§ 2.6.113 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1223.
Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:15/12/1967
Numero:1223


Sommario
Art. 1.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e [...]
Art. 2.      Il quarto comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'art. 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 2.6.113 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1223.

Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

(G.U. 27 dicembre 1967, n. 322)

 

     Art. 1.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773.

 

          Art. 2.

     Il quarto comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'art. 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

     "Il nome di "sciroppo da estratto di ..." seguìto dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

     Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.

     Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione sciroppo all'estratto di ..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione "sciroppo di ..." completata dal nome della stessa".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Ai produttori e confezionatori di sciroppi è tuttavia consentito di vendere, per la durata di mesi dodici dalla data della sua entrata in vigore, prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge, purchè in regola con quelle preesistenti.

     Tale tolleranza è elevata a ventiquattro mesi per i commercianti di detti prodotti.