§ 69.3.17 - Legge 5 aprile 1961, n. 322.
Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:05/04/1961
Numero:322


Sommario
Art. unico.      Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di [...]


§ 69.3.17 - Legge 5 aprile 1961, n. 322.

Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

(G.U. 12 maggio 1961, n. 116)

 

 

     Art. unico.

     Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.

     E' abrogato l'art. 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.