§ 4.3.4 – L. 16 marzo 1931, n. 378.
Disposizioni relative alla vendita per uso commestibile degli olii estratti dalle sanse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:16/03/1931
Numero:378


Sommario
Art. 1.      All'art. 24 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033(1), convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562(2), è sostituito il seguente
Art. 2.      All'art. 25 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente
Art. 3.      Il governo del re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nel regio decreto-legge 15 [...]


§ 4.3.4 – L. 16 marzo 1931, n. 378.

Disposizioni relative alla vendita per uso commestibile degli olii estratti dalle sanse.

(G.U. 1 maggio 1931, n. 100).

 

     Art. 1.

     All'art. 24 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033(1), convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562(2), è sostituito il seguente:

     "La vendita e il commercio per uso commestibile degli olii di oliva deodorati, disacidati o comunque raffinati, nonchè degli olii estratti dalle sanse, sono permessi purchè detti olii non contengano sostanze estranee aggiunte per correggerne il colore od altro carattere.

     "Gli olii di oliva estratti dalle sanse debbono essere addizionati, prima di passare al commercio, con il cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.

     "Gli olii commestibili estratti dalle sanse debbono essere venduti con la denominazione di "olii di sansa commestibili" da ripetersi nei documenti commerciali e di trasporto, sui recipienti ed all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto".

 

          Art. 2.

     All'art. 25 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:

     "E' vietato vendere, porre in vendita o porre altrimenti in commercio, per uso commestibile, olii rancidi, nonchè olii comunque alterati, o contenenti tracce del solvente eventualmente adoperato".

 

          Art. 3.

     Il governo del re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati e riguardanti materie disciplinate dalla legge stessa.