§ 98.1.28182 - D.L. 22 novembre 1990, n. 337 .
Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione


Settore:Normativa nazionale
Data:22/11/1990
Numero:337


Sommario
Art. 1.  (Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)
Art. 2.  (Proroga del trattamento di integrazione salariale)
Art. 3.  (Norme di interpretazione autentica)
Art. 4.  (Disposizioni diverse)
Art. 5.  (Norme in materia di pensionamento anticipato)
Art. 6.  (Norme in materia di collocamento della manodopera)
Art. 7.  (Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione)
Art. 8.  (Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana)
Art. 9.  (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28182 - D.L. 22 novembre 1990, n. 337 [1].

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione

(G.U. 22 novembre 1990, n. 273)

 

     Art. 1. (Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)

     1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

     2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

     4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

     5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

     6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b).

 

          Art. 2. (Proroga del trattamento di integrazione salariale)

     1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

     2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 31 ottobre 1990. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

     4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

     5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

     7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

     10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle 160 unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

     11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.

     12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

     13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

     14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

          Art. 3. (Norme di interpretazione autentica)

     1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

     2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni per l'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento "Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria".

     4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155 .

 

          Art. 4. (Disposizioni diverse)

     1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 31 dicembre 1990, purché entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989 e in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

 

          Art. 5. (Norme in materia di pensionamento anticipato)

     1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

     2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

     3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

     4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

     5. L'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, numero 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

     6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti a piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990 onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1989, nel limite massimo di 50 unità. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

     a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 15 gennaio 1989 ed a quelli successivi;

     b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera a), il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9, valutate in lire 210 miliardi.

     8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-bis. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 6. (Norme in materia di collocamento della manodopera)

     1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

     "2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.".

     2. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-ter e 7-quater del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

 

          Art. 7. (Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione)

     1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno" e, quanto a lire 200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991.".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

     5. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è aggiunto il seguente periodo: "le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria.".

     6. Ai fini della ripartizione delle somme di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui passivi.

 

          Art. 8. (Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana)

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo; quanto all'onere per l'anno 1990, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento "Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984".

     2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento "Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984".

 

          Art. 9. (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, a favore dei datori di lavoro privati diversi dalle imprese artigiane, operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori, assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1990, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, una riduzione nella misura del 25%, fino al raggiungimento di un numero di contratti, complessivamente conclusi nelle aree predette, non eccedente quelli stipulati nell'anno 1989; superato detto limite è dovuta per i contratti eccedenti l'intera misura dei contributi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

     2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

     "3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.".

     3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti di contratti di formazione e lavoro approvati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

     4. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

     5. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 10. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 1 giugno 1991, n. 169, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.