§ 69.3.15 - Legge 18 ottobre 1959, n. 945.
Modificazioni e integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:18/10/1959
Numero:945


Sommario
Art. 1.      Nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari e gli [...]
Art. 2.      Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal [...]
Art. 3.      L'art. 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, [...]
Art. 4.      All'art. 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti commi


§ 69.3.15 - Legge 18 ottobre 1959, n. 945.

Modificazioni e integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

(G.U. 18 novembre 1959, n. 278).

 

 

     Art. 1.

     Nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari e gli agenti delegati dalle Amministrazioni competenti ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, procedono direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni in tutti i casi previsti dalla predetta legge e dal regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

 

          Art. 2.

     Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante.

 

          Art. 3.

     L'art. 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, è sostituito dal seguente:

     "Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.

     E' in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.

     Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

     L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia".

 

          Art. 4.

     All'art. 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti commi:

     Per i concimi fosfatici composti, miscelati e complessi, binari e ternari, il titolo deve essere espresso in anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico.

     Il titolo dell'azoto, dell'anidride fosforica e dell'ossido di potassio, nonchè, quando indicato, quello dei componenti secondari dei concimi, deve essere espresso con una sola cifra e deve rappresentare la percentuale minima in peso del principio, riferita a cento parti del concime.

     L'indicazione, sugli involucri, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, della presenza nei concimi di elementi micronutritivi è consentita soltanto per il boro, il manganese, il molibdeno, il rame, lo zinco.

     L'indicazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dalla dichiarazione del titolo minimo di ciascun microelemento impiegato espresso come percentuale in peso del principio allo stato elementare, riferito a cento parti del concime.

     Il titolo minimo prescritto per ciascun elemento micronutritivo indicato nel terzo comma del presente articolo è:

boro

uno per mille

manganese

uno per cento

molibdeno

mezzo per mille

rame

uno per mille

zinco

uno per mille

     Per il titolo di cui al secondo comma del presente articolo non è ammessa alcuna tolleranza in meno rispetto al dichiarato.