11] Comma così sostituito dall'art. 11 della R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[12] Comma aggiunto dall'art. 11 della R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[13] Comma aggiunto dall'art. 11 della R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[14] Comma aggiunto dall'art. 11 della R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[15] Comma aggiunto dall'art. 11 della R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[16] Comma aggiunto dall'art. 11 della R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 12 della R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 13 della R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 della R.D.L. 30 dicembre 1929, n. 2316.

[20] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 30 dicembre 1929, n. 2316.

[22] Comma così modificato dell'art. 26 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 16 marzo 1931, n. 378.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 16 marzo 1931, n. 378.

[25] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 23 dicembre 1956, n. 1526.

[26] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 23 dicembre 1956, n. 1526.

[27] Articolo modificato dal R.D.L. 6 aprile 1933, n. 381 e ora abrogato dall'art. 20 della L. 4 novembre 1951, n. 1316.

[28] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 19 maggio 1930, n. 777 e ora abrogato dall'art. 20 della L. 4 novembre 1951, n. 1316.

[29] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 4 novembre 1951, n. 1316.

[30] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D.L. 6 aprile 1933, n. 381.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D.L. 6 aprile 1933, n. 381.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D.L. 6 aprile 1933, n. 381.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 14 del R.D.L. 2 settembre 1932, n. 1225.

[35] Lettera così sostituita dall'art. 1 del R.D.L. 12 agosto 1927, n. 1773.

[36] Comma sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 12 agosto 1927, n. 1773 e ora abrogato dall'art. 1 della L. 15 dicembre 1967, n. 1223.

[37] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[38] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 27 febbraio 1958, n. 190. La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli articoli 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

[40] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 23 aprile 1975, n. 149.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1958, n. 190.

[42] L’importo della pena pecuniaria di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[43] L’importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[44] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[45] L’importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[46] L’importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[47] L’importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[48] L’importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[49] L’importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[50] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[51] L’importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[52] L’importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 18 ottobre 1959, n. 945.

[54] Articolo abrogato dall'art. unico della L. 5 aprile 1961, n. 322.

[55] L’importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1950, n. 66, è stato così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 13 marzo 1958, n. 282.

[56] La tassa di cui al presente comma è stata abolita dall'art. 2 del R.D.L. 28 luglio 1929, n. 1363.